Articolo 2 della Legge 10 febbraio 1989, n. 48
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 febbraio 1989
>
Versione
29 giugno 1990
Art. 2. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 , relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dal comma 1 del presente articolo.
Entrata in vigore il 29 giugno 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente