CASS
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2024, n. 15401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15401 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ST NU, n. NO allo NI (Cs) 25/06/1995 avverso l'ordinanza n. 1118/23 del Tribunale di Catanzaro del 18/07/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette per il ricorrente le conclusioni scritte del difensore avv. Ettore ES AR, che insiste per l'accoglimento Penale Sent. Sez. 6 Num. 15401 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da EM ST avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che in data 20/06/2023 gli aveva applicato la misura coercitiva degli arresti domiciliari in ordine alle accuse provvisorie di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e detenzione e porto illeciti di arma comune da sparo (art. 2 e 7 legge n. 497 del 1974), formulate per essersi intromesso nella cessione di un fucile semiautomatico, provento di furto perpetrato da un congiunto, in favore di ES RU, componente dell'omonima cosca di 'ncirangheta egemone nel centro di NO allo NI, fatto accaduto nel mese di maggio del 2018. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, che con un primo motivo deduce vizi congiunti di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferito ad entrambi i reati in addebito e con un altro si duole della ribadita sussistenza dell'aggravante della agevolazione mafiosa;
quanto alle esigenze cautelari, sottolinea come i fatti risalgano a cinque anni orsono, laddove a suo carico non sussistono ulteriori segnalazioni di condotte devianti, neppure per contiguità con la cosca mafiosa in questione, avendo egli fornito il proprio contributo attivo alla consumazione dei reati in addebito in maniera del tutto occasionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione alla ritenuta sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari. 2. Gli anni trascorsi dal fatto - ricostruito sulla base delle intercettazioni telefoniche all'epoca in corso nei confronti di ES RU, componente dell'omonimo gruppo criminale di NO allo NI - sono più di cinque rispetto all'emissione dell'ordinanza di custodia e quasi sei alla data odierna, ragion per cui appare cogente la necessità di valutare la funzionalità della misura cautelare 2 rispetto al requisito di cui all'art. 292, lett. c) cod. proc. peri, e cioè del tempo trascorso dalla commissione del reato. Ai fini di tale apprezzamento è necessario collocare la condotta dell'indagato nel più ampio contesto di svolgimento delle indagini, come anzidetto focalizzate sull'attività dalla cosca di 'ndrangheta degli RU di NO allo NI e stabilire se l'avere obiettivamente aiutato uno dei componenti di essa, segnatamente ES RU, ad entrare in possesso dell'arma comune da sparo sottratta da uno zio del ricorrente al legittimo proprietario, abbia costituito manifestazione di costante interlocuzione con la persona originariamente sottoposta ad indagini ovvero frutto di una iniziativa estemporanea, non accompagnata da ulteriori indici per lo meno di contiguità con il gruppo criminale di appartenenza del cessionario. Sotto tale profilo appaiono, allora, fondate le censure difensive secondo cui a carico del ricorrente non sono state registrate ulteriori segnalazioni di condotte devianti, neppure per contiguità con la cosca mafiosa in questione, avendo egli fornito il proprio contributo attivo alla consumazione dei reati in addebito in maniera del tutto occasionale. Osserva, infatti, il Collegio che ferma restando la sussistenza di un congruo quadro di gravità indiziaria - a ben vedere non contrastato in maniera convincente nemmeno dalla difesa - è corretto affermare che a parte le risultanze delle intercettazioni telefoniche riguardanti la specifica vicenda di intermediazione nella cessione dell'arma provento di furto, nessun altro elemento collega la figura del ricorrente al gruppo mafioso di cui si reputa far parte ES RU: anzi a pag. 2 dell'ordinanza il Tribunale afferma espressamente che ST è estraneo a tutte le consorterie criminali di cui si parla nel provvedimento. Non è dato, perciò, comprendere perché ritenga comunque che si debba procedere in stato di custodia cautelare nei confronti del ricorrente, atteso che difetta pure una reale motivazione sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa, la cui sussistenza viene desunta sostanzialmente ed unicamente dall'avere per l'appunto fatto da intermediario della cessione dell'arma in favore della persona di ES RU. 3. La sostanziale assenza di motivazione su entrambi i profili, tempo trascorso dai fatti e configurabilità dell'aggravante speciale, impongono l'annullamento tanto dell'ordinanza impugnata quanto di quella emessa in precedenza dal G.i.p., cui consegue l'immediata rimessione in libertà dell'indagato ricorrente se non detenuto per altra causa. 3 Il consiglierei estensore
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 20/06/2023 e per l'effetto dispone l'immediata rimessione in libertà del ricorrente. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, 28 febbraio 2024 Il 're ente
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette per il ricorrente le conclusioni scritte del difensore avv. Ettore ES AR, che insiste per l'accoglimento Penale Sent. Sez. 6 Num. 15401 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da EM ST avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che in data 20/06/2023 gli aveva applicato la misura coercitiva degli arresti domiciliari in ordine alle accuse provvisorie di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e detenzione e porto illeciti di arma comune da sparo (art. 2 e 7 legge n. 497 del 1974), formulate per essersi intromesso nella cessione di un fucile semiautomatico, provento di furto perpetrato da un congiunto, in favore di ES RU, componente dell'omonima cosca di 'ncirangheta egemone nel centro di NO allo NI, fatto accaduto nel mese di maggio del 2018. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, che con un primo motivo deduce vizi congiunti di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferito ad entrambi i reati in addebito e con un altro si duole della ribadita sussistenza dell'aggravante della agevolazione mafiosa;
quanto alle esigenze cautelari, sottolinea come i fatti risalgano a cinque anni orsono, laddove a suo carico non sussistono ulteriori segnalazioni di condotte devianti, neppure per contiguità con la cosca mafiosa in questione, avendo egli fornito il proprio contributo attivo alla consumazione dei reati in addebito in maniera del tutto occasionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione alla ritenuta sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari. 2. Gli anni trascorsi dal fatto - ricostruito sulla base delle intercettazioni telefoniche all'epoca in corso nei confronti di ES RU, componente dell'omonimo gruppo criminale di NO allo NI - sono più di cinque rispetto all'emissione dell'ordinanza di custodia e quasi sei alla data odierna, ragion per cui appare cogente la necessità di valutare la funzionalità della misura cautelare 2 rispetto al requisito di cui all'art. 292, lett. c) cod. proc. peri, e cioè del tempo trascorso dalla commissione del reato. Ai fini di tale apprezzamento è necessario collocare la condotta dell'indagato nel più ampio contesto di svolgimento delle indagini, come anzidetto focalizzate sull'attività dalla cosca di 'ndrangheta degli RU di NO allo NI e stabilire se l'avere obiettivamente aiutato uno dei componenti di essa, segnatamente ES RU, ad entrare in possesso dell'arma comune da sparo sottratta da uno zio del ricorrente al legittimo proprietario, abbia costituito manifestazione di costante interlocuzione con la persona originariamente sottoposta ad indagini ovvero frutto di una iniziativa estemporanea, non accompagnata da ulteriori indici per lo meno di contiguità con il gruppo criminale di appartenenza del cessionario. Sotto tale profilo appaiono, allora, fondate le censure difensive secondo cui a carico del ricorrente non sono state registrate ulteriori segnalazioni di condotte devianti, neppure per contiguità con la cosca mafiosa in questione, avendo egli fornito il proprio contributo attivo alla consumazione dei reati in addebito in maniera del tutto occasionale. Osserva, infatti, il Collegio che ferma restando la sussistenza di un congruo quadro di gravità indiziaria - a ben vedere non contrastato in maniera convincente nemmeno dalla difesa - è corretto affermare che a parte le risultanze delle intercettazioni telefoniche riguardanti la specifica vicenda di intermediazione nella cessione dell'arma provento di furto, nessun altro elemento collega la figura del ricorrente al gruppo mafioso di cui si reputa far parte ES RU: anzi a pag. 2 dell'ordinanza il Tribunale afferma espressamente che ST è estraneo a tutte le consorterie criminali di cui si parla nel provvedimento. Non è dato, perciò, comprendere perché ritenga comunque che si debba procedere in stato di custodia cautelare nei confronti del ricorrente, atteso che difetta pure una reale motivazione sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa, la cui sussistenza viene desunta sostanzialmente ed unicamente dall'avere per l'appunto fatto da intermediario della cessione dell'arma in favore della persona di ES RU. 3. La sostanziale assenza di motivazione su entrambi i profili, tempo trascorso dai fatti e configurabilità dell'aggravante speciale, impongono l'annullamento tanto dell'ordinanza impugnata quanto di quella emessa in precedenza dal G.i.p., cui consegue l'immediata rimessione in libertà dell'indagato ricorrente se non detenuto per altra causa. 3 Il consiglierei estensore
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 20/06/2023 e per l'effetto dispone l'immediata rimessione in libertà del ricorrente. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, 28 febbraio 2024 Il 're ente