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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 11/02/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 896/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4982/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is.137 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036026650000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5497/2025 depositato il
02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 Ricorrente_1 come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento n° 29520240036026650000, notificata nel mese di settembre 2024, con la quale, veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 1.854,88 a titolo di tassa rifiuti in riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per inesistenza del credito: la Tassa rifiuti relativa agli anni 2010- 2011
e 2012 è stata dichiarata non dovuta nell'ambito del procedimento n° 1584_2017 conclusosi con la sentenza n° 6673/2018, emessa dalla Commissione tributaria Provinciale di Messina Sezione 10; omessa notifica dell'intimazione riportata nei dettagli della cartella;
prescrizione del presunto diritto di credito fatto valere con l'intimazione di pagamento, con riferimento agli anni 2008-2009-2010 2011-2012.
L'ATO ME1 e l'Agenzia Entrate Riscossione, non sono costituite.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente fondato.
A fronte della mancata prova di qualsivoglia atto interruttivo sottostante la cartella impugnata, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5,
Sentenza n. 24679 del 23/11/2011), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità. Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 350,00,oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messinali, 25 settembre 2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4982/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is.137 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036026650000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5497/2025 depositato il
02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 Ricorrente_1 come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento n° 29520240036026650000, notificata nel mese di settembre 2024, con la quale, veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 1.854,88 a titolo di tassa rifiuti in riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per inesistenza del credito: la Tassa rifiuti relativa agli anni 2010- 2011
e 2012 è stata dichiarata non dovuta nell'ambito del procedimento n° 1584_2017 conclusosi con la sentenza n° 6673/2018, emessa dalla Commissione tributaria Provinciale di Messina Sezione 10; omessa notifica dell'intimazione riportata nei dettagli della cartella;
prescrizione del presunto diritto di credito fatto valere con l'intimazione di pagamento, con riferimento agli anni 2008-2009-2010 2011-2012.
L'ATO ME1 e l'Agenzia Entrate Riscossione, non sono costituite.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente fondato.
A fronte della mancata prova di qualsivoglia atto interruttivo sottostante la cartella impugnata, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5,
Sentenza n. 24679 del 23/11/2011), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità. Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 350,00,oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messinali, 25 settembre 2025