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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 4654 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. FIORENTINO MARIA ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 10/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
La Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
conferma la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 26/05/2023, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445bis cpc per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per la sussistenza di quello per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
1 - premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del
10/02/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda relativa al riconoscimento delle condizioni sanitarie per beneficiare della indennità di accompagnamento è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la insussistenza del necessario requisito sanitario;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del CP_1 giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 10/02/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 4654 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. FIORENTINO MARIA ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 10/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
La Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
conferma la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 26/05/2023, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445bis cpc per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per la sussistenza di quello per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
1 - premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del
10/02/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda relativa al riconoscimento delle condizioni sanitarie per beneficiare della indennità di accompagnamento è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la insussistenza del necessario requisito sanitario;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del CP_1 giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 10/02/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
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