TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/12/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n° 3194/2025 R.G.
, C.F. , rappresentata e difesa, da sé stessa ex Parte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Tevere n. 3 presso il proprio studio.
-parte attrice-
C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
-parte convenuta-
OGGETTO: risoluzione per grave inadmepimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, deduceva di avere concesso in locazione ad uso abitativo l'immobile Parte_1 sito in Siracusa alla Via Tica n. 42, censito al catasto fabbricati del comune di
Siracusa al foglio 33, particella 2927, sub.2 al sig. , pattuendo Controparte_1 tramite il contratto stipulato in data 5.08.2024 e registrato in data 23.08.2024 al n.
3749 serie 3T , un canone di locazione annuo pari a € 4.800,00, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese in rate mensili da € 400,00 presso il domicilio del locatore. Parte attrice con i propri scritti ha rilevato l'inadempimento del sig. CP_1 asserendo la morosità di questo ultimo in ordine al mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di: febbraio 2025 saldo euro 100,00, marzo 2025 saldo euro 100,00, aprile saldo euro 100,00, nonché dei canoni per intero dei mesi di maggio e giugno 2025 per euro 800,00, istando per la convalida dello sfratto,
l'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento dei canoni scaduti, il rilascio dell'immobile e la condanna di parte intimata al pagamento delle spese di lite.
Parte convenuta, sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituita ed è rimasta contumace.
Con provvedimento del 11 settembre 2025 il Giudice dava atto dell'avvenuta notifica ex art. 143 c.p.c. effettuata da parte attrice nei confronti di , Controparte_1 disponendo, pertanto, il mutamento di rito, contestualmente al rigetto dello sfratto e alla assegnazione alle parti dei termini per l'introduzione del procedimento di mediazione delegata.
All'udienza del 10.12.2025 , dava atto dell'esito negativo del Parte_1 tentativo di mediazione, istando per la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di controparte, per il rilascio dell'immobile oggetto dello stesso nonché per la condanna di al pagamento dei canoni di locazione Controparte_1 impagati persistendo la morosità, delle spese di lite della fase sommaria e del giudizio di cognizione, rassegnando le proprie conclusioni come da atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, è da ricordarsi in diritto che la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore avviene principalmente per il mancato pagamento dei canoni o degli oneri accessori e che ai fini della declaratoria di risoluzione contrattuale è necessario, altresì, che il detto adempimento sia grave e non di scarsa importanza.
pag. 2/4 Ciò premesso, nel caso che ci occupa parte attrice ha dedotto una morosità persistente dal febbraio 2025 ad oggi per un importo complessivo, alla data della presente pronuncia, pari a euro 3.500,00.
Orbene, alla luce di quanto dedotto da parte attrice e sulla scorta della mancata costituzione di parte convenuta che non ha inteso contestare i fatti a fondamento del presente giudizio, deve ritenersi provato il grave inadempimento del CP_1 rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di locazione del 5.08.2024, e del cui pagamento dei canoni si è reso moroso trascorsi non appena 5 mesi dalla stipula.
Persistendo, dunque, la morosità e non avendo parte convenuta, in quanto contumace, allegato fatti estintivi, va dichiarato risolto il contratto di locazione relativo all'immobile ad uso abitativo, per grave inadempimento del conduttore
. Va poi disposto il rilascio immediato dell'immobile condotto in Controparte_1 locazione sito in Via Tica n. 42 in Siracusa e la condanna al pagamento dei canoni di locazione impagati alla data odierna ammontanti ad euro 3.500,00 somma da maggiorarsi con gli interessi legali delle singole scadenze di pagamento e sino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3194/2025 R.G., così provvede:
1) Dichiara risolto, per grave inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato in data 5.8.2024. e registrato in data 23.8.2024 al n.
3749 serie 3T relativo all'immobile sito in Siracusa alla Via Tica n. 42, censito al catasto fabbricati del comune di Siracusa al foglio 33, particella
2927, sub.2.
2) Dispone l'immediato rilascio dell'immobile locato in favore di parte attrice.
pag. 3/4 3) Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 3.500,00 dovuti a titolo di canoni di locazione per i mesi da febbraio 2025 a dicembre 2025 (di cui febbraio, marzo e aprile 2025 relativamente alla somma di euro 100,00 quale residuo), oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze di pagamento sino al soddisfo;
4) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 800,00 per compensi, oltre € 80,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa se dovute.
Così deciso in Siracusa il 10.12.2025 con sentenza a verbale.
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 4/4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n° 3194/2025 R.G.
, C.F. , rappresentata e difesa, da sé stessa ex Parte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Tevere n. 3 presso il proprio studio.
-parte attrice-
C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
-parte convenuta-
OGGETTO: risoluzione per grave inadmepimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, deduceva di avere concesso in locazione ad uso abitativo l'immobile Parte_1 sito in Siracusa alla Via Tica n. 42, censito al catasto fabbricati del comune di
Siracusa al foglio 33, particella 2927, sub.2 al sig. , pattuendo Controparte_1 tramite il contratto stipulato in data 5.08.2024 e registrato in data 23.08.2024 al n.
3749 serie 3T , un canone di locazione annuo pari a € 4.800,00, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese in rate mensili da € 400,00 presso il domicilio del locatore. Parte attrice con i propri scritti ha rilevato l'inadempimento del sig. CP_1 asserendo la morosità di questo ultimo in ordine al mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di: febbraio 2025 saldo euro 100,00, marzo 2025 saldo euro 100,00, aprile saldo euro 100,00, nonché dei canoni per intero dei mesi di maggio e giugno 2025 per euro 800,00, istando per la convalida dello sfratto,
l'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento dei canoni scaduti, il rilascio dell'immobile e la condanna di parte intimata al pagamento delle spese di lite.
Parte convenuta, sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituita ed è rimasta contumace.
Con provvedimento del 11 settembre 2025 il Giudice dava atto dell'avvenuta notifica ex art. 143 c.p.c. effettuata da parte attrice nei confronti di , Controparte_1 disponendo, pertanto, il mutamento di rito, contestualmente al rigetto dello sfratto e alla assegnazione alle parti dei termini per l'introduzione del procedimento di mediazione delegata.
All'udienza del 10.12.2025 , dava atto dell'esito negativo del Parte_1 tentativo di mediazione, istando per la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di controparte, per il rilascio dell'immobile oggetto dello stesso nonché per la condanna di al pagamento dei canoni di locazione Controparte_1 impagati persistendo la morosità, delle spese di lite della fase sommaria e del giudizio di cognizione, rassegnando le proprie conclusioni come da atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, è da ricordarsi in diritto che la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore avviene principalmente per il mancato pagamento dei canoni o degli oneri accessori e che ai fini della declaratoria di risoluzione contrattuale è necessario, altresì, che il detto adempimento sia grave e non di scarsa importanza.
pag. 2/4 Ciò premesso, nel caso che ci occupa parte attrice ha dedotto una morosità persistente dal febbraio 2025 ad oggi per un importo complessivo, alla data della presente pronuncia, pari a euro 3.500,00.
Orbene, alla luce di quanto dedotto da parte attrice e sulla scorta della mancata costituzione di parte convenuta che non ha inteso contestare i fatti a fondamento del presente giudizio, deve ritenersi provato il grave inadempimento del CP_1 rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di locazione del 5.08.2024, e del cui pagamento dei canoni si è reso moroso trascorsi non appena 5 mesi dalla stipula.
Persistendo, dunque, la morosità e non avendo parte convenuta, in quanto contumace, allegato fatti estintivi, va dichiarato risolto il contratto di locazione relativo all'immobile ad uso abitativo, per grave inadempimento del conduttore
. Va poi disposto il rilascio immediato dell'immobile condotto in Controparte_1 locazione sito in Via Tica n. 42 in Siracusa e la condanna al pagamento dei canoni di locazione impagati alla data odierna ammontanti ad euro 3.500,00 somma da maggiorarsi con gli interessi legali delle singole scadenze di pagamento e sino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3194/2025 R.G., così provvede:
1) Dichiara risolto, per grave inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato in data 5.8.2024. e registrato in data 23.8.2024 al n.
3749 serie 3T relativo all'immobile sito in Siracusa alla Via Tica n. 42, censito al catasto fabbricati del comune di Siracusa al foglio 33, particella
2927, sub.2.
2) Dispone l'immediato rilascio dell'immobile locato in favore di parte attrice.
pag. 3/4 3) Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 3.500,00 dovuti a titolo di canoni di locazione per i mesi da febbraio 2025 a dicembre 2025 (di cui febbraio, marzo e aprile 2025 relativamente alla somma di euro 100,00 quale residuo), oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze di pagamento sino al soddisfo;
4) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 800,00 per compensi, oltre € 80,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa se dovute.
Così deciso in Siracusa il 10.12.2025 con sentenza a verbale.
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 4/4