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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1868/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BUONGIORNO MASSIMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SEMENTINI 13 NAPOLIpresso il difensore avv. BUONGIORNO MASSIMILIANO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. IN PERSONA DEL CURATORE DOTT.SSA . ORGANISMO Controparte_2 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CIGARINI GIUSEPPE e dell'avv. GHINI FEDERICO ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA DON OLINTO MARELLA 8 C.F._2
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in C/O AVV. GHINI VIA DON OLINTO
MARELLA 8 BOLOGNApresso il difensore avv. CIGARINI GIUSEPPE APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 41 CCII, titolare di un Controparte_1 credito di complessivi euro 125.000,00, portato da decreto ingiuntivo n. 603/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Modena, non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., adiva il Tribunale di Modena per richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Controparte_4
2. La convenuta si costituiva, deducendo innanzitutto l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza del requisito soggettivo, ossia l'essere imprenditore commerciale. Allo stesso tempo, proponeva istanza ex art. 44 CCII, alla quale il Tribunale provvedeva con decreto del
29.8.2024, con cui, tra le altre cose, onerava la società di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, ossia il 17.6.2024, la somma di euro 25.000 per le spese della procedura. 3. Il giorno successivo alla scadenza di detto termine, il Commissario riferiva che non risultavano versate le somme per le spese di procedura, attestando implicitamente che la non aveva preso contatti con lo stesso ai fini della individuazione della banca di CP_3 riferimento per l'apertura del conto. 4. All'udienza del 21.10.2024 le parti, tra le quali il rappresentante legale ed il difensore della confermavano che: le misure protettive fossero venute a naturale scadenza in data CP_4
15.10.2024, e non ne fosse stata chiesta la proroga;
non vi fossero più prospettive di pagina 1 di 5 regolazione della crisi/insolvenza e che si intendesse quindi rinunciato, e comunque scaduto, lo spatium di cui all'art. 44 CCII. La debitrice insisteva, comunque, per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale, che veniva discussa. 5. Accertata l'avvenuta scadenza del termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a CCII, e la scadenza delle misure protettive, il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda di accesso con riserva agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Contestualmente dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_4
.
[...]
6. Quanto all'improcedibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, il Tribunale osservava che la società non aveva nemmeno versato le somme di cui all'art. 44, comma 1, lett. d) CCII, come impostole dal Tribunale, così tradendo, quantomeno dal punto di vista finanziario, lo stato di insolvenza della società. Conseguentemente, pure il termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a) CCII, avrebbe dovuto essere revocato, sebbene lo stesso fosse ampiamente scaduto, con riespansione del potere di accertare i presupposti della domanda di liquidazione giudiziale.
7. Quanto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e nello specifico del requisito soggettivo, il Tribunale riteneva assoggettabile a procedura la debitrice, poiché la stessa esercitava attività commerciale in misura prevalente.
7.1 A tal fine osservava che si era limitata a ribadire lo scopo non lucrativo CP_3 dell'impresa, e non aveva invece dimostrato lo svolgimento di un'attività non commerciale, quantomeno in maniera non prevalente.
7.2 Rilevava come la stessa debitrice aveva depositato un ricorso ex art. 44 CCII, per il quale era richiesto un presupposto soggettivo analogo a quello della liquidazione giudiziale, venendo così contra factum proprium,
7.3 Evidenziava, ad abundantiam, elementi dai quali doveva ritenersi che svolgeva CP_5 attività del tutto incompatibile con quella istituzionale e senza scopi di lucro, quali: il rapporto contrattuale intercorrente con , che prevedeva tra le altre cose il conferimento alla CP_1 di un diritto di esclusiva per lo sfruttamento commerciale delle attività di “Casa CP_4 Atletica Italiana” (un accordo di sponsorizzazione), che esulava prima facie dalle attività di ricerca e sviluppo;
ricavi superiori a 400.000,00 euro negli anni 2021 e 2022; fatture di vendita e di acquisto per importi di notevole entità; debiti erariali (comprensivi di IVA) per un ammontare di euro 2.6 mln;
dichiarazioni dei redditi con modello “SC” e non “ENC” che sarebbe stato quello adeguato ad una fondazione.
