Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01136/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TE ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA LL, RM IL, TE Paviglianiti, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto dirigenziale n. 5690 del 24.4.2024, pubblicato sul BURC in data 26.4.2024, adottato dal Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, avente quale oggetto “ approvazione graduatoria definitiva dei medici da incaricare per la pediatria di libera scelta valida per l’anno 2024” , nella parte in cui alla dott.ssa TE ZZ è stato attribuito il punteggio di 53,45 anziché di 75,65, con accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione regionale di riformulare la graduatoria in applicazione dei criteri di cui all’ACN 2018 di valutazione dei titoli della dott.ssa ZZ;
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.9.2024:
del Decreto dirigenziale n. 9574 del 4.7.2024, pubblicato sul BURC n. 140 in data 5.7.2024, adottato dal Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, avente quale oggetto “ rettifica d.d.s. 9225/2024 - graduatoria definitiva dei medici da incaricare per la pediatria di libera scelta valida per l’anno 2024 ”, nella parte in cui alla dott.ssa TE ZZ è stato ulteriormente decurtato il punteggio precedentemente attribuito di 53,45 (già erroneo) con attribuzione del punteggio di 47,60 anziché di 75,65, con accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione regionale di riformulare la graduatoria in applicazione dei criteri di cui all’ACN 2018 di valutazione dei titoli della dott.ssa ZZ.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria, con la relativa documentazione;
Vista la dichiarazione con la quale il difensore di parte ricorrente ha dichiarato nel corso dell’udienza pubblica del 14 maggio 2025 l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che:
- la ricorrente si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale per lamentare l’illegittimità della graduatoria regionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta da valere per il 2024, nella parte in cui le è stato attribuito, dapprima, il punteggio di 53,45, anziché di 75,65, ulteriormente ridotto a 47,60, con successivo decreto, impugnato con motivi aggiunti;
- con ordinanza cautelare n. 659 del 25 ottobre 2024, questo TAR ha accolto l’istanza cautelare “ ai fini della rivalutazione dei titoli presentati dalla ricorrente, e, in particolare, quelli relativi agli anni 1999 – 2009, secondo i criteri di computo dei punteggi previsti dell’ACN ”;
- con Decreto Dirigenziale n. 16670 del 25 novembre 2024, la Regione Calabria ha proceduto alla rettifica della graduatoria, mediante l’attribuzione alla ricorrente del punteggio pari a 75,65, come prospettato nel ricorso;
- all’udienza pubblica del 14 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, a seguito del citato Decreto Dirigenziale n. 16670 del 25 novembre 2024, insistendo, tuttavia, per la condanna alle spese;
Ritenuto che, così come affermato da parte ricorrente, deve ritenersi cessata la materia del contendere;
Ritenuto che, data la natura in rito della sentenza e la mancanza di difese svolte dopo la fase cautelare, le spese possano essere compensate tra le parti, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salvo il contributo unificato che viene posto a carico dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO