Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/06/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. 86 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott. Daniele Moro Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.P.U. 86/2024 promossa da
– sede- Parte_1 ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale della
SO. in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (p.iva. ) P.IVA_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 il Pubblico Ministero presso questo C Tribunale ha chiesto aprirsi la liquidazione giudiziale della società .
[...]
. Controparte_1
La Società non si è costituita, ma sono comparsi in udienza il suo liquidatore e socia , unitamente al marito e socio . Controparte_3 Persona_1
L'istruttoria del ricorso è avvenuta attraverso l'interrogatorio libero dei ricorrenti e mediante indagine alla Guardia di finanza.
Il ricorso va accolto.
1
Essendo stata la società messa in liquidazione in data 12.10.2021, ai fini dell'accertamento della sua condizione di insolvenza, occorre verificare se sia data una sua condizione di incapienza patrimoniale, ossia se gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei debiti sociali.
Infatti, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte formatosi nella vigenza della l. fall., ma da ritenersi valido ed applicabile anche nella vigenza del CCI., non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei propri creditori previa realizzazione delle attività, non è necessario accertare se essa disponga di liquidità sufficienti per soddisfare i crediti correnti, come nel caso di società attiva.
Nel caso di specie, dall'espletata istruttoria, emerge detta condizione di incapienza patrimoniale della resistente. CP_4
Prendendo come punto di partenza dell'ultimo bilancio depositato – quello al
31.12.2013, che si può vedere allegato al ricorso della Procura-, risulta che a quel momento la società avesse un attivo pari ad euro € 3.023.093,00, rappresentato da 5 immobili (cfr. p. 4 della nota integrativa al bilancio al
31.12.2013) ed un passivo pari ad € 3.050.755,00, sicché a quel momento era data una incapienza patrimoniale lievissima, con un disavanzo negativo fra attivo e passivo di bilancio pari a solo circa - € 16.000,00.
L'istruttoria compiuta ha permesso di accertare come quel disavanzo negativo oggidì, dopo 12 anni, abbia assunto dimensioni ben più rilevanti: sentiti in interrogatorio libero, i debitori hanno ammesso come attualmente il valore dell'attivo si sia completamente azzerato, essendo stati venduti tutti e 5 gli immobili esistenti nel 2013;
a fronte di questo azzeramento dell'attivo, tuttavia, non vi è stato uno speculare annullamento del passivo;
infatti, dal certificato ex art. 367 CCI pervenuto dall'Agenzia delle Entrate e datato 18.12.2024, risulta che la Società abbia un'esposizione debitoria verso l'ente pari ad oltre € 2.800.000,00;
2 l'istruttoria compiuta tramite la Guardia di Finanza ha peraltro permesso di accertare che il debito erariale di cui al certificato sia a tutt'oggi esistente e non coincida con il debito erariale oggetto di un giudizio penale conclusosi con l' assoluzione del legale rappresentante della Società, come chiarito dalla nota della Guardia di Finanza Compagnia di Crema del 25.3.2025: dal certificato ex art. 367 CCI risulta che le cartelle di più significativo ammontare si riferiscano ai periodi di imposta 2015 e 2016; dagli atti del processo penale, prodotti dai debitori, e dalla informativa della Guardia di Finanza del 2022, che ha dato origine alle indagini e quindi a quel processo, prodotta dalla Procura ricorrente, si ricava che quel processo riguardasse un'ipotizzata evasione fiscale per gli anni 2017 -2019.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è all'evidenza complessivamente superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 di cui all'art. 49 ult. comma CCI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società Co
. (p.iva. ); Controparte_1 P.IVA_1
2) nomina Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
3) nomina Curatore il dott. , con studio in Cremona;
Persona_2
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ. ), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 15.10.2025 h. 10.45 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
dispone che detta udienza avvenga con modalità “ da remoto” attraverso il seguente link
“https://teams.microsoft.com/l/meetup-
3 join/19:6f9265be4b9b4a61b5ae5b0ef81fdcab@thread.tacv2/1668617317294?c ontext=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-
2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2225352fe0-00f0-4697-87d4- fa533d4e48bf%22%7D ;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, quinquies e sexies disp. att. cod. proc. civ. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49 comma 3 lett. f)
CCI;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse Parte_2 sufficienti nell'attivo fallimentare;
9) ricorda alla società:
- che, ai sensi dell'art. 148 CCI, la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al Curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 CCI, il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al Curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
10) dispone che il Curatore: predisponga il progetto di stato passivo e lo depositi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
proceda all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al
Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCI, mentre la relazione ex art. 4 130, commi 4 e 5, CCI andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
11) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e
45 CCI;
Cremona, 19.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giorgio Scarsato dott. Andrea Milesi
Si comunichi alla ricorrente ed al Curatore
5