Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 453/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. LINDA Controparte_1 CodiceFiscale_1
SOFFIENTINI
e da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. GUJA BRUSTIA
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20.02.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato al di fuori del matrimonio Per_1 il 2.08.2012, alle seguenti condizioni:
“1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO
Il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
e residenza anagrafica presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione scolastica, all'educazione ed alla salute del minore, saranno assunte di comune accordo tra gli stessi.
I genitori concordano l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria gestione e limitatamente alle scelte che attengono all'organizzazione della vita quotidiana del figlio che potranno quindi essere assunte di volta in volta dal genitore che avrà il figlio con sé, fatto salvo quanto indicato al punto 2) lettera f., del presente ricorso.
Ciascun genitore si impegnerà affinché il figlio mantenga un rapporto costruttivo e di frequentazione con l'altro genitore, e, senza ostacolarne/condizionarne la formazione della volontà.
Compatibilmente coi propri impegni lavorativi, il sig. si impegna a collaborare con la Pt_1 sig.ra per gli aspetti pratici di gestione del figlio. CP_1
a. A decorrere da gennaio 2025, sarà collocato presso il padre con le seguenti modalità: Per_1
- un weekend al mese con pernottamento dal sabato mattina alle ore 9,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00 allorquando il figlio verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna;
- un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino alla sera alle ore 21,00 allorquando il figlio verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna. Il tutto salvo diverso miglior accordo tra i genitori nell'interesse del minore.
Il week end di competenza del padre verrà stabilito mese per mese in base a quando il sig. Pt_1 avrà il turno di riposo nel fine settimana;
allo stesso modo il giorno infrasettimanale di vista del padre verrà concordato tra le parti sulla base dei turni lavorativi del sig. Pt_1
A tal fine il sig. si impegna ad inviare entro il giorno 1 (uno) di ogni mese alla signora Pt_1
le date di riposo al fine di individuare le giornate di competenza e i relativi pernotti nei CP_1 quali potrà tenere con sé il minore.
b. trascorrerà col padre almeno una settimana durante le vacanze estive, da concordare Per_1 tra i genitori entro il mese di aprile di ciascun anno sulla base dei rispettivi piani ferie.
c. Le vacanze natalizie, pasquali e connesse ai “ponti” nonché le festività religiose e civili, verranno concordate di volta in volta tra i genitori in base al principio dell'alternanza e tenuto conto del calendario dei turni lavorativi del padre. Il tutto salvo diverso migliore accordo tra i genitori.
d. I genitori si comunicheranno in via anticipata i recapiti ed i riferimenti della struttura presso cui il minore pernotterà durante le vacanze.
e. Il padre, qualora gli impegni lavorativi glielo consentiranno, si obbliga sin d'ora a concordare con la madre, ulteriori pernotti e visite del figlio, rispetto a quelli sopra indicati. f. Entrambi i genitori potranno presenziare agli avvenimenti scolastici, religiosi, sportivi ed extrascolastici riguardanti il figlio indipendentemente dalla propria turnazione e potranno sentirlo telefonicamente
- o effettuare videochiamate - nel periodo di competenza dell'altro.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER IL FIGLIO
Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 1 (uno) di ogni mese, a decorrere da Pt_1 CP_1 gennaio 2025, l'importo di €. 350,00 a titolo di contributo al mantenimento di . Per_1
L'importo sarà rivalutato annualmente, come per legge, sulla base dell'indice Istat a partire dall'anno successivo alla data di deposito della sentenza di omologazione del presente accordo.
4) ASSEGNO UNICO E DETRAZIONI FISCALI
Il signor inoltre, contribuirà al mantenimento del figlio in via indiretta rinunciando alla Pt_1 propria quota dell'assegno unico che verrà pertanto interamente percepito dalla sig.ra . CP_1
Le detrazioni fiscali, ove consentite, verranno richieste e percepite da entrambi i genitori nella medesima proporzione stabilita per il concorso alle spese straordinarie per il figlio.
5) SPESE STRAORDINARIE PER IL FIGLIO
a. I genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie a favore del figlio , sulla base delle “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre Per_1
2017 e, più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse del figlio, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta - ai recapiti indicati alla successiva lettera - contenente le indicazioni della spesa all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale dissenso, in forma scritta, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nel caso di dissenso espresso, l'altro genitore potrà, se ritiene, sostenerne il costo in via esclusiva. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro, (a mezzo e-mail o
WhatsApp) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dal pagamento;
l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
b. Le parti concordano l'utilizzo dei seguenti recapiti elettronici per lo scambio di documentazione relativa alle spese straordinarie per il figlio:
- per la sig.ra e-mail: CP_1 Email_1
- per il sig. e-mail: Pt_1 Email_2
Nel caso di variazioni degli indirizzi e-mail sopra indicati, la parte interessata provvederà a notiziare l'altra dei relativi aggiornamenti.
In alternativa le parti potranno utilizzare, per lo scambio della documentazione, anche messaggi di testo tramite l'applicazione WhatsApp con conferma di lettura.
6) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LE PARTI
I ricorrenti dichiarano di non essere titolari di beni immobili né di ulteriori beni mobili oltre a quelli indicati nel presente atto e di avere già suddiviso tra di loro i beni acquistati comuni durante la convivenza.
7) DEFINIZIONE RAPPORTI Salvi gli accordi indicati nel presente atto, i ricorrenti dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, anche in relazione ai succitati beni mobili, e di avere regolato ogni altra pendenza economica derivante dall'intercorsa e cessata convivenza.
8) SPESE LEGALI
Le spese legali del presente procedimento devono intendersi interamente compensate tra le parti”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, il 14/04/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello