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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/10/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 856/2025 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 8 ottobre 2025, alle ore 11:33, innanzi al Giudice, dott. CO AO ZO, chiamata la causa n.
856/2025 r.g. è comparso l'avv. Sammartano, ricorrente in proprio.
Nessuno è comparso per il opposto. CP_1
L'avv. Sammartano insiste in ricorso e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice, dichiarata la contumacia del Ministero opposto, ritenuta la causa matura per la decisione, invita il ricorrente a discutere ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Sammartano conclude come in atto introduttivo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:30, riaperto il verbale in assenza dei procuratori delle parti,
Il Giudice
Pronuncia sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni.
Il Giudice
CO AO ZO N. 856/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CO AO ZO, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 856 R.G. dell'anno 2025 tra:
AVV. PIETRO SAMMARTANO, (C.F.: ), in proprio C.F._1 opponente
e
, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 opposto – contumace avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di liquidazione competenze difensore ex art. 84,
170 DPR 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda di parte opponente
1.1) Con ricorso depositato in data 19/5/2025, l'avv. Pietro Sammartano ha proposto opposizione ex art. 281 decies c.p.c. (come richiamato dal combinato disposto degli artt. 84 e 170 DPR.
115/2002 e 15 d. lgs 150/11), avverso il decreto di liquidazione emesso in data 7/4/2025 a seguito della definizione della causa civile n° 876/2021 RG, notificato a mezzo p.e.c. il 17/4/2025, con cui
è stato liquidato il compenso professionale spettante al ricorrente avvocato, in relazione all'attività svolta nell'interesse di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1 deliberazione dell'ordine degli avvocati di Marsala n. 853/2021 del 15/6/2021.
In particolare, l'avv. Sammartano si duole dell'erroneo calcolo del compenso liquidato, atteso che a fronte di un importo richiesto di € 2.538,50, computato applicando le disposizioni di cui al DM n° 55/2024, secondo lo scaglione dei valori medi relativo al valore della causa (disputatum), rientrante nella fascia compresa tra € 5.201,00 a € 26.000,00, il Giudice di prime cure liquidava la somma di € 331,00 oltre rimborso forfetario, iva e c.p.a. come per Legge, applicando i valori medi dello scaglione di valore sino a € 1.100,00 (secondo il valore del decisum).
Il ricorrente, ha quindi, eccepito il difetto di motivazione del provvedimento opposto con il quale
è stata liquidata una somma ritenuta simbolica e non consona al decoro della professione, non indicandosi neanche nel decreto opposto, gli importi relativi alle diverse fasi della causa, e senza che il Giudice di prime cure avesse effettuato la verifica in concreto dell'adeguatezza del compenso liquidato rispetto all'attività difensiva effettivamente svolta dal legale in relazione alle peculiarità del caso specifico.
Deducendo la violazione degli artt. 4 commi 1 e 5 DM n. 55/2014 ed 82 DPR n.115/2002, nonché la violazione art. 2233 c.c., l'opponente ha chiesto, in definitiva, in riforma del decreto impugnato, di: “accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare a favore dell'istante l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione ovvero € 2.538,50, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge per la ragioni sopra indicate, con refusione delle spese borsuali, € 125,00, e del compenso professionale del presente giudizio”.
1.2) Con decreto depositato il 27 maggio 2025, comunicato in pari data, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. nonché assegnato al ricorrente il termine di rito per la costituzione e per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto.
Il , a cui è stato regolarmente notificato a cura del ricorrente il ricorso e il Controparte_2 decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 8/10/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'art. 281 sexies c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ne ha disposto la discussione orale.
2) Fondatezza della opposizione.
2.1) Va innanzitutto osservato che sussiste la competenza di questo Giudice. Invero, con riferimento all'opposizione a decreto di liquidazione competenze difensore ex art. 82 DPR
115/2002, va esclusa l'applicazione del foro erariale, atteso che la disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa, che individua la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che procede, sia dalla previsione dell'art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente (v. Cass. 26791/11).
Conseguentemente, l'opposizione riguardante il patrocinio a spese dello Stato è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, applicabile ratione temporis, per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass. 12668/14). Inoltre, consta agli atti la regolarità della notifica del ricorso al , rimasto intimato e la tempestività del suo deposito. Controparte_2
2.2) Nel merito, va ora rilevato che l'opposizione è fondata a e va, pertanto, accolta. Va, infatti, osservato che, ai sensi dell'art. 82 D.M. n. 115/2002, la liquidazione del compenso spettante all'avvocato va effettuata “tenendo conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (…). Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80% o diminuiti fino al 50%. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%”.
Dunque, il Giudice ha la facoltà di valutare complessivamente il lavoro svolto dal professionista e soprattutto di tener conto dell'esito della lite e dell'eventuale manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
A tanto si aggiunga il richiamo al consolidato orientamento della Suprema Corte, espresso nei termini che “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi (per pagamento di somme o come nella specie) di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato […] il valore della controversia è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum, non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore”
(cfr., tra le tante, Cass. sez. III, 06/05/2022, n. 14470; v. anche Cass. Civ. sez. I, 07/03/2024,
n.6151). Nel caso di specie, il procedimento nell'ambito del quale l'odierno opponente ha prestato la propria attività difensiva è stato definito con sentenza n. 833/2024 del 11/12/2024, che a fronte di una domanda di risarcimento danni quantificati da parte avversa in € 7.395,19, importo parzialmente confermato dall'espletata CTU che ha quantificato i lamentati danni in € 4.250,00, ha condannato i convenuti ivi compreso , al pagamento in favore degli attori della somma di € Parte_1
235,03.
Orbene, non può nutrirsi dubbio sul fatto che, tenuto conto della natura del giudizio, la controversia rientrava nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.001,00 e l'importo liquidato dal Tribunale con decreto del 7/4/2025 pari ad € 331,00, già ridotto della metà ex art. 130 DPR n. 115/2002, oltre accessori di legge, si presenta inferiore ai minimi di Legge, oltretutto difettando l'opposto decreto di liquidazione di motivazione sul punto della scelta dello scaglione di riferimento e degli importi imputati alle singole fasi processuali.
Il decreto di pagamento opposto va riformato, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 vigenti ratione temporis, calcolati secondo i valori minimi individuati sulla scorta della contenuta complessità delle questioni dedotte e successivamente aumentati, quanto all'attività istruttoria, in relazione al concreto svolgimento della stessa, pervenendo così alla somma individuata in dispositivo.
3) Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate assumendo quale valore di riferimento la differenza tra la l'odierno valore di liquidazione e il valore del provvedimento impugnato (€ 1.019,00), con contenimento entro i minimi, in considerazione della tenuità delle questioni dedotte, e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. Pietro Sammartano avverso il decreto reso dal
Tribunale di Marsala in data 7/4/2025 e, in riforma il decreto di liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Sammartano in qualità di difensore di
[...]
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione dell'ordine degli Parte_1 avvocati di Marsala n. 853/2021 del 15/6/2021nel procedimento civile indicato in parte motiva;
2) liquida in favore dell'avv. Pietro Sammartano per i titoli indicati in motivazione, l'importo di €
1.350,00 oltre spese generali 15%, IVA e c.p.a, importo già ridotto del 50 % per l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (art. 130 Dpr 115/02), di cui: € 230,00 per la fase di studio,
€ 194,50 per quella introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria e € 425,50 per quella decisionale;
3) dispone il pagamento di tutte le suddette somme a carico dell'RI e manda la cancelleria per gli adempimenti di rito;
4) condanna il convenuto a rifondere il ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €
232,00, oltre accessori di Legge.
Marsala, 8/10/2025
Il Giudice
CO AO ZO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 8 ottobre 2025, alle ore 11:33, innanzi al Giudice, dott. CO AO ZO, chiamata la causa n.
856/2025 r.g. è comparso l'avv. Sammartano, ricorrente in proprio.
Nessuno è comparso per il opposto. CP_1
L'avv. Sammartano insiste in ricorso e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice, dichiarata la contumacia del Ministero opposto, ritenuta la causa matura per la decisione, invita il ricorrente a discutere ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Sammartano conclude come in atto introduttivo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:30, riaperto il verbale in assenza dei procuratori delle parti,
Il Giudice
Pronuncia sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni.
Il Giudice
CO AO ZO N. 856/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CO AO ZO, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 856 R.G. dell'anno 2025 tra:
AVV. PIETRO SAMMARTANO, (C.F.: ), in proprio C.F._1 opponente
e
, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 opposto – contumace avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di liquidazione competenze difensore ex art. 84,
170 DPR 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda di parte opponente
1.1) Con ricorso depositato in data 19/5/2025, l'avv. Pietro Sammartano ha proposto opposizione ex art. 281 decies c.p.c. (come richiamato dal combinato disposto degli artt. 84 e 170 DPR.
115/2002 e 15 d. lgs 150/11), avverso il decreto di liquidazione emesso in data 7/4/2025 a seguito della definizione della causa civile n° 876/2021 RG, notificato a mezzo p.e.c. il 17/4/2025, con cui
è stato liquidato il compenso professionale spettante al ricorrente avvocato, in relazione all'attività svolta nell'interesse di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1 deliberazione dell'ordine degli avvocati di Marsala n. 853/2021 del 15/6/2021.
In particolare, l'avv. Sammartano si duole dell'erroneo calcolo del compenso liquidato, atteso che a fronte di un importo richiesto di € 2.538,50, computato applicando le disposizioni di cui al DM n° 55/2024, secondo lo scaglione dei valori medi relativo al valore della causa (disputatum), rientrante nella fascia compresa tra € 5.201,00 a € 26.000,00, il Giudice di prime cure liquidava la somma di € 331,00 oltre rimborso forfetario, iva e c.p.a. come per Legge, applicando i valori medi dello scaglione di valore sino a € 1.100,00 (secondo il valore del decisum).
Il ricorrente, ha quindi, eccepito il difetto di motivazione del provvedimento opposto con il quale
è stata liquidata una somma ritenuta simbolica e non consona al decoro della professione, non indicandosi neanche nel decreto opposto, gli importi relativi alle diverse fasi della causa, e senza che il Giudice di prime cure avesse effettuato la verifica in concreto dell'adeguatezza del compenso liquidato rispetto all'attività difensiva effettivamente svolta dal legale in relazione alle peculiarità del caso specifico.
