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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10352 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro IA ER NS, nella causa iscritta al numero 3074 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa da (Avv. BUCCELLATO Parte_1
NC ) contro , ha pronunciato la seguente Controparte_1
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inquadrato nel livello 4°, o il diverso livello ritenuto di giustizia, del CCNL FAIRO fin dalla sua assunzione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia. Per l'effetto condannare la ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate fino al mese di settembre 2024 (con riserva per i mesi successivi e il futuro) come da conteggio sindacale allegato e pari a € 8.558,82. Accertare e dichiarare la responsabilità della società resistente in merito alla privazione di mansioni e al demansionamento e/o dequalificazione professionale subiti dal ricorrente fin dal novembre 2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nonché in merito alla violazione dell'art. 2087 c.c. Per l'effetto, ordinare alla società resistente di adibire il ricorrente alle mansioni rientranti nella propria qualifica professionale di inquadramento, ossia il livello 4° del ccnl di categoria o il diverso ritenuto di giustizia, e comunque a esse equivalenti nonché condannare la società resistente al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente a causa della illegittima dequalificazione e privazione di mansioni alla sfera professionale, nella misura pari a tutte le retribuzioni dal novembre 2022 sino alla cessazione della condotta illegittima oppure sino alla sentenza, o sino alla diversa data ritenuta di giustizia, sulla base dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR di € 1.411,04
o nella differente misura che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali nella misura del 15 % ex D.M. n. 55/2014, con aumento del 30 per cento per la redazione dell'atto con modalità telematiche, così come previsto dall'art. 4, comma 1-bis del D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa. Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è per altro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto: "Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione”. Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non
2 essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica. Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Roma, 16/10/2025
Il Giudice
IA ER NS
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