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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3752/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3752/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. BALESTRIERI DAVIDE;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. BELPOLITI PIERPAOLA;
Controparte_1
- RESISTENTE
-CURATORE AVV. Controparte_2 CP_3
[...] CP_3
E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di , nato a [...] Controparte_2 il 09/03/2023.
ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 chi l'affidamento e il manteni A tal fine ha allegato che il resistente è dedito all'alcol, si è reso responsabile di condotte violente e persecutorie nei suoi confronti e non contribuisce al mantenimento del minore. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato del minore, con collocazione presso di sé e che sia disposta la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale per il padre. Ha, inoltre, chiesto che il padre contribuisca al mantenimento del minore e che siano incaricati i Servizi Sociali di monitorare il percorso psicologico del padre, di prevedere un percorso presso la NPI per il minore e che quest'ultimo possa CP_2 incontrare il padre solo se ritenuto opportuno dai Servizi e con le dovute cautele.
si è costituito e ha contestato la ricostruzione Controparte_1 della ricorrente, sostenendo che le liti sono state causate dal comportamento di quest'ultima che soffre di ludopatia e gli impedisce di vedere il figlio. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre, e di poter vedere il figlio un giorno alla settimana e a week-end alternati. Ha, inoltre, offerto di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, ha chiesto che siano i Servizi Sociali a predisporre un calendario di visite. L'AVV. in qualità di curatrice del Controparte_3 minore, si è costituita e ha chiesto che questi sia affidato in via esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa, e che siano incaricati i Servizi di Sociali di avviare percorsi di sostegno per i genitori e di valutare la ripresa dei rapporti tra il padre e il figlio. Con provvedimento provvisorio del 17/12/2024, il TRIBUNALE ha ordinato al resistente di cessare la condotta pregiudizievole e ne ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla ricorrente e dal figlio per un anno. Ha, inoltre, incaricato i Servizi Sociali di prendere in cura il minore, monitorare il nucleo famigliare e attuare interventi a sostegno della genitorialità, procedendo all'organizzazione di incontri protetti con il padre. Ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso in esame, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre. I Servizi Sociali che seguono il minore hanno riferito che la madre risulta adeguata e attenta ai bisogni del figlio, mentre il padre, allo stato, non appare in grado di esercitare in modo adeguato la propria funzione genitoriale. Il , infatti, si è presentato in stato confusionale a uno solo CP_1 dei sette colloqui fissati dal Servizio Sociale e ha mostrato una scarsa consapevolezza della propria condizione psicofisica ("riferisce di assumere terapia farmacologica (antidepressivo), per giustificare lucidità e chiarezza che, durante il colloquio, risultano altalenanti" p. 5; "Gli elementi raccolti, riportano ad una complessa storia di vita, ad una prolungata dipendenza dall'utilizzo di sostanze alcoliche e ad una scarsa chiarezza circa l'attuale stato di salute psicofisica del genitore" p. 7 relazione). Tale quadro trova conferma anche nella relazione del marzo 2025 trasmessa dal Sert di Parma, che evidenzia una limitata adesione del resistente al progetto di recupero ("Ad oggi il paziente non si presenta con regolarità ai colloqui programmati e non ritira la terapia prescritta con costanza. Negli ultimi colloqui era emersa la richiesta del paziente di voler effettuare un percorso comunitario, ma la motivazione non era costante"). La curatrice ha condiviso le valutazioni espresse dal Servizio Sociale, rilevando che il minore appare sereno e ben seguito nel contesto materno, pur sottolineando la necessità di continuare a sostenere anche la genitorialità della madre. Alla luce di quanto sopra, considerata anche la condotta del resistente
– che ha determinato l'emissione di un'ordinanza cautelare – e il fatto che lo stesso non abbia prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare l'effettiva e costante ripresa di un percorso riabilitativo, si ritiene opportuno affidare il minore in via esclusiva alla madre. Non vi sono, invece, i presupposti per privare il resistente della responsabilità genitoriale, non essendo emersa prova – ma in realtà neppure una vera e propria allegazione – di effettivi pregiudizi patiti dal minore in conseguenza dell'esercizio della genitorialità da parte del resistente. Il Servizio Sociale sarà incaricato di supportare e monitorare il nucleo familiare materno, seguire il percorso del padre e valutare tempi e modalità per lo svolgimento degli incontri protetti.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (2 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quest'ultime:
1) La ricorrente, nata nel 1984, è operaia e ha prodotto le CU relative agli anni 2022 e 2023 che attestano un reddito netto annuo, rispettivamente, di circa € 24.637 ed € 24.843 (cfr. doc. 3 e 4). Questi dati risultano sostanzialmente incontestati. La ricorrente ha, inoltre, un altro figlio ( avuto dal precedente Per_1 marito, di cui deve presumibilmente sostenere le spese di mantenimento.
