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Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04787/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4787 del 2019, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Pierdominici e Leonardo Pierdominici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
NI Cilente, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1.del provvedimento del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale “m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U)-OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stata escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85 del 1 febbraio 2018 per la classe di concorso A020-fisica nella Regione Campania;
2.del calendario emanato da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale per le operazioni di immissioni in ruolo 2019 - 2020 da graduatorie di merito concorso 2016 e graduatorie di merito concorso 2018, nella parte in cui possa non contemplare il ricorrente;
3.di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso
con riserva di impugnare le pubblicande emendate graduatorie relative al cennato concorso e alla cennata sua classe disciplinare nella parte in cui non contemplino il ricorrente, il decreto del M.I.U.R. che le approverà e il piano assunzioni eventualmente predisposto da M.I.U.R. nella parte in cui non contempli il ricorrente e non lo immetta in ruolo quale docente ai sensi e per gli effetti dell’art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e del D.D.G. 85/2018
e
per la declaratoria dell’obbligo e/o condanna dell’U.S.R. per la Campania e del M.I.U.R. ad inserire nella graduatoria definitiva per la classe di concorso A020-fisica nella Regione Campania del Concorso docenti di cui all’art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 il ricorrente e ad immetterlo in ruolo ex art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- l’atto impugnato adottato dal Ministero dell’Istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale - è costituito dalla esclusione del ricorrente dalle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 per docenti nelle scuole di istruzione secondaria superiore (classe di concorso A020-Fisica nella Regione Campania), per asserita mancanza del titolo abilitativo all’insegnamento conseguito all’estero, e precisamente in Bulgaria, Stato appartenente all’Unione Europea;
-nel presente giudizio, non vi è stata alcuna pronuncia cautelare, ma sono state adottate plurime ordinanze collegiali istruttorie (ordinanze n. 6664/2021; 7634/2022 e 2855/2023), al fine di ottenere chiarimenti sul separato giudizio, ritenuto pregiudiziale, avente ad oggetto il “ diniego di riconoscimento del titolo abilitativo all’insegnamento conseguito in Bulgaria ”;
-tale giudizio si è poi concluso, in pendenza dell’odierno ricorso, con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 27 aprile 2022 n. 3343 che ha riformato la sentenza di primo grado ed accolto il ricorso originario proposto, tra gli altri, anche dall’odierno ricorrente, annullando i dinieghi di riconoscimento e le conseguenti esclusioni dalle procedure concorsuali;
Osservato che, con ordinanza collegiale n. 1479 del 2024 è stata sollevata la questione di improcedibilità ex art.73 comma 3 c.p.a. del ricorso avente ad oggetto l’esclusione per la mancata impugnazione della graduatoria finale, ma la questione sollevata d’ufficio può ritenersi superata, poiché nel caso di specie l’atto di esclusione è successivo all’approvazione della graduatoria che reca l’inserimento del ricorrente con “riserva” per autonoma determinazione dell’amministrazione (per analoga questione, indotta anche dalla formulazione del petitum, cfr. TAR Lazio, sez. III Bis, 28 agosto 2024, n. 15968);
Rilevato che, da ultimo, l’amministrazione ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti con una nota dell’USR Ufficio II depositata in giudizio il 12 settembre 2024, limitandosi a rappresentare che “ il ricorrente -OMISSIS- è stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2018, da concorso ordinario per titoli ed esami 2016, per la classe di concorso B003 - laboratori di fisica” , senza precisare se la riserva originariamente indicata nella originaria graduatoria deve ritenersi definitivamente sciolta;
Rilevato che, con memoria depositata in data 14 aprile 2025, parte ricorrente ha rappresentato di avere interesse alla coltivazione del giudizio, poiché, ai sensi del DM 39/1998, la classe di concorso “B003 - laboratori di fisica” si riferisce ai docenti che, nelle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo tecnico o professionale, svolgono attività pratiche e di laboratorio, con funzioni di supporto rispetto all'insegnamento teorico principale (cfr. giurisprudenza summenzionata e v. d.P.R. 328/1954, legge 385/1967, d.P.R. 417/1974 ad es. nei suoi artt. 88 e 118, legge 124/1999 ad es. nel suo art. 5, art. 22 d.lgs 59/2017, art. 9 d.l. 160/2024) ed è pertanto sottoposta ad una disciplina differenziata e ad un trattamento giuridico-economico meno favorevole rispetto ai docenti appartenenti alla classe di concorso di cui in controversia;
Ritenuto che pertanto può rigettarsi, alla luce dei riferimenti ordinamentali sopra riportati, l’eccezione di sopravvenuta improcedibilità e che il ricorso debba esaminarsi nel merito;
Osservato che la questione dedotta in questo ricorso è già stata portata alla cognizione del Collegio in giudizi analoghi conclusisi con recenti pronunce (tra cui, cfr. anche per i precedenti citati sentenza T.A.R., Napoli, Sez. IV, 9 novembre 2024, n. 6359);
Ritenuto che pertanto non vi è motivo per discostarsi da tale precedente che si richiama anche ai sensi dell’art. art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a.;
Ritenuto che debba condividersi in particolare il principio secondo cui è venuto meno l’unico motivo ostativo all’inserimento definitivo del ricorrente nella graduatoria dalla quale è stato escluso con il provvedimento impugnato, costituito dal mancato riconoscimento del titolo conseguito all’estero (nel precedente citato n. 6359/2024, la Sezione ha rilevato quanto segue “ Nulla, infine, ha rappresentato il Ministero resistenti circa le ulteriori determinazioni eventualmente assunte, a seguito dalla pronuncia resa dal giudice di appello. Tali circostanze inducono il Collegio, anche alla luce del comportamento processuale dell’Amministrazione resistente, che, costituitasi con memoria di mero stile, non ha dato seguito alcuno agli ordini istruttori di questo Tribunale, a ritenere il ricorso meritevole di accoglimento, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Il gravame va, quindi, accolto essendo venuto meno il provvedimento di diniego, che aveva giustificato l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria; il che significa che la ricorrente dovrà permanere nella suddetta graduatoria con riserva ed in attesa che l’Amministrazione competente si pronunci sulla efficacia e validità del titolo conseguito in Bulgaria.
Rimane, invece, precluso a questo Tribunale ordinare l’inserimento definitivo del ricorrente nella graduatoria, non potendo il Giudice amministrativo disporre in ordine a poteri amministrativi non ancora esercitati. Pur dopo l’annullamento del diniego, operato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3330/21 - che faceva salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione - non risulta, infatti, che l’Amministrazione intimata abbia adottato alcun provvedimento esplicito, in ordine alla validità ed efficacia del titolo conseguito all’estero dalla parte istante ”);
Ritenuto che pertanto l’atto di esclusione debba essere annullato e che tale esito, oltre che fondarsi sulla accertata illegittimità del diniego di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero, è corroborato dal comportamento processuale dell’Amministrazione adottato in violazione del principio di collaborazione processuale ex art. 2 c.p.a. e valutabile in questa sede ex art. 64 ultimo comma c.p.a.;
Considerato al riguardo che, con plurime ordinanze istruttoria (ordinanze n. 6664/2021; 7634/2022 e 2855/2023) erano stati chiesti al Ministero “ documentati chiarimenti, da rendere entro il termine del 28/02/2023, circa i provvedimenti adottati in conseguenza dell’indicata sentenza del Consiglio di Stato (n.3343/2022) ” che non hanno mai avuto riscontro, con conseguente impatto sulla durata del giudizio (la nota depositata in giudizio in data 12 settembre 2024 rubricata come “ adempimento ordinanza collegiale istruttoria ” non è volta a fornire i chiarimenti istruttori precedentemente richiesti dal Collegio, ma unicamente informazioni sullo stato matricolare del ricorrente, al fine di sostenere la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l’improcedibilità del ricorso, sopra esaminata e ritenuta non condivisibile);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto e che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 3,500 oltre accessori come per legge e oltre rimborso contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.