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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. AN AL Presidente
- dott.ssa MA FE Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2280 EL R.G.A.C. ELl'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza EL 15 dicembre 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Santuario EL Sacro Cuore n. 3, (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
DA Orlando;
RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...] e residente in [...], Controparte_1
alla Via Maestra Vico I n. 10 Frazione: Feruci-Trenta, (c.f. ) rappresentata C.F._2
e difesa dall'Avv. Maria Sculco;
RESISTENTE
E
, nata a [...] il [...], residenti in [...]. Trenta, CP_2
alla via Maestra Vico I, n.10 (c.f. ), rappresentata e difesa, dall' avv. C.F._3
IE De Seta;
, nata a [...] il [...] e residenti in [...]. CP_3
Trenta, alla via Maestra Vico I, n.10 (c.f. ), rappresentata e difesa, dall' C.F._4 avv. IE De Seta;
INTERVENIENTI
Con l'intervento EL PM.
Oggetto: cessazione effetti civili EL matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Trenta (CS) il Parte_1
16.08.1992 con unione dalla quale erano nati tre figli - in data 14 maggio Controparte_1
1994 , in data 6 novembre 1999 e in data 4 luglio 2008 deduceva che i CP_2 CP_3 Per_1 coniugi, comparsi innanzi al Presidente EL Tribunale in data 20.12.2012, si erano separati, come da provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Cosenza in data 20.02.2013 nel giudizio n. 5795/2012 R.G.A.C. e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio con revoca ELl'assegno di mantenimento in favore ELla figlia , maggiorenne economicamente indipendente. CP_2
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla domanda principale di cessazione degli effetti civili EL matrimonio, si opponeva all'avversa domanda di revoca ELl'assegno di mantenimento in favore ELla figlia e chiedeva altresì di accertare e dichiarare che l'immobile CP_2 contraddistinto in catasto foglio di mappa 2, con la particella 560, subalterno 2 frazione “Feruci”, Piano
1°, Cat. A/3 classe 2°, vani 5, Rendita: Euro 289,22 proveniente dal comune di Trenta L375; trasferito al comune di AS Del MA sezione Trenta M385E. (n. 30/2021), per ciò che concerne
l'appartamento; sotto la partita nr. 846 EL nuovo catasto terreni, foglio di mappa 2, particella 579 la corte di mq 392, proveniente dal comune di Trenta L375; trasferito al comune di AS Del MA sezione Trenta (M385E) (n. 27/2021), Foglio 2 Particella 560, partita speciale 1, Ente Urbano, superficie 392 mq è di sola proprietà ELla Sig.ra e per l'effetto ordinare il Controparte_1 trasferimento, ELla quota in capo al Sig. in favore ELla Sig.ra Parte_1 Controparte_1 in via subordinata chiedeva condannare il Sig. al trasferimento ELla quota di Parte_1 immobile al solo figlio e che tale trasferimento non rientra quale anticipazione di quote Controparte_4 di eredità, con dispensa dalla collazione e quale mera quota disponibile EL Sig. . Pt_1 Intervenivano in giudizio, depositando atto di intervento volontario, le figlie maggiorenni e opponendosi alla richiesta di revoca ELl'assegno di CP_2 CP_3 mantenimento formulata dal ricorrente ed anche all'eventuale trasferimento immobiliare e chiedevano, in via subordinata, di condannare il sig. al trasferimento Parte_1
ELla quota di immobile al solo figlio specificando che tale trasferimento non Controparte_4 rientra quale anticipazione di quote di eredità, con dispensa dalla collazione e quale mera quota disponibile EL Sig. . Pt_1
All'udienza EL 15 dicembre 2025, e chiedevano Parte_1 Controparte_1
congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni trascritte nel verbale di udienza che prevedono l'affido condiviso EL figlio minore e Per_1 il collocamento prevalente ELlo stesso presso la madre, con regime di incontri come da calendario stabilito in sede di separazione;
la revoca degli assegni di mantenimento in favore ELle figlie maggiorenni, pari ad € 200,00 cadauna, nonché porsi a carico EL ricorrente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore EL figlio minore pari ad Per_1
€ 400,00 mensili.
Le parti chiedevano, altresì, darsi atto che “il deve corrispondere alla sig.ra € Pt_1 CP_1
700,00, a titolo di rivalutazione non versata, ed € 1000,00, a titolo di spese straordinarie non versate fino ad oggi e che l'assegno unico universale verrà erogato integralmente a favore ELla sig.ra CP_1
con rinuncia EL sig. alla propria quota parte. Il sig. si impegna a trasferire al minore Pt_1 Pt_1
il 50% ELl'immobile adibito a casa familiare, sito nella Frazione di Trenta (AS EL Controparte_4
MA), Foglio 2, Particella 560, sub 2, Cat. 3, Classe 2, consistenza 5 vani, con dispensa dalla collazione e quale quota disponibile, che, in ogni caso, viene assegnata alla sig.ra quale CP_1
collocataria EL minore.”
Si dà atto altresì che le parti hanno precisato “che l'impegno ad effettuare il trasferimento immobiliare sopra indicato è condizione necessaria per la risoluzione ELla crisi coniugale”.
I procuratori chiedevano recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione ELlo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo EL tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione EL consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo agli interessi ELla prole, quelle già stabilite nel verbale di udienza dalle parti che prevedono l'affido condiviso ELla figlio minore con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, le frequentazioni padre-figlio secondo il calendario concordato dalle parti già in sede di separazione, il versamento da parte di Parte_1
ELla somma di 400,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente, per il mantenimento
[...]
EL minore, il paritetico riparto ELle spese straordinarie e la revoca degli assegni di mantenimento per le due figlie maggiorenni.
Si dà atto ELle ulteriori condizioni concordate dalle parti, in particolare per quel che concerne l'assegno unico universale che verrà corrisposto interamente alla sig.ra Controparte_1
avendo il ricorrente espressamente rinunciato alla propria quota parte.
La definizione EL giudizio su base consensuale giustifica la compensazione ELle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto in data 16.08.1992 in Trenta
(CS), oggi AS EL MA (CS), da e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate dalle parti;
- ordina all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di AS EL MA (CS) di procedere all'annotazione ELla presente sentenza;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio EL 17.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
MA FE AN AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. AN AL Presidente
- dott.ssa MA FE Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2280 EL R.G.A.C. ELl'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza EL 15 dicembre 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Santuario EL Sacro Cuore n. 3, (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
DA Orlando;
RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...] e residente in [...], Controparte_1
alla Via Maestra Vico I n. 10 Frazione: Feruci-Trenta, (c.f. ) rappresentata C.F._2
e difesa dall'Avv. Maria Sculco;
RESISTENTE
E
, nata a [...] il [...], residenti in [...]. Trenta, CP_2
alla via Maestra Vico I, n.10 (c.f. ), rappresentata e difesa, dall' avv. C.F._3
IE De Seta;
, nata a [...] il [...] e residenti in [...]. CP_3
Trenta, alla via Maestra Vico I, n.10 (c.f. ), rappresentata e difesa, dall' C.F._4 avv. IE De Seta;
INTERVENIENTI
Con l'intervento EL PM.
Oggetto: cessazione effetti civili EL matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Trenta (CS) il Parte_1
16.08.1992 con unione dalla quale erano nati tre figli - in data 14 maggio Controparte_1
1994 , in data 6 novembre 1999 e in data 4 luglio 2008 deduceva che i CP_2 CP_3 Per_1 coniugi, comparsi innanzi al Presidente EL Tribunale in data 20.12.2012, si erano separati, come da provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Cosenza in data 20.02.2013 nel giudizio n. 5795/2012 R.G.A.C. e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio con revoca ELl'assegno di mantenimento in favore ELla figlia , maggiorenne economicamente indipendente. CP_2
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla domanda principale di cessazione degli effetti civili EL matrimonio, si opponeva all'avversa domanda di revoca ELl'assegno di mantenimento in favore ELla figlia e chiedeva altresì di accertare e dichiarare che l'immobile CP_2 contraddistinto in catasto foglio di mappa 2, con la particella 560, subalterno 2 frazione “Feruci”, Piano
1°, Cat. A/3 classe 2°, vani 5, Rendita: Euro 289,22 proveniente dal comune di Trenta L375; trasferito al comune di AS Del MA sezione Trenta M385E. (n. 30/2021), per ciò che concerne
l'appartamento; sotto la partita nr. 846 EL nuovo catasto terreni, foglio di mappa 2, particella 579 la corte di mq 392, proveniente dal comune di Trenta L375; trasferito al comune di AS Del MA sezione Trenta (M385E) (n. 27/2021), Foglio 2 Particella 560, partita speciale 1, Ente Urbano, superficie 392 mq è di sola proprietà ELla Sig.ra e per l'effetto ordinare il Controparte_1 trasferimento, ELla quota in capo al Sig. in favore ELla Sig.ra Parte_1 Controparte_1 in via subordinata chiedeva condannare il Sig. al trasferimento ELla quota di Parte_1 immobile al solo figlio e che tale trasferimento non rientra quale anticipazione di quote Controparte_4 di eredità, con dispensa dalla collazione e quale mera quota disponibile EL Sig. . Pt_1 Intervenivano in giudizio, depositando atto di intervento volontario, le figlie maggiorenni e opponendosi alla richiesta di revoca ELl'assegno di CP_2 CP_3 mantenimento formulata dal ricorrente ed anche all'eventuale trasferimento immobiliare e chiedevano, in via subordinata, di condannare il sig. al trasferimento Parte_1
ELla quota di immobile al solo figlio specificando che tale trasferimento non Controparte_4 rientra quale anticipazione di quote di eredità, con dispensa dalla collazione e quale mera quota disponibile EL Sig. . Pt_1
All'udienza EL 15 dicembre 2025, e chiedevano Parte_1 Controparte_1
congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni trascritte nel verbale di udienza che prevedono l'affido condiviso EL figlio minore e Per_1 il collocamento prevalente ELlo stesso presso la madre, con regime di incontri come da calendario stabilito in sede di separazione;
la revoca degli assegni di mantenimento in favore ELle figlie maggiorenni, pari ad € 200,00 cadauna, nonché porsi a carico EL ricorrente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore EL figlio minore pari ad Per_1
€ 400,00 mensili.
Le parti chiedevano, altresì, darsi atto che “il deve corrispondere alla sig.ra € Pt_1 CP_1
700,00, a titolo di rivalutazione non versata, ed € 1000,00, a titolo di spese straordinarie non versate fino ad oggi e che l'assegno unico universale verrà erogato integralmente a favore ELla sig.ra CP_1
con rinuncia EL sig. alla propria quota parte. Il sig. si impegna a trasferire al minore Pt_1 Pt_1
il 50% ELl'immobile adibito a casa familiare, sito nella Frazione di Trenta (AS EL Controparte_4
MA), Foglio 2, Particella 560, sub 2, Cat. 3, Classe 2, consistenza 5 vani, con dispensa dalla collazione e quale quota disponibile, che, in ogni caso, viene assegnata alla sig.ra quale CP_1
collocataria EL minore.”
Si dà atto altresì che le parti hanno precisato “che l'impegno ad effettuare il trasferimento immobiliare sopra indicato è condizione necessaria per la risoluzione ELla crisi coniugale”.
I procuratori chiedevano recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione ELlo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo EL tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione EL consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo agli interessi ELla prole, quelle già stabilite nel verbale di udienza dalle parti che prevedono l'affido condiviso ELla figlio minore con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, le frequentazioni padre-figlio secondo il calendario concordato dalle parti già in sede di separazione, il versamento da parte di Parte_1
ELla somma di 400,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente, per il mantenimento
[...]
EL minore, il paritetico riparto ELle spese straordinarie e la revoca degli assegni di mantenimento per le due figlie maggiorenni.
Si dà atto ELle ulteriori condizioni concordate dalle parti, in particolare per quel che concerne l'assegno unico universale che verrà corrisposto interamente alla sig.ra Controparte_1
avendo il ricorrente espressamente rinunciato alla propria quota parte.
La definizione EL giudizio su base consensuale giustifica la compensazione ELle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto in data 16.08.1992 in Trenta
(CS), oggi AS EL MA (CS), da e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate dalle parti;
- ordina all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di AS EL MA (CS) di procedere all'annotazione ELla presente sentenza;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio EL 17.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
MA FE AN AL