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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 28/11/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 724/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Marta Sarnelli Giudice dr.ssa Irene Giamminonni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. IOMMI MARIA ASSUNTA, avente ad oggetto: Separazione consensuale dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 20/10/2025, hanno esposto che: il giorno 8.12.2003, in Raiano, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
II, n. 6, Serie A, Anno 2003; dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il 28.1.2004 e Persona_1 Persona_2
il 23.11.2007.
[...]
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
Parte_3
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
; Parte_1
• ordina al Comune di Raiano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiara compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso al padre ed alla Per_2
madre, con il consequenziale esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine ad ogni questione di straordinaria amministrazione inerente al figlio, con collocazione prevalente presso la casa familiare, sita a Raiano, Via Arno 1, ove abiterà insieme alla madre e alla sorella maggiorenne;
Per_1
2) l'abitazione familiare, sita a Raiano, Via Arno n.1, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, resta assegnata, con quanto in essa contenuto, alla signora , dandosi atto che il signor Parte_1
che, ha già lasciato la predetta casa da tempo e ritirato i suoi Parte_2
effetti personali, assume formale impegno di cambiare la sua residenza anagrafica e comunicare il nuovo indirizzo;
3) il padre, in mancanza di diverso accordo tra le parti, potrà tenere con sé il minore durante il periodo scolastico e festivo tre weekend al mese dal sabato pomeriggio fino alle 22.00 della domenica. Il minore potrà passare le vacanze estive con il padre un periodo di due settimane anche non consecutive (una settimana a giugno, una settimana a luglio o una settimana ad agosto) da concordare entro il mese di maggio;
le festività natalizie saranno festeggiate la Vigilia di Natale 2025 con la madre sino alla mattina del 25 dicembre 2025 e il Natale 2025 con il padre;
il 26.12.2025 con la madre;
la Vigilia di Capodanno con la madre;
il 1 ° gennaio 2025 con il padre, salvo diverso accordo tra le parti;
e così in via alternativa per gli anni successivi;
le feste pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, saranno così trascorse: ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, dandosi atto che Pasqua 2026 saranno con la madre e Pasquetta 2026 con il padre, salvo diverso accordo tra le parti;
e così in via alternativa negli anni successivi;
il compleanno del ragazzo verrà trascorso a sua libera scelta insieme a uno o ad entrambi i genitori;
il tutto sempre compatibilmente agli altri impegni personali e scolastici del ragazzo. I genitori si impegnano a comunicarsi il luogo di vacanza prescelto da trascorrere con il minore;
4) il Sig. verserà anticipatamente alla Sig.ra a titolo di Pt_2 Parte_1
mantenimento del figlio minore e della figlia , studentessa Per_2 Per_1
maggiorenne, non economicamente autosufficiente, l'importo complessivo di euro
500,00 (cinquecento) mensili, considerati euro 250,00 (duecentocinquanta) per ogni figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante pagamento diretto nelle mani della
Sig.ra , che rilascerà ricevuta;
la suddetta somma sarà, Parte_1
come per legge, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT-FOI;
5) entrambi i coniugi dovranno sostenere tutte le spese straordinarie, così come individuate, articolate e regolate nel Protocollo “Spese Mantenimento Prole” siglato dal Tribunale di Sulmona ed allegato al presente ricorso (doc. 8), previamente condivise tra i genitori e che graveranno su ciascuno di essi nella misura del 50%;
6) le parti stabiliscono, altresì, che l'assegno unico familiare sarà diviso tra loro nella misura del 50% ciascuno e che sarà il Sig. a farne richiesta per poi Pt_2
procedere, all'esito del relativo incasso, a versane la metà alla moglie;
7) le parti si obbligano sin d'ora a prestare il reciproco assenso per il rilascio di documenti idonei per l'espatrio anche per il minore;
8) , tg. EH600XG, immatricolata nell'anno 2011, in uso Controparte_1
al marito e dallo stesso acquistata nel 2023 in regime di comunione legale, resta nel possesso e titolarità del predetto e la Sig.ra rinuncia con la firma del Parte_1
presente atto ad ogni pretesa derivante dalla comproprietà del mezzo;
9) autovettura DR 1, tg. EC 677DL immatricolata nell'anno 2010, in uso alla moglie e dalla stessa acquistata in regime di comunione dei beni nell'anno 2019, resta nel possesso e titolarità della predetta e il Sig. con la firma del presente Controparte_2
atto ad ogni pretesa derivante dalla comproprietà del mezzo;
10) il sig. si obbliga a provvedere in via esclusiva al pagamento, fino alla Pt_2
totale sua estinzione, del prestito personale n. PRT 1126577 da lui contratto in data
4.6.2025 presso BCC di Pratola Peligna, Filiale di Corfinio, (n. 120 rate mensili di €
416,84) per l'acquisito della casa di sua esclusiva proprietà, sita a Raiano, Via Verdi
n. 94;
11) il sig. e la Sig.ra provvederanno al più presto ad Pt_2 Parte_1
estinguere il rapporto di conto corrente cointestato n. 3643/654 presso BNL, suddividendo in parti uguali le poste debitorie/creditorie che dovessero risultare al momento della estinzione.
12) il sig. e la Sig.ra provvederanno all'estinzione del libretto Pt_2 Parte_1
postate cointestato n. 000022858178 presso Poste Italiane, Filiale di Raiano, incassando le relative somme e destinandole ai figli.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 724/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Marta Sarnelli Giudice dr.ssa Irene Giamminonni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. IOMMI MARIA ASSUNTA, avente ad oggetto: Separazione consensuale dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 20/10/2025, hanno esposto che: il giorno 8.12.2003, in Raiano, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
II, n. 6, Serie A, Anno 2003; dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il 28.1.2004 e Persona_1 Persona_2
il 23.11.2007.
[...]
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
Parte_3
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
; Parte_1
• ordina al Comune di Raiano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiara compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso al padre ed alla Per_2
madre, con il consequenziale esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine ad ogni questione di straordinaria amministrazione inerente al figlio, con collocazione prevalente presso la casa familiare, sita a Raiano, Via Arno 1, ove abiterà insieme alla madre e alla sorella maggiorenne;
Per_1
2) l'abitazione familiare, sita a Raiano, Via Arno n.1, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, resta assegnata, con quanto in essa contenuto, alla signora , dandosi atto che il signor Parte_1
che, ha già lasciato la predetta casa da tempo e ritirato i suoi Parte_2
effetti personali, assume formale impegno di cambiare la sua residenza anagrafica e comunicare il nuovo indirizzo;
3) il padre, in mancanza di diverso accordo tra le parti, potrà tenere con sé il minore durante il periodo scolastico e festivo tre weekend al mese dal sabato pomeriggio fino alle 22.00 della domenica. Il minore potrà passare le vacanze estive con il padre un periodo di due settimane anche non consecutive (una settimana a giugno, una settimana a luglio o una settimana ad agosto) da concordare entro il mese di maggio;
le festività natalizie saranno festeggiate la Vigilia di Natale 2025 con la madre sino alla mattina del 25 dicembre 2025 e il Natale 2025 con il padre;
il 26.12.2025 con la madre;
la Vigilia di Capodanno con la madre;
il 1 ° gennaio 2025 con il padre, salvo diverso accordo tra le parti;
e così in via alternativa per gli anni successivi;
le feste pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, saranno così trascorse: ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, dandosi atto che Pasqua 2026 saranno con la madre e Pasquetta 2026 con il padre, salvo diverso accordo tra le parti;
e così in via alternativa negli anni successivi;
il compleanno del ragazzo verrà trascorso a sua libera scelta insieme a uno o ad entrambi i genitori;
il tutto sempre compatibilmente agli altri impegni personali e scolastici del ragazzo. I genitori si impegnano a comunicarsi il luogo di vacanza prescelto da trascorrere con il minore;
4) il Sig. verserà anticipatamente alla Sig.ra a titolo di Pt_2 Parte_1
mantenimento del figlio minore e della figlia , studentessa Per_2 Per_1
maggiorenne, non economicamente autosufficiente, l'importo complessivo di euro
500,00 (cinquecento) mensili, considerati euro 250,00 (duecentocinquanta) per ogni figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante pagamento diretto nelle mani della
Sig.ra , che rilascerà ricevuta;
la suddetta somma sarà, Parte_1
come per legge, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT-FOI;
5) entrambi i coniugi dovranno sostenere tutte le spese straordinarie, così come individuate, articolate e regolate nel Protocollo “Spese Mantenimento Prole” siglato dal Tribunale di Sulmona ed allegato al presente ricorso (doc. 8), previamente condivise tra i genitori e che graveranno su ciascuno di essi nella misura del 50%;
6) le parti stabiliscono, altresì, che l'assegno unico familiare sarà diviso tra loro nella misura del 50% ciascuno e che sarà il Sig. a farne richiesta per poi Pt_2
procedere, all'esito del relativo incasso, a versane la metà alla moglie;
7) le parti si obbligano sin d'ora a prestare il reciproco assenso per il rilascio di documenti idonei per l'espatrio anche per il minore;
8) , tg. EH600XG, immatricolata nell'anno 2011, in uso Controparte_1
al marito e dallo stesso acquistata nel 2023 in regime di comunione legale, resta nel possesso e titolarità del predetto e la Sig.ra rinuncia con la firma del Parte_1
presente atto ad ogni pretesa derivante dalla comproprietà del mezzo;
9) autovettura DR 1, tg. EC 677DL immatricolata nell'anno 2010, in uso alla moglie e dalla stessa acquistata in regime di comunione dei beni nell'anno 2019, resta nel possesso e titolarità della predetta e il Sig. con la firma del presente Controparte_2
atto ad ogni pretesa derivante dalla comproprietà del mezzo;
10) il sig. si obbliga a provvedere in via esclusiva al pagamento, fino alla Pt_2
totale sua estinzione, del prestito personale n. PRT 1126577 da lui contratto in data
4.6.2025 presso BCC di Pratola Peligna, Filiale di Corfinio, (n. 120 rate mensili di €
416,84) per l'acquisito della casa di sua esclusiva proprietà, sita a Raiano, Via Verdi
n. 94;
11) il sig. e la Sig.ra provvederanno al più presto ad Pt_2 Parte_1
estinguere il rapporto di conto corrente cointestato n. 3643/654 presso BNL, suddividendo in parti uguali le poste debitorie/creditorie che dovessero risultare al momento della estinzione.
12) il sig. e la Sig.ra provvederanno all'estinzione del libretto Pt_2 Parte_1
postate cointestato n. 000022858178 presso Poste Italiane, Filiale di Raiano, incassando le relative somme e destinandole ai figli.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco