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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/07/2024, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 326/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 326/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MINEO SARHA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PERNA FEDERICA;
CP_1
RESISTENTE
AVV. , in qualità di curatore speciale delle minori e Controparte_2 Persona_1 Per_2
[...]
INTERVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni depositate il 14/05/2024.
Il resistente ha concluso come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni depositate il
15/05/2024.
pagina 1 di 11 Il curatore speciale delle minori ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 15/05/2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 24/01/2023, chiedeva di pronunciare la Parte_1
separazione dal coniuge con il quale aveva contratto matrimonio in data 15/06/2019. CP_1
Esponeva che, dalla relazione con il fossero nate le due figlie (nata il [...]) e CP_1 Per_1
(nata il [...]). Per_2
Chiedeva l'addebito della separazione al marito, allegando che, durante la convivenza matrimoniale, ella fosse stata vittima di violenze e di ingiurie perpetrate dal marito nei suoi confronti.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente chiedeva che, a modifica del decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna del 13/10/2022, che aveva sospeso entrambi i genitori dei minori dalla responsabilità genitoriale, fosse disposta la sua reintegrazione nella responsabilità genitoriale, l'affidamento esclusivo a sé delle figlie ed mantenendo in capo al Servizio Per_1 Per_2
Sociale compiti di sostegno, di assistenza e di monitoraggio dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario, nonché il compito di regolamentare gli incontri del padre con le figlie. Chiedeva infine l'assegnazione della casa coniugale, il versamento a carico del padre, a titolo di mantenimento delle figlie, della somma mensile di € 600,00 oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento del coniuge ex art. 156 c.c. in proprio favore nella misura mensile di € 300,00, sino a quando la stessa non avesse reperito un'adeguata attività lavorativa.
Con atto di intervento depositato in data 17/04/2024, si costituiva nel presente giudizio il curatore speciale delle minori, Avv. già nominata curatore speciale dal Tribunale per i Controparte_2
Minorenni con il precitato decreto provvisorio del 13/10/2022.
Con Ordinanza presidenziale del 18/04/2023, il Presidente confermava, quanto alle minori ed Per_1
la nomina del curatore speciale avv. confermava altresì il decreto provvisorio Per_2 CP_2
pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 13 ottobre 2022, il quale aveva sospeso i genitori dalla responsabilità genitoriale, e nominato tutore il Servizio Sociale affinché collocasse le bambine “in idoneo ambito protetto, possibilmente con la madre se idonea e disponibile…”; aveva inoltre demandato al Servizio Sociale il compito di regolamentare i rapporti delle minori con il padre in forma solo protetta, con facoltà di sospenderli se disturbanti, di valutare le capacità genitoriali, di indirizzare “i genitori ai necessari percorsi di sostegno genitoriale e personale a mezzo servizi Org specialistici (SERD, CAM, )”.
pagina 2 di 11 Con la medesima Ordinanza presidenziale, il Presidente poneva poi a carico del l'obbligo di CP_1
versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, la somma di 300 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella seconda fase innanzi al giudice istruttore, il giorno antecedente alla prima udienza, in data
21/06/2024 si costituiva in giudizio il resistente il quale contestava la domanda attorea di CP_1
addebito negando le circostanze poste dalla ricorrente a fondamento di tale domanda;
chiedeva disporsi, previa sua reintegrazione nella responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, “mantenendo l'incarico al Servizio Sociale per sostegno, assistenza e monitoraggio sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e altresì valutando più modalità possibili di incontro tra le figlie ed il padre, come ritenuti più opportuni, migliorandone di fatto la consistenza nell'interesse delle minori stesse”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita tramite l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, nonché mediante ordini di esibizione ed acquisizione di informazioni riguardanti i redditi delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16/05/2024.
La ricorrente concludeva chiedendo:
- l'addebito della separazione al marito;
- la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, precedentemente sospesa dal Tribunale per i
Minorenni;
- l'affidamento super-esclusivo delle minori alla madre, mantenendo in capo al Servizio Sociale gli interventi di sostegno, di assistenza, di monitoraggio sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario, nonché il compito di regolamentare gli incontri padre-figlie anche in forma protetta;
- qualora ritenuto necessario, l'autorizzazione a trasferirsi unitamente alle figlie minori a
Venezia;
- un contributo di mantenimento delle figlie a carico del padre di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, di contro, concludeva domandando di respingere la domanda di addebito asserendo che il motivo della separazione fosse da individuarsi nel comportamento fedifrago tenuto dalla moglie;
chiedeva disporsi, previa sua reintegrazione nella responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, “mantenendo l'incarico al Servizio Sociale solo per azioni positive di sostegno, assistenza e monitoraggio sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, in una prospettiva collaborativa e di supporto verso entrambi i genitori”; chiedeva pagina 3 di 11 infine di non autorizzare il trasferimento delle minori in altra provincia di residenza, e di “disporre il mantenimento delle bambine come da protocollo vigente nella misura del minimo”.
Il curatore speciale delle minori, Avv. infine, così concludeva testualmente: Controparte_2
“Voglia l'Ill.Mo Tribunale
1) pronunciare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, liberi di fissare la residenza ove vorranno e con l'obbligo di comunicare per iscritto ogni variazione abitativa;
2) accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della signora (avendo quest'ultima Parte_2
concluso con esito positivo il percorso di recupero delle sue capacità genitoriali mentre il signor lo ha intrapreso solo di recente); CP_1
3) disporre - conseguentemente, a parziale modifica del decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Bologna in data 13.10.2022 - l'affidamento delle bambine ed in via Per_1 Per_2
esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima, altresì, il potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie stesse e relative alla loro istruzione, educazione, salute e residenza abituale;
4) incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di:
- vigilare, monitorare e sostenere le bambine, la madre ed il padre, segnalando tempestivamente alle autorità giudiziarie eventuali situazioni pregiudizievoli per la crescita delle due minori;
- regolamentare, di concerto con la signora i rapporti tra le bambine ed il padre, Parte_1
secondo le modalità più adeguate e rispondenti al benessere psico-fisico delle minori stesse, preservando, altresì, il diritto delle minori a mantenere un legame con la nonna paterna;
5) porre a carico del signor a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle CP_1 figlie la somma di € 300,00 (pari ad € 150,00 per ciascuna figlia), oltre alla contribuzione delle spese extra assegno, come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia del 12.06.2023;
6) sulle domande di addebito della separazione e di mantenimento a favore della ricorrente, ci si rimette a giustizia.
Con vittoria di spese e competenze”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di
20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale, e di 20 giorni per la memoria di replica.
2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo resa evidente l'intollerabilità della pagina 4 di 11 prosecuzione della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione, che dal tenore degli atti difensivi e delle conclusioni rassegnate da entrambi i coniugi, i quali riconoscono l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
3.
La domanda di addebito della separazione al marito, formulata dalla ricorrente, non può essere accolta.
Non vi sono infatti prove di violenze verbali o fisiche che, in epoca antecedente al deposito del ricorso, il marito avrebbe posto in essere nei confronti della moglie.
La domanda di addebito si fonda invero esclusivamente su fatti riferiti (nella querela ed al Servizio
Sociale) dalla stessa parte ricorrente.
Anche i capitoli di prova testimoniale articolati da quest'ultima nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non ammessi dal giudice istruttore e, peraltro, non reiterati in sede di precisazione delle conclusioni, vertono in parte su circostanze de relato (cap. 2) ed in parte riguardano fatti successivi al deposito del ricorso di separazione (cap. 4).
4.
Venendo alle statuizioni riguardanti le figlie minori, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto provvisorio del 13.10.2022, aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
aveva nominato tutore il Servizio Sociale affinché collocasse le bambine “in idoneo ambito protetto, possibilmente con la madre se idonea e disponibile…”; aveva inoltre demandato al Servizio Sociale il compito di regolamentare i rapporti delle minori con il padre in forma solo protetta, con facoltà di sospenderli se disturbanti, di valutare le capacità genitoriali, di indirizzare “i genitori ai necessari Org percorsi di sostegno genitoriale e personale a mezzo servizi specialistici (SERD, CAM, )”.
E' stata prodotta dal curatore speciale delle minori, al documento n. 3 del suo atto di intervento depositato nel presente giudizio in data 17/04/2023, la relazione di aggiornamento del Servizio Sociale del 20/03/2023, nonché dallo stesso curatore, al documento n. 4, la relazione del 23.03.2023 redatta dalla psicologa-psicoterapeuta dr.ssa del Servizio di i Reggio Emilia. Persona_3 Org_2
Le statuizioni del Tribunale per i Minorenni sono state confermate, nel corso del presente giudizio, in via provvisoria ed urgente con l'ordinanza presidenziale del 18/04/2023.
Il Servizio Sociale ha, quindi, proseguito gli interventi secondo il mandato ricevuto, trasmettendo a questo Tribunale i periodici aggiornamenti.
A tal proposito, sono state acquisite agli atti le relazioni depositate nel fascicolo telematico, rispettivamente, in data 01/12/2023 ed in data 12/04/2024.
pagina 5 di 11 Nell'ultima relazione dei Servizi Sociali datata 09/04/2024, depositata nel fascicolo telematico in data
12/04/2024, è emerso che la madre, collocata da settembre 2022 con le figlie in comunità, sia stata sin da subito collaborativa ed abbia portato a termine “un percorso positivo”, accettando e cogliendo “le indicazioni fornite dal servizio sociale, dalla psicologa e dagli operatori della Comunità”, partecipando “attivamente al percorso proposto facendosi carico degli impegni assunti. La psicologa
Dr. Errera ha definito terapeutica per la minore la relazione con la madre e pertanto negli Per_1
ultimi mesi ha lavorato con la diade madre-figlia per rafforzare tale rapporto. La madre ha inoltre seguito un percorso psicologico volto a permetterle di comprendere le dinamiche disfunzionali nelle relazioni caratterizzate da violenza e maltrattamenti. Tale percorso, organizzato dal Consultorio di
Carpi, è stato individuale, con cadenza mensile ed è durato circa un anno e mezzo”.
In tale ultima relazione, il Servizio Sociale, alla luce del percorso positivo intrapreso dalla sig.ra
, ha ritenuto possibile proporre “il ripristino della responsabilità genitoriale della madre che Pt_1
ha mostrato aderenza al progetto, attenzione crescente ai bisogni delle figlie e capacità di superare, chiedendo aiuto, alcune sue fragilità”.
La ricorrente ha quindi dimostrato di aver superato le criticità che erano state riscontrate, durante la prima fase di valutazione, nella relazione in data 23.03.2023 della psicologa dr.ssa del Persona_3
Servizio di di Reggio Emilia, la quale aveva riportato che la madre, pur avendo mostrato Org_2
“adeguate capacità di lettura dei bisogni delle minori”, fosse apparsa anche “un'adulta fragile e bisognosa di sostegno continuo per gestire ed orientare adeguatamente la propria vita e quella delle figlie”, e fosse risultata “ambivalente” rispetto alla sua relazione con il padre delle minori (documento n. 4 fasc. curatore speciale Avv. . CP_2
Pertanto, in ragione del superamento da parte della madre delle criticità in precedenza riscontrate, ed alla luce dell'esito positivo del percorso dalla stessa intrapreso, sussistono i presupposti, come peraltro suggerito sia dal Servizio Sociale che dal curatore speciale delle minori, per revocare la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della sola madre.
5.
Diverse sono invece le valutazioni dei Servizi Sociali in ordine al recupero delle capacità genitoriali da parte del padre delle minori.
Già nella relazione di aggiornamento datata 20/03/2023, il Servizio sociale aveva segnalato che gli incontri protetti padre/figlie fossero stati sospesi a causa di condotte aggressive tenute dal nei CP_1
confronti degli operatori sociali. Il padre aveva provocato delle reazioni di paura, tenendo in più di una pagina 6 di 11 circostanza delle condotte aggressive ed intimidatorie sia verso la ricorrente, sia verso gli operatori del
Servizio Sociale, anche alla presenza delle bambine.
Da evidenziare, in particolare, il grave episodio avvenuto in occasione dell'incontro protetto del
23.03.2023 organizzato presso il centro commerciale “ di Reggio Emilia, di cui si dà conto Org_3
nella succitata relazione del 20/03/2023, in cui il davanti alle bambine ed in presenza CP_1
dell'educatrice, ha iniziato ad inveire contro la moglie “minacciandola arrogantemente di procedere con agiti indefiniti (non sai cosa ti faccio, mi sono rotto …, poi ci penso io)…, poi le ha lanciato contro delle monetine dicendole di andare a comprare dei preservativi, tutto davanti alle bambine …lui si altera dicendo pure di chiamare i carabinieri perché lui è stato in carcere tre volte e non ha paura di niente e continua a ripetere che non sappiamo quello che è capace di fare…” (si veda la relazione urgente di cui al documento n. 3 dell'atto di intervento del curatore speciale depositato in data
17/04/2023).
Nella stessa relazione di aggiornamento, si legge inoltre di altro grave episodio avvenuto in occasione dell'incontro protetto del 16/03/2023, nel quale il sempre alla presenza delle bambine, ha CP_1
minacciato gli operatori del Servizio Sociale.
Nel corso di alcune delle videochiamate tra padre e figlie, poi, il ha avuto degli scatti di rabbia ed CP_1
ha offeso e minacciato sia la sia le operatrici presenti ai colloqui vigilati, provocando il pianto e Pt_1
l'evidente disagio delle figlie (si veda la relazione dei Servizi Sociali depositata in data 01.12.2023).
Il resistente risulta sottoposto ad un misura cautelare del divieto di avvicinamento nell'ambito di un procedimento penale a suo carico per atti persecutori ex art. 612 bis cp nei confronti dei titolari di un bar (si veda il doc. 5 fasc. curatore speciale avv. . CP_2
Sulla scorta delle valutazioni svolte dal Servizio Sociale, il “presenta un temperamento CP_1
irritabile, una scarsa tolleranza alle frustrazioni, un'assente capacità di assunzione delle responsabilità genitoriali, antepone i suoi bisogni a quelli delle minori”.
Il convenuto “continua ad essere rivendicativo nei confronti del servizio sociale, non mostra un adeguato senso critico rispetto alla situazione in atto, alle criticità nella relazione di coppia che non ha elaborato, rispetto alla sua situazione e rispetto al contesto, ritiene gli “altri” colpevoli di quanto avviene nella sua storia, egli ripete che le sue figlie hanno necessità di lui, ma non riconosce i segnali di insofferenza lanciati da rispetto alle sue richieste” (relazione depositata in data Per_1
01/12/2023).
Non dissimili sono le conclusioni a cui è giunta la curatrice speciale delle minori Avv. la quale, CP_2 nella comparsa conclusionale, ha evidenziato come permangano, in capo al convenuto, “diverse criticità in quanto il signor continua a non comprendere i motivi per cui le figlie si trovano in CP_1
pagina 7 di 11 comunità, sottovaluta gli effetti pregiudizievoli dei suoi agiti violenti, non ha compreso pienamente i bisogni effettivi delle bambine (ed in particolare il forte malessere che vive quando è esposta Per_1 anche indirettamente a comportamenti aggressivi e violenti)”.
Osserva quindi il Collegio che il resistente non abbia dimostrato di aver aderito concretamente ai progetti di recupero delle competenze genitoriali proposti dal servizio sociale, così come prescritto dal decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna il 13.10.2022.
Pur avendo egli mostrato un certo legame verso le figlie, ha tuttavia manifestato tale attaccamento con condotte inadeguate, caratterizzate da mancanza di autocontrollo e dall'incapacità di contenere i propri impulsi di aggressività, senza dunque aver provato un adeguato recupero delle sue capacità educative e delle proprie competenze genitoriali.
Per questi motivi
, non può essere accolta la sua domanda di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale.
6.
Quanto all'affidamento, si legge nell'ultima relazione dei Servizi Sociali datata 09/04/2024, che la madre abbia “compreso la possibilità che venga mantenuto un affido al servizio sociale con compiti di monitoraggio e vigilanza, anche per un futuro supporto negli incontri protetti…”.
La madre, pur avendo intrapreso con esito positivo il percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali, “ha tuttavia necessità di supporto e riconosce tale esigenza, è collaborante con i Servizi e segue le indicazioni datele” (in tal senso, la relazione dei servizi sociali depositata in data 01/12/2023).
Ritiene dunque il Collegio che, proprio al fine di meglio supportare la madre nelle relazioni con l'altro genitore nell'interesse delle minori, il regime maggiormente tutelante per le figlie sia l'affidamento al
Servizio Sociale territorialmente competente, il quale dovrà proseguire la propria attività di monitoraggio e di sostegno alla genitorialità e delle minori, dovrà continuare a regolamentare le modalità ed i tempi degli incontri padre-figlie, con facoltà di sospenderli se ritenuti disturbanti per le figlie, e potrà assumere in via autonoma tutte le decisioni di maggior interesse per le minori relative all'istruzione, alla salute, all'educazione ed alla scelta della residenza abituale delle minori stesse.
