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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/12/2024, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente estensore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2798 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.12.1973
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Guarda
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e che qui si riportano integralmente
CONDIZIONI
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del Parte_2
reciproco rispetto, libero ognuno di fissare ove meglio creda la propria residenza. Si precisa che il SI. lascerà l'abitazione coniugale Parte_1
trasferendo altrove la propria residenza, asportando pertanto dalla casa coniugale i propri effetti personali, entro 30 giorni dalla data dell'udienza.
2) Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale, di proprietà esclusiva del SI. e sita Parte_1
a ON Conte Otto (VI), via Capitello, n. 9, verrà assegnata, con i relativi arredi, nell'interesse delle figlie minori e , alla IG , Per_1 Per_2 Parte_2
che continuerà pertanto a risiedere presso l'immobile coniugale unitamente alla prole.
3) Responsabilità genitoriale e affido condiviso delle figlie minori e Per_1
. Per_2
e vengono affidate secondo le modalità dell'affidamento Per_1 Per_2
2 condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le stesse relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla loro salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
Come già esposto, e manterranno la residenza con la madre Per_1 Per_2
presso l'abitazione costituente casa coniugale, di proprietà esclusiva del SI.
, sita in ON Conte Otto (VI), via Capitello, n. 9. Parte_1
Il padre SI. potrà vedere e tenere con sé le minori Parte_1
e con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie,
a fine settimana alternati dal venerdì sera al termine del lavoro alla domenica sera alle ore 20.30 circa, nonché due giorni infrasettimanali, ovvero il lunedì e il mercoledì dal termine della scuola fino alla sera, con eventuale pernottamento da concordarsi tra i genitori. Le giornate sopra indicate potranno subire delle modifiche, previo tempestivo e preventivo accordo tra la
SI.ra e il SI. secondo gli impegni scolastici ed Pt_2 Parte_1
extrascolastici di e e tenendo altresì conto delle eSIenze Per_1 Per_2
lavorative dei genitori. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
3 Ciascun genitore si impegna a collaborare nella gestione delle figlie e ad informare l'altro sugli avvenimenti SInificativi e sugli spostamenti delle minori,
a garantirne la reperibilità telefonica, per ogni emergenza o anche per un saluto la sera, evitando l'altro genitore di abusare di tale recapito.
In caso di malattia e di infortunio anche solo sospetti, il genitore temporaneamente affidatario, dovrà immediatamente notiziare l'altro, e consentirgli di visitare le minori anche presso la propria abitazione;
due settimane, anche non consecutive durante le ferie estive, da concordarsi tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, con obbligo di comunicarsi reciprocamente tra i genitori, il luogo di vacanza e l'indirizzo di permanenza e sempre tenuto primariamente conto delle attività
estive delle figlie e delle eSIenze lavorative dei genitori;
le vacanze natalizie saranno trascorse per una settimana col padre e per l'altra con la madre (dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 al 6 gennaio), in alternanza annuale, salvo il diritto del genitore non affidatario nella settimana di Natale, di avere con sè le figlie nel giorno del 25 dicembre, per un periodo di almeno 6 ore comprensive o del pranzo o della cena;
tre giorni durante il periodo pasquale comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno di Pasquetta. Le Parti si accorderanno affinchè vi sia un'alternanza annuale tra Pasqua e Natale, cosicchè e Per_1
trascorrano la Pasqua con il genitore con il quale non hanno trascorso il Per_2
Natale e viceversa;
4 compatibilmente con gli impegni scolastici della prole e con quelli di lavoro dei genitori, le minori trascorreranno, ogni anno, il compleanno e la Festa della
Mamma con la madre, il compleanno e la Festa del Papà con il padre. Il giorno del compleanno di ciascuna figlia, e salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente, sarà trascorso ad anni alterni, con la madre e con il padre, con possibilità dell'altro genitore di vedere la figlia.
In relazione alla gestione di e , ai loro impegni ed alle loro Per_1 Per_2
abitudini, si rimanda al piano genitoriale allegato (doc. 5: piano genitoriale).
I genitori si impegnano altresì sin da ora ad adottare ogni opportuna cautela nei confronti delle figlie qualora dovessero instaurare delle nuove relazioni sentimentali, avendo cura di adottare un inserimento graduale dei/delle nuovi/e compagni/e nella vita di e , facendo comunque Per_1 Per_2
comprendere che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.
I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio od il rinnovo del rispettivo passaporto o di altro documento valido per l'espatrio con l'iscrizione delle figlie in quello di entrambi.
4) Contribuzione economica per il mantenimento delle figlie e spese straordinarie.
Disporsi che il SI. versi alla SI.ra quale Parte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento ordinario delle figlie minori e , la Per_1 Per_2
somma mensile complessiva di euro 700,00 (settecento/00) e quindi euro
5 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, somma rivalutabile annualmente secondo Indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie del nuovo conto corrente intestato esclusivamente alla IG . Pt_2
Il SI. inoltre, in ragione del fatto che al momento la Parte_1
SI.ra è disoccupata, ma alla ricerca di lavoro, sino alla fine Parte_2
dell'anno 2024 contribuirà nella misura del 100% al pagamento delle spese straordinarie affrontate nell'interesse delle figlie, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente in vigore presso il
Tribunale di Vicenza, che le Parti dichiarano di conoscere e che qui si richiama integralmente.
Successivamente a tale data e pertanto a partire dal 01 gennaio 2025, il SI.
contribuirà nella misura del 75% al pagamento di dette Parte_1
spese straordinarie.
Inoltre, in relazione a tale punto relativo alla suddivisione tra i coniugi delle spese straordinarie per le figlie, per una regolamentazione economica equilibrata tra gli stessi e in ragione della circostanza per cui al momento è
presente una situazione di incertezza lavorativa della SI.ra , le Parti Pt_2
convengono quanto segue:
fermo restando le pattuizioni di cui sopra in punto di suddivisione delle spese straordinarie, quando la SI.ra reperirà un lavoro stabile che le Parte_2
6 permetterà un'entrata fissa mensile dignitosa (le Parti concordano che detta entrata debba essere superiore ad euro 700,00 mensili) e comunque trascorsi almeno quattro mesi dall'inizio dell'attività lavorativa della stessa, il SI.
contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle Parte_1
spese straordinarie sempre individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Vicenza
che le Parti dichiarano di conoscere.
L'assegno unico, attualmente percepito da entrambi i genitori con accredito sul conto corrente cointestato, verrà percepito integralmente dalla IG
(con accredito sul proprio nuovo conto corrente oppure, qualora Pt_2
inizialmente venisse ancora percepito dal SI. quest'ultimo Parte_1
provvederà a bonificare alla SI.ra la relativa somma entro due giorni Pt_2
dall'accredito sul proprio conto corrente), con ciò il SI. inunciando Parte_1
espressamente a richiederlo. Lo stesso si impegna a sottoscrivere la necessaria documentazione.
5) Gestione animale domestico.
In costanza di matrimonio, la coppia aveva acquistato un cane;
le Parti
concordano che l'animale domestico rimarrà con il SI. a fine Parte_1
settimana alternati, (preferibilmente quando lo stesso terrà con sé le figlie e comunque sempre previo accordo con la SI.ra ). La regolamentazione Pt_2
economica delle spese affrontate dalle Parti per il mantenimento e le cure del cane seguirà quanto stabilito tra le stesse in tema di suddivisione delle spese
7 straordinarie per la prole.
6) Altre pattuizioni di carattere economico.
Il conto corrente cointestato tra i coniugi n.
[...] presso verrà chiuso, Controparte_1
con suddivisione al 50% della somma in esso contenuta e ciascuno dei coniugi provvederà ad aprire un nuovo conto corrente.
Per quanto riguarda il pagamento delle utenze dell'abitazione coniugale,
intestate al SI. in ragione dello squilibrio reddituale tra i coniugi, Parte_1
essi concordano che le utenze quali energia elettrica, gas, acqua e Tari
verranno integralmente corrisposte dal SI. ino al fine del mese di Parte_1
marzo 2025.
Successivamente a tale data, il SI. contribuirà nella Parte_1
misura del 75% al pagamento di dette spese.
Fermo restando quanto dianzi pattuito tra le Parti in relazione alle utenze, per una regolamentazione equilibrata tra i coniugi e in ragione della circostanza per cui al momento è presente una situazione di incertezza lavorativa della
SI.ra , le Parti convengono altresì quanto segue: da quando la SI.ra Pt_2
reperirà un lavoro stabile che le permetterà un'entrata fissa Parte_2
mensile dignitosa (le parti concordano che detta entrata debba essere superiore ad euro 700,00 mensili) e comunque trascorsi almeno quattro mesi dall'inizio dell'attività lavorativa della stessa, sarà la IG a farsi carico Pt_2
integralmente di dette utenze, valutando eventualmente il cambio di
8 intestazione delle stesse.
L'abbonamento Internet (fibra) per l'immobile coniugale continuerà ad essere addebitato sul conto corrente del SI. Parte_1
Le Parti possiedono un telefono cellulare, il cui costo verrà pagato da ciascuna parte in maniera autonoma.
Le Parti concordano che per quanto riguarda l'utilizzo delle autovetture,
ciascun coniuge si servirà dell'auto di proprietà, sostenendone i relativi costi di bolli e assicurazioni;
in caso di necessità o qualora la SI.ra dovesse Pt_2
affrontare lunghi spostamenti con le figlie (e quindi anche per eventuali vacanze), il SI. si impegna a prestare la propria autovettura alla Parte_1
SI.ra per il tempo necessario. Pt_2
Le parti infine hanno provveduto alla vendita di un camper, acquistato in costanza di matrimonio, dal quale hanno ricavato la somma complessiva di euro 20.000,00 che verrà equamente suddivisa al 50% tra i coniugi, con accredito nei rispettivi nuovi conti correnti.
I coniugi dichiarano di avere regolamentato tutti i loro rapporti patrimoniali,
con reciproca soddisfazione, come dianzi esposto e di avere quindi definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale.
Le spese legali per la presente procedura verranno sostenute dai coniugi attingendo dal conto corrente cointestato.
7. Assenza di contribuzione reciproca tra i coniugi.
9 Le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, dichiarandosi entrambe economicamente indipendenti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Dueville (VI) in data
24.09.2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29.10.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
10 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze delle minori;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in ON Conte Otto (VI), via Capitello n.9, in favore di Parte_2
quale genitore convivente con le figlie minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto o di altro documento valido per l'espatrio con l'iscrizione delle figlie in quello di entrambi;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
11 sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Dueville (VI) in data 24.09.2011 con atto Parte_2
trascritto al n. 16, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2011 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Dueville (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 10.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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