TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione civile Settore lavoro / previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 5831 / 2024 rg , sul ricorso depositato il 29/11/2024 proposto da ( difesa da avv.Natale Valerio ) Parte_1 nei confronti di ( difeso da Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato Reggio Calabria ) viste le note di trattazione scritta, così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il ,al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificate in ricorso, e nella misura di 3.783,54 euro , oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Dichiara cessata la materia del contendere sul beneficio della carta del docente
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
A) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla “retribuzione professionale docenti” per i periodi indicati degli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e CONDANNARE
l'Amministrazione al pagamento di Euro 3.783,54 lordi a titolo di “retribuzione professionale docenti” per l'anno indicato;
B) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla “Carta del Docente” per l'A.S. 2024/2025 e
1 CONDANNARE il alla corresponsione secondo le Controparte_1 modalità previste dalla legge (accredito su carta elettronica) di Euro 500,00 a titolo di “Carta del
Docente”;
C) CONDANNARE il al pagamento di spese, diritti ed onorari del Controparte_1 presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Parte ricorrente deduceva che:
è inserita nelle graduatorie del personale docente per la provincia di Reggio Calabria (diocesi di Reggio Calabria – Bova) per la scuola primaria e secondaria per l'insegnamento di religione cattolica;
è stata assunta per l'A.S. 2024/2025 con incarico annuale, dal 01.09.2023 al 31.08.2024, posto religione cattolica, spezzone orario di 10 ore settimanali, dal presso Controparte_1 l'Istituto Comprensivo “Foscolo” di NA AB (ultima sede di servizio).
ha sottoscritto negli ultimi anni con il vari contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docente per la scuola primaria e secondaria per i periodi così specificati:
*A.S. 2019/2020, varie supplenze brevi, tutte consecutive dal 06.11.2019 al 12.06.2020, per cattedra orario intero di 24 ore settimanali, posto IRC, scuola primaria, tutte presso l'Istituto Comprensivo “Megali” di Melito di Porto Salvo, per un totale di 219 giorni di servizio.
*A.S. 2020/2021, varie supplenze brevi, tutte consecutive dal 09.10.2020 al 14.06.2021, per spezzone orario di 20 ore settimanali, posto IRC, scuola primaria, tutte presso il Convitto Nazionale “T. Campanella” di Reggio Calabria, per un totale di 249 giorni di servizio.
*A.S. 2021/2022, serie di supplenze brevi consecutive, dal 18.10.2021 al 14.06.2022, per spezzone orario di 10 ore settimanali, posto IRC scuola secondaria, tutte presso l'Istituto Superiore “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni, e ulteriore serie di supplenze brevi consecutive, dal 19.10.2021 al 14.06.2022, per spezzone orario di 8 ore settimanali, posto IRC scuola secondaria, tutte presso l'IPSSAR di Villa San Giovanni, per un totale di 239 giorni di servizio.
*A.S. 2024/2025, incarico annuale dal 01.09.2024 al 31.08.2025, spezzone orario di 10 ore settimanali, posto IRC scuola secondaria, presso l'Istituto Comprensivo “Foscolo” di NA AB;
Per gli anni scolastici in cui sono stati firmati contratti fino al termine delle attività didattiche il non ha corrisposto la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_1 formazione del docente” (d'ora in avanti per comodità indicata semplicemente come “Carta del docente”), ossia il beneficio di Euro 500,00 previsto per ogni anno scolastico per garantire il diritto/dovere alla formazione ed all'aggiornamento dell'insegnante, istituito dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”).
4) Per gli anni in cui la ricorrente ha prestato servizio in virtù di contratti per supplenze brevi e saltuarie, il invece non ha corrisposto la “retribuzione professionale docenti” CP_1 (d'ora in avanti, RPD).
5) La “Carta del docente” attualmente viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo (quindi assunti a tempo indeterminato), ma non al personale precario, compiendo in tal modo una discriminazione del tutto immotivata.
Il si costituiva e contestava la domanda CP_1
2 Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
La causa concerne, per una parte , la pretesa della parte ricorrente , docente pubblica con incarichi di supplenza a tempo determinato, di veder riconosciuta e aver corrisposta la Retribuzione Professionale
Docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL del 2001 in relazione alle supplenze temporanee già svolte nel periodo AA.SS. ….2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Lamenta l ricorrente che l'emolumento , a carattere continuativo , è riconosciuto ai docenti di ruolo per cui sussisteva una illegittima discriminazione in relazione ai docenti non di ruolo e si estendeva anche alle supplenze brevi.
Il Ministero eccepisce che i rapporti sono stati come supplenze brevi e saltuarie per cui non può aver diritto al compenso.
Eccepisce pure la prescrizione per una parte della domanda.
Va premesso che sulla questione interpretativa è già intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha così statuito : < che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
> Cass civ n. 6293 Anno 2020.
Alla stregua di tale orientamento , che già riprende quanto affermato in precedenza l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
3 attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;> cosi Cass 20015/18, non sussistendo ragioni per discostarsi dal principio che il compenso spetta a prescindere dalla tipologia di supplenza , per cui rientrano anche quelle breve e temporanee , la domanda è accolta con condanna al pagamento.
In merito all'eccezione di prescrizione , va detto che vi è una diffida del 23.11.2024.
Il conteggio però riguarda il periodo dal 23.11.2019.
Ne risulta che il credito azionato non è prescritto .
CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
Va rilevato che parte ricorrente però nelle note scritte ha dichiarato < La ricorrente evidenzia che, dopo il deposito del ricorso, il bonus carta docente è stato riconosciuto in via legislativa per l'anno in questione per i contratti incarico annuale con termine al
31 agosto;
la docente per l'AS 2024/2025 ha lavorato con un contratto di tale natura ed ha quindi ricevuto in data 24.06.2025 il bonus carta docente per l'AS 2024/2025.
Pertanto, la ricorrente rinuncia alla domanda, essendo cessata la materia del contendere, ma insiste per la condanna alle spese del giudizio del sul punto, essendo il riconoscimento CP_1 intervenuto molti mesi dopo il deposito del ricorso, sussistendo quindi una soccombenza virtuale dell'Amministrazione.
Del tutto infondate sono le eccezioni del riguardo alle altre annualità indicate nella CP_1 memoria difensiva dell'Amministrazione: la docente, infatti, non ha avanzato alcuna domanda per la carta docente per le altre annualità lavorate con supplenze brevi, limitandosi solo all'annualità
2024/2025, nei termini sopra indicati.
Ad ogni modo, la ricorrente deposita anche il contratto AS 2025/2026 per dare prova del suo attuale inserimento nel sistema scolastico.>
Il non ha fatto pervenire alcuna smentita . CP_1
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
4 “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363-bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
5 Quanto all'art. 15, comma 1 del d.l. 69/2023 (“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale”), vale richiamare quanto di recente , in merito alle cd. “supplenze temporanee o brevi e saltuarie” , ha sostenuto recentemente la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affermando che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata …la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla
i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi CP_2 maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, Causa C-268/24 – Per_
.
Orbene, alla luce della recente pronuncia della CGUE, occorre osservare come la tipologia o la breve durata della supplenza durante un anno scolastico non costituisca una ragione ostativa e di esclusione automatica al riconoscimento del diritto in questione atteso che anche i docenti, incaricati di supplenze brevi, partecipano al processo educativo e formativo, al pari dei docenti di ruolo.
I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico.
Orbene, nel caso di specie, dai contratti di lavoro allegati da parte ricorrente emergono supplenze con annuale anno scolastico 2024/2025.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema
(fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo), il beneficio richiesto con condanna del a procedere all'attribuzione della Carta Docente oltre accessori di legge. CP_1
Parte ricorrente, quanto alla permanenza nel sistema scolastico prova il contratto 2025/2026.
6 In definitiva il pagamento della somma medio tempore , esclude interesse alla condanna al pagamento e determina la cessazione della materia del contendere.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza ( per la carta docente di tipo virtuale) e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 5831 / 2024 rg , sul ricorso depositato il 29/11/2024 proposto da ( difesa da avv.Natale Valerio ) Parte_1 nei confronti di ( difeso da Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato Reggio Calabria ) viste le note di trattazione scritta, così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il ,al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificate in ricorso, e nella misura di 3.783,54 euro , oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Dichiara cessata la materia del contendere sul beneficio della carta del docente
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
A) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla “retribuzione professionale docenti” per i periodi indicati degli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e CONDANNARE
l'Amministrazione al pagamento di Euro 3.783,54 lordi a titolo di “retribuzione professionale docenti” per l'anno indicato;
B) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla “Carta del Docente” per l'A.S. 2024/2025 e
1 CONDANNARE il alla corresponsione secondo le Controparte_1 modalità previste dalla legge (accredito su carta elettronica) di Euro 500,00 a titolo di “Carta del
Docente”;
C) CONDANNARE il al pagamento di spese, diritti ed onorari del Controparte_1 presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Parte ricorrente deduceva che:
è inserita nelle graduatorie del personale docente per la provincia di Reggio Calabria (diocesi di Reggio Calabria – Bova) per la scuola primaria e secondaria per l'insegnamento di religione cattolica;
è stata assunta per l'A.S. 2024/2025 con incarico annuale, dal 01.09.2023 al 31.08.2024, posto religione cattolica, spezzone orario di 10 ore settimanali, dal presso Controparte_1 l'Istituto Comprensivo “Foscolo” di NA AB (ultima sede di servizio).
ha sottoscritto negli ultimi anni con il vari contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docente per la scuola primaria e secondaria per i periodi così specificati:
*A.S. 2019/2020, varie supplenze brevi, tutte consecutive dal 06.11.2019 al 12.06.2020, per cattedra orario intero di 24 ore settimanali, posto IRC, scuola primaria, tutte presso l'Istituto Comprensivo “Megali” di Melito di Porto Salvo, per un totale di 219 giorni di servizio.
*A.S. 2020/2021, varie supplenze brevi, tutte consecutive dal 09.10.2020 al 14.06.2021, per spezzone orario di 20 ore settimanali, posto IRC, scuola primaria, tutte presso il Convitto Nazionale “T. Campanella” di Reggio Calabria, per un totale di 249 giorni di servizio.
*A.S. 2021/2022, serie di supplenze brevi consecutive, dal 18.10.2021 al 14.06.2022, per spezzone orario di 10 ore settimanali, posto IRC scuola secondaria, tutte presso l'Istituto Superiore “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni, e ulteriore serie di supplenze brevi consecutive, dal 19.10.2021 al 14.06.2022, per spezzone orario di 8 ore settimanali, posto IRC scuola secondaria, tutte presso l'IPSSAR di Villa San Giovanni, per un totale di 239 giorni di servizio.
*A.S. 2024/2025, incarico annuale dal 01.09.2024 al 31.08.2025, spezzone orario di 10 ore settimanali, posto IRC scuola secondaria, presso l'Istituto Comprensivo “Foscolo” di NA AB;
Per gli anni scolastici in cui sono stati firmati contratti fino al termine delle attività didattiche il non ha corrisposto la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_1 formazione del docente” (d'ora in avanti per comodità indicata semplicemente come “Carta del docente”), ossia il beneficio di Euro 500,00 previsto per ogni anno scolastico per garantire il diritto/dovere alla formazione ed all'aggiornamento dell'insegnante, istituito dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”).
4) Per gli anni in cui la ricorrente ha prestato servizio in virtù di contratti per supplenze brevi e saltuarie, il invece non ha corrisposto la “retribuzione professionale docenti” CP_1 (d'ora in avanti, RPD).
5) La “Carta del docente” attualmente viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo (quindi assunti a tempo indeterminato), ma non al personale precario, compiendo in tal modo una discriminazione del tutto immotivata.
Il si costituiva e contestava la domanda CP_1
2 Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
La causa concerne, per una parte , la pretesa della parte ricorrente , docente pubblica con incarichi di supplenza a tempo determinato, di veder riconosciuta e aver corrisposta la Retribuzione Professionale
Docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL del 2001 in relazione alle supplenze temporanee già svolte nel periodo AA.SS. ….2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Lamenta l ricorrente che l'emolumento , a carattere continuativo , è riconosciuto ai docenti di ruolo per cui sussisteva una illegittima discriminazione in relazione ai docenti non di ruolo e si estendeva anche alle supplenze brevi.
Il Ministero eccepisce che i rapporti sono stati come supplenze brevi e saltuarie per cui non può aver diritto al compenso.
Eccepisce pure la prescrizione per una parte della domanda.
Va premesso che sulla questione interpretativa è già intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha così statuito : < che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
> Cass civ n. 6293 Anno 2020.
Alla stregua di tale orientamento , che già riprende quanto affermato in precedenza l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
3 attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;> cosi Cass 20015/18, non sussistendo ragioni per discostarsi dal principio che il compenso spetta a prescindere dalla tipologia di supplenza , per cui rientrano anche quelle breve e temporanee , la domanda è accolta con condanna al pagamento.
In merito all'eccezione di prescrizione , va detto che vi è una diffida del 23.11.2024.
Il conteggio però riguarda il periodo dal 23.11.2019.
Ne risulta che il credito azionato non è prescritto .
CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
Va rilevato che parte ricorrente però nelle note scritte ha dichiarato < La ricorrente evidenzia che, dopo il deposito del ricorso, il bonus carta docente è stato riconosciuto in via legislativa per l'anno in questione per i contratti incarico annuale con termine al
31 agosto;
la docente per l'AS 2024/2025 ha lavorato con un contratto di tale natura ed ha quindi ricevuto in data 24.06.2025 il bonus carta docente per l'AS 2024/2025.
Pertanto, la ricorrente rinuncia alla domanda, essendo cessata la materia del contendere, ma insiste per la condanna alle spese del giudizio del sul punto, essendo il riconoscimento CP_1 intervenuto molti mesi dopo il deposito del ricorso, sussistendo quindi una soccombenza virtuale dell'Amministrazione.
Del tutto infondate sono le eccezioni del riguardo alle altre annualità indicate nella CP_1 memoria difensiva dell'Amministrazione: la docente, infatti, non ha avanzato alcuna domanda per la carta docente per le altre annualità lavorate con supplenze brevi, limitandosi solo all'annualità
2024/2025, nei termini sopra indicati.
Ad ogni modo, la ricorrente deposita anche il contratto AS 2025/2026 per dare prova del suo attuale inserimento nel sistema scolastico.>
Il non ha fatto pervenire alcuna smentita . CP_1
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
4 “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363-bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
5 Quanto all'art. 15, comma 1 del d.l. 69/2023 (“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale”), vale richiamare quanto di recente , in merito alle cd. “supplenze temporanee o brevi e saltuarie” , ha sostenuto recentemente la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affermando che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata …la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla
i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi CP_2 maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, Causa C-268/24 – Per_
.
Orbene, alla luce della recente pronuncia della CGUE, occorre osservare come la tipologia o la breve durata della supplenza durante un anno scolastico non costituisca una ragione ostativa e di esclusione automatica al riconoscimento del diritto in questione atteso che anche i docenti, incaricati di supplenze brevi, partecipano al processo educativo e formativo, al pari dei docenti di ruolo.
I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico.
Orbene, nel caso di specie, dai contratti di lavoro allegati da parte ricorrente emergono supplenze con annuale anno scolastico 2024/2025.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema
(fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo), il beneficio richiesto con condanna del a procedere all'attribuzione della Carta Docente oltre accessori di legge. CP_1
Parte ricorrente, quanto alla permanenza nel sistema scolastico prova il contratto 2025/2026.
6 In definitiva il pagamento della somma medio tempore , esclude interesse alla condanna al pagamento e determina la cessazione della materia del contendere.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza ( per la carta docente di tipo virtuale) e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7