8. Quanto alla soglia minima di indebitamento, il Tribunale ne rilevava il superamento in ragione dell'esistenza di debiti tributari e previdenziali ammontanti ad € 2.869.553,78, oltre al credito del ricorrente, scaduto e definitivo, per la somma di € 125.000,00.
9. Il Tribunale riteneva poi sussistente lo stato di insolvenza, in considerazione del mancato pagamento della somma dovuta alla ricorrente, dell'ingente debito erariale, e del naufragio della iniziativa di regolazione della crisi, sebbene le spese richieste per la procedura fossero non fossero di ammontare particolarmente rilevante.
10. Avverso tale sentenza proponeva reclamo , deducendo Parte_1 l'insussistenza dell'elemento soggettivo, essendo la senza scopo di Controparte_4 lucro, che non esercita un'attività commerciale, come sarebbe da evincersi dalla riduzione dell'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate, rispetto a quella rilevata in sede prefallimentare, e dall'insussistenza in capo alla di un'attività economica CP_4 organizzata, composta da beni, dipendenti, strumentazione e altre risorse in genere.
11. Si costituiva in giudizio Controparte_6
, nella persona del Curatore, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare
[...] l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del reclamo per carenza di legittimazione e di interesse pagina 2 di 5 ad agire. Nel merito, chiedeva il rigetto del reclamo.
12. Con le note di udienza del 14.03.2025, “in via gradatissima e solo quale conseguenza logica di eccezione formulata da controparte”, il Reclamante sollevava eccezione di incompetenza, riferendosi con “eccezione formulata da controparte” alle informazioni rese dal Curatore circa le partecipazioni e cariche ricoperte dal Sig. in società che verserebbero in Parte_1 condizioni di insolvenza o stato di crisi aziendale.
13. Alla medesima udienza, il Collegio si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Il reclamo è infondato.
15. Preliminarmente si osserva che l'oggetto del reclamo è circoscritto alla sussistenza o meno del requisito soggettivo, ossia se possa ritenersi o meno che sia un soggetto che CP_3 eserciti attività di impresa in misura prevalente.
16. Non è invece in contestazione il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art.2 CCII e della soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII. Del pari, nessun rilievo è stato sollevato relativamente alla sussistenza dello stato d'insolvenza della Tali profili sono stati CP_4 positivamente accertati dal Tribunale in forza di argomentazioni, alle quali si rimanda, condivise da questo Collegio, perché corrette, puntuali ed esaustive.
17. In ordine alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo, ritiene il Collegio che non può negarsi l'esistenza di elementi tipici dell'impresa.
18. La è infatti dotata di beni funzionali alle attività svolte dalla debitrice (v. CP_3 inventario curatore), e la stessa è titolare di investimenti in asset immateriali, quali partecipazioni in società di capitali esercenti attività imprenditoriale e titoli di proprietà industriale, il tutto per un valore di € 1.060.000,00 (v. p.7 memoria di costituzione del curatore).
19. Si osserva poi che, sebbene l'attività di ricerca tecnologica (in materia di salute, ecologia, medicina, agricoltura, biotecnologie, industria, sicurezza, energia) rappresenti il precipuo fine perseguito dalla fondazione, tale attività risulta essere funzionale all'erogazione di servizi di rilevanza certamente imprenditoriale, come evincibile dai contratti di joint venture e consulenza conclusi con , per la necessita di di acquisire nuovi Clienti Pt_2 CP_3
(cfr. docc. 6 e 7, f. Curatore). A dette convenzioni si accompagna, poi, il contratto di sponsorizzazione concluso con (doc. 8, ibidem), altrettanto indicativo del carattere CP_1 commerciale dell'attività svolta dalla CP_4
20. Allo stato passivo risultano, poi, ammessi crediti da lavoro subordinato di almeno sei lavoratori dipendenti.
21. Come evidenziato dal Tribunale, altrettanto indicativo della natura commerciale dell'attività svolta è la redazione della dichiarazione dei redditi con modello “SC”, impiegato dalle società di capitali e dagli enti commerciali, in luogo di quello “ENC”, utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati.
22. Si è dunque al cospetto dell'esercizio di un'attività di natura indubbiamente commerciale. E la circostanza che tale attività sia esercitata in misura prevalente viene plasticamente rappresentata dall'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate, la quale, sebbene ridotta, risulta essere ancora considerevole e perlopiù relativa al compimento di rilevanti operazioni soggette a IVA per cessione di beni e servizi.
23. Così come considerevole è la somma complessiva dei crediti ammessi al passivo pari a € 2.430.268,84, in privilegio, e € 172.385,70, in chirografo. 24. Pertanto, deve essere sottoposta a liquidazione giudiziale. CP_3
25. Del resto, si osserva che la normale non sottoposizione delle fondazioni alla procedura concorsuale riservata all'imprenditore, si spiega in ragione del fatto che detti enti ordinariamente perseguono i propri fini statutari attraverso lo svolgimento di attività che non pagina 3 di 5 implicano ricerca del profitto e dalla circolazione di beni e servizi attraverso il mercato, se non in misura marginale.
26. Tuttavia, “è pacifico che una fondazione possa svolgere un'attività imprenditoriale di natura commerciale quale modalità di realizzazione dei propri scopi statutari, attesa la compatibilità fra lo scopo non lucrativo, tipico della fondazione e lo svolgimento di attività economica previsto dall'art. 2082 c.c.” (Appello Venezia, 20 luglio 2015)
27. In tal caso, la fondazione si rende più vulnerabile a situazioni di insolvenza e a potenziali crisi finanziarie.
28. Infatti, operando all'interno del mercato attraverso l'esercizio di un'attività commerciale, la fondazione si espone al rischio legato alla domanda, alla concorrenza, alle fluttuazioni economiche e all'assunzione di scelte imprenditoriali che potrebbero rivelarsi errate. E ciò al pari di ogni altro operatore economico, incluse, ad esempio, le imprese pubbliche.
29. Con riferimento a tale ultimo tipo di imprese, la Corte ha affermato che “In tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità” (Sez. 1, Sentenza n. 22209 del 27/09/2013, in senso analogo Sez. 1 - , Sentenza n. 3196 del 07/02/2017).
30. La sottoponibilità delle IP alla procedura è stata stabilita a livello normativo con la pubblicazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La riforma, infatti, amplia la rosa di soggetti rientranti nelle procedure di accertamento dello stato di crisi e dell'insolvenza, alla luce di una nozione molto ampia di debitore, che include il consumatore, il professionista e l'imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione unicamente dello Stato e degli enti pubblici.
31. A fronte di un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, l'esenzione dalla L.G. delle fondazioni esercenti in via prevalente un'attività commerciale non può trovare spazio, salvo ammettere in irragionevole e immotivata disparità di trattamento rispetto agli altri attori esposti ai rischi del mercato.
32. La reiezione del gravame, per i motivi sopra esposti, rende superfluo l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo al Reclamante.
33. Deve rilevarsi invece l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della eccezione di incompetenza sollevata dal Sig. poiché tardiva, generica, formulata in termini Parte_1 ipotetici, e basata sulle contestazioni di fatti mai oggetto di accertamento da parte del Tribunale
34. L'esito dell'impugnazione implica la condanna del Reclamante alla refusione delle spese del giudizio in favore della procedura, come liquidate in dispositivo.
35. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. condanna a rifondere Parte_1 Controparte_7
delle spese di reclamo che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre a
[...] rimborso forfettario per spese generali 15%, C.P.A., I.V.A. e C.U., come per legge;
II. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi pagina 4 di 5 dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 06/05/2025. Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1868/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BUONGIORNO MASSIMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SEMENTINI 13 NAPOLIpresso il difensore avv. BUONGIORNO MASSIMILIANO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. IN PERSONA DEL CURATORE DOTT.SSA . ORGANISMO Controparte_2 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CIGARINI GIUSEPPE e dell'avv. GHINI FEDERICO ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA DON OLINTO MARELLA 8 C.F._2
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in C/O AVV. GHINI VIA DON OLINTO
MARELLA 8 BOLOGNApresso il difensore avv. CIGARINI GIUSEPPE APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 41 CCII, titolare di un Controparte_1 credito di complessivi euro 125.000,00, portato da decreto ingiuntivo n. 603/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Modena, non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., adiva il Tribunale di Modena per richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Controparte_4
2. La convenuta si costituiva, deducendo innanzitutto l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza del requisito soggettivo, ossia l'essere imprenditore commerciale. Allo stesso tempo, proponeva istanza ex art. 44 CCII, alla quale il Tribunale provvedeva con decreto del
29.8.2024, con cui, tra le altre cose, onerava la società di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, ossia il 17.6.2024, la somma di euro 25.000 per le spese della procedura. 3. Il giorno successivo alla scadenza di detto termine, il Commissario riferiva che non risultavano versate le somme per le spese di procedura, attestando implicitamente che la non aveva preso contatti con lo stesso ai fini della individuazione della banca di CP_3 riferimento per l'apertura del conto. 4. All'udienza del 21.10.2024 le parti, tra le quali il rappresentante legale ed il difensore della confermavano che: le misure protettive fossero venute a naturale scadenza in data CP_4
15.10.2024, e non ne fosse stata chiesta la proroga;
non vi fossero più prospettive di pagina 1 di 5 regolazione della crisi/insolvenza e che si intendesse quindi rinunciato, e comunque scaduto, lo spatium di cui all'art. 44 CCII. La debitrice insisteva, comunque, per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale, che veniva discussa. 5. Accertata l'avvenuta scadenza del termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a CCII, e la scadenza delle misure protettive, il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda di accesso con riserva agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Contestualmente dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_4
.
[...]
6. Quanto all'improcedibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, il Tribunale osservava che la società non aveva nemmeno versato le somme di cui all'art. 44, comma 1, lett. d) CCII, come impostole dal Tribunale, così tradendo, quantomeno dal punto di vista finanziario, lo stato di insolvenza della società. Conseguentemente, pure il termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a) CCII, avrebbe dovuto essere revocato, sebbene lo stesso fosse ampiamente scaduto, con riespansione del potere di accertare i presupposti della domanda di liquidazione giudiziale.
7. Quanto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e nello specifico del requisito soggettivo, il Tribunale riteneva assoggettabile a procedura la debitrice, poiché la stessa esercitava attività commerciale in misura prevalente.
7.1 A tal fine osservava che si era limitata a ribadire lo scopo non lucrativo CP_3 dell'impresa, e non aveva invece dimostrato lo svolgimento di un'attività non commerciale, quantomeno in maniera non prevalente.
7.2 Rilevava come la stessa debitrice aveva depositato un ricorso ex art. 44 CCII, per il quale era richiesto un presupposto soggettivo analogo a quello della liquidazione giudiziale, venendo così contra factum proprium,
7.3 Evidenziava, ad abundantiam, elementi dai quali doveva ritenersi che svolgeva CP_5 attività del tutto incompatibile con quella istituzionale e senza scopi di lucro, quali: il rapporto contrattuale intercorrente con , che prevedeva tra le altre cose il conferimento alla CP_1 di un diritto di esclusiva per lo sfruttamento commerciale delle attività di “Casa CP_4 Atletica Italiana” (un accordo di sponsorizzazione), che esulava prima facie dalle attività di ricerca e sviluppo;
ricavi superiori a 400.000,00 euro negli anni 2021 e 2022; fatture di vendita e di acquisto per importi di notevole entità; debiti erariali (comprensivi di IVA) per un ammontare di euro 2.6 mln;
dichiarazioni dei redditi con modello “SC” e non “ENC” che sarebbe stato quello adeguato ad una fondazione.
8. Quanto alla soglia minima di indebitamento, il Tribunale ne rilevava il superamento in ragione dell'esistenza di debiti tributari e previdenziali ammontanti ad € 2.869.553,78, oltre al credito del ricorrente, scaduto e definitivo, per la somma di € 125.000,00.
9. Il Tribunale riteneva poi sussistente lo stato di insolvenza, in considerazione del mancato pagamento della somma dovuta alla ricorrente, dell'ingente debito erariale, e del naufragio della iniziativa di regolazione della crisi, sebbene le spese richieste per la procedura fossero non fossero di ammontare particolarmente rilevante.
10. Avverso tale sentenza proponeva reclamo , deducendo Parte_1 l'insussistenza dell'elemento soggettivo, essendo la senza scopo di Controparte_4 lucro, che non esercita un'attività commerciale, come sarebbe da evincersi dalla riduzione dell'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate, rispetto a quella rilevata in sede prefallimentare, e dall'insussistenza in capo alla di un'attività economica CP_4 organizzata, composta da beni, dipendenti, strumentazione e altre risorse in genere.
11. Si costituiva in giudizio Controparte_6
, nella persona del Curatore, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare
[...] l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del reclamo per carenza di legittimazione e di interesse pagina 2 di 5 ad agire. Nel merito, chiedeva il rigetto del reclamo.
12. Con le note di udienza del 14.03.2025, “in via gradatissima e solo quale conseguenza logica di eccezione formulata da controparte”, il Reclamante sollevava eccezione di incompetenza, riferendosi con “eccezione formulata da controparte” alle informazioni rese dal Curatore circa le partecipazioni e cariche ricoperte dal Sig. in società che verserebbero in Parte_1 condizioni di insolvenza o stato di crisi aziendale.
13. Alla medesima udienza, il Collegio si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Il reclamo è infondato.
15. Preliminarmente si osserva che l'oggetto del reclamo è circoscritto alla sussistenza o meno del requisito soggettivo, ossia se possa ritenersi o meno che sia un soggetto che CP_3 eserciti attività di impresa in misura prevalente.
16. Non è invece in contestazione il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art.2 CCII e della soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII. Del pari, nessun rilievo è stato sollevato relativamente alla sussistenza dello stato d'insolvenza della Tali profili sono stati CP_4 positivamente accertati dal Tribunale in forza di argomentazioni, alle quali si rimanda, condivise da questo Collegio, perché corrette, puntuali ed esaustive.
17. In ordine alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo, ritiene il Collegio che non può negarsi l'esistenza di elementi tipici dell'impresa.
18. La è infatti dotata di beni funzionali alle attività svolte dalla debitrice (v. CP_3 inventario curatore), e la stessa è titolare di investimenti in asset immateriali, quali partecipazioni in società di capitali esercenti attività imprenditoriale e titoli di proprietà industriale, il tutto per un valore di € 1.060.000,00 (v. p.7 memoria di costituzione del curatore).
19. Si osserva poi che, sebbene l'attività di ricerca tecnologica (in materia di salute, ecologia, medicina, agricoltura, biotecnologie, industria, sicurezza, energia) rappresenti il precipuo fine perseguito dalla fondazione, tale attività risulta essere funzionale all'erogazione di servizi di rilevanza certamente imprenditoriale, come evincibile dai contratti di joint venture e consulenza conclusi con , per la necessita di di acquisire nuovi Clienti Pt_2 CP_3
(cfr. docc. 6 e 7, f. Curatore). A dette convenzioni si accompagna, poi, il contratto di sponsorizzazione concluso con (doc. 8, ibidem), altrettanto indicativo del carattere CP_1 commerciale dell'attività svolta dalla CP_4
20. Allo stato passivo risultano, poi, ammessi crediti da lavoro subordinato di almeno sei lavoratori dipendenti.
21. Come evidenziato dal Tribunale, altrettanto indicativo della natura commerciale dell'attività svolta è la redazione della dichiarazione dei redditi con modello “SC”, impiegato dalle società di capitali e dagli enti commerciali, in luogo di quello “ENC”, utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati.
22. Si è dunque al cospetto dell'esercizio di un'attività di natura indubbiamente commerciale. E la circostanza che tale attività sia esercitata in misura prevalente viene plasticamente rappresentata dall'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate, la quale, sebbene ridotta, risulta essere ancora considerevole e perlopiù relativa al compimento di rilevanti operazioni soggette a IVA per cessione di beni e servizi.
23. Così come considerevole è la somma complessiva dei crediti ammessi al passivo pari a € 2.430.268,84, in privilegio, e € 172.385,70, in chirografo. 24. Pertanto, deve essere sottoposta a liquidazione giudiziale. CP_3
25. Del resto, si osserva che la normale non sottoposizione delle fondazioni alla procedura concorsuale riservata all'imprenditore, si spiega in ragione del fatto che detti enti ordinariamente perseguono i propri fini statutari attraverso lo svolgimento di attività che non pagina 3 di 5 implicano ricerca del profitto e dalla circolazione di beni e servizi attraverso il mercato, se non in misura marginale.
26. Tuttavia, “è pacifico che una fondazione possa svolgere un'attività imprenditoriale di natura commerciale quale modalità di realizzazione dei propri scopi statutari, attesa la compatibilità fra lo scopo non lucrativo, tipico della fondazione e lo svolgimento di attività economica previsto dall'art. 2082 c.c.” (Appello Venezia, 20 luglio 2015)
27. In tal caso, la fondazione si rende più vulnerabile a situazioni di insolvenza e a potenziali crisi finanziarie.
28. Infatti, operando all'interno del mercato attraverso l'esercizio di un'attività commerciale, la fondazione si espone al rischio legato alla domanda, alla concorrenza, alle fluttuazioni economiche e all'assunzione di scelte imprenditoriali che potrebbero rivelarsi errate. E ciò al pari di ogni altro operatore economico, incluse, ad esempio, le imprese pubbliche.
29. Con riferimento a tale ultimo tipo di imprese, la Corte ha affermato che “In tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità” (Sez. 1, Sentenza n. 22209 del 27/09/2013, in senso analogo Sez. 1 - , Sentenza n. 3196 del 07/02/2017).
30. La sottoponibilità delle IP alla procedura è stata stabilita a livello normativo con la pubblicazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La riforma, infatti, amplia la rosa di soggetti rientranti nelle procedure di accertamento dello stato di crisi e dell'insolvenza, alla luce di una nozione molto ampia di debitore, che include il consumatore, il professionista e l'imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione unicamente dello Stato e degli enti pubblici.
31. A fronte di un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, l'esenzione dalla L.G. delle fondazioni esercenti in via prevalente un'attività commerciale non può trovare spazio, salvo ammettere in irragionevole e immotivata disparità di trattamento rispetto agli altri attori esposti ai rischi del mercato.
32. La reiezione del gravame, per i motivi sopra esposti, rende superfluo l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo al Reclamante.
33. Deve rilevarsi invece l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della eccezione di incompetenza sollevata dal Sig. poiché tardiva, generica, formulata in termini Parte_1 ipotetici, e basata sulle contestazioni di fatti mai oggetto di accertamento da parte del Tribunale
34. L'esito dell'impugnazione implica la condanna del Reclamante alla refusione delle spese del giudizio in favore della procedura, come liquidate in dispositivo.
35. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. condanna a rifondere Parte_1 Controparte_7
delle spese di reclamo che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre a
[...] rimborso forfettario per spese generali 15%, C.P.A., I.V.A. e C.U., come per legge;
II. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi pagina 4 di 5 dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 06/05/2025. Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
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