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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:01 con la seguente composizione collegiale:
PAZZAGLIA ALESSANDRO, Presidente e Relatore
BATELLI ROBERTA, Giudice
SERRA LUCIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Camera Di Commercio Firenze
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259004757913 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120030052435377000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120060008528713000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120110003241667000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120110020840103001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120110028674339000 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120120012005987000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120120018806214001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120130009941269001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120150007035890001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120160007588722002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120170007538763002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120170029896670002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190002154433002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso regolarmente notificato, evocava in giudizio l'ADE Firenze, l'ADE Pisa, l'ADER Toscana e la Camera di Commercio di Firenze, chiedendo a questa Corte di annullare l'intimazione di pagamento impugnata, meglio descritta nell'atto introduttivo (relativa a 14 cartelle esattoriali, per un importo complessivo di € 144.248,70).
Il ricorrente assumeva che i crediti recati dalle diverse cartelle fossero estinti, per intervenuta prescrizione decennale (dei tributi erariali) e quinquennale (di sanzioni e interessi), in assenza di notifica di atti idonei a interrompere la prescrizione, eccezion fatta per la cartella n. 04120210007768662002, la cui debenza non contestava.
Resisteva l' ADER Toscana, deducendo: 1) il difetto di giurisdizione del g.t. in favore del g.o., per la sola cartella recante iscrizioni a ruolo per contravvenzioni al codice della strada (n. 04120110028674339000);
2) l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, per essere stato interrotto il termine di prescrizione da due notifiche di atti di intimazione di pagamento (del 02.06.16 e 07.11.22) non impugnati, come atti esattivi tipici, nel termine di giorni 60 dal contribuente;
atti notificati antecedentemente a quello in oggi impugnato, notificato il 24.5.25. Aggiungeva infine l'Ufficio, che la riscossione beneficiava altresì della sospensione legale COVID di 542 giorni, prevista dall'art. 68 DL 18/2020.
Resistevano l'ADE Pisa e Firenze, in relazione alle cartelle ad esse afferenti, chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e l'estromissione dal giudizio, attenendo il giudizio odierno ad atti prettamente riscossivi (intimazione di pagamento e cartelle presupposte) e quindi di esclusiva pertinenza dell'agente della riscossione.
Resisteva anche la Camera di Commercio di Firenze, limitatamente alle cartelle recanti credito per il diritto annuale, precisando che il termine di prescrizione è di anni 10 e non di anni 5. Ribadiva altresì la correttezza del proprio operato, chiarendo di avere emesso il ruolo entro anni 5 dall'accertamento del mancato versamento del tributo (art. 10 DM 54/2005) e che le cartelle emesse dall'agente della riscossione erano state regolarmente notificate al contribuente e mai opposte. Chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese di lite, in caso di accoglimento del ricorso per motivi riferibili all'operato del solo agente della riscossione.
All'odierna udienza, la Corte si ritirava per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'intimazione di pagamento impugnata ha ad oggetto le seguenti cartelle:
Cartella Notifica Capitale Int. e Sanz. Totale
1 04120030052435377000 23/07/2003 17.429,87 7.645,60 25.075,47
2 04120060008528713000 11/06/2008 13.231,13 5.949,66 19.180,79
3 04120110003241667000 09/04/2011 43.509,35 18.857,57 62.366,92
4 04120110020840103001 18/06/2011 385,74 144,88 530,62
5 04120110028674339000 10/09/2011 123,45 46,01 169,46
6 04120120012005987000 26/04/2012 25.886,22 8.224,40 34.110,62
7 04120120018806214001 14/07/2012 405,05 104,84 509,89
8 04120130009941269001 10/05/2013 357,61 97,04 454,65
9 04120150007035890001 30/07/2015 327,93 96,17 424,10
10 04120160007588722002 17/07/2017 299,95 89,23 389,18
11 04120170007538763002 17/07/2017 299,95 85,43 385,38
12 04120170029896670002 26/03/2018 190,97 56,43 247,40
13 04120190002154433002 27/05/2019 170,83 52,43 223,26
14 04120210007768662002 07/11/2022 135,65 45,31 180,96
Preliminarmente, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, per la sola cartella n. 5 recante crediti da contravvenzioni stradali (n. 04120110028674339000).
Va altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva e la conseguente estromissione dal giudizio di ADE
Firenze e Pisa, trattandosi di eccezioni relative solo ad atti riscossivi (cartelle e atto di intimazione di pagamento).
Quanto alla cartella n. 14 (n. 04120210007768662002), la debenza non è contestata dal ricorrente.
Per le altre 12 cartelle, valgono le considerazioni che seguono. Il termine di prescrizione per i tributi erariali è pari ad anni 10 [da ultimo Cass. civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
32308 del 11/12/2019 (Rv. 656475 - 01)], termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 cc, non trattandosi di prestazioni periodiche mentre il termine di prescrizione per sanzioni ed interessi è pari ad anni 5, valendo per questi ultimi il principio di autonomia di cui all'art. 2948 n. 4 cc [da ultimo, Cass. civ. Sez.
5 - Ordinanza
n. 23052 del 11/08/2025 (Rv. 675508 - 01)].
I termini di prescrizione sono stati interrotti per due volte, con atti di intimazione notificati nelle date del
02.05.16 (doc. 5 fascicolo ADER) e del 02.08.22 (doc. 6 fascicolo ADER), mentre l'intimazione in oggi opposta
è stata notificata il 24.5.25.
E' pacifico che: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” [da ultimo, Sez. 5 - , Sentenza n. 20476 del 21/07/2025 (Rv. 675406 - 01)].
Ne segue, avuto riguardo alla sopra riportata tabella, alla data di notifica delle cartelle e alle date dei due atti interruttivi (2.5.16 - 2.8.22), che le sole cartelle recanti crediti estinti per prescrizione sono la n. 1 -
04120030052435377000 (per capitale, sanzioni e interessi), la n. 2 - 04120060008528713000 (solo per sanzioni e interessi) e la n. 3 - 04120110003241667000 (solo per sanzioni e interessi).
Va da sé, che in relazione al termine di prescrizione dei crediti relativi a queste tre cartelle, nessuna incidenza sospensiva può avere spiegato la normativa COVID (art. 68 D.L. 18/2020), essendo i relativi termini di prescrizione già ampiamente spirati alla data del decreto emergenziale.
Ne segue che l'eccezione di prescrizione è fondata limitatamente alle tre cartelle sopra indicate, essendo invece infondata con rifermento a tutte le altre cartelle e fermo quanto già detto sopra per le cartelle n. 14
(non contestata dal contribuente) e n. 5 (difetto di giurisdiz. del g.t.).
Quanto alla posizione della Camera di Commercio di Firenze, essa ha correttamente operato, avendo emesso il ruolo entro anni 5 dall'accertamento del mancato versamento del tributo (art. 10 DM 54/2005), con la conseguenza che la prescrizione dei diritti annuali, nei limiti e nei termini sopra esposti, è ascrivibile al solo operato dell'agente della riscossione. Pertanto, l'ente camerale va tenuto indenne dalle spese di lite.
Per quanto sopra, il ricorso va parzialmente accolto.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte preliminarmente dichiara:
1) il parziale difetto di giurisdizione del g.t., limitatamente alla cartella n. 5 - 04120110028674339000, in favore del giudice ordinario;
2) il difetto di legittimazione passiva e l'estromissione dal giudizio di ADE Firenze e Pisa;
3) che la Camera di Commercio di Firenze va tenuta esente dalle spese di lite.
Nel merito:
accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti e nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate fra le altre parti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:01 con la seguente composizione collegiale:
PAZZAGLIA ALESSANDRO, Presidente e Relatore
BATELLI ROBERTA, Giudice
SERRA LUCIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Camera Di Commercio Firenze
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259004757913 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120030052435377000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120060008528713000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120110003241667000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120110020840103001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120110028674339000 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120120012005987000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120120018806214001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120130009941269001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120150007035890001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120160007588722002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120170007538763002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120170029896670002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190002154433002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso regolarmente notificato, evocava in giudizio l'ADE Firenze, l'ADE Pisa, l'ADER Toscana e la Camera di Commercio di Firenze, chiedendo a questa Corte di annullare l'intimazione di pagamento impugnata, meglio descritta nell'atto introduttivo (relativa a 14 cartelle esattoriali, per un importo complessivo di € 144.248,70).
Il ricorrente assumeva che i crediti recati dalle diverse cartelle fossero estinti, per intervenuta prescrizione decennale (dei tributi erariali) e quinquennale (di sanzioni e interessi), in assenza di notifica di atti idonei a interrompere la prescrizione, eccezion fatta per la cartella n. 04120210007768662002, la cui debenza non contestava.
Resisteva l' ADER Toscana, deducendo: 1) il difetto di giurisdizione del g.t. in favore del g.o., per la sola cartella recante iscrizioni a ruolo per contravvenzioni al codice della strada (n. 04120110028674339000);
2) l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, per essere stato interrotto il termine di prescrizione da due notifiche di atti di intimazione di pagamento (del 02.06.16 e 07.11.22) non impugnati, come atti esattivi tipici, nel termine di giorni 60 dal contribuente;
atti notificati antecedentemente a quello in oggi impugnato, notificato il 24.5.25. Aggiungeva infine l'Ufficio, che la riscossione beneficiava altresì della sospensione legale COVID di 542 giorni, prevista dall'art. 68 DL 18/2020.
Resistevano l'ADE Pisa e Firenze, in relazione alle cartelle ad esse afferenti, chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e l'estromissione dal giudizio, attenendo il giudizio odierno ad atti prettamente riscossivi (intimazione di pagamento e cartelle presupposte) e quindi di esclusiva pertinenza dell'agente della riscossione.
Resisteva anche la Camera di Commercio di Firenze, limitatamente alle cartelle recanti credito per il diritto annuale, precisando che il termine di prescrizione è di anni 10 e non di anni 5. Ribadiva altresì la correttezza del proprio operato, chiarendo di avere emesso il ruolo entro anni 5 dall'accertamento del mancato versamento del tributo (art. 10 DM 54/2005) e che le cartelle emesse dall'agente della riscossione erano state regolarmente notificate al contribuente e mai opposte. Chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese di lite, in caso di accoglimento del ricorso per motivi riferibili all'operato del solo agente della riscossione.
All'odierna udienza, la Corte si ritirava per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'intimazione di pagamento impugnata ha ad oggetto le seguenti cartelle:
Cartella Notifica Capitale Int. e Sanz. Totale
1 04120030052435377000 23/07/2003 17.429,87 7.645,60 25.075,47
2 04120060008528713000 11/06/2008 13.231,13 5.949,66 19.180,79
3 04120110003241667000 09/04/2011 43.509,35 18.857,57 62.366,92
4 04120110020840103001 18/06/2011 385,74 144,88 530,62
5 04120110028674339000 10/09/2011 123,45 46,01 169,46
6 04120120012005987000 26/04/2012 25.886,22 8.224,40 34.110,62
7 04120120018806214001 14/07/2012 405,05 104,84 509,89
8 04120130009941269001 10/05/2013 357,61 97,04 454,65
9 04120150007035890001 30/07/2015 327,93 96,17 424,10
10 04120160007588722002 17/07/2017 299,95 89,23 389,18
11 04120170007538763002 17/07/2017 299,95 85,43 385,38
12 04120170029896670002 26/03/2018 190,97 56,43 247,40
13 04120190002154433002 27/05/2019 170,83 52,43 223,26
14 04120210007768662002 07/11/2022 135,65 45,31 180,96
Preliminarmente, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, per la sola cartella n. 5 recante crediti da contravvenzioni stradali (n. 04120110028674339000).
Va altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva e la conseguente estromissione dal giudizio di ADE
Firenze e Pisa, trattandosi di eccezioni relative solo ad atti riscossivi (cartelle e atto di intimazione di pagamento).
Quanto alla cartella n. 14 (n. 04120210007768662002), la debenza non è contestata dal ricorrente.
Per le altre 12 cartelle, valgono le considerazioni che seguono. Il termine di prescrizione per i tributi erariali è pari ad anni 10 [da ultimo Cass. civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
32308 del 11/12/2019 (Rv. 656475 - 01)], termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 cc, non trattandosi di prestazioni periodiche mentre il termine di prescrizione per sanzioni ed interessi è pari ad anni 5, valendo per questi ultimi il principio di autonomia di cui all'art. 2948 n. 4 cc [da ultimo, Cass. civ. Sez.
5 - Ordinanza
n. 23052 del 11/08/2025 (Rv. 675508 - 01)].
I termini di prescrizione sono stati interrotti per due volte, con atti di intimazione notificati nelle date del
02.05.16 (doc. 5 fascicolo ADER) e del 02.08.22 (doc. 6 fascicolo ADER), mentre l'intimazione in oggi opposta
è stata notificata il 24.5.25.
E' pacifico che: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” [da ultimo, Sez. 5 - , Sentenza n. 20476 del 21/07/2025 (Rv. 675406 - 01)].
Ne segue, avuto riguardo alla sopra riportata tabella, alla data di notifica delle cartelle e alle date dei due atti interruttivi (2.5.16 - 2.8.22), che le sole cartelle recanti crediti estinti per prescrizione sono la n. 1 -
04120030052435377000 (per capitale, sanzioni e interessi), la n. 2 - 04120060008528713000 (solo per sanzioni e interessi) e la n. 3 - 04120110003241667000 (solo per sanzioni e interessi).
Va da sé, che in relazione al termine di prescrizione dei crediti relativi a queste tre cartelle, nessuna incidenza sospensiva può avere spiegato la normativa COVID (art. 68 D.L. 18/2020), essendo i relativi termini di prescrizione già ampiamente spirati alla data del decreto emergenziale.
Ne segue che l'eccezione di prescrizione è fondata limitatamente alle tre cartelle sopra indicate, essendo invece infondata con rifermento a tutte le altre cartelle e fermo quanto già detto sopra per le cartelle n. 14
(non contestata dal contribuente) e n. 5 (difetto di giurisdiz. del g.t.).
Quanto alla posizione della Camera di Commercio di Firenze, essa ha correttamente operato, avendo emesso il ruolo entro anni 5 dall'accertamento del mancato versamento del tributo (art. 10 DM 54/2005), con la conseguenza che la prescrizione dei diritti annuali, nei limiti e nei termini sopra esposti, è ascrivibile al solo operato dell'agente della riscossione. Pertanto, l'ente camerale va tenuto indenne dalle spese di lite.
Per quanto sopra, il ricorso va parzialmente accolto.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte preliminarmente dichiara:
1) il parziale difetto di giurisdizione del g.t., limitatamente alla cartella n. 5 - 04120110028674339000, in favore del giudice ordinario;
2) il difetto di legittimazione passiva e l'estromissione dal giudizio di ADE Firenze e Pisa;
3) che la Camera di Commercio di Firenze va tenuta esente dalle spese di lite.
Nel merito:
accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti e nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate fra le altre parti.