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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1388/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2517/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistete_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M02326 2023 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7005/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate (Ade) appella la decisione della Corte di giustizia di I° grado di Napoli di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento anno d'imposta 2021 emesso per il recupero a tassazione dell'iva detratta dalla società in epigrafe indicata (importo pari a € 15.234,00, oltre interessi e sanzioni) in quanto ritenuta connessa ad operazioni inesistenti.
L'atto impugnato è stato originato da una segnalazione pervenuta dal GIP del Tribunale di Napoli nell'ambito di un procedimento penale a carico della legale rappresentante della società per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 Dlgvo n. 74/2000) e indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater D.lgvo. n. 74/2000).
In particolare dalle indagini è emerso un sistema fraudolento volto alla creazione di crediti d'imposta fittizi relativi al c.d. "bonus facciate" nell'ambito del quale la società è stata valutata come "cartiera", priva di una effettiva struttura imprenditoriale, con conseguente collaterale disconoscimento in sede fiscale del diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti.
Il ricorso introduttivo ha dedotto l'erronea qualificazione di società "cartiera", avendo svolto effettivamente l'attività d'impresa per l'esecuzione di servizi e lavori edili.
In particolare ha evidenziato che solo alcune delle fatture emesse nel 2021 erano relative alle operazioni contestate nell'ambito del collaterale procedimento penale mentre la maggior parte sono state oggetto di contestazione (non in sede penale ma solo) in sede amministrativa.
Ha eccepito altresì l'omesso contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione e l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti - in quanto l'accertamento è stato basato su mere congetture e non su elementi probatori concreti - la violazione del diritto di difesa,l'erronea valutazione delle prove in quanto il procedimento penale si è concluso con l'assoluzione, l'illegittima applicazione delle sanzioni, la violazione delle norme sulla deducibilità dei costi correlati alle presunte operazioni inesistenti.
La decisione di primo grado è stata motivata dalla considerazione che l'Ufficio non ha attivato il contraddittorio preventivo né risulta agli atti la notifica di un precedente processo verbale di constatazione.
Ai sensi dell'art.
5-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 218/1997, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
"La ricorrente ha ampiamente illustrato e documentato le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo, per dimostrare l'effettività delle operazioni poste in essere e contestare la qualifica di "cartiera" attribuitale dall'Ufficio, in quanto avrebbe potuto:
- fornire evidenza documentale dell'effettivo svolgimento di attività d'impresa nel corso del 2021, producendo le 12 fatture emesse per servizi diversi dal rifacimento delle facciate dei condomini, per un importo complessivo di € 96.085,00 oltre IVA, non oggetto di contestazione nel procedimento penale;
- esibire la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata al Comune di Casoria nell'anno
2021, dimostrando l'effettiva esecuzione di lavori edili regolarmente autorizzati;
- presentare la documentazione attestante l'assunzione di personale dipendente, tra cui due muratori - assunti il 22/11/2021 ed il 12/01/2022 - idonei allo svolgimento dei lavori fatturati;
- produrre il bilancio d'esercizio 2021 regolarmente depositato presso la Camera di Commercio, da cui risultano ricavi di competenza per € 96.090, in linea con le fatture emesse per le prestazioni effettivamente svolte;
- dimostrare l'operatività della società anche negli anni successivi, mediante l'esibizione dei bilanci 2022 e
2023 e dei registri IVA completi per tali annualità;
- contestare la presunta inattività della pec, producendo documentazione attestante il suo effettivo funzionamento;
- chiarire la natura e l'oggetto delle prestazioni rese, distinguendo tra i lavori relativi al "bonus facciate
" oggetto di indagine penale e le altre attività regolarmente svolte dalla società;
- fornire dettagli e prove fotografiche dei lavori di piccola ristrutturazione effettivamente eseguiti presso privati e condomini;
- illustrare la correlazione tra i costi sostenuti e le attività effettivamente svolte, giustificando così la detrazione dell'iva.
Tali elementi, se valutati dall'Ufficio in sede di contraddittorio preventivo, avrebbero potuto condurre a una diversa qualificazione della posizione della società, evitando il disconoscimento generalizzato del diritto alla detrazione dell'iva. La violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo è quindi idonea, nel caso di specie, a determinare l'invalidità dell'avviso di accertamento impugnato".
Il Collegio di prime cure ha in ogni caso ritenuto l'atto opposto anche carente dal punto di vista della motivazione.
