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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/07/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 417/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il giorno 06.02.1983, Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e da
(C.F. ), nato a [...] il giorno 08.06.1983, Parte_2 C.F._2 residente in [...];
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Valerio Pierluigi Rozza;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con successive note scritte per l'udienza del 27.06.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.). Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile. Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) la prole verrà affidata in via esclusiva alla madre, con collocazione abitativa prevalente presso la medesima la quale, oltre alle decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, assumerà in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, senza necessità di previo accordo con il padre, in regime di affidamento super- pagina 1 di 5 esclusivo;
C) la casa coniugale sita in 26815 Massalengo (LO), con tutto quanto l'arreda, verrà assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitare nella predetta abitazione congiuntamente alla prole. Le Pt_1 spese di gestione e manutenzione ordinaria della casa ed i costi delle utenze saranno a carico esclusivo della Sig.ra Le spese di manutenzione straordinaria concordate tra le parti, invece, Pt_1 saranno ripartite al 50%; D) i diritti di visita del padre saranno così regolamentati:
– il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutti gli week end, sia il sabato che la domenica, rispettivamente dalla ore 11.00, quando preleverà la prole dall'abitazione materna, sino alle ore 16.00, quando la riaccompagnerà a casa;
– il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante i compleanni dei medesimi, le festività Natalizie, Pasquali, ed ogni altra festività, ad anni alterni con la madre. Verrà applicato il criterio dell'alternanza in merito ai giorni di Natale con S. NO, nonché di S. SI / 1° dell'anno con l'Epifania;
– il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante le ferie estive, per n. 2 settimane anche non consecutive, come pure la madre potrà programmare vacanze di due settimane consecutive;
i giorni dovranno essere comunicati previamente entro il 30.05 di ciascun anno, fermo restante in ogni caso l'obbligo paterno di corresponsione integrale dell'assegno mensile di mantenimento;
– i coniugi potranno liberamente contattare telefonicamente i figli in qualsiasi momento. Ciascun genitore, inoltre, nel periodo in cui trascorrerà con i figli i giorni di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazioni e recapiti. Eventuali cambi di domicilio dei genitori andranno previamente comunicati, con contestuale indicazione dei relativi recapiti, anche telefonici;
– durante i giorni di permanenza dei figli presso ciascun genitore sarà cura di quest'ultimo gestire personalmente gli impegni dei figli o delegare una persona di sua fiducia in caso di necessità, senza necessità di previo accordo. In caso di pernottamento di Gurnoor ed in Per_1 luogo diverso dalla residenza del genitore ed in assenza dello stesso, inoltre, sarà necessario il previo accordo tra i genitori. In caso di diniego da parte di uno dei genitori il medesimo dovrà fornire per iscritto (anche tramite posta elettronica) entro due giorni comprovata motivazione a sostegno della propria decisione;
– i predetti diritti di visita potranno essere modificati e/o integrati previo accordo tra i genitori;
E) le questioni economiche saranno così regolamentate:
− i coniugi si impegnano a continuare a pagare mensilmente al 50% la rata del mutuo cointestato;
− il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo Pt_2 Pt_1 di € 600,00 (€ 300,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
− le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative verranno suddivise tra i genitori al 50 %, in applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano, come di seguito riportate:
pagina 2 di 5 ° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci di qualsiasi tipo, sia quelli prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale che quelli non necessitanti apposita prescrizione;
° spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
° spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
° spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
° spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
° spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
i) vestiti;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
− l'assegno unico universale, così come ogni eventuale ulteriore agevolazione e/o benefit in favore della prole, sarà percepito integralmente dalla Sig.ra Il Sig. , che attualmente lo Pt_1 Pt_2 percepisce, si impegna a fare quanto necessario affinché il medesimo venga trasferito alla Sig.ra pagina 3 di 5 Le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie, invece, Pt_1 saranno beneficiate da ciascuno dei coniugi per la quota di spesa sostenuta;
F) la proprietà dell'autovettura Hyundai intestata alla Sig.ra ed in uso al Sig. verrà Pt_1 Pt_2 trasferita a quest'ultimo con spese a carico del medesimo, il quale continuerà a pagare ogni relativo onere e spesa. La proprietà del motociclo intestato al Sig. ed in uso alla Sig.ra Pt_2 Pt_1 verrà invece trasferita a quest'ultima con spese a carico della medesima, la quale continuerà a pagare ogni relativo onere e spesa. G) i coniugi si autorizzano reciprocamente sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione a tal fine necessaria nell'interesse dei figli minori, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto occorresse;
H) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti;
” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, è stato chiarito che le parti hanno previsto l'affido superesclusivo dei figli in quanto i progetti di vita del Sig. prevedono lo Parte_2 stabile trasferimento nel proprio paese d'origine, circostanza che potrebbe configurarsi anche a breve e che renderebbe quanto mai gravosa la gestione di tutte le incombenze ordinarie e straordinarie (quali ad esempio ai rinnovi documentali, ai cambi di residenza, alle iscrizioni scolastiche, alle vaccinazioni e quant'altro) connesse alle necessità di vita della prole ed al loro affidamento, ed avendo i coniugi concordato un adeguato diritto di visita per il genitore non collocatario. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio nel Villaggio Rampur Mehrab, Zona Postale Morinda, Circoscrizione Chamkaur Sahib, Distretto Ropar, Stato del Punjab in India in data 08.03.2009, regolarmente pagina 4 di 5 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Massalengo (LO) al Numero 12, Parte II, Serie C, Anno 2024;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massalengo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo. Così deciso in Lodi, il 01/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 417/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il giorno 06.02.1983, Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e da
(C.F. ), nato a [...] il giorno 08.06.1983, Parte_2 C.F._2 residente in [...];
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Valerio Pierluigi Rozza;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con successive note scritte per l'udienza del 27.06.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.). Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile. Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) la prole verrà affidata in via esclusiva alla madre, con collocazione abitativa prevalente presso la medesima la quale, oltre alle decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, assumerà in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, senza necessità di previo accordo con il padre, in regime di affidamento super- pagina 1 di 5 esclusivo;
C) la casa coniugale sita in 26815 Massalengo (LO), con tutto quanto l'arreda, verrà assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitare nella predetta abitazione congiuntamente alla prole. Le Pt_1 spese di gestione e manutenzione ordinaria della casa ed i costi delle utenze saranno a carico esclusivo della Sig.ra Le spese di manutenzione straordinaria concordate tra le parti, invece, Pt_1 saranno ripartite al 50%; D) i diritti di visita del padre saranno così regolamentati:
– il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutti gli week end, sia il sabato che la domenica, rispettivamente dalla ore 11.00, quando preleverà la prole dall'abitazione materna, sino alle ore 16.00, quando la riaccompagnerà a casa;
– il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante i compleanni dei medesimi, le festività Natalizie, Pasquali, ed ogni altra festività, ad anni alterni con la madre. Verrà applicato il criterio dell'alternanza in merito ai giorni di Natale con S. NO, nonché di S. SI / 1° dell'anno con l'Epifania;
– il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante le ferie estive, per n. 2 settimane anche non consecutive, come pure la madre potrà programmare vacanze di due settimane consecutive;
i giorni dovranno essere comunicati previamente entro il 30.05 di ciascun anno, fermo restante in ogni caso l'obbligo paterno di corresponsione integrale dell'assegno mensile di mantenimento;
– i coniugi potranno liberamente contattare telefonicamente i figli in qualsiasi momento. Ciascun genitore, inoltre, nel periodo in cui trascorrerà con i figli i giorni di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazioni e recapiti. Eventuali cambi di domicilio dei genitori andranno previamente comunicati, con contestuale indicazione dei relativi recapiti, anche telefonici;
– durante i giorni di permanenza dei figli presso ciascun genitore sarà cura di quest'ultimo gestire personalmente gli impegni dei figli o delegare una persona di sua fiducia in caso di necessità, senza necessità di previo accordo. In caso di pernottamento di Gurnoor ed in Per_1 luogo diverso dalla residenza del genitore ed in assenza dello stesso, inoltre, sarà necessario il previo accordo tra i genitori. In caso di diniego da parte di uno dei genitori il medesimo dovrà fornire per iscritto (anche tramite posta elettronica) entro due giorni comprovata motivazione a sostegno della propria decisione;
– i predetti diritti di visita potranno essere modificati e/o integrati previo accordo tra i genitori;
E) le questioni economiche saranno così regolamentate:
− i coniugi si impegnano a continuare a pagare mensilmente al 50% la rata del mutuo cointestato;
− il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo Pt_2 Pt_1 di € 600,00 (€ 300,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
− le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative verranno suddivise tra i genitori al 50 %, in applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano, come di seguito riportate:
pagina 2 di 5 ° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci di qualsiasi tipo, sia quelli prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale che quelli non necessitanti apposita prescrizione;
° spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
° spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
° spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
° spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
° spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
i) vestiti;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
− l'assegno unico universale, così come ogni eventuale ulteriore agevolazione e/o benefit in favore della prole, sarà percepito integralmente dalla Sig.ra Il Sig. , che attualmente lo Pt_1 Pt_2 percepisce, si impegna a fare quanto necessario affinché il medesimo venga trasferito alla Sig.ra pagina 3 di 5 Le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie, invece, Pt_1 saranno beneficiate da ciascuno dei coniugi per la quota di spesa sostenuta;
F) la proprietà dell'autovettura Hyundai intestata alla Sig.ra ed in uso al Sig. verrà Pt_1 Pt_2 trasferita a quest'ultimo con spese a carico del medesimo, il quale continuerà a pagare ogni relativo onere e spesa. La proprietà del motociclo intestato al Sig. ed in uso alla Sig.ra Pt_2 Pt_1 verrà invece trasferita a quest'ultima con spese a carico della medesima, la quale continuerà a pagare ogni relativo onere e spesa. G) i coniugi si autorizzano reciprocamente sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione a tal fine necessaria nell'interesse dei figli minori, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto occorresse;
H) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti;
” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, è stato chiarito che le parti hanno previsto l'affido superesclusivo dei figli in quanto i progetti di vita del Sig. prevedono lo Parte_2 stabile trasferimento nel proprio paese d'origine, circostanza che potrebbe configurarsi anche a breve e che renderebbe quanto mai gravosa la gestione di tutte le incombenze ordinarie e straordinarie (quali ad esempio ai rinnovi documentali, ai cambi di residenza, alle iscrizioni scolastiche, alle vaccinazioni e quant'altro) connesse alle necessità di vita della prole ed al loro affidamento, ed avendo i coniugi concordato un adeguato diritto di visita per il genitore non collocatario. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio nel Villaggio Rampur Mehrab, Zona Postale Morinda, Circoscrizione Chamkaur Sahib, Distretto Ropar, Stato del Punjab in India in data 08.03.2009, regolarmente pagina 4 di 5 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Massalengo (LO) al Numero 12, Parte II, Serie C, Anno 2024;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massalengo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo. Così deciso in Lodi, il 01/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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