CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT NC Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2592/2024 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
2.12.2025, vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
08.08.1988, ed ivi residente in [...] rappresentata e difesa, dall'Avv. Vincenzo Pate, c.f.
, giusta procura in calce ai ricorsi iscritti innanzi C.F._2 al tribunale di Roma, sezione lavoro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Roma alla via Pinerolo n. 2, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi di legge al numero di fax 067027304 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
1 , che ha formulato richiesta di Email_1 ammissione al beneficio del gratuito patrocinio
-Appellante-
E
Controparte_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro - tempore, con sede legale in 00144 Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Attanasio elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma alla via Cesare
Beccaria n. 29 , pec: t;
Email_2
Controparte_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, elett.te dom.to in 00184 Roma, Via dell'AM DA n. 5;
Controparte_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, elett.te dom.to in 00196 Roma, alla Via Giulio Romano n. 46
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6693/2024 del Tribunale di
Roma depositata il 7.6.2024 e non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via cautelare, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- In via principale e nel merito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello, nonché per tutte le altre violazioni di legge e/o vizi della sentenza che l'Ecc.ma Corte d'Appello 2 Vorrà e potrà ravvisare d'ufficio e, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'indimostratezza dei presupposti di fatto e di diritto dell'obbligo contributivo riportato negli atti impugnati, nonché per il mantenimento dell'iscrizione o comunque per l'iscrizione della nella gestione previdenziale Parte_1
Commercianti per i motivi indicati in ricorso o per quelli diversi e/o ulteriori che l'Ecc.ma Corte Vorrà ravvisare;
- Sempre nel merito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello, nonché per tutte le altre violazioni di legge e/o vizi della sentenza che l'Ecc.ma Corte d'Appello Vorrà e potrà ravvisare d'ufficio e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare illegittimo ed infondato il diniego opposto alla richiesta di cancellazione, in qualsiasi forma estrinsecatosi e, per l'effetto ordinare all'Ente convenuto la relativa cancellazione della ricorrente, già ampiamente richiesta, dalla gestione previdenziale Commercianti a decorrere dalla data della sua iscrizione o dalla diversa data che Verrà individuata all'esito del giudizio, con estinzione di qualsiasi obbligo contributivo, attuale, futuro, conosciuto, conoscibile o ignorato, a partire dalla stessa data;
- Ancora nel merito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello, nonché per tutte le altre violazioni di legge e/o vizi della sentenza che l'Ecc.ma Corte d'Appello Vorrà e potrà ravvisare d'ufficio, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o nullità e/o inefficacia e/o infondatezza e/o indimostratezza degli atti impugnati, nonché di tutti gli atti da essi presupposti e/o conseguenti, ancorché non conosciuti, per tutte o alcune delle ragioni indicate in ricorso o per quelle diverse e/o ulteriori che l'Ecc.ma Corte di Appello Vorrà ravvisare;
In tutti i casi di cui sopra e per l'effetto, dichiarare che l'appellante nulla deve all'Ente
per i titoli dedotti nel presente giudizio;
CP_2
3 - In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare che la ricorrente è tenuta al pagamento del minore importo che verrà ritenuto di giustizia all'esito del presente giudizio.
Con condanna dell'Ente previdenziale al rimborso delle spese di lite che lo Stato dovrà corrispondere al sottoscritto difensore in ragione del beneficio del gratuito patrocinio o, in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento della istanza di gratuito patrocinio o di revoca del beneficio, alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, maggiorate di oneri di legge. Con ulteriore revoca della condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del primo Grado di Giudizio, liquidate in € 2.000,00.
- In via ulteriormente subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, ritenere compensate le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della condotta ostinatamente ed immotivatamente negatoria dell' del difetto di motivazione del provvedimento CP_1 impositivo e degli evidenti vizi, errori e/o violazioni da cui è affetta la sentenza impugnata, con conseguente revoca della condanna alla refusione delle spese di lite del Primo Grado di giudizio.
- In via istruttoria, insiste per ammettersi prova per testi”.
Per l'appellato:
“nel merito, rigettare in quanto infondato, in fatto e diritto, l'appello presentato da controparte confermando integralmente la debenza della ricorrente della somma complessiva richiesta con gli avvisi di addebito
e l'avviso bonario opposti n. 397 2022 00157974 10 000 del
23.07.2022 per €
3.973,41, relativo ad iscrizione per gli anni 2018/2020, rata n. 1, poi
l'avviso di addebito n. 397 2022 00322624 50 000 del 24.12.2022 per
€ 11.906,26 per le rate 1,2,3 2021 e per le rate 2,3 e 4 per gli anni
4 2018,2019,2020 nonché avverso avviso bonario n.
701421581480LS202311 del 15.11.2023 relativo alla richiesta di pagamento di oneri contributivi previdenziali rate 1 e 2 per l'anno 2023 maggiorati da sanzioni per un totale di € 2.241,75 notificato in data
06.08.22.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente , innanzi al Tribunale di Roma con separati Parte_1 ricorsi iscritti dinanzi al Tribunale di Roma ai numeri n.r.g.
30355/2022, 8226/2023 e 3556/2024 e ritualmente notificati, ha impugnato dapprima l'avviso di addebito n. 397 2022 00157974 10
000 del 23.07.2022 per € 3.973,41, relativo ad iscrizione per gli anni
2018/2020, rata n. 1, poi l'avviso di addebito n. 397 2022 00322624
50 000 del 24.12.2022 per € 11.906,26 per le rate 1,2,3 2021 e per le rate 2,3 e 4 per gli anni 2018,2019,2020 nonché l'avviso bonario n.
701421581480LS202311 del 15.11.2023 relativo alla richiesta di pagamento di oneri contributivi previdenziali rate 1 e 2 per l'anno 2023 maggiorati da sanzioni per un totale di € 2.241,75.
A sostegno della propria impugnativa, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 07.12.2020 dall' convenuto, sede di Roma CP_1 di AM DA il provvedimento di iscrizione nella Gestione
Commercianti, a partire dal 1.11.2018, data coincidente con il periodo di inizio di attività della società a responsabilità limitata CP_3 esercente attività di ristorazione.
Tuttavia, la stessa ha sostenuto non solo che l' non avesse indicato CP_1 gli elementi in ragione dei quali aveva proceduto all'iscrizione in via ufficiosa, ma anche che l' avesse – erroneamente – ritenuto la CP_1 stessa obbligata alla contribuzione solo in ragione della sua qualifica di socia ed Amministratore Unico della società a responsabilità limitata
5 “Cube S.r.l.”, non avendo la stessa svolto attività aziendale all'interno della società.
ha adito quindi il Tribunale di Roma, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, affinché accertasse e dichiarasse:
- in via pregiudiziale, la decadenza dell'Ente previdenziale dall'esercizio del diritto, in quanto la risultava essere stata iscritta nella gestione Pt_1 commercianti nell'anno 2020, mentre l'iscrizione del credito nei ruoli aveva avuto luogo solo nel 2022, quindi oltre il 31 dicembre dell'anno successivo;
- ancora in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva della diramazione dell' che aveva proceduto alla notifica dell'avviso CP_1 di addebito, in quanto l'iscrizione d'ufficio alla Gestione previdenziale commercianti era avvenuta da parte della sede territoriale di via CP_1 dell'AM DA di Roma, territorialmente competente in ragione dell'indirizzo anagrafico di residenza della ricorrente, mentre l'avviso di addebito è stato formato dall' di Roma Flaminio competente CP_4 per zone non ricomprendenti anche quella di residenza anagrafica della ricorrente.
- l'erronea qualificazione ad opera dell' dell'attività in oggetto quale CP_1 attività commerciale;
- l'insussistenza o comunque la mancanza di prova dei presupposti di fatto e di diritto dell'obbligo contributivo per come riportato nell'avviso di addebito, oltre che per il mantenimento dell'iscrizione o comunque per l'iscrizione nella gestione previdenziale commercianti;
pertanto, ha chiesto la condanna dell'Ente convenuto alla Parte_1 cancellazione della ricorrente dalla Gestione Commercianti, con conseguente estinzione di ogni relativo obbligo contributivo.
6 Si è costituito in giudizio che ha contestato le domande proposte CP_1 ed ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Il Tribunale con la sentenza impugnata, respinte le eccezioni pregiudiziali e, nel merito, ritenuta fondata la riconducibilità dell'attività di ristorazione all'attività commerciale e provato lo svolgimento di attività aziendale da parte di , ha respinto il ricorso. Parte_1
Con atto depositato in data 18.9.2024, ha proposto Parte_1 gravame avverso la suddetta decisione, in forza di cinque motivi di appello:
I) violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa pronuncia in ordine alle eccezioni pregiudiziali.
II) Nullità della sentenza per falsa applicazione e/o errata interpretazione dell'art. 1, comma 203 della Legge n. 662/96 e dell'art. 3 L. n. 45/1986. Erroneità ed illogicità della motivazione.
III) Nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla natura non commerciale della attività di ristorazione: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
IV) Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
V) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 416
c.p.c. Omessa ed errata valutazione del compendio probatorio.
L' ha resistito al gravame ed ha concluso per il rigetto dello stesso CP_1
e la conferma della sentenza di primo grado.
7 All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la parte lamenta l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alle questioni pregiudiziali sollevate col ricorso introduttivo in primo grado e relative, anzitutto, alla asserita intervenuta decadenza dell' previdenziale dall'esercizio del diritto, CP_5 in quanto la risultava essere stata iscritta nella gestione Pt_1 commercianti nell'anno 2020, mentre l'iscrizione del credito nei ruoli aveva avuto luogo solo nel 2022, ben oltre l'anno successivo.
1.1. Occorre ricordare in questa sede come in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l' , pur non potendo più CP_1 avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda. (Cass. sent. n. 3486/2016)
1.2. La Corte di cassazione, difatti, ha chiarito che “ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo
e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007);
11. se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati);
8 12. ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg. cod.proc.civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod.proc.civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge” (Cass. sent. 1558/2020).
1.3. A seguire, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sul presunto vizio di incompetenza territoriale dell'Ufficio di Roma Flaminio che CP_1 ha provveduto all'emissione dell'avviso di addebito.
1.4. Anche tale censura appare priva di pregio.
1.5. Difatti, il profilo lamentato da parte ricorrente attiene ad un asserito vizio formale dell'atto di avviso di addebito. Tuttavia, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, “in caso di opposizione ad avviso di addebito o a cartella di pagamento, il ricorso introduce un ordinario giudizio di cognizione in ordine al rapporto contributivo, sicché, anche in caso di eccepita nullità dell'avviso o della cartella, deve essere esaminato il merito della pretesa contributiva e deve essere vagliata la sussistenza o meno della dedotta obbligazione contributiva” (Cass. n. 13313/2024, n. 8792/2024, n. 8781/2024 tra le più recenti). (Cass. n. 32615/2024)
Quindi, l'opposizione promossa dall'odierna ricorrente ha instaurato un giudizio a cognizione piena, che non può arrestarsi al riscontro dei vizi formali dell'atto, denunciati nel ricorso, ma investe, in una prospettiva più ampia, la fondatezza della pretesa dedotta dall' . CP_1
1.6. Il primo motivo, pertanto, deve essere respinto.
2. Con il secondo motivo, la parte impugna la sentenza per aver erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi cui il legislatore,
9 ex art. 1, comma 203 della Legge n.662/96 e art. 3 L. n. 45/1986, ricollega l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti di attività commerciali, con particolare riferimento al requisito inerente alla “partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e frequenza”.
2.1. Nel caso di specie, esaminando il materiale probatorio a disposizione, emergono plurimi elementi alla luce dei quali il Tribunale ha correttamente formato il proprio convincimento.
2.2. Difatti, da un lato occorre fare riferimento alla dichiarazione resa da nella Licenza del 12.11.2018 relativa Parte_1 NumeroDiCart_1 alla Cube s.r.l., con la quale la stessa dichiara di possedere i requisiti professionali della somministrazione avendo frequentato - con esito positivo - un corso professionale nel settore alimentare, con attestato n. 104315 dell'1.6.2017 conseguito presso l'Istituto Feroli di Roma.
Non solo. Poiché nella licenza per la somministrazione non risulta nominato alcun preposto e considerato che la società si avvaleva di personale con rapporto di lavoro subordinato, deve logicamente desumersi che le funzioni di organizzazione e gestione dell'attività — proprie della figura del preposto — fossero svolte dall'appellante, unico soggetto titolare dell'autorizzazione alla somministrazione.
Ne consegue che ella ha rivestito, in via di fatto e di diritto, la posizione di preposto nell'esercizio dell'attività oggetto di autorizzazione e che, pertanto, concretamente ha svolto abitualmente l'attività aziendale.
2.3. Sotto il profilo del requisito della prevalenza, poi, l'appellante adduce l'incompatibilità tra il supposto svolgimento dell'attività aziendale presso la Cube s.r.l., e il documentato rapporto di lavoro subordinato presso la Fame13 S.r.l. in qualità di responsabile di sala con funzioni di preposto.
Neppure tale censura coglie nel segno.
Difatti, emerge anzitutto che tale rapporto di lavoro decorre solo a far data dal 29.6.2022 e che, inoltre, trattandosi di rapporto a tempo
10 parziale, quantitativamente lo stesso risulta pienamente compatibile con lo svolgimento dell'attività commerciale di ristorazione presso la
CUBE s.r.l.
2.4. Anche il secondo motivo di appello, pertanto, deve essere respinto.
3. Con il terzo motivo, poi, si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla natura non commerciale della attività di ristorazione.
3.1. Contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, l'attività di ristorazione rientra, sotto il profilo giuridico, nell'ambito delle attività commerciali.
Difatti, ai sensi dell'art. 2195, n. 1 e n. 5, c.c., sono considerate attività commerciali quelle dirette alla produzione e allo scambio di beni e servizi;
la somministrazione di alimenti e bevande, tipica dell'attività di ristorazione, costituisce erogazione organizzata e professionale di servizi a favore del pubblico e, pertanto, integra un'attività di natura commerciale.
3.2. Perciò, sia sul piano civilistico che su quello amministrativo,
l'attività di ristorazione è giuridicamente qualificabile come attività commerciale.
3.3. Anche tale doglianza va quindi respinta.
4. Ancora, l'appellante censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c..
4.1. Nel caso di specie, non è dato rilevare alcuna violazione della citata disposizione codicistica, poiché – come emerge da tutti i punti della motivazione che precedono e in particolare dal punto n. 3 –
l' ha fornito sufficienti elementi che, complessivamente CP_1 considerati, consentono di desumere lo svolgimento dell'attività aziendale da parte della ricorrente, con i caratteri della abitualità e della prevalenza.
11 4.2. Ne consegue che non può ritenersi invertito o erroneamente distribuito l'onere della prova, avendo l' prodotto la CP_1 documentazione e gli elementi istruttori idonei a fondare la propria pretesa, mentre la parte opponente non ha fornito prova contraria idonea a superare tale quadro probatorio.
A tal proposito, con riguardo alle richieste istruttorie formulate da parte ricorrente in primo grado e riproposte innanzi a questa Corte, occorre sottolineare che i capitoli di prova sono stati strutturati in maniera tale da far emergere esclusivamente la circostanza – peraltro mai contestata da controparte – che la ricorrente svolgesse l'attività propria dell'amministratore unico. Al contrario, qualora si fosse inteso fornire una prova di segno opposto, sarebbe stato necessario articolare capitoli volti a chiarire se la stessa svolgesse unicamente tali attività, sì da escludere – eventualmente - lo svolgimento di mansioni riconducibili all'attività aziendale in senso proprio.
4.3. Quindi si ritiene che, in aderenza ai principi di cui all'art. 2967
c.c., l'onere probatorio dei fatti posti a fondamento della pretesa contributiva sia stato correttamente posto in capo all' convenuto CP_1
e da quest'ultimo adempiuto, con conseguente infondatezza del relativo motivo di appello.
5. Con il quinto ed ultimo motivo di appello, impugna Parte_1 la sentenza di prime cure per omessa ed errata valutazione del compendio probatorio, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti e del versamento dei relativi contributi.
5.1. Per quanto esposto ai punti nn. 3 e 4 della seguente motivazione, tale censura non può trovare accoglimento.
6. L'appello deve essere pertanto respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
7. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza. 12 8. Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto) sussistono in capo all'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi euro 2.000,00 per il primo grado, e complessivi euro
1.984,00 per il secondo grado, oltre spese generali 15% ed accessori come per legge, da liquidarsi in favore di parte appellata;
- si dà atto che sussistono in capo all'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
AT NC
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT NC Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2592/2024 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
2.12.2025, vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
08.08.1988, ed ivi residente in [...] rappresentata e difesa, dall'Avv. Vincenzo Pate, c.f.
, giusta procura in calce ai ricorsi iscritti innanzi C.F._2 al tribunale di Roma, sezione lavoro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Roma alla via Pinerolo n. 2, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi di legge al numero di fax 067027304 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
1 , che ha formulato richiesta di Email_1 ammissione al beneficio del gratuito patrocinio
-Appellante-
E
Controparte_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro - tempore, con sede legale in 00144 Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Attanasio elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma alla via Cesare
Beccaria n. 29 , pec: t;
Email_2
Controparte_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, elett.te dom.to in 00184 Roma, Via dell'AM DA n. 5;
Controparte_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, elett.te dom.to in 00196 Roma, alla Via Giulio Romano n. 46
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6693/2024 del Tribunale di
Roma depositata il 7.6.2024 e non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via cautelare, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- In via principale e nel merito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello, nonché per tutte le altre violazioni di legge e/o vizi della sentenza che l'Ecc.ma Corte d'Appello 2 Vorrà e potrà ravvisare d'ufficio e, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'indimostratezza dei presupposti di fatto e di diritto dell'obbligo contributivo riportato negli atti impugnati, nonché per il mantenimento dell'iscrizione o comunque per l'iscrizione della nella gestione previdenziale Parte_1
Commercianti per i motivi indicati in ricorso o per quelli diversi e/o ulteriori che l'Ecc.ma Corte Vorrà ravvisare;
- Sempre nel merito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello, nonché per tutte le altre violazioni di legge e/o vizi della sentenza che l'Ecc.ma Corte d'Appello Vorrà e potrà ravvisare d'ufficio e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare illegittimo ed infondato il diniego opposto alla richiesta di cancellazione, in qualsiasi forma estrinsecatosi e, per l'effetto ordinare all'Ente convenuto la relativa cancellazione della ricorrente, già ampiamente richiesta, dalla gestione previdenziale Commercianti a decorrere dalla data della sua iscrizione o dalla diversa data che Verrà individuata all'esito del giudizio, con estinzione di qualsiasi obbligo contributivo, attuale, futuro, conosciuto, conoscibile o ignorato, a partire dalla stessa data;
- Ancora nel merito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello, nonché per tutte le altre violazioni di legge e/o vizi della sentenza che l'Ecc.ma Corte d'Appello Vorrà e potrà ravvisare d'ufficio, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o nullità e/o inefficacia e/o infondatezza e/o indimostratezza degli atti impugnati, nonché di tutti gli atti da essi presupposti e/o conseguenti, ancorché non conosciuti, per tutte o alcune delle ragioni indicate in ricorso o per quelle diverse e/o ulteriori che l'Ecc.ma Corte di Appello Vorrà ravvisare;
In tutti i casi di cui sopra e per l'effetto, dichiarare che l'appellante nulla deve all'Ente
per i titoli dedotti nel presente giudizio;
CP_2
3 - In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare che la ricorrente è tenuta al pagamento del minore importo che verrà ritenuto di giustizia all'esito del presente giudizio.
Con condanna dell'Ente previdenziale al rimborso delle spese di lite che lo Stato dovrà corrispondere al sottoscritto difensore in ragione del beneficio del gratuito patrocinio o, in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento della istanza di gratuito patrocinio o di revoca del beneficio, alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, maggiorate di oneri di legge. Con ulteriore revoca della condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del primo Grado di Giudizio, liquidate in € 2.000,00.
- In via ulteriormente subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, ritenere compensate le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della condotta ostinatamente ed immotivatamente negatoria dell' del difetto di motivazione del provvedimento CP_1 impositivo e degli evidenti vizi, errori e/o violazioni da cui è affetta la sentenza impugnata, con conseguente revoca della condanna alla refusione delle spese di lite del Primo Grado di giudizio.
- In via istruttoria, insiste per ammettersi prova per testi”.
Per l'appellato:
“nel merito, rigettare in quanto infondato, in fatto e diritto, l'appello presentato da controparte confermando integralmente la debenza della ricorrente della somma complessiva richiesta con gli avvisi di addebito
e l'avviso bonario opposti n. 397 2022 00157974 10 000 del
23.07.2022 per €
3.973,41, relativo ad iscrizione per gli anni 2018/2020, rata n. 1, poi
l'avviso di addebito n. 397 2022 00322624 50 000 del 24.12.2022 per
€ 11.906,26 per le rate 1,2,3 2021 e per le rate 2,3 e 4 per gli anni
4 2018,2019,2020 nonché avverso avviso bonario n.
701421581480LS202311 del 15.11.2023 relativo alla richiesta di pagamento di oneri contributivi previdenziali rate 1 e 2 per l'anno 2023 maggiorati da sanzioni per un totale di € 2.241,75 notificato in data
06.08.22.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente , innanzi al Tribunale di Roma con separati Parte_1 ricorsi iscritti dinanzi al Tribunale di Roma ai numeri n.r.g.
30355/2022, 8226/2023 e 3556/2024 e ritualmente notificati, ha impugnato dapprima l'avviso di addebito n. 397 2022 00157974 10
000 del 23.07.2022 per € 3.973,41, relativo ad iscrizione per gli anni
2018/2020, rata n. 1, poi l'avviso di addebito n. 397 2022 00322624
50 000 del 24.12.2022 per € 11.906,26 per le rate 1,2,3 2021 e per le rate 2,3 e 4 per gli anni 2018,2019,2020 nonché l'avviso bonario n.
701421581480LS202311 del 15.11.2023 relativo alla richiesta di pagamento di oneri contributivi previdenziali rate 1 e 2 per l'anno 2023 maggiorati da sanzioni per un totale di € 2.241,75.
A sostegno della propria impugnativa, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 07.12.2020 dall' convenuto, sede di Roma CP_1 di AM DA il provvedimento di iscrizione nella Gestione
Commercianti, a partire dal 1.11.2018, data coincidente con il periodo di inizio di attività della società a responsabilità limitata CP_3 esercente attività di ristorazione.
Tuttavia, la stessa ha sostenuto non solo che l' non avesse indicato CP_1 gli elementi in ragione dei quali aveva proceduto all'iscrizione in via ufficiosa, ma anche che l' avesse – erroneamente – ritenuto la CP_1 stessa obbligata alla contribuzione solo in ragione della sua qualifica di socia ed Amministratore Unico della società a responsabilità limitata
5 “Cube S.r.l.”, non avendo la stessa svolto attività aziendale all'interno della società.
ha adito quindi il Tribunale di Roma, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, affinché accertasse e dichiarasse:
- in via pregiudiziale, la decadenza dell'Ente previdenziale dall'esercizio del diritto, in quanto la risultava essere stata iscritta nella gestione Pt_1 commercianti nell'anno 2020, mentre l'iscrizione del credito nei ruoli aveva avuto luogo solo nel 2022, quindi oltre il 31 dicembre dell'anno successivo;
- ancora in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva della diramazione dell' che aveva proceduto alla notifica dell'avviso CP_1 di addebito, in quanto l'iscrizione d'ufficio alla Gestione previdenziale commercianti era avvenuta da parte della sede territoriale di via CP_1 dell'AM DA di Roma, territorialmente competente in ragione dell'indirizzo anagrafico di residenza della ricorrente, mentre l'avviso di addebito è stato formato dall' di Roma Flaminio competente CP_4 per zone non ricomprendenti anche quella di residenza anagrafica della ricorrente.
- l'erronea qualificazione ad opera dell' dell'attività in oggetto quale CP_1 attività commerciale;
- l'insussistenza o comunque la mancanza di prova dei presupposti di fatto e di diritto dell'obbligo contributivo per come riportato nell'avviso di addebito, oltre che per il mantenimento dell'iscrizione o comunque per l'iscrizione nella gestione previdenziale commercianti;
pertanto, ha chiesto la condanna dell'Ente convenuto alla Parte_1 cancellazione della ricorrente dalla Gestione Commercianti, con conseguente estinzione di ogni relativo obbligo contributivo.
6 Si è costituito in giudizio che ha contestato le domande proposte CP_1 ed ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Il Tribunale con la sentenza impugnata, respinte le eccezioni pregiudiziali e, nel merito, ritenuta fondata la riconducibilità dell'attività di ristorazione all'attività commerciale e provato lo svolgimento di attività aziendale da parte di , ha respinto il ricorso. Parte_1
Con atto depositato in data 18.9.2024, ha proposto Parte_1 gravame avverso la suddetta decisione, in forza di cinque motivi di appello:
I) violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa pronuncia in ordine alle eccezioni pregiudiziali.
II) Nullità della sentenza per falsa applicazione e/o errata interpretazione dell'art. 1, comma 203 della Legge n. 662/96 e dell'art. 3 L. n. 45/1986. Erroneità ed illogicità della motivazione.
III) Nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla natura non commerciale della attività di ristorazione: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
IV) Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
V) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 416
c.p.c. Omessa ed errata valutazione del compendio probatorio.
L' ha resistito al gravame ed ha concluso per il rigetto dello stesso CP_1
e la conferma della sentenza di primo grado.
7 All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la parte lamenta l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alle questioni pregiudiziali sollevate col ricorso introduttivo in primo grado e relative, anzitutto, alla asserita intervenuta decadenza dell' previdenziale dall'esercizio del diritto, CP_5 in quanto la risultava essere stata iscritta nella gestione Pt_1 commercianti nell'anno 2020, mentre l'iscrizione del credito nei ruoli aveva avuto luogo solo nel 2022, ben oltre l'anno successivo.
1.1. Occorre ricordare in questa sede come in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l' , pur non potendo più CP_1 avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda. (Cass. sent. n. 3486/2016)
1.2. La Corte di cassazione, difatti, ha chiarito che “ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo
e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007);
11. se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati);
8 12. ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg. cod.proc.civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod.proc.civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge” (Cass. sent. 1558/2020).
1.3. A seguire, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sul presunto vizio di incompetenza territoriale dell'Ufficio di Roma Flaminio che CP_1 ha provveduto all'emissione dell'avviso di addebito.
1.4. Anche tale censura appare priva di pregio.
1.5. Difatti, il profilo lamentato da parte ricorrente attiene ad un asserito vizio formale dell'atto di avviso di addebito. Tuttavia, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, “in caso di opposizione ad avviso di addebito o a cartella di pagamento, il ricorso introduce un ordinario giudizio di cognizione in ordine al rapporto contributivo, sicché, anche in caso di eccepita nullità dell'avviso o della cartella, deve essere esaminato il merito della pretesa contributiva e deve essere vagliata la sussistenza o meno della dedotta obbligazione contributiva” (Cass. n. 13313/2024, n. 8792/2024, n. 8781/2024 tra le più recenti). (Cass. n. 32615/2024)
Quindi, l'opposizione promossa dall'odierna ricorrente ha instaurato un giudizio a cognizione piena, che non può arrestarsi al riscontro dei vizi formali dell'atto, denunciati nel ricorso, ma investe, in una prospettiva più ampia, la fondatezza della pretesa dedotta dall' . CP_1
1.6. Il primo motivo, pertanto, deve essere respinto.
2. Con il secondo motivo, la parte impugna la sentenza per aver erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi cui il legislatore,
9 ex art. 1, comma 203 della Legge n.662/96 e art. 3 L. n. 45/1986, ricollega l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti di attività commerciali, con particolare riferimento al requisito inerente alla “partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e frequenza”.
2.1. Nel caso di specie, esaminando il materiale probatorio a disposizione, emergono plurimi elementi alla luce dei quali il Tribunale ha correttamente formato il proprio convincimento.
2.2. Difatti, da un lato occorre fare riferimento alla dichiarazione resa da nella Licenza del 12.11.2018 relativa Parte_1 NumeroDiCart_1 alla Cube s.r.l., con la quale la stessa dichiara di possedere i requisiti professionali della somministrazione avendo frequentato - con esito positivo - un corso professionale nel settore alimentare, con attestato n. 104315 dell'1.6.2017 conseguito presso l'Istituto Feroli di Roma.
Non solo. Poiché nella licenza per la somministrazione non risulta nominato alcun preposto e considerato che la società si avvaleva di personale con rapporto di lavoro subordinato, deve logicamente desumersi che le funzioni di organizzazione e gestione dell'attività — proprie della figura del preposto — fossero svolte dall'appellante, unico soggetto titolare dell'autorizzazione alla somministrazione.
Ne consegue che ella ha rivestito, in via di fatto e di diritto, la posizione di preposto nell'esercizio dell'attività oggetto di autorizzazione e che, pertanto, concretamente ha svolto abitualmente l'attività aziendale.
2.3. Sotto il profilo del requisito della prevalenza, poi, l'appellante adduce l'incompatibilità tra il supposto svolgimento dell'attività aziendale presso la Cube s.r.l., e il documentato rapporto di lavoro subordinato presso la Fame13 S.r.l. in qualità di responsabile di sala con funzioni di preposto.
Neppure tale censura coglie nel segno.
Difatti, emerge anzitutto che tale rapporto di lavoro decorre solo a far data dal 29.6.2022 e che, inoltre, trattandosi di rapporto a tempo
10 parziale, quantitativamente lo stesso risulta pienamente compatibile con lo svolgimento dell'attività commerciale di ristorazione presso la
CUBE s.r.l.
2.4. Anche il secondo motivo di appello, pertanto, deve essere respinto.
3. Con il terzo motivo, poi, si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla natura non commerciale della attività di ristorazione.
3.1. Contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, l'attività di ristorazione rientra, sotto il profilo giuridico, nell'ambito delle attività commerciali.
Difatti, ai sensi dell'art. 2195, n. 1 e n. 5, c.c., sono considerate attività commerciali quelle dirette alla produzione e allo scambio di beni e servizi;
la somministrazione di alimenti e bevande, tipica dell'attività di ristorazione, costituisce erogazione organizzata e professionale di servizi a favore del pubblico e, pertanto, integra un'attività di natura commerciale.
3.2. Perciò, sia sul piano civilistico che su quello amministrativo,
l'attività di ristorazione è giuridicamente qualificabile come attività commerciale.
3.3. Anche tale doglianza va quindi respinta.
4. Ancora, l'appellante censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c..
4.1. Nel caso di specie, non è dato rilevare alcuna violazione della citata disposizione codicistica, poiché – come emerge da tutti i punti della motivazione che precedono e in particolare dal punto n. 3 –
l' ha fornito sufficienti elementi che, complessivamente CP_1 considerati, consentono di desumere lo svolgimento dell'attività aziendale da parte della ricorrente, con i caratteri della abitualità e della prevalenza.
11 4.2. Ne consegue che non può ritenersi invertito o erroneamente distribuito l'onere della prova, avendo l' prodotto la CP_1 documentazione e gli elementi istruttori idonei a fondare la propria pretesa, mentre la parte opponente non ha fornito prova contraria idonea a superare tale quadro probatorio.
A tal proposito, con riguardo alle richieste istruttorie formulate da parte ricorrente in primo grado e riproposte innanzi a questa Corte, occorre sottolineare che i capitoli di prova sono stati strutturati in maniera tale da far emergere esclusivamente la circostanza – peraltro mai contestata da controparte – che la ricorrente svolgesse l'attività propria dell'amministratore unico. Al contrario, qualora si fosse inteso fornire una prova di segno opposto, sarebbe stato necessario articolare capitoli volti a chiarire se la stessa svolgesse unicamente tali attività, sì da escludere – eventualmente - lo svolgimento di mansioni riconducibili all'attività aziendale in senso proprio.
4.3. Quindi si ritiene che, in aderenza ai principi di cui all'art. 2967
c.c., l'onere probatorio dei fatti posti a fondamento della pretesa contributiva sia stato correttamente posto in capo all' convenuto CP_1
e da quest'ultimo adempiuto, con conseguente infondatezza del relativo motivo di appello.
5. Con il quinto ed ultimo motivo di appello, impugna Parte_1 la sentenza di prime cure per omessa ed errata valutazione del compendio probatorio, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti e del versamento dei relativi contributi.
5.1. Per quanto esposto ai punti nn. 3 e 4 della seguente motivazione, tale censura non può trovare accoglimento.
6. L'appello deve essere pertanto respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
7. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza. 12 8. Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto) sussistono in capo all'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi euro 2.000,00 per il primo grado, e complessivi euro
1.984,00 per il secondo grado, oltre spese generali 15% ed accessori come per legge, da liquidarsi in favore di parte appellata;
- si dà atto che sussistono in capo all'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
AT NC
13