"L'Ufficio ha fondato il recupero a tassazione dell'iva detratta dalla società esclusivamente sugli elementi emersi nell'ambito del procedimento penale pendente a carico della legale rappresentante, senza tuttavia effettuare un'autonoma istruttoria in ambito tributario. In particolare, l'Agenzia delle Entrate non ha verificato l'effettività delle singole operazioni poste in essere.....limitandosi a qualificare la società come " cartiera" sulla base di elementi indiziari (quali l'asserita inattività della pec o l'insufficienza del personale dipendente) che non costituiscono di per sé presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973".
L'appello dell'Agenzia deduce l'apparente motivazione della sentenza gravata - per avere i giudici basato il proprio convincimento recependo acriticamente le osservazioni mosse da parte ricorrente e senza minimamente tenere in considerazione quanto controdedotto e prodotto dall'Ufficio - insistendo sulla bontà del proprio operato.
Quanto alla rilevata assenza di contraddittorio preventivo, osserva che la parte era stata destinataria del processo verbale di accertamento emesso dalla Guardia di Finanza a conclusione delle indagini svolte, come puntualmente indicate nel decreto penale prodotto, motivato per relationem alle prefate indagini.
Quanto alla presunta violazione dell'obbligo di motivazione - per effettività delle operazioni svolte e dei costi sostenuti, oltre che per l'assenza di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - ribadisce che fondamento dell'avviso emesso è la notizia dell'esistenza di un procedimento penale relativo alle attività di cui sopra, incentrato sulla creazione di crediti di imposta inesistenti allo scopo di usufruirne in modo fraudolento anche monetizzandoli ed attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Pertanto l'atto è stato correttamente motivato per aver richiamato il procedimento penale da cui scaturiva e, per quel che più conta, in virtù del pvc emesso e notificato dalla Guardia di Finanza. Circa la qualificazione di “cartiera” evidenzia come la società non fosse in grado di eseguire la tipologia di lavori fatturati, alla luce dell'assenza di adeguata organizzazione di mezzi - in particolare della presenza di tre dipendenti (due donne con mansioni di segreteria e un solo operaio con qualifica di muratore assunto il 22.11.2021) - laddove l'invocata scia è relativa all'anno 2022, per cui in presenza di soggetto qualificato come cartiera non è consentita la detrazione dell'IVA sui costi venendo a mancare la correlazione costi-ricavi, imprescindibile per il riconoscimento della stessa.
In conclusione, le fatture non riferite alle operazioni legate al bonus sono da considerarsi relative ad operazioni inesistenti in quanto a quella data la ricorrente non aveva personale adatto per la loro esecuzione mentre le fatture riferite alle operazioni per il bonus sono invece da ritenersi inesistenti per quanto riportato nell'ordinanza del GIP.
Quanto alle sanzioni, esse sono state irrogate nel rispetto della normativa vigente esplicitando la tipologia di norma violata e l'ammontare dell'importo ad essa corrispondente, applicando poi il cumulo giuridico a vantaggio della ricorrente.
La società appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito, eccependo in rito l'inammissibilità dell'appello
"per omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi e, per l'effetto, passaggio in giudicato della sentenza di prime cure".
All'udienza del 21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento contestato ha valutato indetraibile l'iva sugli acquisti e comminato le relative sanzioni sulla base del procedimento penale di cui in narrativa.
La definizione del suddetto processo penale - come sopra esclusivo presupposto e fondamento dell'accertamento contestato, per stessa asserzione dell'Agenzia - con sentenza di assoluzione con formula piena “per non aver commesso il fatto” consente di prescindere dalla preclusione di rito stante la manifesta infondatezza dell'appello.
Invero, il rilievo assume carattere assorbente in quanto, essendo venuta meno l'ipotesi di reato, anche l'accertamento fiscale deve ritenersi caducato.
In particolare, la motivazione del giudice penale è dirimente (Tribunale penale di Napoli, sez. V, sentenza n. 5955/2025 diventata irrevocabile in data 25/9/2025):
"Alla luce delle coordinate ermeneutiche esposte, l'imputata deve essere assolta da entrambi i reati a lei ascritti perché è carente la prova che abbia concorso alla loro commissione....era un mero prestanome del marito, priva di qualsivoglia potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società; inoltre, era priva delle conoscenze ed esperienze necessarie per svolgere le funzioni di amministratore e compiere le complesse operazioni emerse dalle indagini;
infine, dalle prove acquisite, non emergono elementi per poter ritenere che...fosse consapevole che il marito...quale amministratore di fatto, realizzasse le condotte contestate".
"Il criterio funzionalistico e dell'effettività, secondo cui il dato fattuale della gestione sociale prevale su quello formale, porta a ritenere che dei reati fiscali contestati...debba rispondere solo l'amministratore di fatto....perché titolare effettivo della gestione sociale.
L'assoluta estraneità....alla gestione.....impone il suo proscioglimento" Per mera completezza d'esame, non può sottacersi che il ripetuto processo penale risulta avviato relativamente a fatture diverse da quelle oggetto dell'accertamento - relative alla guardiania di condomini e piccole ristrutturazioni - la cui inesistenza, con conseguente disconoscimento dell'iva detratta sugli acquisiti della merce e dei materiali utilizzati, non avrebbe potuto essere desunta dalle sole risultanze delle indagini penali ma avrebbe avuto bisogno di autonomi istruttoria e supporto probatorio.
In ogni caso, va altresì osservato che neppure in questa sede risulta prodotto il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza - cui si richiama il decreto del Gip di adozione della misura cautelare in sede penale - la cui mancanza in primo grado ha comportato l'accoglimento del primo motivo del ricorso introduttivo (omesso contraddittorio preventivo).
Al riguardo - a fronte del dictum giudiziale sulla scorta della censura della contribuente, ribadita in questa sede, che "nessun pvc veniva emesso né notificato" ("non è stato mai emesso dalla GdF come erroneamente riportato in motivazione dell'accertamento") - rimane pertanto incontrastata la decisione di prime cure del mancato assolvimento dell'obbligo di legge.
Ciò comporta in rito l'inammissibilità dell'appello per omessa specifica confutazione delle ragioni fondanti la sentenza gravata e, nel merito, la conferma - per assenza di prova contraria - che all'interessata è stato impedito di poter approntare adeguata difesa alle proprie ragioni e di far valere le circostanze - elencate nella sentenza gravata - idonee a dimostrare l'utilità dell'apporto partecipativo.
L'andamento processuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2517/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistete_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3031M02326 2023 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7005/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate (Ade) appella la decisione della Corte di giustizia di I° grado di Napoli di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento anno d'imposta 2021 emesso per il recupero a tassazione dell'iva detratta dalla società in epigrafe indicata (importo pari a € 15.234,00, oltre interessi e sanzioni) in quanto ritenuta connessa ad operazioni inesistenti.
L'atto impugnato è stato originato da una segnalazione pervenuta dal GIP del Tribunale di Napoli nell'ambito di un procedimento penale a carico della legale rappresentante della società per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 Dlgvo n. 74/2000) e indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater D.lgvo. n. 74/2000).
In particolare dalle indagini è emerso un sistema fraudolento volto alla creazione di crediti d'imposta fittizi relativi al c.d. "bonus facciate" nell'ambito del quale la società è stata valutata come "cartiera", priva di una effettiva struttura imprenditoriale, con conseguente collaterale disconoscimento in sede fiscale del diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti.
Il ricorso introduttivo ha dedotto l'erronea qualificazione di società "cartiera", avendo svolto effettivamente l'attività d'impresa per l'esecuzione di servizi e lavori edili.
In particolare ha evidenziato che solo alcune delle fatture emesse nel 2021 erano relative alle operazioni contestate nell'ambito del collaterale procedimento penale mentre la maggior parte sono state oggetto di contestazione (non in sede penale ma solo) in sede amministrativa.
Ha eccepito altresì l'omesso contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione e l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti - in quanto l'accertamento è stato basato su mere congetture e non su elementi probatori concreti - la violazione del diritto di difesa,l'erronea valutazione delle prove in quanto il procedimento penale si è concluso con l'assoluzione, l'illegittima applicazione delle sanzioni, la violazione delle norme sulla deducibilità dei costi correlati alle presunte operazioni inesistenti.
La decisione di primo grado è stata motivata dalla considerazione che l'Ufficio non ha attivato il contraddittorio preventivo né risulta agli atti la notifica di un precedente processo verbale di constatazione.
Ai sensi dell'art.
5-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 218/1997, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
"La ricorrente ha ampiamente illustrato e documentato le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo, per dimostrare l'effettività delle operazioni poste in essere e contestare la qualifica di "cartiera" attribuitale dall'Ufficio, in quanto avrebbe potuto:
- fornire evidenza documentale dell'effettivo svolgimento di attività d'impresa nel corso del 2021, producendo le 12 fatture emesse per servizi diversi dal rifacimento delle facciate dei condomini, per un importo complessivo di € 96.085,00 oltre IVA, non oggetto di contestazione nel procedimento penale;
- esibire la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata al Comune di Casoria nell'anno
2021, dimostrando l'effettiva esecuzione di lavori edili regolarmente autorizzati;
- presentare la documentazione attestante l'assunzione di personale dipendente, tra cui due muratori - assunti il 22/11/2021 ed il 12/01/2022 - idonei allo svolgimento dei lavori fatturati;
- produrre il bilancio d'esercizio 2021 regolarmente depositato presso la Camera di Commercio, da cui risultano ricavi di competenza per € 96.090, in linea con le fatture emesse per le prestazioni effettivamente svolte;
- dimostrare l'operatività della società anche negli anni successivi, mediante l'esibizione dei bilanci 2022 e
2023 e dei registri IVA completi per tali annualità;
- contestare la presunta inattività della pec, producendo documentazione attestante il suo effettivo funzionamento;
- chiarire la natura e l'oggetto delle prestazioni rese, distinguendo tra i lavori relativi al "bonus facciate
" oggetto di indagine penale e le altre attività regolarmente svolte dalla società;
- fornire dettagli e prove fotografiche dei lavori di piccola ristrutturazione effettivamente eseguiti presso privati e condomini;
- illustrare la correlazione tra i costi sostenuti e le attività effettivamente svolte, giustificando così la detrazione dell'iva.
Tali elementi, se valutati dall'Ufficio in sede di contraddittorio preventivo, avrebbero potuto condurre a una diversa qualificazione della posizione della società, evitando il disconoscimento generalizzato del diritto alla detrazione dell'iva. La violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo è quindi idonea, nel caso di specie, a determinare l'invalidità dell'avviso di accertamento impugnato".
Il Collegio di prime cure ha in ogni caso ritenuto l'atto opposto anche carente dal punto di vista della motivazione.
"L'Ufficio ha fondato il recupero a tassazione dell'iva detratta dalla società esclusivamente sugli elementi emersi nell'ambito del procedimento penale pendente a carico della legale rappresentante, senza tuttavia effettuare un'autonoma istruttoria in ambito tributario. In particolare, l'Agenzia delle Entrate non ha verificato l'effettività delle singole operazioni poste in essere.....limitandosi a qualificare la società come " cartiera" sulla base di elementi indiziari (quali l'asserita inattività della pec o l'insufficienza del personale dipendente) che non costituiscono di per sé presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973".
L'appello dell'Agenzia deduce l'apparente motivazione della sentenza gravata - per avere i giudici basato il proprio convincimento recependo acriticamente le osservazioni mosse da parte ricorrente e senza minimamente tenere in considerazione quanto controdedotto e prodotto dall'Ufficio - insistendo sulla bontà del proprio operato.
Quanto alla rilevata assenza di contraddittorio preventivo, osserva che la parte era stata destinataria del processo verbale di accertamento emesso dalla Guardia di Finanza a conclusione delle indagini svolte, come puntualmente indicate nel decreto penale prodotto, motivato per relationem alle prefate indagini.
Quanto alla presunta violazione dell'obbligo di motivazione - per effettività delle operazioni svolte e dei costi sostenuti, oltre che per l'assenza di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - ribadisce che fondamento dell'avviso emesso è la notizia dell'esistenza di un procedimento penale relativo alle attività di cui sopra, incentrato sulla creazione di crediti di imposta inesistenti allo scopo di usufruirne in modo fraudolento anche monetizzandoli ed attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Pertanto l'atto è stato correttamente motivato per aver richiamato il procedimento penale da cui scaturiva e, per quel che più conta, in virtù del pvc emesso e notificato dalla Guardia di Finanza. Circa la qualificazione di “cartiera” evidenzia come la società non fosse in grado di eseguire la tipologia di lavori fatturati, alla luce dell'assenza di adeguata organizzazione di mezzi - in particolare della presenza di tre dipendenti (due donne con mansioni di segreteria e un solo operaio con qualifica di muratore assunto il 22.11.2021) - laddove l'invocata scia è relativa all'anno 2022, per cui in presenza di soggetto qualificato come cartiera non è consentita la detrazione dell'IVA sui costi venendo a mancare la correlazione costi-ricavi, imprescindibile per il riconoscimento della stessa.
In conclusione, le fatture non riferite alle operazioni legate al bonus sono da considerarsi relative ad operazioni inesistenti in quanto a quella data la ricorrente non aveva personale adatto per la loro esecuzione mentre le fatture riferite alle operazioni per il bonus sono invece da ritenersi inesistenti per quanto riportato nell'ordinanza del GIP.
Quanto alle sanzioni, esse sono state irrogate nel rispetto della normativa vigente esplicitando la tipologia di norma violata e l'ammontare dell'importo ad essa corrispondente, applicando poi il cumulo giuridico a vantaggio della ricorrente.
La società appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito, eccependo in rito l'inammissibilità dell'appello
"per omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi e, per l'effetto, passaggio in giudicato della sentenza di prime cure".
All'udienza del 21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento contestato ha valutato indetraibile l'iva sugli acquisti e comminato le relative sanzioni sulla base del procedimento penale di cui in narrativa.
La definizione del suddetto processo penale - come sopra esclusivo presupposto e fondamento dell'accertamento contestato, per stessa asserzione dell'Agenzia - con sentenza di assoluzione con formula piena “per non aver commesso il fatto” consente di prescindere dalla preclusione di rito stante la manifesta infondatezza dell'appello.
Invero, il rilievo assume carattere assorbente in quanto, essendo venuta meno l'ipotesi di reato, anche l'accertamento fiscale deve ritenersi caducato.
In particolare, la motivazione del giudice penale è dirimente (Tribunale penale di Napoli, sez. V, sentenza n. 5955/2025 diventata irrevocabile in data 25/9/2025):
"Alla luce delle coordinate ermeneutiche esposte, l'imputata deve essere assolta da entrambi i reati a lei ascritti perché è carente la prova che abbia concorso alla loro commissione....era un mero prestanome del marito, priva di qualsivoglia potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società; inoltre, era priva delle conoscenze ed esperienze necessarie per svolgere le funzioni di amministratore e compiere le complesse operazioni emerse dalle indagini;
infine, dalle prove acquisite, non emergono elementi per poter ritenere che...fosse consapevole che il marito...quale amministratore di fatto, realizzasse le condotte contestate".
"Il criterio funzionalistico e dell'effettività, secondo cui il dato fattuale della gestione sociale prevale su quello formale, porta a ritenere che dei reati fiscali contestati...debba rispondere solo l'amministratore di fatto....perché titolare effettivo della gestione sociale.
L'assoluta estraneità....alla gestione.....impone il suo proscioglimento" Per mera completezza d'esame, non può sottacersi che il ripetuto processo penale risulta avviato relativamente a fatture diverse da quelle oggetto dell'accertamento - relative alla guardiania di condomini e piccole ristrutturazioni - la cui inesistenza, con conseguente disconoscimento dell'iva detratta sugli acquisiti della merce e dei materiali utilizzati, non avrebbe potuto essere desunta dalle sole risultanze delle indagini penali ma avrebbe avuto bisogno di autonomi istruttoria e supporto probatorio.
In ogni caso, va altresì osservato che neppure in questa sede risulta prodotto il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza - cui si richiama il decreto del Gip di adozione della misura cautelare in sede penale - la cui mancanza in primo grado ha comportato l'accoglimento del primo motivo del ricorso introduttivo (omesso contraddittorio preventivo).
Al riguardo - a fronte del dictum giudiziale sulla scorta della censura della contribuente, ribadita in questa sede, che "nessun pvc veniva emesso né notificato" ("non è stato mai emesso dalla GdF come erroneamente riportato in motivazione dell'accertamento") - rimane pertanto incontrastata la decisione di prime cure del mancato assolvimento dell'obbligo di legge.
Ciò comporta in rito l'inammissibilità dell'appello per omessa specifica confutazione delle ragioni fondanti la sentenza gravata e, nel merito, la conferma - per assenza di prova contraria - che all'interessata è stato impedito di poter approntare adeguata difesa alle proprie ragioni e di far valere le circostanze - elencate nella sentenza gravata - idonee a dimostrare l'utilità dell'apporto partecipativo.
L'andamento processuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado