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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/12/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2916/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DE MEO MARCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/11/2024 la parte ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.OI-002709922 in atti, eccependo la violazione del termine previsto dall'art.2 della l.241/1990 oltre che l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della sanzione e sostenendo che la pretesa sanzionatoria dell' sarebbe prescritta oltre che estinta per inosservanza del CP_1 termine di cui all'art.14 della l.689/1981. L' si è costituito in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo CP_2
l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'opposizione. Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine decadenziale di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio, ormai spirato nella fattispecie in esame, considerato che l'ordinanza-ingiunzione n.OI- 002709922 è stata notificata il 3/10/2024 -data di ritiro del piego risultante dal retro dell'avviso di ricevimento in atti, riportante sul fronte lo stesso codice (AG 39825564008-7) presente sull'ordinanza-ingiunzione per cui è causa- , mentre il presente giudizio è stato instaurato il 15/11/2024. Quanto al fatto che la firma apposta sul retro dell'avviso di ricevimento non sarebbe stata apposta da , non si comprende come tale circostanza possa Parte_1 spostare l'ago della bilancia, atteso che l'ordinanza-ingiunzione opposta nel presente 1 giudizio è stata notificata dall' a mezzo del servizio postale ai sensi della CP_1
l.890/1982 (alla quale rinvia l'art.18 della l.689/1981), con la conseguenza che l'art.8 della l.890/1982 prevede espressamente che, qualora l'operatore postale non possa recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario (come accaduto nel caso di specie, come si evince dalla crocetta apposta sulla relativa casella sul retro dell'avviso di ricevimento in atti), il piego è depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario e la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, attestata dall'impiegato del punto di deposito sull'avviso di ricevimento, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro. Dunque, pur volendo ritenere che la sottoscrizione apposta sul retro dell'avviso di ricevimento non sia stata apposta da , resta la fede privilegiata Parte_1 dell'avviso di ricevimento in ordine al fatto che il ritiro del piego è stato curato da un soggetto incaricato dal destinatario (come espressamente consentito dall'art.8 della l.890/1982), fede privilegiata che avrebbe potuto superare Parte_1 soltanto proponendo vittoriosamente una querela di falso ideologico (ma ciò non è stato fatto). Quanto, infine, al fatto che sul retro dell'avviso di ricevimento è indicato un numero di raccomandata (278255640081) diverso da quello riportato sul fronte, tale circostanza è del tutto normale perché il predetto numero si riferisce alla raccomandata informativa che è stata inviata in data 1/10/2024 a per notiziarlo Parte_1 dell'intervenuto deposito del piego, formalità richiesta dall'art.8 della l.890/1982 (come modificato da Corte Cost. n.346/1998). Tra l'altro, se davvero non fosse venuto in possesso Parte_1 dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, non avrebbe evidentemente potuto opporla. La questione è assorbente e preclude l'esame delle ulteriori questioni sollevate nel presente giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i valori massimi in ragione del fatto che la parte ricorrente ha abusato dello strumento processuale, proponendo un'opposizione palesemente inammissibile.
deve inoltre essere condannato ex art.96 (co.3 e 4) c.p.c., Parte_1 dovendosi ritenere che abbia abusato dello strumento processuale agendo in giudizio pretestuosamente e presentando (se non con dolo, quantomeno con colpa grave) un ricorso evidentemente inammissibile per le ragioni di cui si è detto sopra.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.
2 Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.830 per compensi professionali. Condanna la parte ricorrente a corrispondere in favore della controparte, ex art.96 (co.3) c.p.c., l'ulteriore somma equitativamente determinata di euro 1.000 e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende e a mente dell'art.96 (co.4) c.p.c., di euro 1.000. Crotone, 12/12/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2916/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DE MEO MARCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/11/2024 la parte ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.OI-002709922 in atti, eccependo la violazione del termine previsto dall'art.2 della l.241/1990 oltre che l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della sanzione e sostenendo che la pretesa sanzionatoria dell' sarebbe prescritta oltre che estinta per inosservanza del CP_1 termine di cui all'art.14 della l.689/1981. L' si è costituito in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo CP_2
l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'opposizione. Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine decadenziale di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio, ormai spirato nella fattispecie in esame, considerato che l'ordinanza-ingiunzione n.OI- 002709922 è stata notificata il 3/10/2024 -data di ritiro del piego risultante dal retro dell'avviso di ricevimento in atti, riportante sul fronte lo stesso codice (AG 39825564008-7) presente sull'ordinanza-ingiunzione per cui è causa- , mentre il presente giudizio è stato instaurato il 15/11/2024. Quanto al fatto che la firma apposta sul retro dell'avviso di ricevimento non sarebbe stata apposta da , non si comprende come tale circostanza possa Parte_1 spostare l'ago della bilancia, atteso che l'ordinanza-ingiunzione opposta nel presente 1 giudizio è stata notificata dall' a mezzo del servizio postale ai sensi della CP_1
l.890/1982 (alla quale rinvia l'art.18 della l.689/1981), con la conseguenza che l'art.8 della l.890/1982 prevede espressamente che, qualora l'operatore postale non possa recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario (come accaduto nel caso di specie, come si evince dalla crocetta apposta sulla relativa casella sul retro dell'avviso di ricevimento in atti), il piego è depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario e la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, attestata dall'impiegato del punto di deposito sull'avviso di ricevimento, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro. Dunque, pur volendo ritenere che la sottoscrizione apposta sul retro dell'avviso di ricevimento non sia stata apposta da , resta la fede privilegiata Parte_1 dell'avviso di ricevimento in ordine al fatto che il ritiro del piego è stato curato da un soggetto incaricato dal destinatario (come espressamente consentito dall'art.8 della l.890/1982), fede privilegiata che avrebbe potuto superare Parte_1 soltanto proponendo vittoriosamente una querela di falso ideologico (ma ciò non è stato fatto). Quanto, infine, al fatto che sul retro dell'avviso di ricevimento è indicato un numero di raccomandata (278255640081) diverso da quello riportato sul fronte, tale circostanza è del tutto normale perché il predetto numero si riferisce alla raccomandata informativa che è stata inviata in data 1/10/2024 a per notiziarlo Parte_1 dell'intervenuto deposito del piego, formalità richiesta dall'art.8 della l.890/1982 (come modificato da Corte Cost. n.346/1998). Tra l'altro, se davvero non fosse venuto in possesso Parte_1 dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, non avrebbe evidentemente potuto opporla. La questione è assorbente e preclude l'esame delle ulteriori questioni sollevate nel presente giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i valori massimi in ragione del fatto che la parte ricorrente ha abusato dello strumento processuale, proponendo un'opposizione palesemente inammissibile.
deve inoltre essere condannato ex art.96 (co.3 e 4) c.p.c., Parte_1 dovendosi ritenere che abbia abusato dello strumento processuale agendo in giudizio pretestuosamente e presentando (se non con dolo, quantomeno con colpa grave) un ricorso evidentemente inammissibile per le ragioni di cui si è detto sopra.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.
2 Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.830 per compensi professionali. Condanna la parte ricorrente a corrispondere in favore della controparte, ex art.96 (co.3) c.p.c., l'ulteriore somma equitativamente determinata di euro 1.000 e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende e a mente dell'art.96 (co.4) c.p.c., di euro 1.000. Crotone, 12/12/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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