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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5514 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12660 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025 e vertente tra
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Carlo LUONGO e Rosetta BELMONTE (giusta procura in atti) presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato;
-opponente
e
- (cessionaria di in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola
DO (giusta procura in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Parte_2 procuratrice speciale di rappresentata e difesa dall'Avv. Renato SARDI Parte_3
(giusta procura in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_4 da rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina ALFANO (giusta procura Parte_5 in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- , C.F. ; Parte_6 C.F._2
- in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la Controparte_3 mandataria rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario AN e Parte_5
IO AN (giusta procura in atti) presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
1 -parte opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 Pt_2 Parte_2
(quale procuratrice speciale di , e Parte_3 Parte_4 Parte_6 CP_3 innanzi a questo Tribunale Civile di Brescia, chiedendo: in via preliminare,
[...] sospendersi (anche inaudita altera parte) la procedura esecutiva n. 546/2018 RG ES Imm
Tribunale di Brescia;
in via principale, dichiararsi l'estinzione della predetta procedura con tutte le conseguenze di legge;
in via preliminare e pregiudiziale dichiararsi l'inefficacia del pignoramento de quo per inattività delle parti con conseguente estinzione della procedura esecutiva e cancellazione della trascrizione del pignoramento;
nel merito, adottarsi nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare l'andamento della procedura esecutiva stessa alla decisione del giudice del merito sugli atti impugnati e, dunque, previa dichiarazione di nullità (insanabile) del precetto e del pignoramento e di tutti gli atti esecutivi presupposti e consecutivi dichiarare l'estinzione e/o improcedibilità dell'intera procedura esecutiva immobiliare (RG n. 150/2018 ivi compresa la procedura esecutiva nr.
546/2018 RG Es Imm) dichiararsi la nullità di tutti gli atti esecutivi presupposti e consecutivi posti in essere nella procedura esecutiva nr. 150/2018 RG ESE IMM ivi a cui è riunita la procedura esecutiva nr. 546/2018 RG Es Imm con tutte le conseguenze di legge;
accertata la nullità del procedimento introdotto dal primo pignoramento, dichiararsi che tali attività non possono comunicare i loro effetti al pignoramento RG n. 546/2018; dichiararsi nulli tutti gli atti esecutivi posti in essere nella procedura esecutiva (RG n. 150/2018) per nullità derivata con tutte le conseguenze di legge;
dichiararsi l'estinzione e/o l'improseguibilità anche della procedura esecutiva immobiliare RG n. 546/2018, disponendo, altresì, che sia cancellata la trascrizione dei relativi atti di pignoramento;
la vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori.
A fondamento della propria opposizione ha esposto che: Parte_1
, in data 20.10.2017, gli aveva notificato, ai sensi dell'art. 143 cpc, atto di Parte_6 precetto del 15.09.2017; in data 11.01.2018, il aveva notificato, sempre ai sensi Pt_6 dell'art. 143 cpc, atto di pignoramento ed era stata iscritta procedura esecutiva al n.
150/2018 Rg Es Imm del Tribunale di Brescia;
aveva fatto opposizione ex art. 617 cpc eccependo la nullità di quelle notifiche e chiedendo dichiararsi la nullità delle stesse e dell'intera procedura esecutiva instaurata;
con sentenza n. 2295/2023 del 10.9.2023, questo
Tribunale aveva dichiarato la nullità della notificazione del precetto e del pignoramento che hanno radicato la procedura esecutiva immobiliare RG n. 150/2028; con atto del 3.10.2023 aveva chiesto al GE dichiararsi la nullità di tutti gli atti di quella procedura esecutiva,
2 compresi quelli della procedura esecutiva immobiliare riunita RG n. 546/2018; con provvedimento del 21.2.2024, il GE, rilevato che, seppure la procedura esecutiva a RG n.
150/2018 era estinta, il pignoramento a base della seconda procedura esecutiva era valido conservando la propria autonomia ai sensi dell'art. 493, III comma, c.p.c. e che i termini di cui all'art. 497 cpc e dell'art. 557 cpc relativi alla seconda procedura dovevano ritenersi sospesi, aveva disposto la separazione delle procedure RG n. 150/2018 e RG n. 546/2018 e, ribadita l'estinzione della procedura RG n. 150/2018 con la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento, aveva assegnato alla creditrice procedente nella procedura
RG n. 546/2018 termine di giorni quarantacinque per l'integrazione della documentazione di cui agli art. 497 e 557 cpc;
aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso quel provvedimento e il GE aveva rigettato la richiesta di sospensiva dello stesso all'esito Contr dell'udienza del 27.3.2024; il provvedimento del GE impugnato era errato in quanto la aveva depositato una copia senza attestazione di conformità e non la copia conforme della nota di trascrizione del pignoramento a fondamento della procedura esecutiva RG n.
546/2018 (depositata secondo il GE fin dal 27.6.2018) e in quanto non era stata dichiarata la nullità di tutti gli atti esecutivi successivi all'accertata nullità del precetto e del pignoramento nella procedura RG n. 150/2018; il mancato deposito dell'istanza di vendita e della documentazione ex art. 567 c.p.c. con la conseguente cessazione dell'efficacia del secondo pignoramento.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'opposizione Parte_4
e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, riportandosi alle motivazioni espresse dal GE nel provvedimento impugnato.
Si è costituita, altresì, , quale procuratrice speciale di Parte_2 Pt_3
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle
[...] spese di lite. In particolare, tale opposta ha rilevato che: con la sentenza n. 2295/2023, emessa da questo Tribunale, era stata statuita l'estinzione esclusivamente della procedura
R.G.E. n. 150/2018, non essendo la validità e legittimità di quella n. 546/2018 neppure oggetto di quella controversia;
il presupposto di parte opponente era errato perché, una volta venuta meno l'azione esecutiva del procedente, il pignoramento successivo era idoneo a reggere la procedura esecutiva;
stante il principio di autonomia e indipendenza dei pignoramenti ex art. 493 c.p.c., è assolutamente irrilevante che, successivamente al “suo” pignoramento, la non abbia proceduto a depositare l'istanza di vendita, la Parte_7 documentazione ipocatastale ecc. poiché tali atti di impulso erano già stati tempestivamente posti in essere dal primo creditore procedente ( ) e, nonostante l'accertata nullità Parte_6 dell'atto di pignoramento da questi notificato, sono fatti salvi dal pignoramento successivamente promosso dalla in quanto, in virtù dell'art. 561 c.p.c., pur Parte_7 essendovi una pluralità di pignoramenti vi era un solo procedimento espropriativo.
3 Si è costituita, inoltre, in qualità di cessionaria di CP_1 Controparte_2 chiedendo rigettarsi le domande avversarie con refusione delle spese di
[...] lite. Segnatamente, tale società ha contestato la fondatezza della pretesa essendo passata in giudicato la sentenza n. 2295/2023 non riguardante peraltro la procedura esecutiva R.G. n.
546/2018 e condividendo le argomentazioni esposte nell'ordinanza emessa dal GE in data
27.3.2024.
Si è, infine, costituita la a mezzo della mandataria Controparte_3 Pt_5
chiedendo: in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della
[...] cessionaria in relazione ad ogni eventuale eccezione e/o domanda Controparte_3 avversaria risarcitoria e/o di restituzione e/o di ripetizione scaturente dai rapporti contrattuali intercorsi tra la cedente e l'opponente, nonché rigettarsi l'istanza Controparte_4 avversaria di sospensione/improcedibilità della procedura esecutiva n 546/2018 r.g.e.
Tribunale di Brescia;
nel merito, rigettarsi tutte le domande di parte opponente confermando i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione immobiliare emessi in data 21.02.2024 ed in data 23.07.2024; dichiararsi valida e legittima la procedura esecutiva immobiliare n.
546/2018 r.g.e. Tribunale di Brescia;
la vittoria di spese e competenze professionali.
In particolare, la ha rilevato: la definitività della pronuncia n. Controparte_3
2295/2023; l'autonomia del secondo pignoramento e la sua estraneità rispetto ai vizi del primo;
l'efficacia sanante del pignoramento successivo e la conservazione degli atti compiuti;
la mancata corrispondenza tra il petitum della fase cautelare e quello della presente fase di merito;
l'assenza di un atto opposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e il reclamo quale unico rimedio avverso il provvedimento di rigetto della sospensione della procedura esecutiva;
la tardività dell'opposizione rispetto al deposito della nota di trascrizione del pignoramento, avvenuto in data 27.6.2018; il successivo rinnovo di tale deposito (in data
12.4.2024) a fronte del termine di 45 giorni concesso dal GE in data 21.2.2024; l'eventuale mera irregolarità del mancato deposito della certificazione di conformità; la rimessione in termini da parte del GE per il deposito della documentazione ex art. 497 e 557 c.p.c.; ex art. 561 c.p.c., durante la riunione, gli effetti delle attività processuali poste in essere da un creditore procedente, tra cui il deposito dell'istanza di vendita, vanno a beneficio anche delle procedure riunite;
l'infondatezza delle ulteriori doglianze avversarie.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine dell'11 dicembre 2025 per il
4 deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
La domanda di parte opponente, pur ammissibile, è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
Le doglianze di parte opponente, non essendo stato impugnato concretamente alcun atto della procedura esecutiva RGE n. 546/2018, consistono sostanzialmente (come ribadito in sede di comparsa conclusionale) nella declaratoria di nullità radicale (estinzione totale) dell'intera procedura RG 150/2018 (cui era stata riunita quella avente RGE n. 546/2018) così come sarebbe stato affermato nella sentenza n. 2295/2023 (passata in giudicato).Nella parte motiva di quella sentenza, invero, a differenza di quanto, poi, riportato nel dispositivo della stessa è stato affermato che “Dalla nullità del precetto deriva la nullità del pignoramento e, quindi, la caducazione degli atti di cui alla procedura esecutiva immobiliare RG n. 150/2018”.
Secondo parte opponente, tale inciso comporterebbe l'inefficacia irreversibile di tutti gli atti esecutivi collegati a quel pignoramento, inclusa ogni attività svolta e ogni atto successivo (es. istanza di vendita, eventuali interventi di altri creditori, provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ecc.), nonché l'impossibilità di sanatoria tramite atti successivi o la riunione ad altre procedure esecutive.
Tale impostazione non è stata accolta dal GE il quale con provvedimento di rigetto della richiesta cautelare aveva (in data 21.2.2024) affermato che “il pignoramento a base della seconda procedura esecutiva, oltre che essere pienamente valido, conserva la propria autonomia ai sensi dell'art. 493, III comma, c.p.c.”, separando le due procedure esecutive e assegnando “alla creditrice procedente nella procedura a RG 546/2018 termine di giorni quarantacinque per l'integrazione della documentazione di cui agli art. 497 e 557 cpc”.
Si osserva che “in tema di espropriazione immobiliare, nel caso in cui ad un primo pignoramento invalido ne segua, tra le stesse parti, un altro valido, la riunione tra le due procedure esecutive comporta che l'attività prevista dell'art. 567, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) ai fini dell'adempimento di cui all'art. 13 bis del d.l. 18 ottobre 2000, n. 291, convertito nella legge 14 dicembre 2000,
n. 372, sebbene compiuta formalmente con riguardo al primo procedimento, comunica i suoi effetti anche al secondo, attesa l'identità delle azioni esecutive e tenuto conto che la riunione ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ. - norma applicabile in via analogica al giudizio di esecuzione - comporta la riferibilità delle suddette attività a ciascuno dei procedimenti esecutivi, restando priva di rilievo la mancata reiterazione del deposito della documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. nel secondo procedimento, di cui non può essere
5 dichiarato, per tale ragione, l'estinzione” (Principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.). (Cass. Civ. Sez. 3, 19/12/2013, Sent. n. 28461)
Il caso preso in esame dalla Suprema Corte nella pronuncia appena richiamata risulta perfettamente sovrapponibile al caso di specie.
La Cassazione ha, infatti, affermato che “il secondo pignoramento eseguito sia nei confronti della che del rappresentava dal punto di vista soggettivo nonché CP_5 CP_6 oggettivo un procedimento assolutamente identico a quello precedente, con la sola differenza riguardo agli atti introduttivi, rappresentati nel primo caso dal pignoramento soltanto tentato nei confronti della e da quello eseguito nei confronti del nel CP_5 CP_6 secondo caso dal pignoramento eseguito sia nei confronti dell'una che dell'altro.
Le azioni esecutive esercitate con l'attività che aveva dato luogo al primo procedimento e con l'attività che aveva dato luogo al secondo procedimento si caratterizzarono, dunque, per la loro assoluta identità, atteso che riguardarono gli stessi due soggetti debitori e si radicarono sugli stessi immobili. La constatazione che ne segue è che vi fu identità soggettiva ed oggettiva fra i due procedimenti esecutivi, a nulla rilevando in senso contrario il problema posto riguardo al primo dall'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento nei confronti della , la quale determinava soltanto l'invalidità CP_5 dell'esercizio dell'azione riguardo al suo atto iniziale, come tale condizionante la prospettiva del suo successivo svolgimento, ma non poteva di per sé comportare, salvo ricercarne la ragione, l'invalidità della produzione della documentazione ai sensi dell'art.
567 c.p.c. e, di seguito, la sua utilizzabilità in funzione dell'altro procedimento riunito.
Occorre, dunque, ricercare l'eventuale esistenza di una simile ragione, che, invece, non esiste e non si rinviene nell'ordinamento. Le considerazioni che giustificano tale assunto sono le seguenti. Giova, anzitutto, notare che la situazione di coesistenza dei due procedimenti non era direttamente riconducibile alla norma generale dell'art. 493 c.p.c., la quale si riferisce solo al fenomeno della connessione dei procedimenti esecutivi per
l'oggetto, cioè ai pignoramenti su istanza di più creditori e, quindi, all'esercizio di azioni esecutive separate da parte di distinti creditori. Era, invece, riconducibile alla norma speciale dell'art. 561 c.p.c. (norma che è omologa degli artt. 523 e 524 c.p.c.), nel testo applicabile (ma ai fini del decidere è circostanza irrilevante) ratione temporis, cioè in quello anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005: quella norma si prestava, come si presta anche nel testo attuale, a disciplinare sia l'ipotesi di pignoramenti successivi da parte dello stesso creditore sui medesimi beni nell'esercizio della stessa pretesa esecutiva, sia quella di successione di pignoramenti eseguiti da parte dello stesso creditore nell'esercizio di pretese esecutive distinte sempre sui medesimi beni, sia l'ipotesi di successione di pignoramenti ad istanza di distinti creditori su di essi. Il suo presupposto era ed è, infatti, che si abbia una successione
6 di pignoramenti, rectius consecuzione, sugli stessi beni e tale presupposto ricorreva nella specie. Ora, deve considerarsi che l'art. 561 c.p.c., in punto di modalità di svolgimento dei procedimenti riuniti relativi alla successione di pignoramenti, si limita a dettare una regola, quella espressa dell'immutato ultimo inciso del comma 2, cioè che in tale caso l'esecuzione si svolge in un unico processo. Nulla dice sul significato di tale svolgimento unitario del processo ed in particolare nulla si dice sul se gli atti compiuti in funzione dei distinti pignoramenti che si vengono a trovare riuniti comunichino eventualmente i loro effetti rispetto a ciascuno dei procedimenti corrispondenti ad ogni pignoramento. La norma dell'art. 561 c.p.c., dunque, con riferimento al caso che si esamina, cioè quello di consecuzione di due identiche azioni esecutive sul piano soggettivo ed oggettivo, non può dare alcuna risposta sul se la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. depositata formalmente nel primo pignoramento (soltanto tentato nei confronti della ) potesse CP_5 spiegare effetti riguardo al secondo pignoramento, o meglio risguardo al procedimento esecutivo introdotto dal secondo valido pignoramento. D'altro canto, ritornando all'art. 493
c.p.c., che pure, come si è veduto, non riguarda la situazione di cui è processo, si rinviene nel comma 3 una regola di valore positivo, quella per cui ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo, la quale esprime che ogni pignoramento è retto dall'azione esecutiva che con esso si è espressa e, quindi, è condizionato dalla specifiche condizioni di validità ad esso relative, con la conseguenza che anche l'esito del procedimento da esso inesatto e riunito all'altro o agli altri, di esse risente.
Nulla dice la norma, invece, sul se eventuali attività funzionali allo svolgimento dei procedimenti introdotti da ogni pignoramento che si vengano a trovare riuniti, evidentemente ai sensi dell'art. 561 c.p.c. (e che, proprio a seguito della riunione o, come dice il legislatore, unione di pignoramenti, rimarcando il riferimento all'atto come tale, danno luogo alla riunione di procedimenti scaturiti da essi), possano comunicare i loro effetti al o ai pignoramenti distinti da quello cui l'attività si riferisce. La risposta al se, in presenza di procedimenti esecutivi insorti per effetto di pignoramenti distinti, che si trovino ad essere riuniti e trattati congiuntamente, deve allora essere cercata considerando se
l'estensione dell'attività compiuta sia giustificata dal nesso fra l'uno e l'altro procedimento esecutivo, cioè dalla natura della loro connessione. Ora, il Codice di rito disciplina il fenomeno della connessione fra procedimenti a proposito del processo di cognizione e lo fa con varie modalità, che tengono conto appunto della natura della connessione. È ad esse allora che bisogna fare riferimento. Ebbene, concentrando l'attenzione sul caso proposto dalla controversia, essendosi rimarcato che i due procedimenti esecutivi originariamente riuniti erano stati introdotti dall'esercizio della stessa azione esecutiva e sugli stessi beni, sebbene con pignoramenti cronologicamente diversi, è palese che il referente normativo della situazione così determinatasi va ricercato nell'art. 273 c.p.c., che prevede la regola
7 della obbligatoria riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa, quando esercitati dinanzi allo stesso ufficio giudiziario con distinti atti introduttivi. Tale riunione, proprio per la sua obbligatorietà e per l'identità della causa introdotta con i distinti atti di esercizio causativi dei distinti procedimenti, implica una regola per cui l'attività processuale deve necessariamente svolgersi in modo unitario e comune. Ne segue, per coerenza, che, se frattanto, cioè prima della riunione, sono state compiute distinte attività nei procedimenti riuniti, anch'esse esse tendenzialmente si comunicano fra loro, nel senso che diventano riferibili ad entrambi. Semmai, il limite che si deve ritenere sussistente è che, se nel procedimento introdotto per primo si sono verificate preclusioni, le attività ormai precluse non possono essere consentite in quanto non precluse nel secondo (si veda, in termini, Cass.
n. 5894 del 2006). Ora, la regola così emergente dall'art. 273 c.p.c., pur riferendosi alla
“causa”, in ragione del notorio molteplice significato che il concetto di “causa” assume nel nostro codice di procedura civile, si presta ad essere riferita anche, proprio per lo stesso concetto che esprime in ordine al trattamento dell'attività processuale identica se si presenti in due distinti procedimenti davanti allo stesso giudice, al processo esecutivo. Ne segue che
è regola idonea a disciplinare il caso di successione di pignoramenti identici sul piano soggettivo ed oggettivo ed espressione della stessa azione esecutiva, che, a seguito dell'attività di cui all'art. 561 c.p.c., diano luogo ad una riunione di processi esecutivi, come era accaduto nella specie. Consegue che applicando detta regola al caso concreto è palese che, essendo stata compiuta l'attività di deposito della documentazione prescritta dall'art.
567 c.p.c. nel primo procedimento, il suo valore, per effetto della riunione al secondo procedimento, si comunicò, agli effetti previsti da detta norma, a quest'ultimo e, pertanto, non vi era alcuna necessità di provvedere ad un nuovo deposito in relazione al secondo procedimento, perché l'attività di deposito compiuta, inerendo alla stessa azione esecutiva diveniva necessariamente comune ai due procedimenti. A nulla rileva - si osserva - che il primo pignoramento nei confronti della non si fosse perfezionato. L'invalidità CP_5 dell'azione esecutiva nei confronti di costei per non essersi perfezionato il primo pignoramento non determinò, infatti, per come s'è già detto, un'invalidità dell'attività di deposito della documentazione nella sua oggettività, ma solo la sua irrilevanza con riferimento al procedimento introdotto da esso, di modo che nulla ostava a che esso fosse pienamente rilevante ed utilizzabile nel secondo procedimento”.
Seguendo le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte e applicando quei principi al caso di specie, è possibile, quindi, affermare (sulla base anche dell'interpretazione estensiva della regola dettata dall'art. 273 c.p.c.) che il deposito della documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c. nel primo procedimento (poi estinto) a seguito della riunione al secondo procedimento aveva comunicato i suoi effetti a quest'ultimo; non vi era, pertanto, alcuna necessità di provvedere ad un nuovo deposito in relazione al secondo procedimento, perché
8 l'attività di deposito tempestivamente compiuta, inerendo alla stessa azione esecutiva, diveniva necessariamente comune ai due procedimenti riuniti.
La doglianza di parte opponente relativa alla richiesta di declaratoria di estinzione totale anche della procedura esecutiva RGE n. 546/2018, pertanto, deve ritenersi infondata.
Le ulteriori questioni avanzate dalle parti devono ritenersi assorbite.
Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, l'opposizione proposta da
[...]
deve essere rigettata. Parte_1
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della controversia e considerata l'ambiguità della motivazione riportata nella sentenza n. 2295/2023, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulle domande in epigrafe riassunte, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Brescia (da remoto), 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12660 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025 e vertente tra
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Carlo LUONGO e Rosetta BELMONTE (giusta procura in atti) presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato;
-opponente
e
- (cessionaria di in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola
DO (giusta procura in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Parte_2 procuratrice speciale di rappresentata e difesa dall'Avv. Renato SARDI Parte_3
(giusta procura in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_4 da rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina ALFANO (giusta procura Parte_5 in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- , C.F. ; Parte_6 C.F._2
- in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la Controparte_3 mandataria rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario AN e Parte_5
IO AN (giusta procura in atti) presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
1 -parte opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 Pt_2 Parte_2
(quale procuratrice speciale di , e Parte_3 Parte_4 Parte_6 CP_3 innanzi a questo Tribunale Civile di Brescia, chiedendo: in via preliminare,
[...] sospendersi (anche inaudita altera parte) la procedura esecutiva n. 546/2018 RG ES Imm
Tribunale di Brescia;
in via principale, dichiararsi l'estinzione della predetta procedura con tutte le conseguenze di legge;
in via preliminare e pregiudiziale dichiararsi l'inefficacia del pignoramento de quo per inattività delle parti con conseguente estinzione della procedura esecutiva e cancellazione della trascrizione del pignoramento;
nel merito, adottarsi nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare l'andamento della procedura esecutiva stessa alla decisione del giudice del merito sugli atti impugnati e, dunque, previa dichiarazione di nullità (insanabile) del precetto e del pignoramento e di tutti gli atti esecutivi presupposti e consecutivi dichiarare l'estinzione e/o improcedibilità dell'intera procedura esecutiva immobiliare (RG n. 150/2018 ivi compresa la procedura esecutiva nr.
546/2018 RG Es Imm) dichiararsi la nullità di tutti gli atti esecutivi presupposti e consecutivi posti in essere nella procedura esecutiva nr. 150/2018 RG ESE IMM ivi a cui è riunita la procedura esecutiva nr. 546/2018 RG Es Imm con tutte le conseguenze di legge;
accertata la nullità del procedimento introdotto dal primo pignoramento, dichiararsi che tali attività non possono comunicare i loro effetti al pignoramento RG n. 546/2018; dichiararsi nulli tutti gli atti esecutivi posti in essere nella procedura esecutiva (RG n. 150/2018) per nullità derivata con tutte le conseguenze di legge;
dichiararsi l'estinzione e/o l'improseguibilità anche della procedura esecutiva immobiliare RG n. 546/2018, disponendo, altresì, che sia cancellata la trascrizione dei relativi atti di pignoramento;
la vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori.
A fondamento della propria opposizione ha esposto che: Parte_1
, in data 20.10.2017, gli aveva notificato, ai sensi dell'art. 143 cpc, atto di Parte_6 precetto del 15.09.2017; in data 11.01.2018, il aveva notificato, sempre ai sensi Pt_6 dell'art. 143 cpc, atto di pignoramento ed era stata iscritta procedura esecutiva al n.
150/2018 Rg Es Imm del Tribunale di Brescia;
aveva fatto opposizione ex art. 617 cpc eccependo la nullità di quelle notifiche e chiedendo dichiararsi la nullità delle stesse e dell'intera procedura esecutiva instaurata;
con sentenza n. 2295/2023 del 10.9.2023, questo
Tribunale aveva dichiarato la nullità della notificazione del precetto e del pignoramento che hanno radicato la procedura esecutiva immobiliare RG n. 150/2028; con atto del 3.10.2023 aveva chiesto al GE dichiararsi la nullità di tutti gli atti di quella procedura esecutiva,
2 compresi quelli della procedura esecutiva immobiliare riunita RG n. 546/2018; con provvedimento del 21.2.2024, il GE, rilevato che, seppure la procedura esecutiva a RG n.
150/2018 era estinta, il pignoramento a base della seconda procedura esecutiva era valido conservando la propria autonomia ai sensi dell'art. 493, III comma, c.p.c. e che i termini di cui all'art. 497 cpc e dell'art. 557 cpc relativi alla seconda procedura dovevano ritenersi sospesi, aveva disposto la separazione delle procedure RG n. 150/2018 e RG n. 546/2018 e, ribadita l'estinzione della procedura RG n. 150/2018 con la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento, aveva assegnato alla creditrice procedente nella procedura
RG n. 546/2018 termine di giorni quarantacinque per l'integrazione della documentazione di cui agli art. 497 e 557 cpc;
aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso quel provvedimento e il GE aveva rigettato la richiesta di sospensiva dello stesso all'esito Contr dell'udienza del 27.3.2024; il provvedimento del GE impugnato era errato in quanto la aveva depositato una copia senza attestazione di conformità e non la copia conforme della nota di trascrizione del pignoramento a fondamento della procedura esecutiva RG n.
546/2018 (depositata secondo il GE fin dal 27.6.2018) e in quanto non era stata dichiarata la nullità di tutti gli atti esecutivi successivi all'accertata nullità del precetto e del pignoramento nella procedura RG n. 150/2018; il mancato deposito dell'istanza di vendita e della documentazione ex art. 567 c.p.c. con la conseguente cessazione dell'efficacia del secondo pignoramento.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'opposizione Parte_4
e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, riportandosi alle motivazioni espresse dal GE nel provvedimento impugnato.
Si è costituita, altresì, , quale procuratrice speciale di Parte_2 Pt_3
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle
[...] spese di lite. In particolare, tale opposta ha rilevato che: con la sentenza n. 2295/2023, emessa da questo Tribunale, era stata statuita l'estinzione esclusivamente della procedura
R.G.E. n. 150/2018, non essendo la validità e legittimità di quella n. 546/2018 neppure oggetto di quella controversia;
il presupposto di parte opponente era errato perché, una volta venuta meno l'azione esecutiva del procedente, il pignoramento successivo era idoneo a reggere la procedura esecutiva;
stante il principio di autonomia e indipendenza dei pignoramenti ex art. 493 c.p.c., è assolutamente irrilevante che, successivamente al “suo” pignoramento, la non abbia proceduto a depositare l'istanza di vendita, la Parte_7 documentazione ipocatastale ecc. poiché tali atti di impulso erano già stati tempestivamente posti in essere dal primo creditore procedente ( ) e, nonostante l'accertata nullità Parte_6 dell'atto di pignoramento da questi notificato, sono fatti salvi dal pignoramento successivamente promosso dalla in quanto, in virtù dell'art. 561 c.p.c., pur Parte_7 essendovi una pluralità di pignoramenti vi era un solo procedimento espropriativo.
3 Si è costituita, inoltre, in qualità di cessionaria di CP_1 Controparte_2 chiedendo rigettarsi le domande avversarie con refusione delle spese di
[...] lite. Segnatamente, tale società ha contestato la fondatezza della pretesa essendo passata in giudicato la sentenza n. 2295/2023 non riguardante peraltro la procedura esecutiva R.G. n.
546/2018 e condividendo le argomentazioni esposte nell'ordinanza emessa dal GE in data
27.3.2024.
Si è, infine, costituita la a mezzo della mandataria Controparte_3 Pt_5
chiedendo: in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della
[...] cessionaria in relazione ad ogni eventuale eccezione e/o domanda Controparte_3 avversaria risarcitoria e/o di restituzione e/o di ripetizione scaturente dai rapporti contrattuali intercorsi tra la cedente e l'opponente, nonché rigettarsi l'istanza Controparte_4 avversaria di sospensione/improcedibilità della procedura esecutiva n 546/2018 r.g.e.
Tribunale di Brescia;
nel merito, rigettarsi tutte le domande di parte opponente confermando i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione immobiliare emessi in data 21.02.2024 ed in data 23.07.2024; dichiararsi valida e legittima la procedura esecutiva immobiliare n.
546/2018 r.g.e. Tribunale di Brescia;
la vittoria di spese e competenze professionali.
In particolare, la ha rilevato: la definitività della pronuncia n. Controparte_3
2295/2023; l'autonomia del secondo pignoramento e la sua estraneità rispetto ai vizi del primo;
l'efficacia sanante del pignoramento successivo e la conservazione degli atti compiuti;
la mancata corrispondenza tra il petitum della fase cautelare e quello della presente fase di merito;
l'assenza di un atto opposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e il reclamo quale unico rimedio avverso il provvedimento di rigetto della sospensione della procedura esecutiva;
la tardività dell'opposizione rispetto al deposito della nota di trascrizione del pignoramento, avvenuto in data 27.6.2018; il successivo rinnovo di tale deposito (in data
12.4.2024) a fronte del termine di 45 giorni concesso dal GE in data 21.2.2024; l'eventuale mera irregolarità del mancato deposito della certificazione di conformità; la rimessione in termini da parte del GE per il deposito della documentazione ex art. 497 e 557 c.p.c.; ex art. 561 c.p.c., durante la riunione, gli effetti delle attività processuali poste in essere da un creditore procedente, tra cui il deposito dell'istanza di vendita, vanno a beneficio anche delle procedure riunite;
l'infondatezza delle ulteriori doglianze avversarie.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine dell'11 dicembre 2025 per il
4 deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
La domanda di parte opponente, pur ammissibile, è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
Le doglianze di parte opponente, non essendo stato impugnato concretamente alcun atto della procedura esecutiva RGE n. 546/2018, consistono sostanzialmente (come ribadito in sede di comparsa conclusionale) nella declaratoria di nullità radicale (estinzione totale) dell'intera procedura RG 150/2018 (cui era stata riunita quella avente RGE n. 546/2018) così come sarebbe stato affermato nella sentenza n. 2295/2023 (passata in giudicato).Nella parte motiva di quella sentenza, invero, a differenza di quanto, poi, riportato nel dispositivo della stessa è stato affermato che “Dalla nullità del precetto deriva la nullità del pignoramento e, quindi, la caducazione degli atti di cui alla procedura esecutiva immobiliare RG n. 150/2018”.
Secondo parte opponente, tale inciso comporterebbe l'inefficacia irreversibile di tutti gli atti esecutivi collegati a quel pignoramento, inclusa ogni attività svolta e ogni atto successivo (es. istanza di vendita, eventuali interventi di altri creditori, provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ecc.), nonché l'impossibilità di sanatoria tramite atti successivi o la riunione ad altre procedure esecutive.
Tale impostazione non è stata accolta dal GE il quale con provvedimento di rigetto della richiesta cautelare aveva (in data 21.2.2024) affermato che “il pignoramento a base della seconda procedura esecutiva, oltre che essere pienamente valido, conserva la propria autonomia ai sensi dell'art. 493, III comma, c.p.c.”, separando le due procedure esecutive e assegnando “alla creditrice procedente nella procedura a RG 546/2018 termine di giorni quarantacinque per l'integrazione della documentazione di cui agli art. 497 e 557 cpc”.
Si osserva che “in tema di espropriazione immobiliare, nel caso in cui ad un primo pignoramento invalido ne segua, tra le stesse parti, un altro valido, la riunione tra le due procedure esecutive comporta che l'attività prevista dell'art. 567, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) ai fini dell'adempimento di cui all'art. 13 bis del d.l. 18 ottobre 2000, n. 291, convertito nella legge 14 dicembre 2000,
n. 372, sebbene compiuta formalmente con riguardo al primo procedimento, comunica i suoi effetti anche al secondo, attesa l'identità delle azioni esecutive e tenuto conto che la riunione ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ. - norma applicabile in via analogica al giudizio di esecuzione - comporta la riferibilità delle suddette attività a ciascuno dei procedimenti esecutivi, restando priva di rilievo la mancata reiterazione del deposito della documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. nel secondo procedimento, di cui non può essere
5 dichiarato, per tale ragione, l'estinzione” (Principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.). (Cass. Civ. Sez. 3, 19/12/2013, Sent. n. 28461)
Il caso preso in esame dalla Suprema Corte nella pronuncia appena richiamata risulta perfettamente sovrapponibile al caso di specie.
La Cassazione ha, infatti, affermato che “il secondo pignoramento eseguito sia nei confronti della che del rappresentava dal punto di vista soggettivo nonché CP_5 CP_6 oggettivo un procedimento assolutamente identico a quello precedente, con la sola differenza riguardo agli atti introduttivi, rappresentati nel primo caso dal pignoramento soltanto tentato nei confronti della e da quello eseguito nei confronti del nel CP_5 CP_6 secondo caso dal pignoramento eseguito sia nei confronti dell'una che dell'altro.
Le azioni esecutive esercitate con l'attività che aveva dato luogo al primo procedimento e con l'attività che aveva dato luogo al secondo procedimento si caratterizzarono, dunque, per la loro assoluta identità, atteso che riguardarono gli stessi due soggetti debitori e si radicarono sugli stessi immobili. La constatazione che ne segue è che vi fu identità soggettiva ed oggettiva fra i due procedimenti esecutivi, a nulla rilevando in senso contrario il problema posto riguardo al primo dall'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento nei confronti della , la quale determinava soltanto l'invalidità CP_5 dell'esercizio dell'azione riguardo al suo atto iniziale, come tale condizionante la prospettiva del suo successivo svolgimento, ma non poteva di per sé comportare, salvo ricercarne la ragione, l'invalidità della produzione della documentazione ai sensi dell'art.
567 c.p.c. e, di seguito, la sua utilizzabilità in funzione dell'altro procedimento riunito.
Occorre, dunque, ricercare l'eventuale esistenza di una simile ragione, che, invece, non esiste e non si rinviene nell'ordinamento. Le considerazioni che giustificano tale assunto sono le seguenti. Giova, anzitutto, notare che la situazione di coesistenza dei due procedimenti non era direttamente riconducibile alla norma generale dell'art. 493 c.p.c., la quale si riferisce solo al fenomeno della connessione dei procedimenti esecutivi per
l'oggetto, cioè ai pignoramenti su istanza di più creditori e, quindi, all'esercizio di azioni esecutive separate da parte di distinti creditori. Era, invece, riconducibile alla norma speciale dell'art. 561 c.p.c. (norma che è omologa degli artt. 523 e 524 c.p.c.), nel testo applicabile (ma ai fini del decidere è circostanza irrilevante) ratione temporis, cioè in quello anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005: quella norma si prestava, come si presta anche nel testo attuale, a disciplinare sia l'ipotesi di pignoramenti successivi da parte dello stesso creditore sui medesimi beni nell'esercizio della stessa pretesa esecutiva, sia quella di successione di pignoramenti eseguiti da parte dello stesso creditore nell'esercizio di pretese esecutive distinte sempre sui medesimi beni, sia l'ipotesi di successione di pignoramenti ad istanza di distinti creditori su di essi. Il suo presupposto era ed è, infatti, che si abbia una successione
6 di pignoramenti, rectius consecuzione, sugli stessi beni e tale presupposto ricorreva nella specie. Ora, deve considerarsi che l'art. 561 c.p.c., in punto di modalità di svolgimento dei procedimenti riuniti relativi alla successione di pignoramenti, si limita a dettare una regola, quella espressa dell'immutato ultimo inciso del comma 2, cioè che in tale caso l'esecuzione si svolge in un unico processo. Nulla dice sul significato di tale svolgimento unitario del processo ed in particolare nulla si dice sul se gli atti compiuti in funzione dei distinti pignoramenti che si vengono a trovare riuniti comunichino eventualmente i loro effetti rispetto a ciascuno dei procedimenti corrispondenti ad ogni pignoramento. La norma dell'art. 561 c.p.c., dunque, con riferimento al caso che si esamina, cioè quello di consecuzione di due identiche azioni esecutive sul piano soggettivo ed oggettivo, non può dare alcuna risposta sul se la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. depositata formalmente nel primo pignoramento (soltanto tentato nei confronti della ) potesse CP_5 spiegare effetti riguardo al secondo pignoramento, o meglio risguardo al procedimento esecutivo introdotto dal secondo valido pignoramento. D'altro canto, ritornando all'art. 493
c.p.c., che pure, come si è veduto, non riguarda la situazione di cui è processo, si rinviene nel comma 3 una regola di valore positivo, quella per cui ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo, la quale esprime che ogni pignoramento è retto dall'azione esecutiva che con esso si è espressa e, quindi, è condizionato dalla specifiche condizioni di validità ad esso relative, con la conseguenza che anche l'esito del procedimento da esso inesatto e riunito all'altro o agli altri, di esse risente.
Nulla dice la norma, invece, sul se eventuali attività funzionali allo svolgimento dei procedimenti introdotti da ogni pignoramento che si vengano a trovare riuniti, evidentemente ai sensi dell'art. 561 c.p.c. (e che, proprio a seguito della riunione o, come dice il legislatore, unione di pignoramenti, rimarcando il riferimento all'atto come tale, danno luogo alla riunione di procedimenti scaturiti da essi), possano comunicare i loro effetti al o ai pignoramenti distinti da quello cui l'attività si riferisce. La risposta al se, in presenza di procedimenti esecutivi insorti per effetto di pignoramenti distinti, che si trovino ad essere riuniti e trattati congiuntamente, deve allora essere cercata considerando se
l'estensione dell'attività compiuta sia giustificata dal nesso fra l'uno e l'altro procedimento esecutivo, cioè dalla natura della loro connessione. Ora, il Codice di rito disciplina il fenomeno della connessione fra procedimenti a proposito del processo di cognizione e lo fa con varie modalità, che tengono conto appunto della natura della connessione. È ad esse allora che bisogna fare riferimento. Ebbene, concentrando l'attenzione sul caso proposto dalla controversia, essendosi rimarcato che i due procedimenti esecutivi originariamente riuniti erano stati introdotti dall'esercizio della stessa azione esecutiva e sugli stessi beni, sebbene con pignoramenti cronologicamente diversi, è palese che il referente normativo della situazione così determinatasi va ricercato nell'art. 273 c.p.c., che prevede la regola
7 della obbligatoria riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa, quando esercitati dinanzi allo stesso ufficio giudiziario con distinti atti introduttivi. Tale riunione, proprio per la sua obbligatorietà e per l'identità della causa introdotta con i distinti atti di esercizio causativi dei distinti procedimenti, implica una regola per cui l'attività processuale deve necessariamente svolgersi in modo unitario e comune. Ne segue, per coerenza, che, se frattanto, cioè prima della riunione, sono state compiute distinte attività nei procedimenti riuniti, anch'esse esse tendenzialmente si comunicano fra loro, nel senso che diventano riferibili ad entrambi. Semmai, il limite che si deve ritenere sussistente è che, se nel procedimento introdotto per primo si sono verificate preclusioni, le attività ormai precluse non possono essere consentite in quanto non precluse nel secondo (si veda, in termini, Cass.
n. 5894 del 2006). Ora, la regola così emergente dall'art. 273 c.p.c., pur riferendosi alla
“causa”, in ragione del notorio molteplice significato che il concetto di “causa” assume nel nostro codice di procedura civile, si presta ad essere riferita anche, proprio per lo stesso concetto che esprime in ordine al trattamento dell'attività processuale identica se si presenti in due distinti procedimenti davanti allo stesso giudice, al processo esecutivo. Ne segue che
è regola idonea a disciplinare il caso di successione di pignoramenti identici sul piano soggettivo ed oggettivo ed espressione della stessa azione esecutiva, che, a seguito dell'attività di cui all'art. 561 c.p.c., diano luogo ad una riunione di processi esecutivi, come era accaduto nella specie. Consegue che applicando detta regola al caso concreto è palese che, essendo stata compiuta l'attività di deposito della documentazione prescritta dall'art.
567 c.p.c. nel primo procedimento, il suo valore, per effetto della riunione al secondo procedimento, si comunicò, agli effetti previsti da detta norma, a quest'ultimo e, pertanto, non vi era alcuna necessità di provvedere ad un nuovo deposito in relazione al secondo procedimento, perché l'attività di deposito compiuta, inerendo alla stessa azione esecutiva diveniva necessariamente comune ai due procedimenti. A nulla rileva - si osserva - che il primo pignoramento nei confronti della non si fosse perfezionato. L'invalidità CP_5 dell'azione esecutiva nei confronti di costei per non essersi perfezionato il primo pignoramento non determinò, infatti, per come s'è già detto, un'invalidità dell'attività di deposito della documentazione nella sua oggettività, ma solo la sua irrilevanza con riferimento al procedimento introdotto da esso, di modo che nulla ostava a che esso fosse pienamente rilevante ed utilizzabile nel secondo procedimento”.
Seguendo le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte e applicando quei principi al caso di specie, è possibile, quindi, affermare (sulla base anche dell'interpretazione estensiva della regola dettata dall'art. 273 c.p.c.) che il deposito della documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c. nel primo procedimento (poi estinto) a seguito della riunione al secondo procedimento aveva comunicato i suoi effetti a quest'ultimo; non vi era, pertanto, alcuna necessità di provvedere ad un nuovo deposito in relazione al secondo procedimento, perché
8 l'attività di deposito tempestivamente compiuta, inerendo alla stessa azione esecutiva, diveniva necessariamente comune ai due procedimenti riuniti.
La doglianza di parte opponente relativa alla richiesta di declaratoria di estinzione totale anche della procedura esecutiva RGE n. 546/2018, pertanto, deve ritenersi infondata.
Le ulteriori questioni avanzate dalle parti devono ritenersi assorbite.
Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, l'opposizione proposta da
[...]
deve essere rigettata. Parte_1
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della controversia e considerata l'ambiguità della motivazione riportata nella sentenza n. 2295/2023, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulle domande in epigrafe riassunte, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Brescia (da remoto), 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
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