Art. 29. (Nomina a vicebrigadiere) 1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 27, ai frequentatori:
a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)) , la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita'. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti in ruolo;
b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)) , la nomina a vicebrigadiere con decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti in ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei ai sensi della lettera a).
2. Il frequentatore che non supera i corsi di cui all'articolo 27 permane nel grado rivestito, senza detrazioni di anzianita', ed e' restituito al normale servizio d'istituto.
3. Il conferimento della nomina a vicebrigadiere e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)) , nel caso in cui l'interessato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55 comma 2, lettere a), b) e c) del presente decreto.
4. Al venire meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione in ruolo, si procede al conferimento della nomina a vicebrigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stato sospeso.
a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)) , la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita'. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti in ruolo;
b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)) , la nomina a vicebrigadiere con decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti in ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei ai sensi della lettera a).
2. Il frequentatore che non supera i corsi di cui all'articolo 27 permane nel grado rivestito, senza detrazioni di anzianita', ed e' restituito al normale servizio d'istituto.
3. Il conferimento della nomina a vicebrigadiere e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)) , nel caso in cui l'interessato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55 comma 2, lettere a), b) e c) del presente decreto.
4. Al venire meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione in ruolo, si procede al conferimento della nomina a vicebrigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stato sospeso.