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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 256 ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Albano Laziale corso Giacomo Matteotti n. Parte_1
196, presso lo studio del procuratore Avv. Alessandro Lupi, che lo rappresenta e difende unitamente al procuratore Avv. Franco Balbi
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20 gennaio 2022, ha affermato: di aver Parte_1
presentato domanda di pensione di anzianità n. 2158788900037, con sistema di calcolo contributivo nella Gestione Lavoratori Parasubordinati e nel fondo Lavoratori Parasubordinati, con decorrenza dal settembre 2018, esercitando la facoltà di computo nella Gestione Separata, di cui all'art. 3 del
D.M. n. 282 del 1996, e chiedendo l'accredito del servizio militare;
che la domanda è stata rigettata con nota dell'11 ottobre 2018; di aver presentato istanza di riesame e ricorso amministrativo, parimenti respinti.
Parte ricorrente ha affermato di presentare i seguenti requisiti: 924 settimane di contribuzione, pari a meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 per esercitare la facoltà di computo, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995; 1.154 settimane totali di contribuzione, di cui n. 277 dopo il 31 dicembre
1995; un importo soglia mensile dell'assegno di pensione, pari o superiore per l'anno 2018, a 2,8 CP_ volte l'importo mensile dell'assegno sociale;
ha convenuto in giudizio l' perché il giudice: accerti che il suo diritto di accedere al trattamento di pensione anticipata in facoltà di computo a far data dalla domanda del settembre 2018; per l'effetto, condanni l' al pagamento dei ratei CP_2
dovuti dalla domanda amministrativa.
CP_ 1.1. Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, l' non si è costituito in giudizio e all'udienza del 6 settembre 2022 è stato dichiarato contumace.
2. In corso di causa è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
2.1. Con provvedimento del 23 ottobre 2024 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'11 dicembre 2024 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti prima del 28 febbraio 2023.
3. Il ricorrente ha affermato il proprio diritto a godere del trattamento di pensione anticipata in facoltà di computo dalla domanda amministrativa.
3.1. L'art. 24 comma 11d.l. 201/2011, nella formulazione vigente alla data della domanda, stabiliva: “11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo
(PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno”.
L'art. 3 d.m. 282/1996 prevede: “1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facolta' di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facolta' di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.
Infine, con circolare n. 184 del 2015, l' ha chiarito: “Ai sensi dell'articolo 3 del DM CP_2
n. 282 del 1996, l'esercizio della facoltà di computo è subordinato alla verifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle condizioni previste per l'opzione al contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.
Si precisa in proposito che, ai fini dell'esercizio della facoltà in parola, non è richiesto che il soggetto presenti domanda di opzione al contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, ma è sufficiente che sia in possesso delle relative condizioni e faccia specifica richiesta di computo all'atto del pensionamento.
La sede dovrà pertanto verificare che l'interessato abbia:
a) un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995;
Si chiarisce che ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata alla data del
31.12.1995, occorre aver riguardo all'anzianità complessivamente maturata entro tale data computando tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal soggetto, al momento dell'esercizio della facoltà in parola, nelle gestioni indicate dall'articolo 3 del D.M. n. 282/96 purché non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.
Ai fini del suddetto accertamento, eventuali periodi coincidenti temporalmente sono conteggiati una sola volta.
Sulla base di quanto esposto ne deriva che, sono esclusi dalla facoltà in parola i c.d. contributivi “puri”, cioè i soggetti iscritti per la prima volta dopo il 1.1.1996 ma anche i soggetti che, al 31.12.1995, sono in possesso di sola contribuzione in gestioni non rientranti nell'ambito di applicazione del citato articolo 3 ( es. in Casse professionali) o la cui contribuzione, anteriore al
1.1.1996, ha già dato luogo ad un trattamento pensionistico.
Si precisa, in proposito, che nei casi in cui il soggetto ricongiunga presso Casse previdenziali dei liberi professionisti periodi contributivi versati all'assicurazione generale obbligatoria o presso le forme esclusive e sostitutive dell'ago anteriormente al 1.1.1996, perde, con il perfezionamento dell'operazione di ricongiunzione, l'iscrizione nel fondo trasferente.
I periodi posseduti ricongiunti nella non saranno di conseguenza valutabili ai fini Pt_2 dell'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato al 31.12.1995.
b) un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996.
Anche per l'accertamento di tale anzianità contributiva si avrà riguardo a tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), posseduta dal soggetto nelle gestioni indicate dall'articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996, non sovrapposta temporalmente e non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.
I requisiti di anzianità contributiva necessari per la facoltà di computo sono perfezionati anche sulla base del cumulo dei periodi assicurativi risultanti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi per il diritto alle prestazioni (v. messaggio n. 4156 del 19 febbraio 2008).
Si precisa, inoltre, che non è condizione ostativa all'esercizio della facoltà in parola, la circostanza che il soggetto richiedente abbia già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate dal computo o sia già titolare di trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo.
In caso di titolarità di trattamento pensionistico, si ribadisce, tuttavia, che la contribuzione che ha dato luogo alla pensione non è valutabile ai fini dell'accertamento dei requisiti per il computo” (doc. 8 di parte ricorrente).
3.2. Risultano agli atti: l'estratto conto previdenziale del ricorrente, in cui lo stesso precisa:
“CON LA PRESENTE SI ESERCITA LA FACOLTA' DI COMPUTO NELLA GESTIONE
SEPARATA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 282 DEL 1996. SI SOLLECITA LA DEFINIZIONE
DELLA DOAMNDA DI ACREDITO DEL SERVIZIO MINILITARE, PRESENTATA IN DATA 7
SETTEMBRE 2015, IN QUANTO CON TALE PERIOSO PERFEZIONO SIA IL REQUISITO
CONTRIBUTIVO DI 20 ANNI, CHE L'IMPORTO SOGLIA DI € 1.268,40” (doc. 1 del ricorso); la CP_ domanda presentata all' il 7 agosto 2018 (doc. 2 di parte ricorrente).
3.2.1. Occorre inoltre richiamare le risultanze delle operazioni peritali.
Il consulente ha distintamente esaminato la posizione contributiva del ricorrente, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per il diritto vantato: “a) “… un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995: avendo riguardo all'anzianità complessivamente maturata entro tale data computando tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal ricorrente, al momento dell'esercizio della facoltà in parola, nelle gestioni indicate dall'articolo 3 del D.M. n. 282/96 purché non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico;
considerando che eventuali periodi coincidenti temporalmente sono conteggiati una sola volta …”
Il riferimento per rispondere al quesito è l'estratto contributivo del ricorrente, presente nel fascicolo di causa all'allegato 1.
Dall'esame del documento si evince come il ricorrente, nell'arco della carriera lavorativa, ha versato la propria contribuzione presso il fondo previdenziale lavoratori dipendenti e presso il fondo previdenziale lavoratori parasubordinati.
La contribuzione maturata dal dipendente al 31/12/1995 in entrambe le gestioni ammonta a
877 settimane come indicato nelle seguenti tabelle di sintesi dell'estratto conto previdenziale: […]
Considerato che:
- non vi sono periodi contributivi sovrapponibili, salvo il 2006 ma che è comunque successivo al 31/12/1995;
- negli anni in cui la contribuzione supera le 52 settimane accreditate, nella colonna settimane utili è stato riportato il limite massimo riconoscibile pari appunto a 52 settimane
Si riscontra che il periodo di contribuzione accertato al 31/12/1995 ammonta pertanto a
877 settimane, ossia ad anni 16 e settimane 45 e quindi inferiore a 18 anni.
b) “… un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996, avendo riguardo a tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), posseduta dal ricorrente nelle gestioni indicate dall'articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996, non sovrapposta temporalmente e non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico …”
Possiamo rispondere a tale quesito facendo nuovamente riferimento alle due tabelle di cui sopra.
Il ricorrente ha maturato certamente oltre 15 anni di contributi nell'arco della sua carriera lavorativa.
Infatti, può vantare 924 settimane di contribuzione nella gestione dipendenti - pari a 17 anni e 9 mesi circa - e 52 mesi nella gestione parasubordinati - pari a 4 anni e 4 mesi – per un totale di
22 anni e 1 mese.
Per quanto riguarda la verifica della presenza di almeno 5 anni dopo il 01/01/1996 si rappresenta quanto segue.
Nel fondo lavoratori dipendenti la contribuzione collocata dopo il 01/01/1996 è pari alle 47 settimane dell'anno 2006 (periodo di contribuzione 02/02/2006 – 23/12/2006 – ultima riga estratto conto previdenziale di cui all'allegato 1 del ricorso), ossia 0,90 anni di contribuzione (47/52). Nel fondo lavoratori parasubordinati la contribuzione è tutta collocata dopo il 01/01/1996
(a partire dal 1998 fino al 2015).
L'unico periodo potenzialmente sovrapponibile è il mese di contribuzione presente nell'anno 2006 nella gestione parasubordinati.
Il CTU non ha in tal senso la certezza che si tratti di contribuzione sovrapposta poiché mentre nella parte di estratto contributivo relativo alla gestione dipendenti è esplicitato l'intervallo di date cui la contribuzione si riferisce, ciò non avviene per la parte relativa alla gestione parasubordinati.
Ad ogni modo, per evitare possibili sovrapposizioni, il CTU ha escluso tale periodo e, pertanto, la contribuzione presente in gestione lavoratori parasubordinati successiva al 01/01/1995
è pari a mesi 52, ossia anni 4,33 anni di contribuzione (52/12).
In totale, quindi, il ricorrente ha un maturato contributivo di 5,23 anni di contribuzione dopo il 01/01/1996.
Pertanto, il ricorrente può far valere oltre 15 anni di contributi complessivi, di cui almeno 5 dopo il 01/01/1996.
c) “…se il ricorrente ha un maturato contributivo tale che il primo rateo dell'assegno, determinato con il sistema contributivo, superi 2,8 volte il valore dell'assegno sociale…”.
Il calcolo pensionistico del caso di specie è interamente contributivo avendo il contribuente esercitato la facoltà di computo nella gestione parasubordinati.
Il rateo pensionistico è dato dalla somma di due quote di pensione, la prima quota valorizza le anzianità contributive maturate dal ricorrente prima del 1996, la seconda quota quelle successive al 1996. Ciascuna quota inoltre prevede due ulteriori calcoli, uno per la contribuzione nel fondo lavoratori dipendenti, l'altro nel fondo lavoratori parasubordinati.
In tutti i casi, il punto di partenza è l'estratto contributivo del ricorrente (allegato 1 del ricorso).
a) QUOTA PENSIONE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE MATURATE PRIMA DEL 1996
NEL FONDO PREVIDENZIALE LAVORATORI DIPENDENTI
Il calcolo di tale quota prevede l'utilizzo della retribuzione imponibile, come da estratto conto previdenziale, relativa alle ultime 520 settimane (10 anni) di contribuzione prima del 1996 ossia, nel caso di specie, dal 1993 al 1983.
A partire da tale retribuzione, applicate le aliquote contributive vigenti, si ottiene il contributo “virtualmente” versato dal ricorrente in ciascuno dei 10 anni di riferimento.
Tale contributo viene poi rivalutato applicandovi i tassi di capitalizzazione annualmente previsti per legge. La somma di tali contributi annualmente determinati costituisce un montante contributivo decennale, da dividere per il numero di settimane del periodo (520) ottenendo un montante medio settimanale.
Per ottenere il montante dell'intero periodo di contribuzione (dal 1974 a tutto il 1995) occorre moltiplicare il montante medio settimanale per il numero complessivo di settimane effettivamente riconosciute dall'inizio della contribuzione al 31/12/1995. In tal senso, mentre le settimane dal 1983 al 1993 sono riconosciute per intero, quelle precedenti sono opportunamente ridotte in base al rapporto di grandezza tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e quella media ponderata vigente nella gestione che deve liquidare la pensione, nel decennio temporale immediatamente precedente l'anno in cui è stata effettuata l'opzione.
Il montante dell'intero periodo di contribuzione così determinato andrà parametrato per un coefficiente di trasformazione, variabile in base all'anno del pensionamento e all'età del richiedente.
Il rateo mensile si determina dividendo l'importo così calcolato, per il numero di mensilità di pensione (13).
In base ai dati contenuti nell'estratto contributivo del ricorrente l'importo pensionistico di tale quota ammonta ad € 1.134,90 […]
b) QUOTA PENSIONE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE MATURATE A PARTIRE DAL 1996
NEL FONDO PREVIDENZIALE LAVORATORI DIPENDENTI
Il calcolo di tale quota prevede l'utilizzo della retribuzione imponibile, come da estratto conto previdenziale, relativa alle contribuzioni versate dal 1996 in poi.
Nel caso specifico l'unico anno di contribuzione a partire dal 1996 è il 2006.
Si considera pertanto la retribuzione di tale anno, a cui applicare l'aliquota di computo dell'anno 2006 per determinare il contributo “virtualmente” versato dal ricorrente.
Tale contributo è poi rivalutato per il tasso di capitalizzazione e parametrato per un coefficiente di trasformazione, variabile in base all'anno del pensionamento e all'età del richiedente.
Il rateo mensile si determina dividendo l'importo così calcolato, per il numero di mensilità di pensione (13).
In base ai dati contenuti nell'estratto contributivo del ricorrente l'importo pensionistico di tale quota ammonta ad € 95,78 […]
c) QUOTA PENSIONE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE MATURATE NEL FONDO
PREVIDENZIALE LAVORATORI PARASUBORDINATI
In tale gestione il calcolo del rateo pensionistico relativo alle contribuzioni prima e dopo il
1996 è il medesimo. Si parte sempre dalla retribuzione imponibile di cui all'estratto contributivo a cui si applica l'aliquota di computo per determinare l'importo dei contributi dovuti.
Tali somme vengono poi capitalizzate per lo specifico tasso previsto per legge determinando un montante contributivo.
Ai montanti calcolati viene applicato il coefficiente di trasformazione, variabile in base all'anno del pensionamento e all'età del richiedente.
Il rateo mensile si determina dividendo l'importo così calcolato, per il numero di mensilità di pensione (13).
In base ai dati contenuti nell'estratto contributivo del ricorrente l'importo pensionistico di tale quota ammonta ad € 62,06 […].
Poiché l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2018 è pari ad € 453,00 mensili, il limite di 2,8 volte l'assegno sociale è pari a 453,00 x 2,8 = € 1.268,40.
Pertanto, a giudizio del CTU il ricorrente ha un maturato contributivo tale che il primo rateo dell'assegno supera 2,8 volte il valore dell'assegno sociale” (relazione peritale agli atti).
Il consulente ha così concluso: “Per effetto di quanto in precedenza indicato si conclude che il ricorrente:
a) può vantare un periodo di contribuzione accertato al 31/12/1995 inferiore a 18 anni;
b) può far valere oltre 15 anni di contributi complessivi, di cui almeno 5 dopo il 01/01/1996;
c) il ricorrente ha un maturato contributivo tale che il primo rateo dell'assegno supera 2,8 volte il valore dell'assegno sociale”.
3.3. Tali conclusioni sono tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti contabili, condotti con retti criteri tecnici e iter logico ineccepibile: non possono quindi che essere condivise da quest'Ufficio.
3.4. Alla luce delle risultanze istruttorie, deve essere affermato che presenta Parte_1
i requisiti contributivi previsti per accedere al trattamento di pensione anticipata in facoltà di CP_ computo, dalla domanda del 7 agosto 2018, e l' per l'effetto, deve essere condannato al pagamento della prestazione dalla domanda, oltre interessi legali.
CP_ 4. soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, come liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari.
Per le medesime ragioni, le spese per consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara che presenta i requisiti contributivi previsti per accedere al Parte_1
trattamento di pensione anticipata in facoltà di computo, dalla domanda del 7 agosto 2018;
CP_ per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di della detta Parte_1
prestazione dalla domanda, oltre interessi legali;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
2.697,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi;
CP_ pone carico di le spese per consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Velletri, 9 gennaio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi