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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/07/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1723 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, (C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Leonardo Da Vinci n. 1, , (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
31.01.80, ivi residente in [...], , (C.F. Parte_3
, nata a [...] il [...], residente in [...] e C.F._3
, (C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._4
Leonardo Da Vinci n.11, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Testa (C.F.:
– pec: , ed elettivamente domiciliati presso il C.F._5 Email_1 suo studio in Formia (LT), Largo U. Scipione n.22, come da procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(già in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_1
tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, (P.I.: ), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso la C.F._6
casella di posta elettronica certificata: Email_2 Email_3
OPPOSTA
pagina1 di 5 E
con socio unico, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, (P.I.: , con sede legale in Milano (MI), Via Corso P.IVA_2
Vittorio Emanuele II n. 24/28, e per essa, quale mandataria, la con sede legale in Parte_5
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Picone (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso C.F._7
la casella di posta elettronica certificata: ; Email_4
OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
sede legale in Roma a via Giuseppe Grezar n. 14, (C.F. – P. IVA: , rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'Avv. David Giuseppe Apolloni (C.F. – pec: C.F._8
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_5
Roma, Via Conca d'Oro n. 285, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/07/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.4.24 , Parte_1 Parte_2
, e hanno introdotto la fase di merito relativa
[...] Parte_4 Parte_3
all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 468/18; a sostegno dell'opposizione hanno dedotto il difetto di titolarità del credito e di legittimazione attiva, anche ai sensi dell'art. 2 L. 130/99, della Controparte_2
cessionaria della creditrice procedente la sopravvenuta estinzione
[...] Controparte_4 del credito azionato dalla creditrice intervenuta essendo il decreto ingiuntivo Controparte_1
azionato stato revocato all'esito del giudizio di opposizione;
la nullità delle fideiussioni sottoscritte pagina2 di 5 dagli opponenti (sottese ai titoli esecutivi azionati dal procedente) in ragione della vessatorietà delle clausole ivi contenute, in particolare quella di deroga ex art. 1957 c.c., e la conseguente estinzione del credito, per essere spirato il termine di cui alla citata norma.
Si sono costituite in giudizio le opposte Controparte_1 Controparte_5
(cessionaria di ed , le quali hanno Controparte_4 Controparte_3
contestato le avverse pretese insistendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. per la discussione.
In punto di qualificazione, la domanda integra la fattispecie di cui all'art. 615, II comma, c.p.c., atteso che tutte le contestazioni mosse attengono all'an debeatur e coinvolgono, dunque, il diritto di parti opposte ad agire in via esecutiva.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della proposta opposizione nei confronti dei creditori intervenuti ed considerato che Controparte_2 Controparte_6
l'art. 615, comma 2, c.p.c. individua nel momento di emissione della ordinanza di vendita il termine ultimo oltre il quale è inammissibile l'opposizione all'esecuzione. Ebbene, nel caso di specie l'atto di opposizione risulta depositato solo il 14.12.23, ovvero successivamente all'udienza in cui è stata disposta la vendita (14.9.2022), non avendo, tra l'altro, gli opponenti, posto a fondamento dell'opposizione “fatti sopravvenuti” o comunque dimostrato di “non aver potuto proporla tempestivamente per causa a loro non imputabile”; con riguardo alla posizione di P_
, poi, come già osservato nel provvedimento emesso dal g.e. a definizione della fase
[...]
sommaria, l'opposizione risulta inammissibile anche sotto altro profilo, atteso che le ragioni di contestazioni nemmeno sono state sollevate nel ricorso introduttivo ma soltanto in sede di note per trattazione scritta per l'udienza cautelare del 14.2.24 e, dunque, tardivamente.
È il caso di osservare che la circostanza che siano stati sollevati profili asseritamente rilevabili d'ufficio, quali il difetto di legittimazione attiva della cessionaria nonché la nullità delle CP_2
clausole relative alle fideiussioni in forza delle quali i garanti (odierni opponenti) sono stati chiamati a rispondere dei debiti della debitrice principale ( , non consente di ritenere Parte_6
l'opposizione ammissibile: anche i controlli operati d'ufficio dal g.e. devono infatti avvenire nel rispetto delle preclusioni del processo esecutivo, sicchè una volta emessa l'ordinanza di vendita, è solo nell'ulteriore segmento processuale costituito dalla fase distributiva che può eventualmente essere sollecitata nuovamente la verifica dei presupposti che consentono ai creditori di partecipare pagina3 di 5 alla distribuzione, a meno che non si verifichino mutamenti che incidono direttamente sulla posizione delle parti esaminata al momento dell'emissione dell'ordinanza di vendita, come
Controparte_ avvenuto con riferimento alla creditrice intervenuta
In quanto in questo caso, infatti, gli opponenti hanno allegato quale “fatto sopravvenuto” la revoca del titolo esecutivo azionato (ovvero del decreto ingiuntivo n. 855/2017), disposta dalla sentenza resa a definizione del giudizio di opposizione, sentenza depositata il 30.05.2023, in data successiva all'emissione dell'ordinanza di vendita: tale circostanza costituisce, diversamente dai motivi di contestazioni sollevati nei confronti del creditore procedente, certamente un difetto che avrebbe potuto e dovuto essere rilevato d'ufficio dal giudice, anche al di fuori delle scansioni procedurali determinando l'immediato venir meno del diritti del creditore intervenuto di agire esecutivamente nei confronti degli esecutati: con riferimento a detto creditore, l'opposizione pertanto è non solo ammissibile ma anche fondata, essendo pacifico il venir meno del titolo in forza CP del quale avrebbe potuto procedere esecutivamente nei confronti dei debitori (risulta peraltro CP che prima ancora di costituirsi nel presente giudizio abbia rinunciato al proprio atto di intervento).
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti, in favore delle parti opposte, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi stabiliti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile a bassa complessità; viceversa, rispetto alla posizione di sussistono i presupposti per la Controparte_1
compensazione delle spese, tenuto conto della rinuncia all'atto di intervento effettuata dalla creditrice prima della costituzione nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto di
[...]
di procedere esecutivamente nei confronti degli opponenti;
Controparte_1
2. compensa le spese di lite tra parti attrici e Controparte_1
3. rigetta per il resto l'opposizione e condanna gli opponenti alla refusione, in favore di
[...]
e , delle spese processuali che liquida in € Controparte_2 Controparte_7
2.906,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge, spese da pagina4 di 5 distrarsi, per quanto riguarda , in favore del procuratore Controparte_6
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, 11 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1723 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, (C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Leonardo Da Vinci n. 1, , (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
31.01.80, ivi residente in [...], , (C.F. Parte_3
, nata a [...] il [...], residente in [...] e C.F._3
, (C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._4
Leonardo Da Vinci n.11, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Testa (C.F.:
– pec: , ed elettivamente domiciliati presso il C.F._5 Email_1 suo studio in Formia (LT), Largo U. Scipione n.22, come da procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(già in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_1
tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, (P.I.: ), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso la C.F._6
casella di posta elettronica certificata: Email_2 Email_3
OPPOSTA
pagina1 di 5 E
con socio unico, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, (P.I.: , con sede legale in Milano (MI), Via Corso P.IVA_2
Vittorio Emanuele II n. 24/28, e per essa, quale mandataria, la con sede legale in Parte_5
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Picone (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso C.F._7
la casella di posta elettronica certificata: ; Email_4
OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
sede legale in Roma a via Giuseppe Grezar n. 14, (C.F. – P. IVA: , rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'Avv. David Giuseppe Apolloni (C.F. – pec: C.F._8
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_5
Roma, Via Conca d'Oro n. 285, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/07/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.4.24 , Parte_1 Parte_2
, e hanno introdotto la fase di merito relativa
[...] Parte_4 Parte_3
all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 468/18; a sostegno dell'opposizione hanno dedotto il difetto di titolarità del credito e di legittimazione attiva, anche ai sensi dell'art. 2 L. 130/99, della Controparte_2
cessionaria della creditrice procedente la sopravvenuta estinzione
[...] Controparte_4 del credito azionato dalla creditrice intervenuta essendo il decreto ingiuntivo Controparte_1
azionato stato revocato all'esito del giudizio di opposizione;
la nullità delle fideiussioni sottoscritte pagina2 di 5 dagli opponenti (sottese ai titoli esecutivi azionati dal procedente) in ragione della vessatorietà delle clausole ivi contenute, in particolare quella di deroga ex art. 1957 c.c., e la conseguente estinzione del credito, per essere spirato il termine di cui alla citata norma.
Si sono costituite in giudizio le opposte Controparte_1 Controparte_5
(cessionaria di ed , le quali hanno Controparte_4 Controparte_3
contestato le avverse pretese insistendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. per la discussione.
In punto di qualificazione, la domanda integra la fattispecie di cui all'art. 615, II comma, c.p.c., atteso che tutte le contestazioni mosse attengono all'an debeatur e coinvolgono, dunque, il diritto di parti opposte ad agire in via esecutiva.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della proposta opposizione nei confronti dei creditori intervenuti ed considerato che Controparte_2 Controparte_6
l'art. 615, comma 2, c.p.c. individua nel momento di emissione della ordinanza di vendita il termine ultimo oltre il quale è inammissibile l'opposizione all'esecuzione. Ebbene, nel caso di specie l'atto di opposizione risulta depositato solo il 14.12.23, ovvero successivamente all'udienza in cui è stata disposta la vendita (14.9.2022), non avendo, tra l'altro, gli opponenti, posto a fondamento dell'opposizione “fatti sopravvenuti” o comunque dimostrato di “non aver potuto proporla tempestivamente per causa a loro non imputabile”; con riguardo alla posizione di P_
, poi, come già osservato nel provvedimento emesso dal g.e. a definizione della fase
[...]
sommaria, l'opposizione risulta inammissibile anche sotto altro profilo, atteso che le ragioni di contestazioni nemmeno sono state sollevate nel ricorso introduttivo ma soltanto in sede di note per trattazione scritta per l'udienza cautelare del 14.2.24 e, dunque, tardivamente.
È il caso di osservare che la circostanza che siano stati sollevati profili asseritamente rilevabili d'ufficio, quali il difetto di legittimazione attiva della cessionaria nonché la nullità delle CP_2
clausole relative alle fideiussioni in forza delle quali i garanti (odierni opponenti) sono stati chiamati a rispondere dei debiti della debitrice principale ( , non consente di ritenere Parte_6
l'opposizione ammissibile: anche i controlli operati d'ufficio dal g.e. devono infatti avvenire nel rispetto delle preclusioni del processo esecutivo, sicchè una volta emessa l'ordinanza di vendita, è solo nell'ulteriore segmento processuale costituito dalla fase distributiva che può eventualmente essere sollecitata nuovamente la verifica dei presupposti che consentono ai creditori di partecipare pagina3 di 5 alla distribuzione, a meno che non si verifichino mutamenti che incidono direttamente sulla posizione delle parti esaminata al momento dell'emissione dell'ordinanza di vendita, come
Controparte_ avvenuto con riferimento alla creditrice intervenuta
In quanto in questo caso, infatti, gli opponenti hanno allegato quale “fatto sopravvenuto” la revoca del titolo esecutivo azionato (ovvero del decreto ingiuntivo n. 855/2017), disposta dalla sentenza resa a definizione del giudizio di opposizione, sentenza depositata il 30.05.2023, in data successiva all'emissione dell'ordinanza di vendita: tale circostanza costituisce, diversamente dai motivi di contestazioni sollevati nei confronti del creditore procedente, certamente un difetto che avrebbe potuto e dovuto essere rilevato d'ufficio dal giudice, anche al di fuori delle scansioni procedurali determinando l'immediato venir meno del diritti del creditore intervenuto di agire esecutivamente nei confronti degli esecutati: con riferimento a detto creditore, l'opposizione pertanto è non solo ammissibile ma anche fondata, essendo pacifico il venir meno del titolo in forza CP del quale avrebbe potuto procedere esecutivamente nei confronti dei debitori (risulta peraltro CP che prima ancora di costituirsi nel presente giudizio abbia rinunciato al proprio atto di intervento).
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti, in favore delle parti opposte, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi stabiliti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile a bassa complessità; viceversa, rispetto alla posizione di sussistono i presupposti per la Controparte_1
compensazione delle spese, tenuto conto della rinuncia all'atto di intervento effettuata dalla creditrice prima della costituzione nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto di
[...]
di procedere esecutivamente nei confronti degli opponenti;
Controparte_1
2. compensa le spese di lite tra parti attrici e Controparte_1
3. rigetta per il resto l'opposizione e condanna gli opponenti alla refusione, in favore di
[...]
e , delle spese processuali che liquida in € Controparte_2 Controparte_7
2.906,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge, spese da pagina4 di 5 distrarsi, per quanto riguarda , in favore del procuratore Controparte_6
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, 11 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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