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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/11/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2296/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 2296
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 447/2023 (R.G. 988/2023)
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
RE (NA) ed ivi residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv.
NI LO (C.F. – PEC C.F._2 [...]
ed elett.te dom.to presso il suo studio in Torre del Gre- Email_1
co (NA) in Via Crocifisso n. 29,
-opponente-
E
1 (C.F. nato il [...] a [...] CP_1 C.F._3
(NA) ed ivi res.te in via San Francesco d'Assisi n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Gaudino (C.F. ) - PEC C.F._4
ed elett.dom.to presso il suo studio in Portici (Na) in Email_2
Via Libertà n. 67,
- opposto -
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificato,
proponeva opposizione, con domanda riconvenzionale, avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 447/2023 (R.G. n. 988/2023) emesso da Questo Tribunale
in data 06.03.2023 e depositato il 07.03.2023 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) a titolo di ca-
noni di locazione ed altro, inevasi, oltre gli interessi legali dalla data delle singole scadenze mensili, fino all'effettivo soddisfo ed oltre spese di giudizio.
Con la proposta opposizione, il chiedeva: Pt_1
1) preliminarmente, sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in ragione della fondatezza dell'opposizione basata su prove scritte e di pronta solu-
zione;
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale, onerare la parte opposta ad azionare il procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 29/2010;
3) nel merito, in via principale dichiarare la carenza di legittimazione attiva di ad azionare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto e CP_1
per l'effetto revocare tale ultimo provvedimento;
2 4) in via subordinata, sempre nel merito, dichiarare le domande formulate da parte opposta prive di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto e per l'effetto revo-
care integralmente il decreto ingiuntivo opposto alla stregua di quanto dedotto ed eccepito;
5) in accoglimento delle spiegate domande/eccezioni riconvenzionali, accertare e dichiarare la fondatezza delle stesse e, per l'effetto, accoglierle, precisamente: in via principale, dichiarare la compensazione del canone di locazione dovuto dall'opponente per il mese di maggio del 2019 con una delle mensilità all'epoca versate dallo stesso al locatore a titolo di deposito cauzionale;
sempre in via prin-
cipale, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore agli obblighi di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1575 e 1576 c.c e per l'effetto condannare alla restituzione in favore dell'opponente CP_1
della somma di € 550,00 quale parte dell'importo versato a titolo di deposito cau-
zionale; in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di mancato acco-
glimento della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore, dichiarare la compensazione di una delle mensilità versata al locatore a titolo di deposito cauzione con parte dell'importo preteso dall'opposto per la suindicata causale;
sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a titolo di indennità di preavviso per i mesi di ottobre e novembre del 2019 avendo parte opposta già lo-
cato l'appartamento in tali mesi;
6) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare parte opposta al pagamento di una somma di denaro in favore dell'opponente a titolo di risarci-
mento di tutti i danni subiti da quest'ultimo a causa del grave inadempimento del
3 locatore, somma che l'On. Giudice adito vorrà determinare in via equitativa e co-
munque nella misura non superiore ad € 1.000,00;
7) condannare la parte opposta al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio il quale impugnava e contestava CP_1
le avverse eccezioni ed argomentazioni perché destituite di fondamento sia in fat-
to, che in diritto, come meglio articolato nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 30.10.2023, il Tribunale invitava l'opposto a introdurre il proce-
dimento di mediazione obbligatoria che si chiudeva con verbale negativo attesa l'assenza dell'opponente, ritualmente invitato.
Successivamente il giudizio veniva rinviato per la discussione con concessione al-
le parti di termine per note di discussione.
In primis si rileva che la parte opposta ha regolarmente esperito il T.M.O. ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013.
Consegue la procedibilità della domanda.
Sulla eccepita carenza di legittimazione attiva di CP_1
Si ritiene che la relativa eccezione sia infondata.
Ed infatti, indipendentemente dalla proprietà dell'immobile, è CP_1
succeduto nel contratto di locazione, quale cessionario del genitore Per_1
in data 21.06.2016, come da documenti prodotti.
[...]
Non si rileva, in atti, la formale comunicazione della detta cessione al conduttore.
Tale circostanza, non inficia, però, la regolarità della cessione avvenuta fra
(padre) e (figlio) ma determina soltanto che Persona_1 CP_1 Pt_1
4 (conduttore) sarebbe rimasto obbligato nei soli confronti del locatore Pt_1
originario, cioè . Persona_1
Dall'esame del ricorso con domanda riconvenzionale si rileva, però, al capo di prova ivi articolato al punto h) la circostanza che il conduttore chiedeva di provare: “vero è che verso la fine del mese di aprile e gli inizi del mese di maggio
del 2019 si verificava un nuovo piccolo incendio presso l'appartamento locato
dal il quale, questa volta, visto il rifiuto del sig. di procedere Pt_1 CP_1
alla risoluzione dei problemi relativi all'impianto elettrico, agli inizi del mese di
giugno del 2019 lasciava l'appartamento locato provvedendo il giorno 4/6/2019 a
restituire le relative chiavi di accesso”.
Detto inciso denota la conoscenza da parte del conduttore che il suo locatore fosse diventato e non più , peraltro nelle more deceduto in CP_1 Persona_1
data 05.11.2028. Ciò determina la piena validità della detta cessione del contratto di locazione e la sua opponibilità al conduttore.
Consegue il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione dell'opposto,
sollevata dall'opponente.
Sulla mancata comunicazione del recesso al locatore.
Secondo l'art. 4 della L. 392/78: “Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi,
potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione
mediante lettera raccomandata al locatore con preavviso di sei mesi”.
Sul punto si rileva che la mancata comunicazione tempestiva del recesso da parte del conduttore, al locatore, non giustifica il pagamento dell'indennità tutte le volte
5 in cui il locatore non ha subito alcun danno in quanto è riuscito a locare immediatamente l'abitazione a un'altra persona.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte, la funzione a cui risponde il preavviso del conduttore è quella di concedere al locatore il lasso di tempo presumibilmente necessario per reperire un altro inquilino, senza perdere il diritto al compenso per l'uso dei locali.
Nel caso de quo, vi è prova in atti che l'immobile è stato rilasciato dal Pt_1
in data 04.06.2019 e nuovamente locato ad altro conduttore, in data 05.11.2019,
cioè dopo 5 mesi.
Consegue che il conduttore, normalmente obbligato al pagamento di n. 6 canoni di locazione mensili, a titolo di indennità per mancato preavviso, dal momento del rilascio, dovrà corrispondere per tale titolo, al locatore, n. 5 mensilità,
avendo quest'ultimo rilocato l'immobile, dopo 5 mesi.
Tale importo è pari ad euro 2.750,00.
Sull'eccezione di compensazione di eventuali debiti del conduttore opponente
con eventuali crediti del locatore opposto.
Sul punto si rileva che il conduttore non ha contestato il suo mancato pagamento dei canoni di maggio e giugno 2019 ma ha eccepito la compensazione di eventuali sue debenze con i depositi cauzionali versati all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione, pari a n. 2 mensilità, per un importo di euro 1.100,00.
6 Si rileva che il locatore non ha contestato il versamento del deposito cauzionale,
né ha dato prova, in atti, di averlo restituito al conduttore, all'atto della liberazione dell'immobile.
Consegue che l'eccezione di compensazione deve essere accolta sul punto ed il locatore dovrà corrispondere al l'importo di euro 1.100,00 a titolo di Pt_1
restituzione del deposito cauzionale versato, pari a n. 2 mensilità di canone,
essendo l'immobile stato rilasciato detratto, però, l'importo del canone del mese di maggio 2019 che non è stato corrisposto dal conduttore.
Pertanto, il locatore dovrà restituire al l'importo di euro 550,00. Pt_1
Sulla domanda riconvenzionale dell'opponente, di risarcimento danni.
Si rileva che non vi è prova, in atti, dell'asserita inservibilità dell'immobile, a causa di incendi verificatisi nello stesso, né dei danni lamentati, né tanto meno della loro ascrivibilità al locatore.
Consegue il rigetto della proposta domanda riconvenzionale.
In virtù di tutto quanto esposto il d.i. n. 447/2023 (R.G. 988/2023) deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, nei confronti dell'opposto, dell'importo di euro 2.200,00 (pari ad euro 2.750,00 a titolo di in-
dennità per mancato preavviso – euro 1.100,00 a titolo di restituzione del depo-
sito cauzionale versato + 550,00 a titolo di canone del mese di maggio 2019), ol-
tre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, in virtù delle reciproche soccombenze, devono essere integralmente compensate frale parti in causa.
P.Q.M.
7 Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione promossa da per le ragioni Parte_1
di cui in motivazione e revoca il decreto ingiuntivo n. 447/2023 (R.G. 988/2023)
emesso da Questo Tribunale;
- condanna al pagamento, in favore di , dell'importo Parte_1 CP_1
di euro 2.200,00 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente in quanto non pro-
vata;
- compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 01.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
8
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 2296
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 447/2023 (R.G. 988/2023)
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
RE (NA) ed ivi residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv.
NI LO (C.F. – PEC C.F._2 [...]
ed elett.te dom.to presso il suo studio in Torre del Gre- Email_1
co (NA) in Via Crocifisso n. 29,
-opponente-
E
1 (C.F. nato il [...] a [...] CP_1 C.F._3
(NA) ed ivi res.te in via San Francesco d'Assisi n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Gaudino (C.F. ) - PEC C.F._4
ed elett.dom.to presso il suo studio in Portici (Na) in Email_2
Via Libertà n. 67,
- opposto -
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificato,
proponeva opposizione, con domanda riconvenzionale, avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 447/2023 (R.G. n. 988/2023) emesso da Questo Tribunale
in data 06.03.2023 e depositato il 07.03.2023 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) a titolo di ca-
noni di locazione ed altro, inevasi, oltre gli interessi legali dalla data delle singole scadenze mensili, fino all'effettivo soddisfo ed oltre spese di giudizio.
Con la proposta opposizione, il chiedeva: Pt_1
1) preliminarmente, sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in ragione della fondatezza dell'opposizione basata su prove scritte e di pronta solu-
zione;
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale, onerare la parte opposta ad azionare il procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 29/2010;
3) nel merito, in via principale dichiarare la carenza di legittimazione attiva di ad azionare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto e CP_1
per l'effetto revocare tale ultimo provvedimento;
2 4) in via subordinata, sempre nel merito, dichiarare le domande formulate da parte opposta prive di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto e per l'effetto revo-
care integralmente il decreto ingiuntivo opposto alla stregua di quanto dedotto ed eccepito;
5) in accoglimento delle spiegate domande/eccezioni riconvenzionali, accertare e dichiarare la fondatezza delle stesse e, per l'effetto, accoglierle, precisamente: in via principale, dichiarare la compensazione del canone di locazione dovuto dall'opponente per il mese di maggio del 2019 con una delle mensilità all'epoca versate dallo stesso al locatore a titolo di deposito cauzionale;
sempre in via prin-
cipale, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore agli obblighi di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1575 e 1576 c.c e per l'effetto condannare alla restituzione in favore dell'opponente CP_1
della somma di € 550,00 quale parte dell'importo versato a titolo di deposito cau-
zionale; in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di mancato acco-
glimento della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore, dichiarare la compensazione di una delle mensilità versata al locatore a titolo di deposito cauzione con parte dell'importo preteso dall'opposto per la suindicata causale;
sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a titolo di indennità di preavviso per i mesi di ottobre e novembre del 2019 avendo parte opposta già lo-
cato l'appartamento in tali mesi;
6) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare parte opposta al pagamento di una somma di denaro in favore dell'opponente a titolo di risarci-
mento di tutti i danni subiti da quest'ultimo a causa del grave inadempimento del
3 locatore, somma che l'On. Giudice adito vorrà determinare in via equitativa e co-
munque nella misura non superiore ad € 1.000,00;
7) condannare la parte opposta al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio il quale impugnava e contestava CP_1
le avverse eccezioni ed argomentazioni perché destituite di fondamento sia in fat-
to, che in diritto, come meglio articolato nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 30.10.2023, il Tribunale invitava l'opposto a introdurre il proce-
dimento di mediazione obbligatoria che si chiudeva con verbale negativo attesa l'assenza dell'opponente, ritualmente invitato.
Successivamente il giudizio veniva rinviato per la discussione con concessione al-
le parti di termine per note di discussione.
In primis si rileva che la parte opposta ha regolarmente esperito il T.M.O. ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013.
Consegue la procedibilità della domanda.
Sulla eccepita carenza di legittimazione attiva di CP_1
Si ritiene che la relativa eccezione sia infondata.
Ed infatti, indipendentemente dalla proprietà dell'immobile, è CP_1
succeduto nel contratto di locazione, quale cessionario del genitore Per_1
in data 21.06.2016, come da documenti prodotti.
[...]
Non si rileva, in atti, la formale comunicazione della detta cessione al conduttore.
Tale circostanza, non inficia, però, la regolarità della cessione avvenuta fra
(padre) e (figlio) ma determina soltanto che Persona_1 CP_1 Pt_1
4 (conduttore) sarebbe rimasto obbligato nei soli confronti del locatore Pt_1
originario, cioè . Persona_1
Dall'esame del ricorso con domanda riconvenzionale si rileva, però, al capo di prova ivi articolato al punto h) la circostanza che il conduttore chiedeva di provare: “vero è che verso la fine del mese di aprile e gli inizi del mese di maggio
del 2019 si verificava un nuovo piccolo incendio presso l'appartamento locato
dal il quale, questa volta, visto il rifiuto del sig. di procedere Pt_1 CP_1
alla risoluzione dei problemi relativi all'impianto elettrico, agli inizi del mese di
giugno del 2019 lasciava l'appartamento locato provvedendo il giorno 4/6/2019 a
restituire le relative chiavi di accesso”.
Detto inciso denota la conoscenza da parte del conduttore che il suo locatore fosse diventato e non più , peraltro nelle more deceduto in CP_1 Persona_1
data 05.11.2028. Ciò determina la piena validità della detta cessione del contratto di locazione e la sua opponibilità al conduttore.
Consegue il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione dell'opposto,
sollevata dall'opponente.
Sulla mancata comunicazione del recesso al locatore.
Secondo l'art. 4 della L. 392/78: “Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi,
potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione
mediante lettera raccomandata al locatore con preavviso di sei mesi”.
Sul punto si rileva che la mancata comunicazione tempestiva del recesso da parte del conduttore, al locatore, non giustifica il pagamento dell'indennità tutte le volte
5 in cui il locatore non ha subito alcun danno in quanto è riuscito a locare immediatamente l'abitazione a un'altra persona.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte, la funzione a cui risponde il preavviso del conduttore è quella di concedere al locatore il lasso di tempo presumibilmente necessario per reperire un altro inquilino, senza perdere il diritto al compenso per l'uso dei locali.
Nel caso de quo, vi è prova in atti che l'immobile è stato rilasciato dal Pt_1
in data 04.06.2019 e nuovamente locato ad altro conduttore, in data 05.11.2019,
cioè dopo 5 mesi.
Consegue che il conduttore, normalmente obbligato al pagamento di n. 6 canoni di locazione mensili, a titolo di indennità per mancato preavviso, dal momento del rilascio, dovrà corrispondere per tale titolo, al locatore, n. 5 mensilità,
avendo quest'ultimo rilocato l'immobile, dopo 5 mesi.
Tale importo è pari ad euro 2.750,00.
Sull'eccezione di compensazione di eventuali debiti del conduttore opponente
con eventuali crediti del locatore opposto.
Sul punto si rileva che il conduttore non ha contestato il suo mancato pagamento dei canoni di maggio e giugno 2019 ma ha eccepito la compensazione di eventuali sue debenze con i depositi cauzionali versati all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione, pari a n. 2 mensilità, per un importo di euro 1.100,00.
6 Si rileva che il locatore non ha contestato il versamento del deposito cauzionale,
né ha dato prova, in atti, di averlo restituito al conduttore, all'atto della liberazione dell'immobile.
Consegue che l'eccezione di compensazione deve essere accolta sul punto ed il locatore dovrà corrispondere al l'importo di euro 1.100,00 a titolo di Pt_1
restituzione del deposito cauzionale versato, pari a n. 2 mensilità di canone,
essendo l'immobile stato rilasciato detratto, però, l'importo del canone del mese di maggio 2019 che non è stato corrisposto dal conduttore.
Pertanto, il locatore dovrà restituire al l'importo di euro 550,00. Pt_1
Sulla domanda riconvenzionale dell'opponente, di risarcimento danni.
Si rileva che non vi è prova, in atti, dell'asserita inservibilità dell'immobile, a causa di incendi verificatisi nello stesso, né dei danni lamentati, né tanto meno della loro ascrivibilità al locatore.
Consegue il rigetto della proposta domanda riconvenzionale.
In virtù di tutto quanto esposto il d.i. n. 447/2023 (R.G. 988/2023) deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, nei confronti dell'opposto, dell'importo di euro 2.200,00 (pari ad euro 2.750,00 a titolo di in-
dennità per mancato preavviso – euro 1.100,00 a titolo di restituzione del depo-
sito cauzionale versato + 550,00 a titolo di canone del mese di maggio 2019), ol-
tre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, in virtù delle reciproche soccombenze, devono essere integralmente compensate frale parti in causa.
P.Q.M.
7 Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione promossa da per le ragioni Parte_1
di cui in motivazione e revoca il decreto ingiuntivo n. 447/2023 (R.G. 988/2023)
emesso da Questo Tribunale;
- condanna al pagamento, in favore di , dell'importo Parte_1 CP_1
di euro 2.200,00 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente in quanto non pro-
vata;
- compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 01.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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