A tale ultimo proposito, madre e figlie si trovano attualmente collocate presso una comunità sita in
Carpi (MO). Il Servizio Sociale (attuale tutore delle minori) ha riferito che il Organizzazione_4
percorso educativo in Comunità possa considerarsi concluso.
Ciò posto, quanto alla residenza abituale delle minori, si prende atto del parere favorevole espresso dal
Servizio Sociale in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente di potersi trasferire con le figlie a
Venezia presso l'abitazione della di lei madre;
richiesta valutata positivamente anche dal curatore pagina 8 di 11 speciale delle minori, a seguito delle indagini svolte di concerto tra il Sociale Org_5 Org_4
e l' , che hanno dato esito positivo, senza che siano state riscontrate
[...] Organizzazione_6
criticità.
La richiesta di autorizzazione giudiziale al trasferimento delle minori a Venezia è comunque superflua, avendo già l'ente affidatario, per effetto della presente sentenza, il potere di decidere autonomamente sulla residenza abituale delle minori.
7.
Venendo infine alle questioni economiche, con riferimento all'assegno di mantenimento del coniuge, domandato dalla ricorrente nel ricorso, la domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, né coltivata, e dunque deve intendersi rinunciata.
Parimenti, anche la domanda di assegnazione della casa coniugale, in origine avanzata nel ricorso, non
è stata poi reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, non sussistendo infatti i presupposti previsti dall'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione di tale immobile, essendo la madre oggi ancora collocata in comunità insieme alle figlie, ed avendo la stessa la prospettiva futura di trasferirsi a
Venezia presso la di lei madre.
Quanto al mantenimento delle figlie, le due minori ed hanno rispettivamente l'età di 7 Per_1 Per_2
e di 3 anni.
La sig.ra , all'udienza presidenziale del 21/03/2023, ha dichiarato che aveva appena iniziato a Pt_1
lavorare nel settore delle pulizie, e che percepiva uno stipendio pari a circa € 800,00 al mese.
La ricorrente, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e, successivamente, in ottemperanza all'ordine di esibizione del giudice, ha depositato le buste paghe relative alle mensilità da marzo a novembre 2023, da cui si evince che, effettivamente, la stessa sia stata assunta con la qualifica di operaio in data 08/03/2023.
La media delle predette buste paghe ammonta a circa € 990,00 al mese.
La ricorrente ha inoltre depositato le Certificazioni Uniche relative all'anno di imposta 2023
(documenti 18, 19 e 20), da cui emerge un reddito di lavoro dipendente a tempo terminato, lordo, pari a complessivi € 10.447,00, al di sotto della soglia reddituale di € 12.838,01 prevista, per l'anno 2023, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La risulta infatti ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Di contro il resistente non ha ottemperato all'ordine del giudice, emesso in data 30/01/2024, di esibire in giudizio gli estratti conto bancari relativi agli anni 2022 e 2023.
pagina 9 di 11 Org_ E' comunque emerso, tramite acquisizione di informazioni assunte presso l' (estratto conto previdenziale), che il abbia percepito, nel 2021, un reddito lordo di € 14.613,70 circa, e che egli CP_1
negli anni 2022 e 2023 abbia svolto lavori saltuari percependo, nell'anno 2022 un reddito lordo di €
5.271,00, e nell'anno 2023 un reddito lordo di € 4.289,00.
Anche il resistente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ciò posto, tenuto conto dell'età delle due bambine e della modesta capacità reddituale dei genitori, si stima equo confermare il contributo di mantenimento posto a carico del padre dall'ordinanza presidenziale, pari ad € 300,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
8.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al convenuto.
Le spese si liquidano in dispositivo come da D.M. 55/2014 in favore dello Stato, essendo sia la ricorrente che le minori (in giudizio con la loro curatrice speciale) ammesse al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi CP_1 Parte_1
in matrimonio a Cadelbosco di Sopra (RE) in data 15/06/2019, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cadelbosco di Sopra (Atto n. 3, Parte 2, Serie A, anno 2019).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cadelbosco di Sopra di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
4) Revoca, nei confronti della sola madre, la sospensione della responsabilità genitoriale che era stata disposta dal Tribunale per i Minorenni di Bologna con decreto provvisorio del 13/10/2022.
5) Conferma la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del padre così come disposta dal Tribunale per i Minorenni di Bologna con decreto provvisorio del 13/10/2022.
6) Affida le minori ed al Servizio Sociale territorialmente competente, il Persona_1 Persona_2
quale dovrà proseguire la propria attività di monitoraggio e di sostegno alla genitorialità e delle minori,
e potrà assumere in via autonoma tutte le decisioni di maggior interesse per le minori relative all'istruzione, alla salute, all'educazione ed alla scelta della residenza abituale delle minori stesse. pagina 10 di 11 7) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda della ricorrente di autorizzazione al trasferimento della residenza delle minori a Venezia, essendo il Servizio Sociale affidatario già munito del potere di decidere, in via autonoma, sulla loro residenza abituale, ed avendo già lo stesso Servizio Sociale espresso parere favorevole al trasferimento delle minori a Venezia.
8) Dispone il collocamento delle minori ed presso la madre. Persona_1 Persona_2
9) Demanda al Servizio Sociale territorialmente competente il compito di organizzare gli incontri tra padre e figlie, con facoltà di sospenderli se ritenuti disturbanti per le minori e con onere di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di situazioni di eventuale pregiudizio per le minori stesse.
10) Pone a carico del padre un assegno mensile a titolo di mantenimento delle figlie da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli Org_ indici Le spese straordinarie, così come disciplinate nell'aggiornato protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, saranno ripartite al 50% ciascuno tra i genitori.
11) Condanna il resistente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, che CP_1
liquida, per ciascuna delle altre due parti (ricorrente e curatrice delle minori), in € 4.750,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie pari al
15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 11 luglio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 326/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MINEO SARHA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PERNA FEDERICA;
CP_1
RESISTENTE
AVV. , in qualità di curatore speciale delle minori e Controparte_2 Persona_1 Per_2
[...]
INTERVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni depositate il 14/05/2024.
Il resistente ha concluso come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni depositate il
15/05/2024.
pagina 1 di 11 Il curatore speciale delle minori ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 15/05/2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 24/01/2023, chiedeva di pronunciare la Parte_1
separazione dal coniuge con il quale aveva contratto matrimonio in data 15/06/2019. CP_1
Esponeva che, dalla relazione con il fossero nate le due figlie (nata il [...]) e CP_1 Per_1
(nata il [...]). Per_2
Chiedeva l'addebito della separazione al marito, allegando che, durante la convivenza matrimoniale, ella fosse stata vittima di violenze e di ingiurie perpetrate dal marito nei suoi confronti.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente chiedeva che, a modifica del decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna del 13/10/2022, che aveva sospeso entrambi i genitori dei minori dalla responsabilità genitoriale, fosse disposta la sua reintegrazione nella responsabilità genitoriale, l'affidamento esclusivo a sé delle figlie ed mantenendo in capo al Servizio Per_1 Per_2
Sociale compiti di sostegno, di assistenza e di monitoraggio dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario, nonché il compito di regolamentare gli incontri del padre con le figlie. Chiedeva infine l'assegnazione della casa coniugale, il versamento a carico del padre, a titolo di mantenimento delle figlie, della somma mensile di € 600,00 oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento del coniuge ex art. 156 c.c. in proprio favore nella misura mensile di € 300,00, sino a quando la stessa non avesse reperito un'adeguata attività lavorativa.
Con atto di intervento depositato in data 17/04/2024, si costituiva nel presente giudizio il curatore speciale delle minori, Avv. già nominata curatore speciale dal Tribunale per i Controparte_2
Minorenni con il precitato decreto provvisorio del 13/10/2022.
Con Ordinanza presidenziale del 18/04/2023, il Presidente confermava, quanto alle minori ed Per_1
la nomina del curatore speciale avv. confermava altresì il decreto provvisorio Per_2 CP_2
pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 13 ottobre 2022, il quale aveva sospeso i genitori dalla responsabilità genitoriale, e nominato tutore il Servizio Sociale affinché collocasse le bambine “in idoneo ambito protetto, possibilmente con la madre se idonea e disponibile…”; aveva inoltre demandato al Servizio Sociale il compito di regolamentare i rapporti delle minori con il padre in forma solo protetta, con facoltà di sospenderli se disturbanti, di valutare le capacità genitoriali, di indirizzare “i genitori ai necessari percorsi di sostegno genitoriale e personale a mezzo servizi Org specialistici (SERD, CAM, )”.
pagina 2 di 11 Con la medesima Ordinanza presidenziale, il Presidente poneva poi a carico del l'obbligo di CP_1
versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, la somma di 300 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella seconda fase innanzi al giudice istruttore, il giorno antecedente alla prima udienza, in data
21/06/2024 si costituiva in giudizio il resistente il quale contestava la domanda attorea di CP_1
addebito negando le circostanze poste dalla ricorrente a fondamento di tale domanda;
chiedeva disporsi, previa sua reintegrazione nella responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, “mantenendo l'incarico al Servizio Sociale per sostegno, assistenza e monitoraggio sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e altresì valutando più modalità possibili di incontro tra le figlie ed il padre, come ritenuti più opportuni, migliorandone di fatto la consistenza nell'interesse delle minori stesse”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita tramite l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, nonché mediante ordini di esibizione ed acquisizione di informazioni riguardanti i redditi delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16/05/2024.
La ricorrente concludeva chiedendo:
- l'addebito della separazione al marito;
- la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, precedentemente sospesa dal Tribunale per i
Minorenni;
- l'affidamento super-esclusivo delle minori alla madre, mantenendo in capo al Servizio Sociale gli interventi di sostegno, di assistenza, di monitoraggio sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario, nonché il compito di regolamentare gli incontri padre-figlie anche in forma protetta;
- qualora ritenuto necessario, l'autorizzazione a trasferirsi unitamente alle figlie minori a
Venezia;
- un contributo di mantenimento delle figlie a carico del padre di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, di contro, concludeva domandando di respingere la domanda di addebito asserendo che il motivo della separazione fosse da individuarsi nel comportamento fedifrago tenuto dalla moglie;
chiedeva disporsi, previa sua reintegrazione nella responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, “mantenendo l'incarico al Servizio Sociale solo per azioni positive di sostegno, assistenza e monitoraggio sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, in una prospettiva collaborativa e di supporto verso entrambi i genitori”; chiedeva pagina 3 di 11 infine di non autorizzare il trasferimento delle minori in altra provincia di residenza, e di “disporre il mantenimento delle bambine come da protocollo vigente nella misura del minimo”.
Il curatore speciale delle minori, Avv. infine, così concludeva testualmente: Controparte_2
“Voglia l'Ill.Mo Tribunale
1) pronunciare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, liberi di fissare la residenza ove vorranno e con l'obbligo di comunicare per iscritto ogni variazione abitativa;
2) accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della signora (avendo quest'ultima Parte_2
concluso con esito positivo il percorso di recupero delle sue capacità genitoriali mentre il signor lo ha intrapreso solo di recente); CP_1
3) disporre - conseguentemente, a parziale modifica del decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Bologna in data 13.10.2022 - l'affidamento delle bambine ed in via Per_1 Per_2
esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima, altresì, il potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie stesse e relative alla loro istruzione, educazione, salute e residenza abituale;
4) incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di:
- vigilare, monitorare e sostenere le bambine, la madre ed il padre, segnalando tempestivamente alle autorità giudiziarie eventuali situazioni pregiudizievoli per la crescita delle due minori;
- regolamentare, di concerto con la signora i rapporti tra le bambine ed il padre, Parte_1
secondo le modalità più adeguate e rispondenti al benessere psico-fisico delle minori stesse, preservando, altresì, il diritto delle minori a mantenere un legame con la nonna paterna;
5) porre a carico del signor a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle CP_1 figlie la somma di € 300,00 (pari ad € 150,00 per ciascuna figlia), oltre alla contribuzione delle spese extra assegno, come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia del 12.06.2023;
6) sulle domande di addebito della separazione e di mantenimento a favore della ricorrente, ci si rimette a giustizia.
Con vittoria di spese e competenze”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di
20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale, e di 20 giorni per la memoria di replica.
2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo resa evidente l'intollerabilità della pagina 4 di 11 prosecuzione della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione, che dal tenore degli atti difensivi e delle conclusioni rassegnate da entrambi i coniugi, i quali riconoscono l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
3.
La domanda di addebito della separazione al marito, formulata dalla ricorrente, non può essere accolta.
Non vi sono infatti prove di violenze verbali o fisiche che, in epoca antecedente al deposito del ricorso, il marito avrebbe posto in essere nei confronti della moglie.
La domanda di addebito si fonda invero esclusivamente su fatti riferiti (nella querela ed al Servizio
Sociale) dalla stessa parte ricorrente.
Anche i capitoli di prova testimoniale articolati da quest'ultima nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non ammessi dal giudice istruttore e, peraltro, non reiterati in sede di precisazione delle conclusioni, vertono in parte su circostanze de relato (cap. 2) ed in parte riguardano fatti successivi al deposito del ricorso di separazione (cap. 4).
4.
Venendo alle statuizioni riguardanti le figlie minori, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto provvisorio del 13.10.2022, aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
aveva nominato tutore il Servizio Sociale affinché collocasse le bambine “in idoneo ambito protetto, possibilmente con la madre se idonea e disponibile…”; aveva inoltre demandato al Servizio Sociale il compito di regolamentare i rapporti delle minori con il padre in forma solo protetta, con facoltà di sospenderli se disturbanti, di valutare le capacità genitoriali, di indirizzare “i genitori ai necessari Org percorsi di sostegno genitoriale e personale a mezzo servizi specialistici (SERD, CAM, )”.
E' stata prodotta dal curatore speciale delle minori, al documento n. 3 del suo atto di intervento depositato nel presente giudizio in data 17/04/2023, la relazione di aggiornamento del Servizio Sociale del 20/03/2023, nonché dallo stesso curatore, al documento n. 4, la relazione del 23.03.2023 redatta dalla psicologa-psicoterapeuta dr.ssa del Servizio di i Reggio Emilia. Persona_3 Org_2
Le statuizioni del Tribunale per i Minorenni sono state confermate, nel corso del presente giudizio, in via provvisoria ed urgente con l'ordinanza presidenziale del 18/04/2023.
Il Servizio Sociale ha, quindi, proseguito gli interventi secondo il mandato ricevuto, trasmettendo a questo Tribunale i periodici aggiornamenti.
A tal proposito, sono state acquisite agli atti le relazioni depositate nel fascicolo telematico, rispettivamente, in data 01/12/2023 ed in data 12/04/2024.
pagina 5 di 11 Nell'ultima relazione dei Servizi Sociali datata 09/04/2024, depositata nel fascicolo telematico in data
12/04/2024, è emerso che la madre, collocata da settembre 2022 con le figlie in comunità, sia stata sin da subito collaborativa ed abbia portato a termine “un percorso positivo”, accettando e cogliendo “le indicazioni fornite dal servizio sociale, dalla psicologa e dagli operatori della Comunità”, partecipando “attivamente al percorso proposto facendosi carico degli impegni assunti. La psicologa
Dr. Errera ha definito terapeutica per la minore la relazione con la madre e pertanto negli Per_1
ultimi mesi ha lavorato con la diade madre-figlia per rafforzare tale rapporto. La madre ha inoltre seguito un percorso psicologico volto a permetterle di comprendere le dinamiche disfunzionali nelle relazioni caratterizzate da violenza e maltrattamenti. Tale percorso, organizzato dal Consultorio di
Carpi, è stato individuale, con cadenza mensile ed è durato circa un anno e mezzo”.
In tale ultima relazione, il Servizio Sociale, alla luce del percorso positivo intrapreso dalla sig.ra
, ha ritenuto possibile proporre “il ripristino della responsabilità genitoriale della madre che Pt_1
ha mostrato aderenza al progetto, attenzione crescente ai bisogni delle figlie e capacità di superare, chiedendo aiuto, alcune sue fragilità”.
La ricorrente ha quindi dimostrato di aver superato le criticità che erano state riscontrate, durante la prima fase di valutazione, nella relazione in data 23.03.2023 della psicologa dr.ssa del Persona_3
Servizio di di Reggio Emilia, la quale aveva riportato che la madre, pur avendo mostrato Org_2
“adeguate capacità di lettura dei bisogni delle minori”, fosse apparsa anche “un'adulta fragile e bisognosa di sostegno continuo per gestire ed orientare adeguatamente la propria vita e quella delle figlie”, e fosse risultata “ambivalente” rispetto alla sua relazione con il padre delle minori (documento n. 4 fasc. curatore speciale Avv. . CP_2
Pertanto, in ragione del superamento da parte della madre delle criticità in precedenza riscontrate, ed alla luce dell'esito positivo del percorso dalla stessa intrapreso, sussistono i presupposti, come peraltro suggerito sia dal Servizio Sociale che dal curatore speciale delle minori, per revocare la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della sola madre.
5.
Diverse sono invece le valutazioni dei Servizi Sociali in ordine al recupero delle capacità genitoriali da parte del padre delle minori.
Già nella relazione di aggiornamento datata 20/03/2023, il Servizio sociale aveva segnalato che gli incontri protetti padre/figlie fossero stati sospesi a causa di condotte aggressive tenute dal nei CP_1
confronti degli operatori sociali. Il padre aveva provocato delle reazioni di paura, tenendo in più di una pagina 6 di 11 circostanza delle condotte aggressive ed intimidatorie sia verso la ricorrente, sia verso gli operatori del
Servizio Sociale, anche alla presenza delle bambine.
Da evidenziare, in particolare, il grave episodio avvenuto in occasione dell'incontro protetto del
23.03.2023 organizzato presso il centro commerciale “ di Reggio Emilia, di cui si dà conto Org_3
nella succitata relazione del 20/03/2023, in cui il davanti alle bambine ed in presenza CP_1
dell'educatrice, ha iniziato ad inveire contro la moglie “minacciandola arrogantemente di procedere con agiti indefiniti (non sai cosa ti faccio, mi sono rotto …, poi ci penso io)…, poi le ha lanciato contro delle monetine dicendole di andare a comprare dei preservativi, tutto davanti alle bambine …lui si altera dicendo pure di chiamare i carabinieri perché lui è stato in carcere tre volte e non ha paura di niente e continua a ripetere che non sappiamo quello che è capace di fare…” (si veda la relazione urgente di cui al documento n. 3 dell'atto di intervento del curatore speciale depositato in data
17/04/2023).
Nella stessa relazione di aggiornamento, si legge inoltre di altro grave episodio avvenuto in occasione dell'incontro protetto del 16/03/2023, nel quale il sempre alla presenza delle bambine, ha CP_1
minacciato gli operatori del Servizio Sociale.
Nel corso di alcune delle videochiamate tra padre e figlie, poi, il ha avuto degli scatti di rabbia ed CP_1
ha offeso e minacciato sia la sia le operatrici presenti ai colloqui vigilati, provocando il pianto e Pt_1
l'evidente disagio delle figlie (si veda la relazione dei Servizi Sociali depositata in data 01.12.2023).
Il resistente risulta sottoposto ad un misura cautelare del divieto di avvicinamento nell'ambito di un procedimento penale a suo carico per atti persecutori ex art. 612 bis cp nei confronti dei titolari di un bar (si veda il doc. 5 fasc. curatore speciale avv. . CP_2
Sulla scorta delle valutazioni svolte dal Servizio Sociale, il “presenta un temperamento CP_1
irritabile, una scarsa tolleranza alle frustrazioni, un'assente capacità di assunzione delle responsabilità genitoriali, antepone i suoi bisogni a quelli delle minori”.
Il convenuto “continua ad essere rivendicativo nei confronti del servizio sociale, non mostra un adeguato senso critico rispetto alla situazione in atto, alle criticità nella relazione di coppia che non ha elaborato, rispetto alla sua situazione e rispetto al contesto, ritiene gli “altri” colpevoli di quanto avviene nella sua storia, egli ripete che le sue figlie hanno necessità di lui, ma non riconosce i segnali di insofferenza lanciati da rispetto alle sue richieste” (relazione depositata in data Per_1
01/12/2023).
Non dissimili sono le conclusioni a cui è giunta la curatrice speciale delle minori Avv. la quale, CP_2 nella comparsa conclusionale, ha evidenziato come permangano, in capo al convenuto, “diverse criticità in quanto il signor continua a non comprendere i motivi per cui le figlie si trovano in CP_1
pagina 7 di 11 comunità, sottovaluta gli effetti pregiudizievoli dei suoi agiti violenti, non ha compreso pienamente i bisogni effettivi delle bambine (ed in particolare il forte malessere che vive quando è esposta Per_1 anche indirettamente a comportamenti aggressivi e violenti)”.
Osserva quindi il Collegio che il resistente non abbia dimostrato di aver aderito concretamente ai progetti di recupero delle competenze genitoriali proposti dal servizio sociale, così come prescritto dal decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna il 13.10.2022.
Pur avendo egli mostrato un certo legame verso le figlie, ha tuttavia manifestato tale attaccamento con condotte inadeguate, caratterizzate da mancanza di autocontrollo e dall'incapacità di contenere i propri impulsi di aggressività, senza dunque aver provato un adeguato recupero delle sue capacità educative e delle proprie competenze genitoriali.
Per questi motivi
, non può essere accolta la sua domanda di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale.
6.
Quanto all'affidamento, si legge nell'ultima relazione dei Servizi Sociali datata 09/04/2024, che la madre abbia “compreso la possibilità che venga mantenuto un affido al servizio sociale con compiti di monitoraggio e vigilanza, anche per un futuro supporto negli incontri protetti…”.
La madre, pur avendo intrapreso con esito positivo il percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali, “ha tuttavia necessità di supporto e riconosce tale esigenza, è collaborante con i Servizi e segue le indicazioni datele” (in tal senso, la relazione dei servizi sociali depositata in data 01/12/2023).
Ritiene dunque il Collegio che, proprio al fine di meglio supportare la madre nelle relazioni con l'altro genitore nell'interesse delle minori, il regime maggiormente tutelante per le figlie sia l'affidamento al
Servizio Sociale territorialmente competente, il quale dovrà proseguire la propria attività di monitoraggio e di sostegno alla genitorialità e delle minori, dovrà continuare a regolamentare le modalità ed i tempi degli incontri padre-figlie, con facoltà di sospenderli se ritenuti disturbanti per le figlie, e potrà assumere in via autonoma tutte le decisioni di maggior interesse per le minori relative all'istruzione, alla salute, all'educazione ed alla scelta della residenza abituale delle minori stesse.
A tale ultimo proposito, madre e figlie si trovano attualmente collocate presso una comunità sita in
Carpi (MO). Il Servizio Sociale (attuale tutore delle minori) ha riferito che il Organizzazione_4
percorso educativo in Comunità possa considerarsi concluso.
Ciò posto, quanto alla residenza abituale delle minori, si prende atto del parere favorevole espresso dal
Servizio Sociale in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente di potersi trasferire con le figlie a
Venezia presso l'abitazione della di lei madre;
richiesta valutata positivamente anche dal curatore pagina 8 di 11 speciale delle minori, a seguito delle indagini svolte di concerto tra il Sociale Org_5 Org_4
e l' , che hanno dato esito positivo, senza che siano state riscontrate
[...] Organizzazione_6
criticità.
La richiesta di autorizzazione giudiziale al trasferimento delle minori a Venezia è comunque superflua, avendo già l'ente affidatario, per effetto della presente sentenza, il potere di decidere autonomamente sulla residenza abituale delle minori.
7.
Venendo infine alle questioni economiche, con riferimento all'assegno di mantenimento del coniuge, domandato dalla ricorrente nel ricorso, la domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, né coltivata, e dunque deve intendersi rinunciata.
Parimenti, anche la domanda di assegnazione della casa coniugale, in origine avanzata nel ricorso, non
è stata poi reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, non sussistendo infatti i presupposti previsti dall'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione di tale immobile, essendo la madre oggi ancora collocata in comunità insieme alle figlie, ed avendo la stessa la prospettiva futura di trasferirsi a
Venezia presso la di lei madre.
Quanto al mantenimento delle figlie, le due minori ed hanno rispettivamente l'età di 7 Per_1 Per_2
e di 3 anni.
La sig.ra , all'udienza presidenziale del 21/03/2023, ha dichiarato che aveva appena iniziato a Pt_1
lavorare nel settore delle pulizie, e che percepiva uno stipendio pari a circa € 800,00 al mese.
La ricorrente, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e, successivamente, in ottemperanza all'ordine di esibizione del giudice, ha depositato le buste paghe relative alle mensilità da marzo a novembre 2023, da cui si evince che, effettivamente, la stessa sia stata assunta con la qualifica di operaio in data 08/03/2023.
La media delle predette buste paghe ammonta a circa € 990,00 al mese.
La ricorrente ha inoltre depositato le Certificazioni Uniche relative all'anno di imposta 2023
(documenti 18, 19 e 20), da cui emerge un reddito di lavoro dipendente a tempo terminato, lordo, pari a complessivi € 10.447,00, al di sotto della soglia reddituale di € 12.838,01 prevista, per l'anno 2023, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La risulta infatti ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Di contro il resistente non ha ottemperato all'ordine del giudice, emesso in data 30/01/2024, di esibire in giudizio gli estratti conto bancari relativi agli anni 2022 e 2023.
pagina 9 di 11 Org_ E' comunque emerso, tramite acquisizione di informazioni assunte presso l' (estratto conto previdenziale), che il abbia percepito, nel 2021, un reddito lordo di € 14.613,70 circa, e che egli CP_1
negli anni 2022 e 2023 abbia svolto lavori saltuari percependo, nell'anno 2022 un reddito lordo di €
5.271,00, e nell'anno 2023 un reddito lordo di € 4.289,00.
Anche il resistente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ciò posto, tenuto conto dell'età delle due bambine e della modesta capacità reddituale dei genitori, si stima equo confermare il contributo di mantenimento posto a carico del padre dall'ordinanza presidenziale, pari ad € 300,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
8.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al convenuto.
Le spese si liquidano in dispositivo come da D.M. 55/2014 in favore dello Stato, essendo sia la ricorrente che le minori (in giudizio con la loro curatrice speciale) ammesse al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi CP_1 Parte_1
in matrimonio a Cadelbosco di Sopra (RE) in data 15/06/2019, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cadelbosco di Sopra (Atto n. 3, Parte 2, Serie A, anno 2019).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cadelbosco di Sopra di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
4) Revoca, nei confronti della sola madre, la sospensione della responsabilità genitoriale che era stata disposta dal Tribunale per i Minorenni di Bologna con decreto provvisorio del 13/10/2022.
5) Conferma la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del padre così come disposta dal Tribunale per i Minorenni di Bologna con decreto provvisorio del 13/10/2022.
6) Affida le minori ed al Servizio Sociale territorialmente competente, il Persona_1 Persona_2
quale dovrà proseguire la propria attività di monitoraggio e di sostegno alla genitorialità e delle minori,
e potrà assumere in via autonoma tutte le decisioni di maggior interesse per le minori relative all'istruzione, alla salute, all'educazione ed alla scelta della residenza abituale delle minori stesse. pagina 10 di 11 7) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda della ricorrente di autorizzazione al trasferimento della residenza delle minori a Venezia, essendo il Servizio Sociale affidatario già munito del potere di decidere, in via autonoma, sulla loro residenza abituale, ed avendo già lo stesso Servizio Sociale espresso parere favorevole al trasferimento delle minori a Venezia.
8) Dispone il collocamento delle minori ed presso la madre. Persona_1 Persona_2
9) Demanda al Servizio Sociale territorialmente competente il compito di organizzare gli incontri tra padre e figlie, con facoltà di sospenderli se ritenuti disturbanti per le minori e con onere di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di situazioni di eventuale pregiudizio per le minori stesse.
10) Pone a carico del padre un assegno mensile a titolo di mantenimento delle figlie da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli Org_ indici Le spese straordinarie, così come disciplinate nell'aggiornato protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, saranno ripartite al 50% ciascuno tra i genitori.
11) Condanna il resistente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, che CP_1
liquida, per ciascuna delle altre due parti (ricorrente e curatrice delle minori), in € 4.750,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie pari al
15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 11 luglio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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