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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3786/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe Amoroso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3786 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. nella sua veste di tutrice di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(c.f. , nato a [...] il [...] – interdetto legale, C.F._2
attualmente residente in località Borgonuovo 2/A in Bra (Cn), residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Bra, presso lo studio dell'avv. Franca Dardo che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
(c.f. ), in persona del ON P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, ed elettivamente domiciliata in
Lecce, presso lo studio dell'avv. Paolo Madaro che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 8 convenuta
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
- nell'interesse di come da atto di citazione, depositato in data Parte_1
30.12.2022: “In via preliminare: dichiarare sospesa l'efficacia dell'intimazione di
pagamento 03720229002426274/000 per non essere stata validamente notificata:
- Nel merito: Dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di
pagamento n. 03720229002426274/000 per i motivi esposti in fatto ed in diritto Con
vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
- nell'interesse di come da ON
comparsa di costituzione depositata in data 08.03.2023: “- In via preliminare,
dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione, secondo quanto meglio dedotto
nella presente comparsa di costituzione e risposta;
- - nel merito, e previa adozione d'ufficio dei provvedimenti idonei ai fini
dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' PA
, respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed
[...]
infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2022 nella sua qualità di Parte_1
tutrice di interdetto legale, ha proposto opposizione ex art. 617, comma 1 Persona_1
c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.03720229002426274/000 (notificata in data
30.11.2022, doc. 1 delle produzioni di parte attrice) e l'avviso di accertamento n.
pagina 2 di 8 250TSHM000429 (notificato il 03.08.2019), entrambi aventi ad oggetto – per la somma totale di €. 24.309,19 – le seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 0372014000181394500 notificata il 24.04.2014, relativa a Credito d'imposta;
2. n. 03720180002688271000 notificata il 18.05.2018, relativa a spese processuali –
cassa ammende - contributo unificato – imposta di registro;
3. n. 03720180003075336000, relativa a spese processuali.
A sostegno delle proprie doglianze, l'attrice ha osservato che le suddette cartelle esattoriali,
così come il successivo avviso di accertamento, non erano mai state validamente notificate in quanto:
I. era stato legalmente interdetto con sentenza confermata dalla Corte Persona_1
d'Assise d'Appello di Torino in data 04.05.2016 (sentenza n. 15/2016, datata
4.05.2016 e depositata in data 1.06.2026);
II. era stato detenuto, in un primo tempo, presso il Carcere di Cuneo Persona_1
e, in seguito, presso la Casa Circondariale di Alba;
III. Le cartelle di cartelle di pagamento contestate (n. 0372014000181394500, n.
03720180002688271000, n. 03720180003075336000) e l'avviso di accertamento n.
250TSHM000429 erano state recapitate presso la residenza anagrafica di Per_1
nonostante quest'ultimo si trovasse, al momento delle notifiche, in stato di
[...]
detenzione e dimorasse altrove;
IV. Le cartelle di cartelle di pagamento contestate (n. 0372014000181394500, n.
03720180002688271000, n. 03720180003075336000) e l'avviso di accertamento n.
250TSHM000429 non erano mai state notificate a nella sua veste di Parte_1
tutrice dell'interdetto Persona_1
V. Dalla mancata notifica a nella sua veste di tutrice di Parte_1 Per_1
sarebbe derivata la nullità e/o l'invalidità non sanabile dell'intera procedura
[...]
pagina 3 di 8 di riscossione, non essendosi mai formato un valido titolo esecutivo (Corte di
Cassazione SS.UU. n. 16412/07).
Su tali basi, ha domandato dichiararsi l'invalidità dell'intimazione di Parte_1
pagamento n. 03720229002426274/000, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
In data in data 12.01.2023, il sottoscritto G.I. ha rigettato l'istanza di sospensione inaudita
altera parte avanzata dalla difesa di parte attrice, rinviando, per la comparizione delle parti,
all'udienza del 9.05.2023.
In data 8.03.2023 si è costituita in giudizio l' ON
, la quale ha contestato, in fatto ed in diritto, le argomentazioni di parte
[...]
avversa, eccependo – nello specifico – il difetto di giurisdizione del Tribunale di Asti a favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente e domandando di autorizzare la chiamata in causa dell PA
, nella sua veste di soggetto incaricato della notifica dell'avviso di accertamento n.
[...]
63719016303898007000 (identificativo n. 250TSHM000429).
Con provvedimento emesso in data 09.05.2023 lo scrivente ha rigettato sia l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento 03720229002426274/000,
avanzata da sia la richiesta di chiamata in causa del terzo, avanzata Parte_1
dall' , e – stante la rinuncia ai termini ex ON
art. 183 comma 6 c.p.c. dichiarata dalle parti in sede d'udienza – ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali e viene ora trattenuta in decisione – previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
1. L'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da dall' – ON
pagina 4 di 8 è fondata e sussiste – come già rilevato in sede d'udienza – con riferimento CP_1
all'intero credito oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c..
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n.
602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione
tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia
manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di
fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano
verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento
dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o
sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di
contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma
rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e
dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad
una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse
conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti
sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida
pagina 5 di 8 notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o
inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di
conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)" (Cassazione civile sez. un. - 14/04/2020, n. 7822).
2. Tale principio è stato successivamente ribadito dalle stesse Sezioni Unite con l'Ordinanza
Cass. civ. Sez. Unite 15/03/2022, n. 8465 nella quale si afferma che: “In tema di ripartizione
della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, alla giurisdizione tributaria
spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo
adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia
avvenuta in modo nullo. Spetta, di contro, alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle
questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale,
sia se esso consegue ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate
come tali, sia se consegue in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione
di tali atti, nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in
executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o
successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto
esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o
dell'intimazione”.
3. Nel caso di specie, la difesa di parte attrice ha dedotto, quale unico motivo di doglianza,
l'invalidità, sub specie di nullità e/o inesistenza, delle notifiche delle cartelle di pagamento che fondano il credito attivato in sede esecutiva: tale contestazione, attesa la giurisprudenza sopra richiamata, fonda la giurisdizione del Giudice Tributario il quale – secondo la pagina 6 di 8 prospettiva ermeneutica adottata dalla Suprema Corte – è l'unico soggetto titolare del potere di pronunciarsi sulle contestazioni afferenti la mancanza, la nullità e l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento nel caso in cui tali doglianze siano state avanzate, per la prima volta, al momento dell'avvio della fase esecutiva (“….fino alla notificazione della
cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al
momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo” Cass. civ. Sez. Unite Ord. 15/03/2022, n. 8465).
Il caso oggetto del giudizio è, quindi, in linea con le situazioni prese in esame dalla giurisprudenza citata dalla quale non vi è ragione di discostarsi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione da euro
5.200 a euro 26.000 (risultando in tale ambito il valore del credito contestato) ai valori minimi per tutte le fasi del presente giudizio, salvo quella istruttoria, che non si è svolta per rinuncia ai relativi termini.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario;
2. Assegna il termine di tre mesi per la riassunzione;
3. Condanna l'attrice alla rifusione, nei confronti della convenuta Parte_1
delle spese processuali che si ON
liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Asti, in data 13.06.2025.
pagina 7 di 8 Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe Amoroso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3786 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. nella sua veste di tutrice di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(c.f. , nato a [...] il [...] – interdetto legale, C.F._2
attualmente residente in località Borgonuovo 2/A in Bra (Cn), residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Bra, presso lo studio dell'avv. Franca Dardo che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
(c.f. ), in persona del ON P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, ed elettivamente domiciliata in
Lecce, presso lo studio dell'avv. Paolo Madaro che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 8 convenuta
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
- nell'interesse di come da atto di citazione, depositato in data Parte_1
30.12.2022: “In via preliminare: dichiarare sospesa l'efficacia dell'intimazione di
pagamento 03720229002426274/000 per non essere stata validamente notificata:
- Nel merito: Dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di
pagamento n. 03720229002426274/000 per i motivi esposti in fatto ed in diritto Con
vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
- nell'interesse di come da ON
comparsa di costituzione depositata in data 08.03.2023: “- In via preliminare,
dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione, secondo quanto meglio dedotto
nella presente comparsa di costituzione e risposta;
- - nel merito, e previa adozione d'ufficio dei provvedimenti idonei ai fini
dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' PA
, respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed
[...]
infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2022 nella sua qualità di Parte_1
tutrice di interdetto legale, ha proposto opposizione ex art. 617, comma 1 Persona_1
c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.03720229002426274/000 (notificata in data
30.11.2022, doc. 1 delle produzioni di parte attrice) e l'avviso di accertamento n.
pagina 2 di 8 250TSHM000429 (notificato il 03.08.2019), entrambi aventi ad oggetto – per la somma totale di €. 24.309,19 – le seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 0372014000181394500 notificata il 24.04.2014, relativa a Credito d'imposta;
2. n. 03720180002688271000 notificata il 18.05.2018, relativa a spese processuali –
cassa ammende - contributo unificato – imposta di registro;
3. n. 03720180003075336000, relativa a spese processuali.
A sostegno delle proprie doglianze, l'attrice ha osservato che le suddette cartelle esattoriali,
così come il successivo avviso di accertamento, non erano mai state validamente notificate in quanto:
I. era stato legalmente interdetto con sentenza confermata dalla Corte Persona_1
d'Assise d'Appello di Torino in data 04.05.2016 (sentenza n. 15/2016, datata
4.05.2016 e depositata in data 1.06.2026);
II. era stato detenuto, in un primo tempo, presso il Carcere di Cuneo Persona_1
e, in seguito, presso la Casa Circondariale di Alba;
III. Le cartelle di cartelle di pagamento contestate (n. 0372014000181394500, n.
03720180002688271000, n. 03720180003075336000) e l'avviso di accertamento n.
250TSHM000429 erano state recapitate presso la residenza anagrafica di Per_1
nonostante quest'ultimo si trovasse, al momento delle notifiche, in stato di
[...]
detenzione e dimorasse altrove;
IV. Le cartelle di cartelle di pagamento contestate (n. 0372014000181394500, n.
03720180002688271000, n. 03720180003075336000) e l'avviso di accertamento n.
250TSHM000429 non erano mai state notificate a nella sua veste di Parte_1
tutrice dell'interdetto Persona_1
V. Dalla mancata notifica a nella sua veste di tutrice di Parte_1 Per_1
sarebbe derivata la nullità e/o l'invalidità non sanabile dell'intera procedura
[...]
pagina 3 di 8 di riscossione, non essendosi mai formato un valido titolo esecutivo (Corte di
Cassazione SS.UU. n. 16412/07).
Su tali basi, ha domandato dichiararsi l'invalidità dell'intimazione di Parte_1
pagamento n. 03720229002426274/000, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
In data in data 12.01.2023, il sottoscritto G.I. ha rigettato l'istanza di sospensione inaudita
altera parte avanzata dalla difesa di parte attrice, rinviando, per la comparizione delle parti,
all'udienza del 9.05.2023.
In data 8.03.2023 si è costituita in giudizio l' ON
, la quale ha contestato, in fatto ed in diritto, le argomentazioni di parte
[...]
avversa, eccependo – nello specifico – il difetto di giurisdizione del Tribunale di Asti a favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente e domandando di autorizzare la chiamata in causa dell PA
, nella sua veste di soggetto incaricato della notifica dell'avviso di accertamento n.
[...]
63719016303898007000 (identificativo n. 250TSHM000429).
Con provvedimento emesso in data 09.05.2023 lo scrivente ha rigettato sia l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento 03720229002426274/000,
avanzata da sia la richiesta di chiamata in causa del terzo, avanzata Parte_1
dall' , e – stante la rinuncia ai termini ex ON
art. 183 comma 6 c.p.c. dichiarata dalle parti in sede d'udienza – ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali e viene ora trattenuta in decisione – previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
1. L'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da dall' – ON
pagina 4 di 8 è fondata e sussiste – come già rilevato in sede d'udienza – con riferimento CP_1
all'intero credito oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c..
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n.
602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione
tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia
manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di
fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano
verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento
dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o
sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di
contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma
rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e
dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad
una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse
conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti
sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida
pagina 5 di 8 notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o
inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di
conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)" (Cassazione civile sez. un. - 14/04/2020, n. 7822).
2. Tale principio è stato successivamente ribadito dalle stesse Sezioni Unite con l'Ordinanza
Cass. civ. Sez. Unite 15/03/2022, n. 8465 nella quale si afferma che: “In tema di ripartizione
della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, alla giurisdizione tributaria
spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo
adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia
avvenuta in modo nullo. Spetta, di contro, alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle
questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale,
sia se esso consegue ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate
come tali, sia se consegue in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione
di tali atti, nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in
executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o
successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto
esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o
dell'intimazione”.
3. Nel caso di specie, la difesa di parte attrice ha dedotto, quale unico motivo di doglianza,
l'invalidità, sub specie di nullità e/o inesistenza, delle notifiche delle cartelle di pagamento che fondano il credito attivato in sede esecutiva: tale contestazione, attesa la giurisprudenza sopra richiamata, fonda la giurisdizione del Giudice Tributario il quale – secondo la pagina 6 di 8 prospettiva ermeneutica adottata dalla Suprema Corte – è l'unico soggetto titolare del potere di pronunciarsi sulle contestazioni afferenti la mancanza, la nullità e l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento nel caso in cui tali doglianze siano state avanzate, per la prima volta, al momento dell'avvio della fase esecutiva (“….fino alla notificazione della
cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al
momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo” Cass. civ. Sez. Unite Ord. 15/03/2022, n. 8465).
Il caso oggetto del giudizio è, quindi, in linea con le situazioni prese in esame dalla giurisprudenza citata dalla quale non vi è ragione di discostarsi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione da euro
5.200 a euro 26.000 (risultando in tale ambito il valore del credito contestato) ai valori minimi per tutte le fasi del presente giudizio, salvo quella istruttoria, che non si è svolta per rinuncia ai relativi termini.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario;
2. Assegna il termine di tre mesi per la riassunzione;
3. Condanna l'attrice alla rifusione, nei confronti della convenuta Parte_1
delle spese processuali che si ON
liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Asti, in data 13.06.2025.
pagina 7 di 8 Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 8 di 8