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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3617 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni da esercizio di attività sanitaria e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (CF: ) ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
alla via Emilio Scaglione n. 23 presso l'avv. Giuseppe Aulino (CF: ) da cui è CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
(CF: , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in alla Via Fracanzano n. 20 presso l'avv. Riccardo Garofalo (CF: ) CP_1 CodiceFiscale_3
da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATA
E
(CF: ) elettivamente domiciliato in alla Via Santa Lucia RO CodiceFiscale_4 CP_1
n. 107 presso gli avv.ti Francesco Nazzaro (C.F. ) e Teresa Buonanno (C.F. CodiceFiscale_5 [...]
) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura prodotta in sede di costituzione telematica C.F._6
APPELLATO
E
pagina 1 di 26 con sede in Milano alla via Clerici n. 14 (C.F. e P. Iva ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del procuratore speciale e quale cessionaria di con sede Controparte_4 Controparte_5
legale in Nottingham NG1 6FG (Regno Unito), St. James's Street, 10th floor Market Square House, P. Iva
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola de Luca (CF: ) e P.IVA_3 CodiceFiscale_7 CP_6
( CF: ) giusta procura prodotta in sede di costituzione telematica ed
[...] CodiceFiscale_8
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla via dei Cerchi n. 45.
APPELLATA
E
(P. Iva ), in Controparte_7 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in Milano al Corso di Porta Vigentina n. 35
presso l'avv. Mario Dusi (C.F: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle CodiceFiscale_9
liti prodotta in sede di costituzione telematica in appello.
APPELLATA
E
nato a [...] [...] (C.F. ) ed ivi elettivamente domiciliato Controparte_8 CP_1 CodiceFiscale_10
alla Via Dei Fiorentini n. 21 presso l'avv. Alfredo Massarelli (CF: ) da cui è CodiceFiscale_11
rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica in appello.
APPELLATO
E
nato il [...] (CF: ) nonché rappresentato e difeso, in forza CP_9 CP_1 CodiceFiscale_12
di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Simona Ferrari (C.F. ) e Francesco Paolo Pianese (C.F. CodiceFiscale_13 C.F._14
) presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania al Corso Campano n. 139.
[...]
APPELLATO
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente Controparte_10 CodiceFiscale_15
domiciliato in alla Via Santa Lucia n. 107 presso gli avv.ti Gaia De Stefano (C.F. CP_1 C.F._16
) e GI MO (C.F. ) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura
[...] CodiceFiscale_17
pagina 2 di 26 alle liti prodotta in sede di costituzione telematica in appello.
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'avv. Giuseppe Aulino si riporta integralmente, per conto della Sig.ra
[...]
, all'atto di gravame, di cui chiede l'integrale accoglimento, vinte le spese del doppio grado di giudizio. Pt_1
Si chiede, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., che vengano concessi i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica”.
PER LA ASL NAPOLI 1 CENTRO: “L'avv. Riccardo Garofalo, nell'interesse della , si Controparte_1
riporta alla propria comparsa di costituzione risposta in appello ed alle conclusioni ivi rassegnate. Reitera
ogni e più ampia contestazione dei motivi dell'appello, totalmente infondati in fatto ed in diritto. Si insiste,
pertanto, per il rigetto integrale dell'appello con la conseguente integrale conferma del la sentenza impugnata.
Si chiede che la causa sia riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.”.
PER “Nel riportarsi alla comparsa di costituzione, questa difesa insiste per Email_1
l'accoglimento delle proprie conclusioni e per il rigetto dell'avverso atto di appello con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dei procuratori antistatari. Il prof. dott. impugna, per quanto di ragione, ogni CP_2
avversa richiesta ed insiste per il rigetto della avversa richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale di ufficio, per i motivi espressi in comparsa di risposta. Chiede introitare la causa a sentenza con i termini di legge”
“In ossequio al provvedimento del Collegio con cui veniva Controparte_11
disposta la trattazione scritta della presente udienza, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito CP_3
nei propri scritti difensivi e verbali di udienza, precisa le conclusioni come in atti e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER LA AN EC - VERSICHERUNGS - AG: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Napoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, così
giudicare: Nel merito rigettare in quanto inammissibili e infondati in fatto e in diritto tutti i motivi di appello proposti dall'appellante e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 600/2021 del 17.06.2021,
pubblicata il 25.06.2021, del Tribunale di Napoli VIII Sezione - R.g. 23940/2013. Nel merito, in via subordinata,
nella denegata ipotesi in cui l'impugnazione fosse ritenuta anche solo in parte ammissibile, accertare pagina 3 di 26 l'inoperatività della polizza e per l'effetto condannare il dott. al ristoro delle spese legali tutte CP_7 CP_8
sostenute dalla terza chiamata . In via istruttoria, respingere ogni avversa richiesta. Con vittoria di spese CP_7
legali, diritti e onorari (oltre oneri accessori) anche del presente grado di appello”.
PER AP AN: “In ossequio al provvedimento trasmesso il 12.1.2024 con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza prevista per il giorno 14 marzo 2025, udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, si depositano le presenti note con le quali il dott. riportandosi a tutto quanto Controparte_8
dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta, ribadisce l'infondatezza del gravame proposto ed insiste per il rigetto dell'avversa istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel processo di
I° grado, per le motivazioni ed argomentazioni tutte esplicitate in comparsa di costituzione. Si ricorda che la
CTU del dott. (medico legale) e del prof. (professore ordinario di Persona_1 Persona_2
ginecologia ed ostetricia presso l'Università Federico II), richiamando tra l'altro copiosa letteratura sul punto ha, infatti, chiaramente ed espressamente evidenziato che quanto occorso alla RA costituisce una Pt_1
mera complicanza dell'intervento chirurgico al quale si sottopose la paziente, e non ha in alcun modo ritenuto sussistere condotte censurabili degli operatori. Circa poi il motivo di gravame relativo alla mancanza di motivazione e dell'iter logico-giuridico in forza del quale il Tribunale ha rigettato la domanda della RA
, quest'ultimo è totalmente infondato. Come già evidenziato ed argomentato nei precedenti scritti e atti di Pt_1
causa, dal punto di vista della mancanza del nesso causale tra l'operato dei sanitari che ebbero in cura la
RA e le attuali condizioni di salute di quest'ultima, il Giudice di primo grado ha ampiamente Pt_1
argomentato e motivato le conclusioni a cui è giunto. Si evidenzia come nel gravame proposto l'appellante non sollevi alcuna specifica contestazione medico-legale all'elaborato peritale svolto in primo grado limitandosi a generiche confutazioni nel vano tentativo di ottenere la rinnovazione della consulenza tecnica. Si insiste, infine,
nel confutare le comparsa di costituzione del dott. primario all'epoca dei fatti, nonché della CP_2 [...]
Quanto al primo, in relazione alla circostanza dell'effettivo ruolo svolto dal ell'intervento CP_12 CP_8
chirurgico effettuato all'appellante, ruolo mai contestato dalla difesa del Prof. benché analiticamente CP_2
indicato sin dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
quanto alla comparsa della
[...]
si ribadisce l'infondatezza della eccepita violazione dell'obbligo di comunicazione alla compagnia CP_12
assicurativa. Ciò brevemente esposto, la concludente, pertanto, chiede introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
pagina 4 di 26 PER : “Il dott. si riporta a quanto spiegato in comparsa di costituzione e sottolinea CP_9 CP_9
ancora una volta che gli errori rilevati nella sentenza di primo grado dalla RA riguardano Pt_1
esclusivamente la condotta del prof. ritenendo che il dott. e il dott. furono “fautori CP_2 CP_9 CP_8
dell'intervento successivo salvavita resosi necessario proprio per rimediare alla fatale negligenza che deve essere imputata al solo dott. (atto di citazione in appello, pagina 59). Rispetto al dott. CP_2 CP_9
quindi, la sentenza, nel capo in cui ha statuito l'assenza di responsabilità professionale, è passata in giudicato.
In ragione di ciò, nell'interesse del dott. si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia CP_9
all'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, rilevato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza nei termini appena indicati, in via principale, rigettare i motivi di appello proposti dalla RA
in quanto infondati per i motivi esposti nella presente comparsa di risposta;
in subordine, per il caso di Pt_1
accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla RA , si ripropongono le domande assorbite Pt_1
in primo grado e, pertanto, si chiede: in via principale, rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dalla RA in quanto infondata sia in punto di an che di quantum e perché non dimostrata Parte_1
per tutti i motivi esposti in narrativa come confermato in sede di c.t.u medico legale;
in via subordinata,
rigettare le domande eventualmente reiterate dal dott. verso il quarto operatore, dott. senza CP_2 CP_9
individuare qualsivoglia comportamento del medesimo meritevole di censura;
in via di gradato subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale del dott. e previo CP_9
accertamento della graduazione delle responsabilità dei sanitari nella determinazione dell'evento dannoso, in
Con virtù delle loro differenti funzioni, condannare la e/o la Compagnia di Assicurazione della stessa a pagare ex art. 1917 c.c. direttamente all'attrice tutti danni dalla stessa subiti ovvero a tenere indenne il dott. CP_9
(medico dipendente) da ogni conseguenza pregiudizievole e, in particolare, da quanto la medesima fosse tenuta a pagare in forza della sentenza, oltre il rimborso delle spese legali del presente procedimento in applicazione del Ccnl. In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, per il caso di mancata stipula della polizza
Con Con assicurativa da parte della o di mancata operatività della garanzia, accertare l'inadempimento della all'obbligo imposto ex lege e dal contratto collettivo di stipula di polizza assicurativa per la responsabilità verso terzi in favore del proprio personale sanitario e, conseguentemente, risarcire il dott. dei danni da questi CP_9
Con subiti in dipendenza di detto inadempimento, condannando la a pagare direttamente all'attrice in forza della sentenza e quanto sostenuto per le spese legali e, comunque, a tenere indenne il dott. da ogni CP_9
pagina 5 di 26 conseguenza pregiudizievole nel rispetto del Ccnl non essendo neppure ipotizzabile una colpa tantopiù grave in capo al dott. Sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una CP_9
responsabilità professionale dei chirurghi, accertare la diversa graduazione delle colpe tra gli stessi, ovvero tra il dott. ed il dott. (quarto operatore), per i motivi espressi considerando le note CP_2 CP_9
pronunce della Cassazione nn. 28987/2019 e 24688/2020 che pongono comunque a carico della struttura una quota di responsabilità minima del 50% non traslabile sui sanitari nemmeno, sancisce la Cassazione, in caso di responsabilità esclusiva del chirurgo. Con condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso spese generali 15%, iva e cpa come per legge. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito delle comparse”.
PER LE NI: “Nel riportarsi alla comparsa di costituzione e risposta, questa difesa insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni e per il rigetto dell'avverso atto di appello con vittoria di spese,
diritti ed onorari in favore dei procuratori antistatari. Il dott. insiste per il rigetto della avversa CP_10
richiesta di rinnovazione della consulenza di ufficio per i motivi espressi in comparsa di risposta. Il comparente,
infine, impugna e contesta tutto quanto ex adverso richiesto e chiede introitare la causa a sentenza coi termini di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 26 ed il 30.07.2013 ha riferito che, in seguito a ricorrenti Parte_1
dolori addominali, in data 28.02.2013 eseguiva una TAC all'addome presso l'unità di radiologia dell'Ospedale
San Giovanni Bosco di da cui risultava l'esistenza di una voluminosa formazione cistica la quale CP_1
occupava buona parte del cavo peritoneale. Per tale motivo l'esponente, in data 09.03.2013, si ricoverava presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia del suddetto Ospedale dove veniva sottoposta, il successivo 12.03.2013,
ad un intervento di “ectomia di cisti mesenterica gigante retro-peritoneale” durante il quale si riscontravano delle aderenze della cisti con il sigma che venivano lisate.
Nel corso di tale degenza, dopo un periodo di apparente miglioramento, in data 19.03.2013, veniva richiesta una nuova consulenza chirurgica, motivata dalla comparsa di vomito e vertigini, nonché una consulenza gastroenterologica, che riferiva di un addome poco trattabile a sinistra, e una TAC senza m.d.c. che rivelava la presenza di una raccolta fluida nella fossa iliaca sinistra.
Il giorno successivo altra consulenza chirurgica riscontrava un aggravamento con conseguente richiesta pagina 6 di 26 di altra TAC con e senza mezzo di contrasto, eseguita il 21.03.2013, che evidenziava un abbondante stravaso del m.d.c. dal lume sigmoideo nella fossa iliaca sinistra.
Nella stessa giornata veniva quindi posta diagnosi di “peritonite stercoracea saccata retro sigmoidea”
con conseguente intervento chirurgico urgente nel corso del quale venivano riscontrate multiple micro e macro perforazioni del sigma alle quali si ovviava procedendo ad una sigmoidectomia con colostomia terminale secondo . Per_3
Tanto premesso l'istante, deducendo di essere portatrice di una stomia al quadrante inferiore sinistro,
con conseguente danno alla vita di relazione ed alterazione del proprio equilibrio psichico, ed attribuendo la sua attuale condizione a multiple perforazioni del sigma subite nel primo intervento del 12.03.2013 a causa «di un operato medico negligente, imperito ed imprudente» di cui era responsabile «il sanitario operatore della
Ginecologia dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli» per la sua imperita azione chirurgica, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la , titolare del presidio ospedaliero in questione, Controparte_1
e il dr. chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 854.694,45. CP_2
Si è costituito coordinatore dell'equipe medica che eseguiva i due interventi RO
chirurgici, il quale ha contestato gli addebiti mossigli assumendo che la rimozione del cistoma era stata correttamente eseguita, senza provocare nessuna perforazione intestinale, e che la complicanza insorta nel post-
operatorio, prontamente fronteggiata e risolta, era da ascrivere ad una successiva infezione con ascessualizzazione e fistolizzazione del sigma, contemplata in letteratura ma in nessun modo prevenibile ed evitabile, che dava origine ad un evento necrotico settico sostenuto dalla presenza di germi nella zona di sutura tra sigma e meso come emergente anche dall'esame citopatologico effettuato sul reperto operatorio. Il
convenuto, per l'evenienza in cui venisse ravvisata la sussistenza di una qualche responsabilità degli operatori chirurgici, ha inoltre chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa gli altri componenti dell'equipe operatoria, ossia i dottori , e in vista di una graduazione delle Controparte_10 CP_9 Controparte_8
rispettive colpe, nonché la da cui essere tenuto indenne in forza della polizza aziendale Controparte_13
stipulata dalla , propria datrice di lavoro. Controparte_1
Operata la notifica dell'atto di chiamata in causa, si è costituito il dr. che ha concluso in via CP_8
principale per il rigetto della domanda attorea e di quella volta ad ottenere la graduazione delle rispettive responsabilità, deducendo di aver eseguito la propria prestazione in modo del tutto conforme alle regole pagina 7 di 26 dell'arte. Anche il ha poi chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa sia la CP_8 CP_13
sempre in virtù della polizza aziendale stipulata dalla quale suo datore di lavoro,
[...] Controparte_1
nonché la , in virtù della polizza assicurativa stipulata direttamente con Controparte_14
tale compagnia, da cui essere tenuto indenne in caso di soccombenza.
Si è costituito anche il dr. che ha concluso in via principale per il rigetto della domanda attorea CP_10
chiedendo, in subordine, di accertare il diverso grado di responsabilità dei componenti l'equipe chirurgica ed in
Cont questo secondo caso di condannare la , o in via ulteriormente subordinata la a Controparte_15
manlevarlo da ogni eventuale esborso.
Con il patrocinio dell'avv. , a seguito della chiamata in causa operata dal dr. Parte_2 CP_2
si è costituiva anche la che ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del chiamante e, Controparte_13
in subordine, l'esistenza di una franchigia aggregata annua di quattro milioni di euro.
Si è ancora costituito il dr. chiedendo in via principale il rigetto della domanda e in via CP_9
subordinata, previo accertamento e graduazione delle rispettive responsabilità dei sanitari nella causazione
Cont dell'evento dannoso, alla luce delle rispettive competenze e funzioni, di condannare la e/o la compagnia assicuratrice della stessa a risarcire direttamente all'attrice i danni subiti o, comunque, a tenere indenne il dr.
da ogni conseguenza pregiudizievole. CP_9
Con il patrocinio dell'avv. Nicola de Luca, a seguito della chiamata in causa operata dal dr. si è CP_8
poi nuovamente costituita la che ha chiesto in via principale il rigetto della domanda Controparte_13
attorea ed in subordine di accertare l'inadempimento del chiamante all'obbligo di avviso di cui all'art. 1910 c.c.
escludendo il diritto all'indennità da contenere, in ogni caso, entro i limiti del massimale e della prevista franchigia.
Si è altresì costituita la chiedendo il rigetto della domanda o, in via subordinata, di Controparte_1
essere tenuta indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole con condanna esclusiva degli autori materiali dell'atto chirurgico secondo le rispettive responsabilità.
Si è infine costituita la facendo presente l'operatività della Controparte_14
garanzia prestata in favore del dr. solo rispetto alle spese giudiziali liquidate, in caso di soccombenza, a CP_8
favore della controparte.
Operato lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il tribunale ha disposto una c.t.u. medica pagina 8 di 26 collegiale dopodiché, assunta la causa in decisione, l'ha definita con sentenza pubblicata il 25.06.2021, e notificata nello stesso giorno, la quale ha così ha così statuito:
“1. rigetta le domande proposte da parte attrice, RA , nei confronti della convenuta Parte_1
, in persona del l.r.p.t., e del convenuto 2. revoca l'ammissione di Controparte_1 RO
parte attrice, sig.ra , al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della norma di cui Parte_1
all'art. 136 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, onerando la cancelleria per il recupero delle spese prenotate a debito nei confronti dell'attrice RA;
3. condanna l'attrice alla refusione in favore Parte_1 Parte_1
della convenuta , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente Controparte_1
giudizio che si liquidano in euro 6.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
4. condanna l'attrice alla refusione in favore del convenuto Parte_1 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 per spese ed euro 7.500,00
[...]
per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
5. condanna l'attrice alla refusione in favore del chiamato in causa delle spese di lite del presente Parte_1 Controparte_8
giudizio che si liquidano euro 1.500,00 per spese ed euro 4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
6. condanna l'attrice alla refusione in favore del Parte_1
chiamato in causa delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano euro 4.500,00 per Controparte_10
onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
7. condanna l'attrice
[...]
alla refusione in favore del chiamato in causa delle spese di lite del presente giudizio che Pt_1 CP_9
si liquidano euro 4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
8. condanna l'attrice alla refusione in favore della chiamata in causa Parte_1 Controparte_15
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano euro 4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
9. condanna l'attrice alla refusione in favore Parte_1
della chiamata in causa delle spese di Controparte_7
lite del presente giudizio che si liquidano euro 4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% degli onorari, iva e cpa;
10. pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'attrice che va condannata a rivalere le altre parti delle somme a tale titolo eventualmente Parte_1
corrisposte in via anticipata”.
Tale decisione è stata in particolare così motivata: “(…) Dopo aver ricostruito la documentazione pagina 9 di 26 clinica e medico-legale presente in atti ed aver dato conto degli accertamenti medico legali eseguiti sulla persona dell'attrice, i c.t.u, nell'ambito delle considerazioni medico legali (cfr. pagg. 14 e ss.) affermano che “i postumi oggi presentati dall'attrice (cfr. esame obiettivo) rappresentano, dunque, il risultato di un trattamento chirurgico di resezione del sigma sec. con stomia provvisoria poi riconvertita, secondaria ad una Per_3
ectomia di cisti mesenterica gigante retroperitoneale”.
I c.t.u proseguono fornendo una descrizione delle cisti mesenteriche e della loro localizzazione (…). Ciò
precisato, va detto, dunque, che vi era piena indicazione al trattamento chirurgico di asportazione di cisti mesenterica gigante (di circa 25 cm) a sviluppo nel meso-sigma e nello spazio retroperitoneale nei termini in cui esso venne praticato dai Sanitari dell'Ospedale S. Giovanni Bosco di in quanto la tipologia di approccio CP_1
impiegato (asportazione della cisti che si era sviluppata dietro il sigma) rispondeva adeguatamente ai canoni di terapia della migliore letteratura specialistica e la metodologia e la tecnica di realizzazione (liberare il sigma che era davanti alla medesima cisti) furono corrette così come saggia fu la scelta di lasciare in situ un tubo di drenaggio retroperitoneale ed uno intracavitario (…).
Il successivo decorso postoperatorio fu nei primi giorni sostanzialmente regolare con riscontro poi, in data 21/3/13, alla TC dell'addome, di “abbondante stravaso di m.d.c. dal lume sigmoideo in fossa iliaca sinistra con opacizzazione di un tramite serpiginoso diretto verso la parete anteriore dell'addome con numerosi livelli idro-aerei” per cui si procedette ad intervento chirurgico, per peritonite da raccolta ascessuale/fecale da macro e micro perforazioni multiple del sigma drenate in doccia parietocolica sinistra, di resezione del sigma e colostomia”.
Il nucleo centrale delle valutazioni si coglie di seguito: “Detta complicanza (perforazioni multiple del sigma) non può ritenersi conseguenza di un errore di comportamento tecnico dell'operatore, essendo evento avverso, nel caso di specie, non addebitabile al chirurgo che effettuò l'intervento.
Infatti la lesione che attivò la complicanza in questione fu verosimilmente conseguenza delle delicate manovre nella zona di scollamento del sigma dalla parete della cisti, con indebolimento della parete del sigma,
che determinò un danno vascolare che, solo nel postoperatorio, fu produttivo di una ischemia e necrosi dell'intestino con formazione, poi, di un locus minoris resistentiae ed una lesione della parete stessa con spandimento del contenuto fecale nella pelvi.
In altri termini queste perforazioni vanno poste in relazione alle manovre (necessarie) di asportazione pagina 10 di 26 della cisti eseguite secondo il piano di clivaggio.
È evidente che nel caso di specie non si trattò di una lesione parietale a tutto spessore del sigma, che avrebbe dato ragionevolmente luogo sin nell'immediatezza ad una franca evidente sintomatologia colica, ma venne a realizzarsi una minima soluzione di continuità solo successivamente appalesata in relazione all'evoluzione dei processi necrotici attivati divenendo così sintomatica.
In ciò si è confortati sia dal riscontro anatomopatologico che ha descritto una necrosi subacuta con aree necrotico ascessuali e focolai di flogosi granulomatosa a cellule giganti intorno a materiale estraneo da riferirsi a fili di sutura a carico della tonaca sierosa e sottosierosa, che erano stati messi durante il primo intervento sul mesosigma;
ma anche dal dato incontrovertibile che nei giorni appena successivi all'intervento in oggetto non venne rilevato alcun segno e/o sintomo di franca complicanza a carico delle vie digerenti, il che contrasta fortemente con l'ipotesi di una lesione ampia e depone invece fortemente e ben attendibilmente per un progressivo processo di perforazione.
In tal senso va anche ragionevolmente spiegata la sua mancata evidenziazione al tavolo operatorio.
Dette perforazioni furono indotte da un danno tissutale e vascolare nella zona di scollamento del sigma dalla parete della cisti con necrosi ed infiammazione tissutale della parete del sigma, con fuoriuscita di materiale fecale, onde pertanto la necessità di un secondo intervento chirurgico di resezione del sigma e colostomia provvisoria, poi, come oggi è dato di valutare, riconvertita. Last but not least, va ricordato che è ben noto in letteratura che l'asportazione delle cisti mesenteriche, specie se di enormi dimensioni, comporta un concreto rischio di resezione intestinale (AN VW e Philips AK Arch Surg, 1984; 119: 838-842) per le strettissime aderenze tra la parete della cisti e l'intestino. Alcuni lavori riportano, addirittura, che il 50-60% delle cisti mesenteriche dei bambini richiedono una resezione intestinale (Kurtz, 1986, Ricketts, 1998, O Brien, 1999).
Pertanto, per quanto precedentemente considerato in ordine al comportamento tecnico tenuto dei sanitari dell'Ospedale S. Giovanni Bosco di che si occuparono del caso deve ribadirsi che non si ritiene CP_1
ricorsero estremi di responsabilità professionale medica.
Ogni considerazione in ordine agli aspetti valutativi del lamentato danno, temporaneo e permanente,
rimane di fatto assorbita nella predetta assenza di responsabilità professionale”.
Puntuali e precise appaiono, inoltre, le repliche dei c.t.u alle osservazioni critiche provenienti dai c.t.p.
Tralasciando i rilievi sub a) e b), che afferiscono alla omessa considerazione di certificazione inerente a pagina 11 di 26 presunti danni di natura psichica ovvero alla omessa quantificazione di postumi (questioni evidentemente succedanee a quella inerente all'affermazione di responsabilità), con i rilievi sub c) i consulenti di parte ribadiscono che il danno sulla parete del sigma sarebbe stato determinato da un improprio scollamento di un piano di clivaggio tra parete della cisti mesenterica e la parete del sigma sorreggendo tale affermazione con il richiamo alla bibliografia mondiale;
i c.t.u, sotto tale profilo, evidenziano correttamente come i c.t.p. abbiano totalmente omesso di indicare a quali elementi di letteratura ed a quali riferimenti bibliografici “si sia attinto per affermare che nella fattispecie in base a tale “bibliografia mondiale” il danno (lo si ripete come sostenuto dai cc.tt. di parte attrice) sulla parete del sigma era stato determinato da un improprio scollamento di un piano di clivaggio tra parete della cisti mesenterica e la parete del sigma”.
È evidente, pertanto, come, in assenza di precise e puntuali critiche al percorso argomentativo
(supportato da puntuali richiami alla letteratura scientifica di riferimento), i c.t.u siano stati sostanzialmente costretti, anche in sede di repliche, a ribadire detto percorso, rinnovando il richiamo agli indici rilevatori dell'assenza di condotte censurabili.
I c.t.u. hanno cura di sottolineare che “ciò che rende censurabile sul piano giuridico un evento avverso non è certamente la sua mera insorgenza ma il suo mancato evitamento sempre che trattasi di evento conosciuto e prevenibile;
viceversa l'evento avverso non previsto e comunque non evitabile - allo stato delle conoscenze e delle capacità tecniche - non può essere ritenuto come espressivo di errore di comportamento e quindi non può
essere addebitato al sanitario a titolo di responsabilità colposa. Chi ritenesse che l'evento avverso rappresenta ipso facto prova dell'errore di comportamento sbaglierebbe palesemente, ignorando le pur accreditate e convergenti posizioni di dottrina giuridica e giurisprudenziali e dando una rappresentazione della medicina lontana dalla realtà, irrealisticamente onnipotente ed intrinsecamente infallibile.
Ora, si in tutti i libri di testo di chirurgia, in tutte le pubblicazioni scientifiche sull'argomento, in tutte le casistiche presentate dalle Scuole di Chirurgia più prestigiose, dirette da chirurghi di fama internazionale, per ogni intervento o procedura chirurgica vengono descritte possibili specifiche complicanze, vuol dire che queste…rappresentano eventi che possono ricorrere, nonostante la migliore manualità, per intrinseca indaginosità della tecnica, imponderabile reattività individuale, ineliminabile accidentalità legate ad anomale caratteristiche dei substrati organici su cui si interviene (…).
Aggiungiamo noi che la legittimità di un atto medico riposa essenzialmente sulla correttezza della pagina 12 di 26 indicazione diagnostico-terapeutica cui è finalizzato, su una adeguata proporzionalità tra vantaggi attesi e possibili pericoli da affrontare (rapporto rischi/benefici) ed espressione di libera autodeterminazione del paziente a sottoporvisi dopo informazione.
Dette perforazioni furono pertanto indotte da un danno tissutale e vascolare nella zona di scollamento del sigma dalla parete della cisti, con necrosi ed infiammazione tissutale della parete del sigma, con fuoriuscita di materiale fecale, onde pertanto la necessità di un secondo intervento chirurgico di resezione del sigma e colostomia provvisoria (cui la p. fu adeguatamente informata come risulta dalla cartella clinica “la paziente viene informata della possibilità di resezione intestinale e di stomia -ileo o colon- di protezione con firma leggibile della p.), poi, come oggi è dato di valutare, riconvertita.
Quanto alla condotta immediatamente successiva al primo intervento, va osservato che essa può
ritenersi corretta posto che la p. fu tenuta in stretta osservazione attraverso un continuo monitoraggio clinico,
strumentale ed ematochimico. La p. fu monitorata altresì attraverso consulenze chirurgiche che, sulla base degli esami TC eseguiti e della obiettività clinica, suggerirono la condotta clinica di attesa fino a quando il sospetto della perforazione risultò confermato con l'impiego di una TC dell'addome eseguito con mezzo di contrasto con indicazione ed immediata esecuzione ad intervento chirurgico urgente”.
In ordine alla nozione di complicanza appare opportuno richiamare un passaggio della sentenza n.
13328 del 30 giugno 2015 resa dalla Suprema Corte di Cassazione dove si legge: “Col lemma complicanza, la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile.
Tale concetto è inutile nel campo giuridico. Quando, infatti, nel corso di un intervento chirurgico o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le complicanze;
ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile ed in tal caso esso integra gli estremi della causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le complicanze
(…). La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come “complicanza” non basta a farne di per sé una “causa non imputabile” ai sensi dell'articolo 1218 c.c.; così come, all'opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico.
pagina 13 di 26 Da quanto esposto consegue, sul piano della prova, che nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico: - o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle
“complicanze”; - ovvero, all'opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto”.
Ciò premesso, appare evidente come i c.t.u abbiano fatto buon governo dei principi appena richiamati,
evidenziando come, nel caso concreto ed alla luce degli specifici indici emersi dall'analisi del caso clinico, il danno concretamente palesatosi integri la causa non imputabile di cui all'art.1218 c.c. nei termini appena evidenziati... Le ragioni di cui sopra conducono, pertanto, al rigetto della domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti.
Tale statuizione determina l'assorbimento delle domande proposte dal convenuto nei CP_2
confronti dei soggetti chiamati in causa , e (cui ha rivolto Controparte_10 CP_9 Controparte_8
domande volte alla graduazione delle colpe in ipotesi di affermazione di responsabilità) nonché nei confronti di
(cui ha rivolto domanda di malleva in caso di accoglimento della domanda), atteso Controparte_15
che l'esame di tali domande veniva espressamente subordinato all'accoglimento della domanda attorea.
Identica statuizione si impone anche avuto riguardo alle domande proposte dal chiamato in causa dottor nei confronti dell' , dell' e della compagnia di Controparte_8 Controparte_1 Controparte_15
assicurazione Controparte_16
Le spese di lite tra l'attrice ed i convenuti e , in persona del RO Controparte_1
l.r.p.t., seguono la soccombenza di queste ultime e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n. 55 del 2014 nello scaglione tariffario corrispondente alle cause di valore indeterminato e complessità media (…).
Venendo al governo delle spese di lite nei rapporti tra i soggetti chiamati in causa e le ulteriori parti processuali, va fatta applicazione del principio secondo cui in forza del principio di causazione - che,
unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate pagina 14 di 26 infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (in tal senso da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Nel caso di specie sussistono i presupposti per porre a carico dell'attrice anche le spese di lite sostenute dai chiamati in causa , (si provvede Controparte_10 CP_9 Controparte_8 Controparte_15
ad un'unica liquidazione sebbene detta società abbia inteso costituirsi a mezzo di due diversi difensori a fronte dei diversi soggetti che hanno provveduto a chiamarla in causa) e
[...]
Controparte_16
Va, inoltre, rilevato come parte attrice, anteriormente alla instaurazione del presente giudizio, abbia promosso istanza di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, accolta con delibera n. prot.
3842/2013 resa in data 9 luglio 2013. Orbene, la dichiarazione di ammissione di una parte al gratuito patrocinio operata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di competenza è, comunque, subordinata al successivo controllo della sussistenza della presenza e della permanenza dei requisiti da parte dell'autorità
giudiziaria.
Quest'ultima può revocare l'ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato ove ricorrano le condizioni previste dalla norma di cui all'art 136 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115. In particolare, tale disposizione sancisce che “1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”.
Con riferimento al caso di specie, è opportuno evidenziare che il presupposto dell'agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave viene identificato nella c.d. temerarietà della lite. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il predetto stato soggettivo la coscienza della domanda o delle eccezioni, ovvero il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza nonché
l'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (cfr. Cass. 6 luglio 2003, n. 9060; Cass. Civ. 12 gennaio pagina 15 di 26 2010, n. 327; Cass. Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9579)...
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità ritiene sussistere valido motivo di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato accordato dal competente Ordine forense ove l'autorità giudiziaria rilevi un'ipotesi di manifesta infondatezza della pretesa fatta valere.
Ed invero, poiché la valutazione della non manifesta infondatezza, prevista dalla norma di cui all'art. 122 del DPR 30.05.2002 n. 15 va compiuta dal Consiglio dell'Ordine competente non in astratto ma in concreto
(dovendo lo stesso a tal fine valutare “le enunciazioni in fatto e in diritto” di cui l'istante intende avvalersi e “le prove specifiche” di cui intende chiedere l'ammissione), ove non tempestivamente rilevata deve essere affidata al vaglio dell'autorità giudiziaria cui è imposta la revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. Civ. 28.06.2018 n. 17037).
Nella fattispecie all'attenzione di questo Tribunale, appare evidente come sia l'atto di citazione che la consulenza tecnica di parte a firma del dottor presentino gravissime lacune sul piano Controparte_17
deduttivo, ancor prima che probatorio, della pretesa fatta valere da parte attrice.
Invero in detti atti difensivi si rinviene una laconica ed apodittica riconduzione dei postumi patiti dall'attrice ad un “operato medico negligente, imperito ed imprudente”. In particolare, il consulente si limita ad affermare che “le perforazioni multiple del sigma furono causate dall'imperita azione chirurgica del sanitario”.
Null'altro. Tali affermazioni appaiono totalmente prive di qualsivoglia approfondimento sul piano medico legale volto a confortare, quanto meno sul piano meramente argomentativo, l'assunto in oggetto.
È mancata qualsivoglia concreta evidenziazione finanche di indici rivelatori dell'imperizia dell'operatore chirurgico ovvero delle linee guida riferibili all'intervento chirurgico concretamente praticato,
ciò pur a fronte delle precise e circostanziate difese svolte sul punto dai convenuti e chiamati in causa i quali hanno costantemente invocato l'assenza di responsabilità e l'ascrivibilità dei postumi ad una complicanza non prevenibile ed evitabile, tesi che ha, poi, trovato pieno e lineare conforto nella c.t.u medico legale disposta in corso di causa.
Tali gravi lacune nell'attività difensiva giustificano, a parere di questo Giudice, la valutazione in ordine alla manifesta infondatezza delle relative domande e la conseguente revoca dell'ammissione della parte stessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della norma di cui all'art. 136 D.P.R. 30.05.2002 n.
115”.
pagina 16 di 26 §§§§§§
Con atto notificato tramite il 23.07.2021 ed iscritto a ruolo l'01.09.2021 ha Parte_1
tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente accogliendo le seguenti richieste: “A) Dichiarare responsabili dell'evento lesivo subito dalla Sig. , indicato in Parte_1
premessa, sia gli operatori sanitari che provvidero alla accettazione della paziente, sia quelli responsabili dell'intervento chirurgico effettuato il 12 marzo 2013 e dell'assistenza sanitaria successiva al detto intervento e conseguentemente dichiarare responsabile contrattualmente la struttura sanitaria convenuta,
[...]
per colpa professionale da imperizia, imprudenza e negligenza nell'assistenza prestata Controparte_18
alla sig.ra , che sin da ora si chiede di accertare a mezzo c.t.u., anche per la quantificazione dei postumi Pt_1
di inabilità permanente residuati all'attrice; B) Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Sig. in proprio ammontanti ad euro 854.694,45, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dì dell'evento lesivo. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecutività ricorrendone i presupposti di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidare in favore dello Stato per preventiva ammissione al beneficio del gratuito patrocinio”.
In data 2.11.2021 si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_14
CP_1 e, in subordine, ribadendo i limiti di operatività della polizza stipulata dal dr. già evidenziati in prime cure.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.11.2021 si è costituita anche l'
[...]
chiedendo a sua volta il rigetto dell'appello e, in subordine, l'esclusione o la riduzione del diritto CP_3
all'indennità.
In data 05.11.2021 si è altresì costituito il dr. chiedendo il rigetto dell'appello e in via CP_9
subordinata, previo accertamento e graduazione delle singole responsabilità degli operatori sanitari coinvolti nell'evento, di essere tenuto indenne da eventuali conseguenze pregiudizievoli dall' e/o Controparte_1
della compagnia assicurativa della stessa.
In data 22, 24 e 25.11.2021 si sono ancora costituiti , e Controparte_8 RO CP_10
chiedendo tutti il rigetto dell'appello; in via subordinata gli stessi hanno chiesto di graduare la
[...]
Cont responsabilità dei singoli medici nella produzione dell'evento dannoso con condanna della Controparte_1
e/o della Compagnia a manlevarli da eventuali condanne al risarcimento danni a favore Controparte_5
dell'attrice.
pagina 17 di 26 ha inoltre chiesto, sempre in subordine, la condanna della Controparte_8 Controparte_7
a manlevarlo, in caso di soccombenza, rispetto al pagamento delle spese di lite.
[...]
In data 02.03.2022 si è infine costituta la chiedendo il rigetto dell'appello e di ogni Controparte_1
altra domanda avanzata nei propri confronti.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
L'appellante ha proposto undici motivi di gravame di cui nove, sebbene formalmente distinti, sono incentrati sulla contestazione delle risultanze della c.t.u medico-legale, sull'adesione del tribunale alle stesse e sull'esigenza di un rinnovo delle indagini con conseguente possibilità di procedere al loro esame congiunto.
Con il primo motivo di appello si lamenta, infatti, “nullità della sentenza e violazione di legge per motivazione contraddittoria e/o inesistente in ordine all'accertamento causale della perforazione del sigma subito dalla sig.ra con l'intervento chirurgico del 12 marzo 2013 e violazione degli articoli Parte_1
1218 c.c., 2697 c.c., 40 e 41 c.p., 115, 116 e 132 c.p.c.”.
Sviluppando tale doglianza, l'appellante afferma che il giudice di primo grado ha sposato acriticamente la tesi dei consulenti d'ufficio, secondo cui le multiple perforazioni del sigma costituiscono una complicanza insorta solo dopo l'intervento chirurgico del 12.03.2013 e non ascrivibile ad un errata manovra dei chirurghi che eseguirono l'intervento, giungendo ad una conclusione che contrasta con il risultato dell'esame istologico effettuato sul reperto operatorio.
Conclude l'appellante affermando che l'individuazione della causa di un evento lesivo deve sempre avvenire privilegiando gli accertamenti istologici ed anatomo-patologici che, nel caso di specie, così recitano:
“Si apprezza, nello scarso tessuto inviato, area caratterizzata da flogosi sub acuta con aree necrotiche ascessuali e focolai di flogosi granulomatosa a cellule giganti intorno a materiale estraneo da riferirsi a fili di sutura a carico della tonaca sierosa e sottosierosa che appaiono inoltre edematose e congeste”.
Con il secondo motivo parte appellante ha ancora lamentato: “nullità della sentenza e violazione di legge pagina 18 di 26 con motivazione contraddittoria ed inesistente in ordine alla esclusione di addebitabilità all'operatore chirurgico delle conseguenze del suo intervento con violazione dell'art. 1218 c.c., 2043 c.c., 2697 c.c. e 40 e 41
c.p., 115-116 e 132 c.p.c.”.
Attraverso tale censura la torna a ribadire che il giudice di primo grado ha aderito in modo acritico Pt_1
alle conclusioni del collegio peritale secondo cui solo nel post-operatorio, a seguito delle delicate manovre di scollamento della cisti dalla parete del sigma, ebbe a prodursi un fenomeno ischemico e di necrosi dell'intestino,
con conseguente spandimento di materiale fecale nella pelvi, senza operare alcun vaglio dell'opposta tesi del proprio c.t.p. che individua nelle perforazioni del sigma il risultato di un'azione cruenta ed imperita degli operatori medici nell'impiego dello strumentario chirurgico durante l'intervento.
Con il terzo motivo viene poi addotta la: “nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ed inesistente e violazione di legge nella parte in cui ha qualificato l'evento lesivo quale evento avverso in relazione agli articoli 132, 191, 194 c.p.c., 1218 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.”.
Sul punto si sostiene che, qualificare le perforazioni multiple del sigma come un “evento avverso non addebitabile al chirurgo che eseguì l'intervento”, costituisce una contraddizione in termini poiché il termine
“perforare” sta ad indicare l'azione di rottura compiuta da un agente esterno attraverso l'uso di strumenti idonei a provocarla quali, appunto, sono gli strumenti chirurgici.
L'errore compiuto nel corso dell'intervento sarebbe dunque consistito nel causare, con lo strumentario chirurgico, le perforazioni del sigma che venivano poi incautamente suturate chiudendo i vasi sanguigni ed innescando, in tal modo, un processo necrotico dei tessuti che, non più irrorati, causava la peritonite.
Segue il quarto motivo di gravame con il quale si lamenta: “nullità della sentenza e violazione di legge con conseguente illegittimità del nesso di causalità con violazione degli articoli 115-116-191-194 c.p.c. e degli articoli 1218 e 2697 c.c. e 40 e 41 c.p.” In particolare, attraverso tale censura, si deduce che per sostenere la tesi dell'assenza di lesioni intra-operatorie i consulenti ed il tribunale hanno fatto leva su un dato empirico, costituito dall'iniziale regolarità del decorso post-operatorio della paziente, non considerando che già in data 16.03.2016
una TAC effettuata senza mezzo di contrasto evidenziava un marcato meteorismo enterocolico e la formazione di una piccola raccolta liquida nello scavo pelvico a sinistra. Tali segni divenivano sempre più marcati nei giorni successivi, comportando la necessità di ricorrere a consulenze chirurgiche nei giorni 17 e 19.03.2013, fino a quando la TAC praticata in tale seconda data evidenziava l'aumento di dimensioni della raccolta pelvica fluida pagina 19 di 26 ed il rischio di peritonite.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta “nullità della sentenza e violazione di legge con conseguente illegittimità della decisione per motivazione inesistente in ordine alla esclusione di responsabilità dell'operatore chirurgico nella causazione dell'evento lesivo in relazione agli articoli 115, 116 e 132 c.p.c., 1218 e 2697 c.c.”
affermando che i consulenti d'ufficio non hanno effettuato alcuna comparazione tra l'esame anatomopatologico fatto sui tessuti prelevati nel corso del primo intervento e quelli prelevati durante la seconda operazione fondando le loro conclusioni solo sul dato empirico dell'assenza di segnali di sofferenza intestinale nei giorni successivi all'intervento quando, invece, dei campanelli di allarme si erano manifestati sin da subito.
Con il motivo successivo, il sesto, si deduce “nullità della sentenza e sua illegittimità con conseguente violazione di legge nella parte in cui esclude il nesso di causalità per la mancata evidenziazione al tavolo operatorio del danno causato dalla perforazione del sigma in relazione agli articoli 132 c.p.c. e 2697 c.c., 40 e
41 c.p., 115 e 116 c.p.c.” affermando che i consulenti, con l'esclusione di una perforazione intra-operatoria, non riescono a spiegare perché nel corso dell'intervento furono apposti dei fili di sutura e come l'infiammazione tissutale della parete del sigma abbia potuto determinare la fuoriuscita di materiale fecale.
Con il settimo motivo di gravame viene ancora dedotta: “nullità della sentenza e violazione di legge per motivazione contraddittoria e/o inesistente nella esclusione della perforazione multipla del sigma da parte dell'azione chirurgica dell'operatore e attribuzione dell'evento lesivo ad uno scollamento del piano di clivaggio tra la parete della cisti mesenterica e la parete del sigma in relazione agli artt. 132 e 194 c.p.c., 1218 e 2697
c.c., 115 e 116 c.p.c.”.
Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado ha sbagliato a sostenere che le critiche rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio non sono state sostenute da riferimenti bibliografici e da argomenti scientifici poiché è impossibile che un semplice indebolimento della parete del sigma possa aver portato ad un danno vascolare, ad un'ischemia ed alla successiva necrosi intestinale.
L'unica spiegazione plausibile, a giudizio dell'appellante, sarebbe invece quella che i vasi sanguigni sono stati recisi e che il dottor quando suturò il mesosigma, chiuse i rami delle arterie sigmoidee che CP_2
corrono nello stesso, portando ossigeno e nutrimento al viscere, innescando in tal modo una sofferenza ischemica acuta che condusse alla necrosi tissutale.
Con l'ottavo motivo di gravame l'appellante pagina 20 di 26 lamenta “nullità della sentenza e violazione di legge per motivazione inesistente nella parte in cui è stata omessa la valutazione degli elementi probatori acquisiti documentalmente nell'attribuzione dell'evento lesivo all'imperito atto chirurgico dell'operatore sanitario in relazione agli artt.1218 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.”
ribadendo, ancora una volta, che il rinvenimento da parte degli anatomopatologi di fili di sutura nel reperto post-
operatorio vale a rendere “più probabile che non” che il danno vascolare sia stato causato da un'imperita azione chirurgica la quale ebbe a perforare i vasi sanguigni del mesosigma.
Con il nono motivo di gravame l'appellante lamenta, infine, “nullità della sentenza e violazione di legge nella parte in cui si ritiene l'evento lesivo verificatosi mera complicanza, trattandosi di evento imprevedibile e inevitabile in relazione agli artt. 2697 c.c., 40 e 41 c.p., 115 e 116 c.p.c.” sostenendo che il giudice di prime cure
è incorso in errore nel momento in cui ha qualificato l'accaduto come un evento avverso caratterizzato da inevitabilità. L'evento non era infatti né imprevedibile né inevitabile essendo frutto dell'azione di sutura che lo stesso Prof. in cartella clinica, ammetteva di aver eseguito. CP_2
§§§§§§
Tali censure non possono essere in alcun modo condivise. La possibilità che nel corso dell'intervento di asportazione della cisti mesenterica gigante a sviluppo retroperitoneale praticato a in data Parte_1
12.03.2013, ed in specie durante l'eliminazione delle aderenze tra la cisti e l'ansa intestinale antistante, il malaccorto uso del bisturi abbia provocato delle perforazioni multiple del sisma, o anche solo la resezione involontaria delle arterie sigmoidee che recano sangue e ossigeno al viscere, così come afferma l'appellante, si scontra, infatti, con dati oggettivi ed incontrovertibili legati all'andamento del decorso post-operatorio.
Una resezione delle arterie sigmoidee avrebbe infatti inevitabilmente comportato un'imponente emorragia sanguigna di cui, al contrario, non vi è traccia nella descrizione dell'intervento chirurgico contenuta nella cartella clinica e tanto meno nelle annotazioni successive alla sua esecuzione che, viceversa, testimoniano l'assenza di un insulto ai vasi sanguigni di una qualche rilevanza. Nel diario clinico, relativamente alla giornata del
13.03.2013, si legge infatti: “Addome trattabile. Drenaggio retro peritoneale poche gocce. Drenaggio ant.
poche gocce. Ore 20,30: addome trattabile, alvo chiuso ai gas. invariati…”. Allo stesso CP_20 Pt_3
modo, alla data del 14.03.2013, è scritto: “Alvo chiuso ai gas. Diuresi con foley. Addome trattabile. Ore 17,15
Cons. ematologica: pz. operata…di asportazione di cistoma ovaio sin. Nel postoperatorio lieve allungamento dei tempi di coagulazione, specie PT, senza emorragie anomale. Drenaggi con perdite ematiche nei limiti…Per
pagina 21 di 26 domani emocromo, creatinina, birilubina, birilubina tot e fraz., LDH, PT, fibrinogeno, ATII, dimeri,
ferritina…”. Seguono, in data 15.03.2013, le seguenti annotazioni: “Condizioni generali buone. Alvo
canalizzato ai gas. Rimosso drenaggio retro peritoneale drenaggio 50 ml. C.T. Inizia alimentazione. Ore 21
controllo clinico. Cond. Generali buone. Drenaggio 50 c.c.”.
Nella giornata del 16.03.2013 è poi scritto: “Alvo canalizzato, si rimuove drenaggio intracavitario.
Consulenza ematologica: tempi coagulativi nella norma, per lunedì PT, PTT, fibrinogeno, ATIII, D-dimero.
Alimentazione parenterale. Alvo aperto ai gas. Consulenza chirurgica. Ore 21,00 visita del chirurgo: paziente in condizioni generali discrete in IV giornata postoperatoria dopo asportazione di cisti del mesosisma. Al momento obiettività addominale con addome trattabile in tutti i quadranti, lievemente dolente in quelli inferiori. Alvo
riferito canalizzato a feci e gas. T: 37,4° C. Piccola raccolta pelvica alla TC eseguita oggi…Ecografia addome completo integrato con TAC senza mdc: marcato meteorismo enterocolico con immagini da sovrapposizione di gas e feci…L'esame TC mostra multiple bolle ad aria libera in addome più evidenti in addome inferiore. Nello
scavo pelvico, a sinistra, evidenza di piccola raccolta liquida nel cui contesto si apprezzano minime bolle aeree.
Il reperto necessita di monitoraggio clinico e di controllo diagnostico a distanza”.
Solo a partire dalla quarta giornata post-operatoria si evidenziano, quindi, i primi sfumati problemi che sia accentuano in misura minima il giorno successivo, ossia il 17.03.2013, quando viene annotato in cartella:
“Addome trattabile. La paziente riferisce nausea. Ore 9,15 addome trattabile, alvo canalizzato ai gas, non vomito. T.C. 36,3° C. La paziente rifiuta terapia parenterale. Si richiede consulenza chirurgica. Ore 10,45
consulenza chirurgica: intervento per cisti mesenterica il 12.03; attualità addome trattabile canalizzato ai gas.
negativo. Riferisce nausea…Da rivedere. Continui terapia in corso. Ore 11,30 controllo clinico. Per_4
Addome trattabile…”. In piena tranquillità trascorre, invece, il 18.03.2013 quando è annotato: “Condizioni
generali stazionarie. Alvo canalizzato ai gas. Addome trattabile su tutti i quadranti. Apiressia. Clistere
evacuativo”. Nessuna annotazione particolarmente allarmante è ancora segnalata in data 19.03.2013 a parte l'emersione da una TAC, eseguita senza m.d.c. per rifiuto di somministrazione dello stesso da parte della paziente, di un aumento di dimensioni della raccolta fluida corpuscolata apprezzabile nella fossa iliaca sinistra.
La situazione inizia, invece, a degenerare dal 20.03.2013 quando si annota in cartella: “Ore 12,45
consulenza chirurgica…Alvo riferito canalizzato a feci diarroiche. Addome trattabile, dolore al fianco sinistro con +-. Si chiede TC addome e pelvi con m.d.c.” fino a che, il giorno successivo, sia annota: “TAC Per_4
pagina 22 di 26 addome superiore e inferiore con e senza mdc: abbondante stravaso di m.d.c dal lume sigmoideo in fossa iliaca sinistra con opacizzazione di un tramite serpiginoso diretto verso la parete anteriore dell'addome con numerosi livelli idroaerei…; le condizioni cliniche e la diagnostica strumentale impongono intervento urgente e indifferibile. La paziente viene informata della possibilità di lesione intestinale e di stomia…Diagnosi:
Peritonite Stercoracea saccata retro sigmoidea. Intervento: sigmoidectomia e colostomia (Hartman)…”.
Tutto ciò contraddice palesemente la tesi dell'appellante di una recisione delle arterie sigmoidee che fu malamente riparata, suturandole, con conseguente mancato apporto di ossigeno e di nutrimento al viscere e necrosi dello stesso, come pure la tesi di una perforazione del sigma con lo strumentario chirurgico, mentre accredita inconfutabilmente la conclusione a cui sono giunti i consulenti d'ufficio dell'innesco nell'area operata,
nonostante la correttezza dell'atto chirurgico, di un processo ischemico ed infiammatorio che condusse progressivamente, nel post-operatorio, alla necrosi della parete del sigma la quale si perforava determinando uno spandimento del contenuto fecale nella pelvi.
Da qui la necessità di un intervento urgente salvavita con resezione del tratto di intestino necrotizzatosi,
confezionamento di una stomia e ripulitura del cavo peritoneale per scongiurare il rischio settico.
In caso di resezione accidentale delle arterie sigmoidee, e di loro successiva ricucitura, lo stravaso di sangue peritoneale avrebbe infatti determinato delle copiose raccolte ematiche poi eliminate attraverso i drenaggi confezionati alla fine dell'intervento mentre i drenaggi, come risulta dalla cartella, raccoglievano nei giorni immediatamente successivi all'intervento modicissime quantità di liquido ematico (poche gocce) tanto da venire rimossi già in terza giornata (quello retro peritoneale) ed in quarta giornata (quello intracavitario).
La paziente, inoltre, avrebbe presentato anemia o avrebbe avuto bisogno di trasfusioni mentre di tutto ciò
non vi è traccia nonostante la pratica di emocromo.
Allo stesso modo una perforazione del sigma con lo strumentario chirurgico, con conseguente discesa di materiale fecale nella cavità addominale, avrebbe determinato l'insorgenza immediata di una grave condizione settica mentre solo in nona giornata si è avuta l'evidenza strumentale di una perforazione del sigma, preceduta da vaghe avvisaglie di una problematica in fieri, che non può certamente indurre a retrodatare di nove giorni l'evento. In tal caso la paziente non sarebbe infatti sopravvissuta, in buone condizioni generali, per un così lungo tempo ma avrebbe sviluppato una peritonite fulminante.
Sin dai primi giorni, ed in realtà fino a poco prima dell'intervento salvavita, si è invece dato atto in cartella pagina 23 di 26 di un alvo canalizzato a gas e feci, ossia di un intestino che funzionava regolarmente permettendo una normale defecazione.
Quanto poi all'esame del tessuto istologico prelevato durante il secondo intervento, lo stesso non comprova affatto l'avvenuta perforazione del sigma con gli strumenti chirurgici contribuendo, piuttosto, ad accreditare la tesi dei consulenti d'ufficio. In detto esame non si parla, infatti, di ferite da taglio quanto piuttosto di “focolai di flogosi” e di “aree necrotiche ascessuali” né è dato comprendere come la formazione di tali focolai “intorno a materiale estraneo da riferirsi a fili di sutura” possa essere valorizzato dall'appellante per l'individuazione di una responsabilità medica. Gli operatori chirurgici non potevano infatti operare senza poi suturare, pena la morte per dissanguamento della paziente, né si può sostenere che la potesse essere Pt_1
operata senza procurarle un sia pur minimo danno ai tessuti ed ai vasi sanguigni essendo un'incisione necessaria per poter asportare la cisti mesenterica, e per poter rimuovere le aderenze tra la stessa ed il sigma, nonché
connaturale all'atto chirurgico che, diversamente, non poteva aver luogo.
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Con il decimo motivo di gravame l'appellante lamenta: “nullità della sentenza e violazione di legge per motivazione contraddittoria per la esclusione del beneficio del gratuito patrocinio della parte istante in relazione all'art. 136 del d.p.r. 30/05/2022 n. 115” deducendo che tale decisione è errata avendo la difesa attorea individuato le criticità e gli errori commessi nel corso dell'intervento chirurgico nei limiti delle proprie competenze, senza poter ravvisare alcun esercizio abusivo del diritto di difesa.
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Il motivo è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità, in tutti i suoi più recenti pronunciamenti, ha infatti ribadito che l'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 136 del
D.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel suo regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R. (cfr. in termini cass. n. 3028/2018, cass. n. 32028/2018
e cass. n. 10487/2020). La doglianza doveva pertanto farsi valere nella sede sua propria in contraddittorio col e non con gli appellati trattandosi di questione per loro priva di interesse e rispetto alla RO1
quale non hanno legittimazione.
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pagina 24 di 26 Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta “nullità della sentenza e violazione di legge per motivazione inesistente ed errata in ordine alla condanna alle spese delle parti chiamate in causa in relazione a quanto dispongono gli artt. 91, 92 e 269 c.p.c.”. Secondo l'appellante l'attrice non doveva infatti essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa dal momento che essa ha
Con proposto la sua domanda solo nei confronti della e del Prof. senza mai estenderla ai chiamati in CP_2
causa con i quali non si è pertanto instaurato alcun rapporto processuale.
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Anche quest'ultimo motivo è infondato. L'autore della sentenza impugnata ha infatti abbondantemente chiarito, con il richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità, che in forza del principio di causazione - il quale regola il riparto delle spese di lite unitamente a quello di soccombenza, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa sia stata determinata dalle tesi sostenute dall'attore stesso, e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, rimanendo a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo solo quando l'iniziativa del chiamante, essendosi rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concretizzi un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Tale ultima evenienza evidentemente non ricorre nella fattispecie in esame in quanto l'effettuazione in equipe dell'intervento chirurgico per cui è lite ha ragionevolmente indotto il a chiamare in causa sia CP_2
gli altri componenti del team operatorio, per un'eventuale graduazione delle responsabilità funzionale all'esercizio dell'azione di regresso, sia la compagnia assicuratrice emittente della polizza aziendale, da cui essere garantito in caso di soccombenza.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo
Con riferimento, per quanto concerne la ai compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore indeterminato di media complessità e, per quanto concerne le altre parti, all'ammontare liquidato in primo grado a titolo di lite posto che, in sede di gravame, l'appellante ha riproposto la domanda risarcitoria nei
Con confronti della sola icché, per gli altri, il gravame ha ad oggetto la sola condanna alle spese.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a pagina 25 di 26 quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da in vista della riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
6000/2021 pubblicata il 25.06.2021.
2) Condanna al rimborso delle spese avversarie del giudizio di appello che si liquidano, a titolo Parte_1
di compensi, in € 9.991,00 a favore della , in € 5.809,00 a favore degli avv.ti Francesco Controparte_1
Nazzaro e Teresa Buonanno, difensori di dichiaratisi antistatari, in € 5.809,00 a favore di RO
, in € 2.915,00 a favore degli avv.ti Gaia De Stefano e GI MO, difensori di Controparte_8 CP_10
dichiaratisi antistatari, di € 2.915,00 a favore di di € 2.915,00 a favore della
[...] CP_9 [...]
e di € 2.915,00 a favore della oltre, per tutti, Controparte_3 Controparte_7
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per Parte_1
la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 17.06.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_22
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