2) Il resistente, nato nel 1988, ha dichiarato di essere al momento disoccupato e di non percepire più la somma mensile di € 1.000 a titolo di Naspi. Il Collegio ritiene, pertanto, di confermare l'importo di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie, posto a carico del padre in sede di provvedimenti temporanei. Tale importo appare adeguato rispetto all'età della prole (il bimbo è ancora molto piccolo), alle condizioni reddituali dei genitori e alle capacità lavorativa del padre.
3. Spese Visto l'esito del giudizio, il resistente deve essere considerato prevalentemente soccombente, con conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via esclusiva alla madre collocandola presso di lei;
-dispone l'intervento dei Servizi Sociali come in motivazione, incaricando gli operatori di calendarizzare le visite paterne con i tempi e nelle forme ritenute opportune;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite relative al procedimento di reclamo al Collegio, che si liquidano in € 1.200 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite del curatore speciale dei minori, che si liquidano in € 1200 per onorari, oltre Iva, Cpa e spese generali, da versarsi in favore dell'Erario.
Reggio Emilia, 12/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3752/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. BALESTRIERI DAVIDE;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. BELPOLITI PIERPAOLA;
Controparte_1
- RESISTENTE
-CURATORE AVV. Controparte_2 CP_3
[...] CP_3
E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di , nato a [...] Controparte_2 il 09/03/2023.
ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 chi l'affidamento e il manteni A tal fine ha allegato che il resistente è dedito all'alcol, si è reso responsabile di condotte violente e persecutorie nei suoi confronti e non contribuisce al mantenimento del minore. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato del minore, con collocazione presso di sé e che sia disposta la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale per il padre. Ha, inoltre, chiesto che il padre contribuisca al mantenimento del minore e che siano incaricati i Servizi Sociali di monitorare il percorso psicologico del padre, di prevedere un percorso presso la NPI per il minore e che quest'ultimo possa CP_2 incontrare il padre solo se ritenuto opportuno dai Servizi e con le dovute cautele.
si è costituito e ha contestato la ricostruzione Controparte_1 della ricorrente, sostenendo che le liti sono state causate dal comportamento di quest'ultima che soffre di ludopatia e gli impedisce di vedere il figlio. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre, e di poter vedere il figlio un giorno alla settimana e a week-end alternati. Ha, inoltre, offerto di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, ha chiesto che siano i Servizi Sociali a predisporre un calendario di visite. L'AVV. in qualità di curatrice del Controparte_3 minore, si è costituita e ha chiesto che questi sia affidato in via esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa, e che siano incaricati i Servizi di Sociali di avviare percorsi di sostegno per i genitori e di valutare la ripresa dei rapporti tra il padre e il figlio. Con provvedimento provvisorio del 17/12/2024, il TRIBUNALE ha ordinato al resistente di cessare la condotta pregiudizievole e ne ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla ricorrente e dal figlio per un anno. Ha, inoltre, incaricato i Servizi Sociali di prendere in cura il minore, monitorare il nucleo famigliare e attuare interventi a sostegno della genitorialità, procedendo all'organizzazione di incontri protetti con il padre. Ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso in esame, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre. I Servizi Sociali che seguono il minore hanno riferito che la madre risulta adeguata e attenta ai bisogni del figlio, mentre il padre, allo stato, non appare in grado di esercitare in modo adeguato la propria funzione genitoriale. Il , infatti, si è presentato in stato confusionale a uno solo CP_1 dei sette colloqui fissati dal Servizio Sociale e ha mostrato una scarsa consapevolezza della propria condizione psicofisica ("riferisce di assumere terapia farmacologica (antidepressivo), per giustificare lucidità e chiarezza che, durante il colloquio, risultano altalenanti" p. 5; "Gli elementi raccolti, riportano ad una complessa storia di vita, ad una prolungata dipendenza dall'utilizzo di sostanze alcoliche e ad una scarsa chiarezza circa l'attuale stato di salute psicofisica del genitore" p. 7 relazione). Tale quadro trova conferma anche nella relazione del marzo 2025 trasmessa dal Sert di Parma, che evidenzia una limitata adesione del resistente al progetto di recupero ("Ad oggi il paziente non si presenta con regolarità ai colloqui programmati e non ritira la terapia prescritta con costanza. Negli ultimi colloqui era emersa la richiesta del paziente di voler effettuare un percorso comunitario, ma la motivazione non era costante"). La curatrice ha condiviso le valutazioni espresse dal Servizio Sociale, rilevando che il minore appare sereno e ben seguito nel contesto materno, pur sottolineando la necessità di continuare a sostenere anche la genitorialità della madre. Alla luce di quanto sopra, considerata anche la condotta del resistente
– che ha determinato l'emissione di un'ordinanza cautelare – e il fatto che lo stesso non abbia prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare l'effettiva e costante ripresa di un percorso riabilitativo, si ritiene opportuno affidare il minore in via esclusiva alla madre. Non vi sono, invece, i presupposti per privare il resistente della responsabilità genitoriale, non essendo emersa prova – ma in realtà neppure una vera e propria allegazione – di effettivi pregiudizi patiti dal minore in conseguenza dell'esercizio della genitorialità da parte del resistente. Il Servizio Sociale sarà incaricato di supportare e monitorare il nucleo familiare materno, seguire il percorso del padre e valutare tempi e modalità per lo svolgimento degli incontri protetti.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (2 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quest'ultime:
1) La ricorrente, nata nel 1984, è operaia e ha prodotto le CU relative agli anni 2022 e 2023 che attestano un reddito netto annuo, rispettivamente, di circa € 24.637 ed € 24.843 (cfr. doc. 3 e 4). Questi dati risultano sostanzialmente incontestati. La ricorrente ha, inoltre, un altro figlio ( avuto dal precedente Per_1 marito, di cui deve presumibilmente sostenere le spese di mantenimento.
2) Il resistente, nato nel 1988, ha dichiarato di essere al momento disoccupato e di non percepire più la somma mensile di € 1.000 a titolo di Naspi. Il Collegio ritiene, pertanto, di confermare l'importo di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie, posto a carico del padre in sede di provvedimenti temporanei. Tale importo appare adeguato rispetto all'età della prole (il bimbo è ancora molto piccolo), alle condizioni reddituali dei genitori e alle capacità lavorativa del padre.
3. Spese Visto l'esito del giudizio, il resistente deve essere considerato prevalentemente soccombente, con conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via esclusiva alla madre collocandola presso di lei;
-dispone l'intervento dei Servizi Sociali come in motivazione, incaricando gli operatori di calendarizzare le visite paterne con i tempi e nelle forme ritenute opportune;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite relative al procedimento di reclamo al Collegio, che si liquidano in € 1.200 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite del curatore speciale dei minori, che si liquidano in € 1200 per onorari, oltre Iva, Cpa e spese generali, da versarsi in favore dell'Erario.
Reggio Emilia, 12/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli