TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/11/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
n. 515/23 RG
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile
Verbale della causa n. 515/2023 R.G. nel procedimento sopra emarginato, pendente innanzi al Tribunale di Sciacca tra
, nato a [...] il [...], con l'Avv. Luigi Licari che lo rappresenta e Parte_1 difende giusta procura alle liti in atti;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Antonio Controparte_1
Barbera che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti alla luce delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. F. Ballesi TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Francesca Ballesi, in funzioni di giudice, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.515/ 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA:
, nato a [...] il [...], ed ivi residente nella Via Vincenzo Monti, 8, Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso, dall'Avv. Luigi Licari C.F._1
giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio del legale
CONTRO ontumace CP_2
(C.F.: ) (P.I. del Gruppo IVA Assicurazioni Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, titolare del rapporto P.IVA_2 giuridico controverso a partire dal 1 luglio 2023, quale successore della già
[...] con l'Avv. Antonio Barbera che la rappresenta e difende in virtù di procura Controparte_3 alle liti oggetto: richiesta risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni delle parti: come da note ex art- 127 ter
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio , CP_2 quale conducente dell'autovettura Citroen S tg FN077X e la compagnia assicurativa di quest'ultimo, (cui è subentrata ) per ottenere il Controparte_3 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non, per la complessiva somma di € 25.962, 50, al netto di quanto già ricevuto dalla predetta compagnia ( € 8.400) a seguito del sinistro occorso il 17.6.2021; in particolare l'attore ha premesso di essere rimasto vittima di un incidente avvenuto il 17.6.2021 alle ore 7.30 circa allorquando, giunto in prossimità di via Gramsci, aveva attraversato la strada per raggiungere il marciapiede posto dal lato opposto, quando era stato violentemente urtato dalla vettura condotta dal sig. ne era derivato che, a seguito CP_2 dell'urto l'attore aveva riportato le lesioni descritte nel referto del pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca, la cui diagnosi era: “trauma cranico con riscontro di ematoma peridurale, ferita lacero contusa regione temporale di sinistra, frattura composta osso iliaco di destra con interessamento di acetabolo e della branca pubica di destra, frattura composta della branca pubica inferiore di destra , frattura arco posteriore della VI e VII costa di sinistra, escoriazione gomito sin. trauma contusivo distorsivo spalla di sinistra”. L'attore inoltre riteneva che la causa del sinistro fosse riconducibile alla sola condotta del sig. posto che CP_2 quest'ultimo lo aveva colpito quando lo stesso aveva terminato l'attraversamento stradale in un punto in cui non erano presenti, neppure a distanza di 100 metri strisce pedonali, motivo per il quale aveva contestato anche il verbale di contestazione amministrativa ex art. 190 cds redatto nei suoi confronti.
Si era costituita in giudizio la sola compagnia assicurativa la quale aveva chiesto il rigetto della pretesa attorea sul presupposto che nella causazione del sinistro vi fosse un concorso di colpa del pedone nell'aver attraversato la strada senza servirsi degli attraversamenti pedonali;
in ordine al quantum la compagnia convenuta aveva chiesto di considerare pienamente satisfattiva di ogni pretesa creditoria la somma di € 8.400 già corrisposta in fase stragiudiziale.
Nel corso del giudizio è stata svolta CTU medico legale e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2025 previo deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda di parte attrice deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Come si desume anche dai verbali delle contestazioni amministrative redatti nell'imminenza dei fatti, il sinistro verificatosi ai danni dell'attore è da ricondurre alla prevalente responsabilità del sig. conducente della vettura assicurata con la compagnia convenuta. CP_2
Non può essere, tuttavia, ignorata la presenza di un concorso di colpa in capo al danneggiato nella misura non superiore al 30% posto che lo stesso ha, in ogni caso, attraversato la strada in assenza degli attraversamenti pedonali e, peraltro, in corrispondenza di un'aiuola spartitraffico che rende inevitabilmente più difficile la visibilità della strada;
dall'altro lato, il fatto che l'attore sia stato colpito ad attraversamento stradale terminato induce a ritenere che il conducente del veicolo assicurato non abbia tenuto la condotta dovuta ed osservante delle regole della circolazione stradale, dal che deriva una sua responsabilità nella causazione del sinistro in misura non inferiore al 70%.
