Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1959, n. 1237
Articolo 2
Versione
19 febbraio 1960
Art. 1.
I beni immobili trasferiti in proprieta' dell'Opera nazionale combattenti a termini degli articoli 14 e seguenti del regolamento legislativo approvato con decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 , convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100 , non possono essere retrocessi, qualora la trasformazione fondiaria sia stata eseguita, anche se con varianti rispetto al relativo piano originario.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1960