Deducendo la violazione degli artt. 4 commi 1 e 5 DM n. 55/2014 ed 82 DPR n.115/2002, nonché la violazione art. 2233 c.c., l'opponente ha chiesto, in definitiva, in riforma del decreto impugnato, di: “accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare a favore dell'istante l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione ovvero € 2.538,50, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge per la ragioni sopra indicate, con refusione delle spese borsuali, € 125,00, e del compenso professionale del presente giudizio”.
1.2) Con decreto depositato il 27 maggio 2025, comunicato in pari data, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. nonché assegnato al ricorrente il termine di rito per la costituzione e per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto.
Il , a cui è stato regolarmente notificato a cura del ricorrente il ricorso e il Controparte_2 decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 8/10/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'art. 281 sexies c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ne ha disposto la discussione orale.
2) Fondatezza della opposizione.
2.1) Va innanzitutto osservato che sussiste la competenza di questo Giudice. Invero, con riferimento all'opposizione a decreto di liquidazione competenze difensore ex art. 82 DPR
115/2002, va esclusa l'applicazione del foro erariale, atteso che la disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa, che individua la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che procede, sia dalla previsione dell'art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente (v. Cass. 26791/11).
Conseguentemente, l'opposizione riguardante il patrocinio a spese dello Stato è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, applicabile ratione temporis, per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass. 12668/14). Inoltre, consta agli atti la regolarità della notifica del ricorso al , rimasto intimato e la tempestività del suo deposito. Controparte_2
2.2) Nel merito, va ora rilevato che l'opposizione è fondata a e va, pertanto, accolta. Va, infatti, osservato che, ai sensi dell'art. 82 D.M. n. 115/2002, la liquidazione del compenso spettante all'avvocato va effettuata “tenendo conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (…). Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80% o diminuiti fino al 50%. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%”.
Dunque, il Giudice ha la facoltà di valutare complessivamente il lavoro svolto dal professionista e soprattutto di tener conto dell'esito della lite e dell'eventuale manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
A tanto si aggiunga il richiamo al consolidato orientamento della Suprema Corte, espresso nei termini che “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi (per pagamento di somme o come nella specie) di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato […] il valore della controversia è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum, non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore”
(cfr., tra le tante, Cass. sez. III, 06/05/2022, n. 14470; v. anche Cass. Civ. sez. I, 07/03/2024,
n.6151). Nel caso di specie, il procedimento nell'ambito del quale l'odierno opponente ha prestato la propria attività difensiva è stato definito con sentenza n. 833/2024 del 11/12/2024, che a fronte di una domanda di risarcimento danni quantificati da parte avversa in € 7.395,19, importo parzialmente confermato dall'espletata CTU che ha quantificato i lamentati danni in € 4.250,00, ha condannato i convenuti ivi compreso , al pagamento in favore degli attori della somma di € Parte_1
235,03.
Orbene, non può nutrirsi dubbio sul fatto che, tenuto conto della natura del giudizio, la controversia rientrava nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.001,00 e l'importo liquidato dal Tribunale con decreto del 7/4/2025 pari ad € 331,00, già ridotto della metà ex art. 130 DPR n. 115/2002, oltre accessori di legge, si presenta inferiore ai minimi di Legge, oltretutto difettando l'opposto decreto di liquidazione di motivazione sul punto della scelta dello scaglione di riferimento e degli importi imputati alle singole fasi processuali.
Il decreto di pagamento opposto va riformato, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 vigenti ratione temporis, calcolati secondo i valori minimi individuati sulla scorta della contenuta complessità delle questioni dedotte e successivamente aumentati, quanto all'attività istruttoria, in relazione al concreto svolgimento della stessa, pervenendo così alla somma individuata in dispositivo.
3) Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate assumendo quale valore di riferimento la differenza tra la l'odierno valore di liquidazione e il valore del provvedimento impugnato (€ 1.019,00), con contenimento entro i minimi, in considerazione della tenuità delle questioni dedotte, e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. Pietro Sammartano avverso il decreto reso dal
Tribunale di Marsala in data 7/4/2025 e, in riforma il decreto di liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Sammartano in qualità di difensore di
[...]
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione dell'ordine degli Parte_1 avvocati di Marsala n. 853/2021 del 15/6/2021nel procedimento civile indicato in parte motiva;
2) liquida in favore dell'avv. Pietro Sammartano per i titoli indicati in motivazione, l'importo di €
1.350,00 oltre spese generali 15%, IVA e c.p.a, importo già ridotto del 50 % per l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (art. 130 Dpr 115/02), di cui: € 230,00 per la fase di studio,
€ 194,50 per quella introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria e € 425,50 per quella decisionale;
3) dispone il pagamento di tutte le suddette somme a carico dell'RI e manda la cancelleria per gli adempimenti di rito;
4) condanna il convenuto a rifondere il ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €
232,00, oltre accessori di Legge.
Marsala, 8/10/2025
Il Giudice
CO AO ZO