In ordine al quantum della pretesa risarcitoria questo Giudice ritiene pienamente condivisibili le risultanze alle quali è pervenuto il CTU dott. che, oltre ad aver accertato una Per_1 compatibilità dei danni riportati dal danneggiato con la dinamica del sinistro, ha quantificato i danni riportati nella misura del 10% (danno biologico), con 40 gg di inabilità temporanea assoluta, 30 gg di inabilità temporanea relativa al 75%, 30 gg di inabilità temporanea relativa al 50% e, da ultimo, 30 gg di inabilità temporanea relativa al 25%.
Pertanto, richiamando sul punto le tabelle adottate dal Tribunale di Milano e considerato che il danneggiato, all'epoca del sinistro aveva 75 anni, il danno biologico è pari ad € 16.458, cui deve riconoscersi una personalizzazione del danno non superiore al 10% , pari ad € 18.103,80 e ciò in considerazione dell'età del danneggiato.
All'importo di cui sopra deve essere aggiunto quanto riconosciuto dal CTU in tema di invalidità temporanea pari a complessivi € 9.775, oltre alle spese mediche documentate e ritenute congrue, il tutto per complessivi € 28.377,60.
Sul predetto importo dovrà scomputarsi la percentuale di concorso di colpa del 30% addebitabile al danneggiato, con conseguente rideterminazione del quantum in € 19.864,32 cui va detratto quanto già corrisposto dalla compagnia assicurativa nella fase stragiudiziale ( € 8.400); ne deriva che i convenuti sono tenuti al risarcimento del danno per l'importo di € 11.464,32 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo, alla luce dell'attività svolta e del valore della causa e vengono poste nella misura di 2/3 a carico dei convenuti in solido tra loro.
Le spese di CTU sono poste a carico di tutte le parti in solido tra loro posto che detto mezzo istruttorio è stato proficuo ai fini dell'accertamento dei fatti.
PQM
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attore che liquida in
€11.464,32, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo.
Dichiara tenuta e condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite nella misura di 2/3, misura pari ad € 3.000 per onorario, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Milano, 29.11.2025
Il Giudice dott. Francesca Ballesi
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile
Verbale della causa n. 515/2023 R.G. nel procedimento sopra emarginato, pendente innanzi al Tribunale di Sciacca tra
, nato a [...] il [...], con l'Avv. Luigi Licari che lo rappresenta e Parte_1 difende giusta procura alle liti in atti;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Antonio Controparte_1
Barbera che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti alla luce delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. F. Ballesi TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Francesca Ballesi, in funzioni di giudice, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.515/ 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA:
, nato a [...] il [...], ed ivi residente nella Via Vincenzo Monti, 8, Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso, dall'Avv. Luigi Licari C.F._1
giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio del legale
CONTRO ontumace CP_2
(C.F.: ) (P.I. del Gruppo IVA Assicurazioni Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, titolare del rapporto P.IVA_2 giuridico controverso a partire dal 1 luglio 2023, quale successore della già
[...] con l'Avv. Antonio Barbera che la rappresenta e difende in virtù di procura Controparte_3 alle liti oggetto: richiesta risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni delle parti: come da note ex art- 127 ter
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio , CP_2 quale conducente dell'autovettura Citroen S tg FN077X e la compagnia assicurativa di quest'ultimo, (cui è subentrata ) per ottenere il Controparte_3 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non, per la complessiva somma di € 25.962, 50, al netto di quanto già ricevuto dalla predetta compagnia ( € 8.400) a seguito del sinistro occorso il 17.6.2021; in particolare l'attore ha premesso di essere rimasto vittima di un incidente avvenuto il 17.6.2021 alle ore 7.30 circa allorquando, giunto in prossimità di via Gramsci, aveva attraversato la strada per raggiungere il marciapiede posto dal lato opposto, quando era stato violentemente urtato dalla vettura condotta dal sig. ne era derivato che, a seguito CP_2 dell'urto l'attore aveva riportato le lesioni descritte nel referto del pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca, la cui diagnosi era: “trauma cranico con riscontro di ematoma peridurale, ferita lacero contusa regione temporale di sinistra, frattura composta osso iliaco di destra con interessamento di acetabolo e della branca pubica di destra, frattura composta della branca pubica inferiore di destra , frattura arco posteriore della VI e VII costa di sinistra, escoriazione gomito sin. trauma contusivo distorsivo spalla di sinistra”. L'attore inoltre riteneva che la causa del sinistro fosse riconducibile alla sola condotta del sig. posto che CP_2 quest'ultimo lo aveva colpito quando lo stesso aveva terminato l'attraversamento stradale in un punto in cui non erano presenti, neppure a distanza di 100 metri strisce pedonali, motivo per il quale aveva contestato anche il verbale di contestazione amministrativa ex art. 190 cds redatto nei suoi confronti.
Si era costituita in giudizio la sola compagnia assicurativa la quale aveva chiesto il rigetto della pretesa attorea sul presupposto che nella causazione del sinistro vi fosse un concorso di colpa del pedone nell'aver attraversato la strada senza servirsi degli attraversamenti pedonali;
in ordine al quantum la compagnia convenuta aveva chiesto di considerare pienamente satisfattiva di ogni pretesa creditoria la somma di € 8.400 già corrisposta in fase stragiudiziale.
Nel corso del giudizio è stata svolta CTU medico legale e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2025 previo deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda di parte attrice deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Come si desume anche dai verbali delle contestazioni amministrative redatti nell'imminenza dei fatti, il sinistro verificatosi ai danni dell'attore è da ricondurre alla prevalente responsabilità del sig. conducente della vettura assicurata con la compagnia convenuta. CP_2
Non può essere, tuttavia, ignorata la presenza di un concorso di colpa in capo al danneggiato nella misura non superiore al 30% posto che lo stesso ha, in ogni caso, attraversato la strada in assenza degli attraversamenti pedonali e, peraltro, in corrispondenza di un'aiuola spartitraffico che rende inevitabilmente più difficile la visibilità della strada;
dall'altro lato, il fatto che l'attore sia stato colpito ad attraversamento stradale terminato induce a ritenere che il conducente del veicolo assicurato non abbia tenuto la condotta dovuta ed osservante delle regole della circolazione stradale, dal che deriva una sua responsabilità nella causazione del sinistro in misura non inferiore al 70%.
In ordine al quantum della pretesa risarcitoria questo Giudice ritiene pienamente condivisibili le risultanze alle quali è pervenuto il CTU dott. che, oltre ad aver accertato una Per_1 compatibilità dei danni riportati dal danneggiato con la dinamica del sinistro, ha quantificato i danni riportati nella misura del 10% (danno biologico), con 40 gg di inabilità temporanea assoluta, 30 gg di inabilità temporanea relativa al 75%, 30 gg di inabilità temporanea relativa al 50% e, da ultimo, 30 gg di inabilità temporanea relativa al 25%.
Pertanto, richiamando sul punto le tabelle adottate dal Tribunale di Milano e considerato che il danneggiato, all'epoca del sinistro aveva 75 anni, il danno biologico è pari ad € 16.458, cui deve riconoscersi una personalizzazione del danno non superiore al 10% , pari ad € 18.103,80 e ciò in considerazione dell'età del danneggiato.
All'importo di cui sopra deve essere aggiunto quanto riconosciuto dal CTU in tema di invalidità temporanea pari a complessivi € 9.775, oltre alle spese mediche documentate e ritenute congrue, il tutto per complessivi € 28.377,60.
Sul predetto importo dovrà scomputarsi la percentuale di concorso di colpa del 30% addebitabile al danneggiato, con conseguente rideterminazione del quantum in € 19.864,32 cui va detratto quanto già corrisposto dalla compagnia assicurativa nella fase stragiudiziale ( € 8.400); ne deriva che i convenuti sono tenuti al risarcimento del danno per l'importo di € 11.464,32 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo, alla luce dell'attività svolta e del valore della causa e vengono poste nella misura di 2/3 a carico dei convenuti in solido tra loro.
Le spese di CTU sono poste a carico di tutte le parti in solido tra loro posto che detto mezzo istruttorio è stato proficuo ai fini dell'accertamento dei fatti.
PQM
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attore che liquida in
€11.464,32, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo.
Dichiara tenuta e condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite nella misura di 2/3, misura pari ad € 3.000 per onorario, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Milano, 29.11.2025
Il Giudice dott. Francesca Ballesi