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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4576/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1 con l'avv. GABRIELLA ZAMPIERI
e
Controparte_1 con l'avv. FIORETTA SCARSO ricorrenti
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti di cui al verbale d'udienza del 13/03/2025: “1) Affidare i minori e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con residenza Per_1 Persona_2 anagrafica presso la casa del padre in Mirano (VE), via Villafranca n. 76, dandosi atto che le parti acconsentono al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro e per i figli;
2) il sig. rimarrà a vivere nella casa sita in Mirano (VE) via Villafranca n. 76 della quale Parte_1
è proprietario, dandosi atto che la signora si è trasferita già dal 09.11.2024 Controparte_1 presso la sua abitazione di Mirano (VE), in via Belluno 10; 3) Disporre il regime di affidamento dei figli come segue, evidenziando che ogni tre mesi l'alternanza dei genitori verrà invertita: -il lunedì e il martedì i figli rimangono con la mamma e si trasferiscono dal padre il martedì sera, per dormire
e rimanere con lui fino a giovedì sera. -a settimane alterne, il giovedì sera i figli rimangono con il papà fino alla domenica sera, trasferendosi dalla mamma per dormire la domenica notte e rimanere da lei fino al martedì sera;
oppure, il giovedì sera i figli si trasferiscono dalla mamma dove rimarranno fino al martedì sera. Durante i giorni continuativi con un genitore le parti concordano un incontro dei figli con l'altro genitore (ad esempio una cena); inoltre ognuno dei genitori accompagnerà uno dei figli a una partita durate il fine settimana, salvo indisponibilità. I trasferimenti dalla casa di un genitore a quella dell'altro avverranno prima di cena a cura del genitore che avrà con sé i figli. Per l'ipotesi di malattia di un figlio, il medesimo rimarrà, fino alla guarigione, presso l'abitazione del genitore dove si è ammalato e l'altro genitore potrà recarsi a trovarlo. In caso di trasferte lavorative di più giorni di uno dei genitori, ciascuno si impegna a chiedere aiuto all'altro prima che a terze persone e, negli orari in cui non potrà tenere con sé i figli, si impegna a chiedere aiuto ai nonni/zii e zie prima che alla baby sitter. In caso si renda necessario l'aiuto della baby sitter,
i costi verranno pagati a metà dalle parti. -Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, con possibilità di aumentarle a tre, se possibile, in periodi da concordare tra genitori entro il mese di aprile di ogni anno. Negli anni pari sceglierà per primo i periodi di ferie il padre e negli anni dispari la madre. Le parti concordano che, come d'abitudine, i figli continuino a trascorrere il mese di giugno (o il diverso periodo che verrà previamente concordato), al mare, a Misano Adriatico, assieme ai nonni materni, se disponibili. Il canone di locazione dell'appartamento di Misano Adriatico verrà pagato a metà dalle parti. Ciascun genitore potrà recarsi a trovare i figli durante la vacanza a Misano con i nonni, alloggiando nell'appartamento ed avendo cura di alternare i fine settimana. -Durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno con un genitore la sera del 24 dicembre;
dalla mattina del 25 fino alla mattina del
31 dicembre, essi rimarranno con l'altro genitore;
dal 31 dicembre fino al 6 gennaio rimarranno con il genitore con il quale avevano trascorso la vigilia di Natale. I passaggi dei figli da un genitore all'altro il giorno di Natale e il 31 dicembre avverranno di mattina tra le ore 10 e le ore 10,30 ed il 6 gennaio alla sera prima dell'ora di cena. I periodi saranno alternati di anno in anno. -Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni i figli rimarranno con un genitore dal giorno di chiusura della scuola fino al pomeriggio del giorno di Pasqua e con l'altro dalla sera del giorno di Pasqua fino al rientro a scuola. -Durante le vacanze scolastiche di carnevale i figli rimarranno per metà periodo con un genitore e per l'altra metà con l'altro. -Per i ponti festivi, i figli rimarranno per l'intero ponte con un genitore e per quello successivo con l'altro. -I figli trascorreranno il giorno del compleanno
e della festa della mamma con la stessa, ed il giorno del compleanno e della festa del papà con lo stesso. -Per i giorni dei compleanni dei figli le parti concordano di festeggiarli entrambi insieme ai figli in un posto neutro. Qualora uno dei genitori non possa o non voglia essere presente, potrà organizzare un autonomo festeggiamento. -Le parti presenzieranno entrambe ad eventi particolari dei figli, come ad esempio la recita scolastica, feste sportive, festeggiamenti scolastici o eventi analoghi. Le parti saranno libere di prendere diversi accordi. 4) Disporre che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per i tempi in cui li terrà presso di sé. Le spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, Sezione VII (pagine da n.
10 a n. 15) verranno sostenute dalle parti nella misura di metà a testa. Tra le spese straordinarie da concordare preventivamente saranno comprese le spese per le scarpe ed il vestiario dei figli.
Limitatamente alle spese straordinarie, le parti si impegnano a versare nel conto corrente cointestato la somma mensile di 100 euro ciascuno. Da tale conto verranno prelevati gli importi per le spese straordinarie di ogni tipo, sia da concordare previamente sia da non concordare previamente.
Qualora la spesa straordinaria superi la provvista del conto, le parti verseranno la differenza per metà a testa. Le detrazioni spetteranno a ciascun genitore nella stessa percentuale di divisione della spesa straordinaria sostenuta. L'assegno unico verrà diviso a metà tra le parti. Ciascun genitore pagherà la spesa della babysitter per le ore di servizio che chiederà. Le parti concordano di dare attuazione agli accordi raggiunti a decorrere dal giorno di deposito del ricorso. 5) Dare atto che i genitori si prenderanno cura dei minori, garantendo loro il diritto alla bigenitorialità per una crescita serena ed equilibrata, e si impegnano altresì: -a proteggerli ed a fornire loro gli strumenti per costruire il loro sviluppo sia sul piano affettivo sia su quello cognitivo;
-a promuovere il loro processo di socializzazione;
-a non coinvolgere mai e per nessun motivo i minori nelle residue eventuali problematiche relative alle vicissitudini della loro separazione personale;
-a non denigrare, sminuire agli occhi dei minori l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità e significato incentivando la rispettiva cerchia parentale a mantenere lo stesso comportamento;
a tal fine i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro per garantire un rapporto continuativo dei minori con ciascuno di essi e per consentire loro di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. Si impegnano altresì ad inserire progressivamente eventuali figure di nuove relazioni affettive con spirito collaborativo, concordando eventuali deleghe a tali figure;
6) le spese di causa verranno compensate tra le parti” ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Parte_1
; Controparte_1
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio dal 2008 e che dalla loro unione sono nati i figli
(20/09/2012) e (06/05/2016), ad oggi entrambi minorenni;
Per_1 Per_2
che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
viste le conclusioni conformi del P.M. – sede;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13 marzo 2025 su affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli nati dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale degli stessi;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze dei figli;
2) il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la causa congiuntamente promossa,
P.Q.M.
- provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui alle note di trattazione scritta dep. il
05/03/2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone: 1) Affida i minori e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Per_1 Persona_2
residenza anagrafica presso la casa del padre in Mirano (VE), via Villafranca n. 76, dando atto che le parti acconsentono al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro e per i figli;
2) il sig. rimarrà a vivere nella casa sita in Mirano (VE) via Villafranca n. 76 della Parte_1
quale è proprietario, dandosi atto che la signora si è trasferita già dal 09.11.2024 Controparte_1
presso la sua abitazione di Mirano (VE), in via Belluno 10;
3) regime di affidamento dei figli come segue, evidenziando che ogni tre mesi l'alternanza dei genitori verrà invertita:
- il lunedì e il martedì i figli rimangono con la mamma e si trasferiscono dal padre il martedì sera, per dormire e rimanere con lui fino a giovedì sera.
- a settimane alterne, il giovedì sera i figli rimangono con il papà fino alla domenica sera, trasferendosi dalla mamma per dormire la domenica notte e rimanere da lei fino al martedì sera;
oppure, il giovedì sera i figli si trasferiscono dalla mamma dove rimarranno fino al martedì sera. Durante i giorni continuativi con un genitore le parti concordano un incontro dei figli con l'altro genitore (ad esempio una cena); inoltre ognuno dei genitori accompagnerà uno dei figli a una partita durate il fine settimana, salvo indisponibilità. I trasferimenti dalla casa di un genitore a quella dell'altro avverranno prima di cena a cura del genitore che avrà con sé i figli. Per l'ipotesi di malattia di un figlio, il medesimo rimarrà, fino alla guarigione, presso l'abitazione del genitore dove si è ammalato e l'altro genitore potrà recarsi a trovarlo. In caso di trasferte lavorative di più giorni di uno dei genitori, ciascuno si impegna a chiedere aiuto all'altro prima che a terze persone e, negli orari in cui non potrà tenere con sé i figli, si impegna a chiedere aiuto ai nonni/zii e zie prima che alla baby sitter. In caso si renda necessario l'aiuto della baby sitter, i costi verranno pagati a metà dalle parti.
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, con possibilità di aumentarle a tre, se possibile, in periodi da concordare tra genitori entro il mese di aprile di ogni anno. Negli anni pari sceglierà per primo i periodi di ferie il padre e negli anni dispari la madre. Le parti concordano che, come d'abitudine, i figli continuino a trascorrere il mese di giugno (o il diverso periodo che verrà previamente concordato), al mare, a Misano Adriatico, assieme ai nonni materni, se disponibili. Il canone di locazione dell'appartamento di Misano Adriatico verrà pagato a metà dalle parti. Ciascun genitore potrà recarsi a trovare i figli durante la vacanza a
Misano con i nonni, alloggiando nell'appartamento ed avendo cura di alternare i fine settimana.
- Durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno con un genitore la sera del 24 dicembre;
dalla mattina del 25 fino alla mattina del 31 dicembre, essi rimarranno con l'altro genitore;
dal 31 dicembre fino al 6 gennaio rimarranno con il genitore con il quale avevano trascorso la vigilia di Natale. I passaggi dei figli da un genitore all'altro il giorno di Natale e il 31 dicembre avverranno di mattina tra le ore 10 e le ore 10,30 ed il 6 gennaio alla sera prima dell'ora di cena. I periodi saranno alternati di anno in anno.
- Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni i figli rimarranno con un genitore dal giorno di chiusura della scuola fino al pomeriggio del giorno di Pasqua e con l'altro dalla sera del giorno di Pasqua fino al rientro a scuola.
-Durante le vacanze scolastiche di carnevale i figli rimarranno per metà periodo con un genitore e per l'altra metà con l'altro.
- Per i ponti festivi, i figli rimarranno per l'intero ponte con un genitore e per quello successivo con l'altro.
- I figli trascorreranno il giorno del compleanno e della festa della mamma con la stessa, ed il giorno del compleanno e della festa del papà con lo stesso.
- Per i giorni dei compleanni dei figli le parti concordano di festeggiarli entrambi insieme ai figli in un posto neutro. Qualora uno dei genitori non possa o non voglia essere presente, potrà organizzare un autonomo festeggiamento.
- Le parti presenzieranno entrambe ad eventi particolari dei figli, come ad esempio la recita scolastica, feste sportive, festeggiamenti scolastici o eventi analoghi. Le parti saranno libere di prendere diversi accordi.
4) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per i tempi in cui li terrà presso di sé. Le spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, Sezione VII
(pagine da n. 10 a n. 15) verranno sostenute dalle parti nella misura di metà a testa. Tra le spese straordinarie da concordare preventivamente saranno comprese le spese per le scarpe ed il vestiario dei figli. Limitatamente alle spese straordinarie, le parti si impegnano a versare nel conto corrente cointestato la somma mensile di 100 euro ciascuno. Da tale conto verranno prelevati gli importi per le spese straordinarie di ogni tipo, sia da concordare previamente sia da non concordare previamente.
Qualora la spesa straordinaria superi la provvista del conto, le parti verseranno la differenza per metà
a testa. Le detrazioni spetteranno a ciascun genitore nella stessa percentuale di divisione della spesa straordinaria sostenuta. L'assegno unico verrà diviso a metà tra le parti. Ciascun genitore pagherà la spesa della babysitter per le ore di servizio che chiederà. Le parti concordano di dare attuazione agli accordi raggiunti a decorrere dal giorno di deposito del ricorso.
5) i genitori si prenderanno cura dei minori, garantendo loro il diritto alla bigenitorialità per una crescita serena ed equilibrata, e si impegnano altresì:
- a proteggerli ed a fornire loro gli strumenti per costruire il loro sviluppo sia sul piano affettivo sia su quello cognitivo;
- a promuovere il loro processo di socializzazione;
- a non coinvolgere mai e per nessun motivo i minori nelle residue eventuali problematiche relative alle vicissitudini della loro separazione personale;
- a non denigrare, sminuire agli occhi dei minori l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità e significato incentivando la rispettiva cerchia parentale a mantenere lo stesso comportamento;
a tal fine i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro per garantire un rapporto continuativo dei minori con ciascuno di essi e per consentire loro di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. Si impegnano altresì ad inserire progressivamente eventuali figure di nuove relazioni affettive con spirito collaborativo, concordando eventuali deleghe a tali figure;
6) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 30 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1 con l'avv. GABRIELLA ZAMPIERI
e
Controparte_1 con l'avv. FIORETTA SCARSO ricorrenti
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti di cui al verbale d'udienza del 13/03/2025: “1) Affidare i minori e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con residenza Per_1 Persona_2 anagrafica presso la casa del padre in Mirano (VE), via Villafranca n. 76, dandosi atto che le parti acconsentono al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro e per i figli;
2) il sig. rimarrà a vivere nella casa sita in Mirano (VE) via Villafranca n. 76 della quale Parte_1
è proprietario, dandosi atto che la signora si è trasferita già dal 09.11.2024 Controparte_1 presso la sua abitazione di Mirano (VE), in via Belluno 10; 3) Disporre il regime di affidamento dei figli come segue, evidenziando che ogni tre mesi l'alternanza dei genitori verrà invertita: -il lunedì e il martedì i figli rimangono con la mamma e si trasferiscono dal padre il martedì sera, per dormire
e rimanere con lui fino a giovedì sera. -a settimane alterne, il giovedì sera i figli rimangono con il papà fino alla domenica sera, trasferendosi dalla mamma per dormire la domenica notte e rimanere da lei fino al martedì sera;
oppure, il giovedì sera i figli si trasferiscono dalla mamma dove rimarranno fino al martedì sera. Durante i giorni continuativi con un genitore le parti concordano un incontro dei figli con l'altro genitore (ad esempio una cena); inoltre ognuno dei genitori accompagnerà uno dei figli a una partita durate il fine settimana, salvo indisponibilità. I trasferimenti dalla casa di un genitore a quella dell'altro avverranno prima di cena a cura del genitore che avrà con sé i figli. Per l'ipotesi di malattia di un figlio, il medesimo rimarrà, fino alla guarigione, presso l'abitazione del genitore dove si è ammalato e l'altro genitore potrà recarsi a trovarlo. In caso di trasferte lavorative di più giorni di uno dei genitori, ciascuno si impegna a chiedere aiuto all'altro prima che a terze persone e, negli orari in cui non potrà tenere con sé i figli, si impegna a chiedere aiuto ai nonni/zii e zie prima che alla baby sitter. In caso si renda necessario l'aiuto della baby sitter,
i costi verranno pagati a metà dalle parti. -Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, con possibilità di aumentarle a tre, se possibile, in periodi da concordare tra genitori entro il mese di aprile di ogni anno. Negli anni pari sceglierà per primo i periodi di ferie il padre e negli anni dispari la madre. Le parti concordano che, come d'abitudine, i figli continuino a trascorrere il mese di giugno (o il diverso periodo che verrà previamente concordato), al mare, a Misano Adriatico, assieme ai nonni materni, se disponibili. Il canone di locazione dell'appartamento di Misano Adriatico verrà pagato a metà dalle parti. Ciascun genitore potrà recarsi a trovare i figli durante la vacanza a Misano con i nonni, alloggiando nell'appartamento ed avendo cura di alternare i fine settimana. -Durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno con un genitore la sera del 24 dicembre;
dalla mattina del 25 fino alla mattina del
31 dicembre, essi rimarranno con l'altro genitore;
dal 31 dicembre fino al 6 gennaio rimarranno con il genitore con il quale avevano trascorso la vigilia di Natale. I passaggi dei figli da un genitore all'altro il giorno di Natale e il 31 dicembre avverranno di mattina tra le ore 10 e le ore 10,30 ed il 6 gennaio alla sera prima dell'ora di cena. I periodi saranno alternati di anno in anno. -Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni i figli rimarranno con un genitore dal giorno di chiusura della scuola fino al pomeriggio del giorno di Pasqua e con l'altro dalla sera del giorno di Pasqua fino al rientro a scuola. -Durante le vacanze scolastiche di carnevale i figli rimarranno per metà periodo con un genitore e per l'altra metà con l'altro. -Per i ponti festivi, i figli rimarranno per l'intero ponte con un genitore e per quello successivo con l'altro. -I figli trascorreranno il giorno del compleanno
e della festa della mamma con la stessa, ed il giorno del compleanno e della festa del papà con lo stesso. -Per i giorni dei compleanni dei figli le parti concordano di festeggiarli entrambi insieme ai figli in un posto neutro. Qualora uno dei genitori non possa o non voglia essere presente, potrà organizzare un autonomo festeggiamento. -Le parti presenzieranno entrambe ad eventi particolari dei figli, come ad esempio la recita scolastica, feste sportive, festeggiamenti scolastici o eventi analoghi. Le parti saranno libere di prendere diversi accordi. 4) Disporre che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per i tempi in cui li terrà presso di sé. Le spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, Sezione VII (pagine da n.
10 a n. 15) verranno sostenute dalle parti nella misura di metà a testa. Tra le spese straordinarie da concordare preventivamente saranno comprese le spese per le scarpe ed il vestiario dei figli.
Limitatamente alle spese straordinarie, le parti si impegnano a versare nel conto corrente cointestato la somma mensile di 100 euro ciascuno. Da tale conto verranno prelevati gli importi per le spese straordinarie di ogni tipo, sia da concordare previamente sia da non concordare previamente.
Qualora la spesa straordinaria superi la provvista del conto, le parti verseranno la differenza per metà a testa. Le detrazioni spetteranno a ciascun genitore nella stessa percentuale di divisione della spesa straordinaria sostenuta. L'assegno unico verrà diviso a metà tra le parti. Ciascun genitore pagherà la spesa della babysitter per le ore di servizio che chiederà. Le parti concordano di dare attuazione agli accordi raggiunti a decorrere dal giorno di deposito del ricorso. 5) Dare atto che i genitori si prenderanno cura dei minori, garantendo loro il diritto alla bigenitorialità per una crescita serena ed equilibrata, e si impegnano altresì: -a proteggerli ed a fornire loro gli strumenti per costruire il loro sviluppo sia sul piano affettivo sia su quello cognitivo;
-a promuovere il loro processo di socializzazione;
-a non coinvolgere mai e per nessun motivo i minori nelle residue eventuali problematiche relative alle vicissitudini della loro separazione personale;
-a non denigrare, sminuire agli occhi dei minori l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità e significato incentivando la rispettiva cerchia parentale a mantenere lo stesso comportamento;
a tal fine i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro per garantire un rapporto continuativo dei minori con ciascuno di essi e per consentire loro di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. Si impegnano altresì ad inserire progressivamente eventuali figure di nuove relazioni affettive con spirito collaborativo, concordando eventuali deleghe a tali figure;
6) le spese di causa verranno compensate tra le parti” ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Parte_1
; Controparte_1
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio dal 2008 e che dalla loro unione sono nati i figli
(20/09/2012) e (06/05/2016), ad oggi entrambi minorenni;
Per_1 Per_2
che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
viste le conclusioni conformi del P.M. – sede;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13 marzo 2025 su affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli nati dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale degli stessi;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze dei figli;
2) il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la causa congiuntamente promossa,
P.Q.M.
- provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui alle note di trattazione scritta dep. il
05/03/2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone: 1) Affida i minori e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Per_1 Persona_2
residenza anagrafica presso la casa del padre in Mirano (VE), via Villafranca n. 76, dando atto che le parti acconsentono al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro e per i figli;
2) il sig. rimarrà a vivere nella casa sita in Mirano (VE) via Villafranca n. 76 della Parte_1
quale è proprietario, dandosi atto che la signora si è trasferita già dal 09.11.2024 Controparte_1
presso la sua abitazione di Mirano (VE), in via Belluno 10;
3) regime di affidamento dei figli come segue, evidenziando che ogni tre mesi l'alternanza dei genitori verrà invertita:
- il lunedì e il martedì i figli rimangono con la mamma e si trasferiscono dal padre il martedì sera, per dormire e rimanere con lui fino a giovedì sera.
- a settimane alterne, il giovedì sera i figli rimangono con il papà fino alla domenica sera, trasferendosi dalla mamma per dormire la domenica notte e rimanere da lei fino al martedì sera;
oppure, il giovedì sera i figli si trasferiscono dalla mamma dove rimarranno fino al martedì sera. Durante i giorni continuativi con un genitore le parti concordano un incontro dei figli con l'altro genitore (ad esempio una cena); inoltre ognuno dei genitori accompagnerà uno dei figli a una partita durate il fine settimana, salvo indisponibilità. I trasferimenti dalla casa di un genitore a quella dell'altro avverranno prima di cena a cura del genitore che avrà con sé i figli. Per l'ipotesi di malattia di un figlio, il medesimo rimarrà, fino alla guarigione, presso l'abitazione del genitore dove si è ammalato e l'altro genitore potrà recarsi a trovarlo. In caso di trasferte lavorative di più giorni di uno dei genitori, ciascuno si impegna a chiedere aiuto all'altro prima che a terze persone e, negli orari in cui non potrà tenere con sé i figli, si impegna a chiedere aiuto ai nonni/zii e zie prima che alla baby sitter. In caso si renda necessario l'aiuto della baby sitter, i costi verranno pagati a metà dalle parti.
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, con possibilità di aumentarle a tre, se possibile, in periodi da concordare tra genitori entro il mese di aprile di ogni anno. Negli anni pari sceglierà per primo i periodi di ferie il padre e negli anni dispari la madre. Le parti concordano che, come d'abitudine, i figli continuino a trascorrere il mese di giugno (o il diverso periodo che verrà previamente concordato), al mare, a Misano Adriatico, assieme ai nonni materni, se disponibili. Il canone di locazione dell'appartamento di Misano Adriatico verrà pagato a metà dalle parti. Ciascun genitore potrà recarsi a trovare i figli durante la vacanza a
Misano con i nonni, alloggiando nell'appartamento ed avendo cura di alternare i fine settimana.
- Durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno con un genitore la sera del 24 dicembre;
dalla mattina del 25 fino alla mattina del 31 dicembre, essi rimarranno con l'altro genitore;
dal 31 dicembre fino al 6 gennaio rimarranno con il genitore con il quale avevano trascorso la vigilia di Natale. I passaggi dei figli da un genitore all'altro il giorno di Natale e il 31 dicembre avverranno di mattina tra le ore 10 e le ore 10,30 ed il 6 gennaio alla sera prima dell'ora di cena. I periodi saranno alternati di anno in anno.
- Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni i figli rimarranno con un genitore dal giorno di chiusura della scuola fino al pomeriggio del giorno di Pasqua e con l'altro dalla sera del giorno di Pasqua fino al rientro a scuola.
-Durante le vacanze scolastiche di carnevale i figli rimarranno per metà periodo con un genitore e per l'altra metà con l'altro.
- Per i ponti festivi, i figli rimarranno per l'intero ponte con un genitore e per quello successivo con l'altro.
- I figli trascorreranno il giorno del compleanno e della festa della mamma con la stessa, ed il giorno del compleanno e della festa del papà con lo stesso.
- Per i giorni dei compleanni dei figli le parti concordano di festeggiarli entrambi insieme ai figli in un posto neutro. Qualora uno dei genitori non possa o non voglia essere presente, potrà organizzare un autonomo festeggiamento.
- Le parti presenzieranno entrambe ad eventi particolari dei figli, come ad esempio la recita scolastica, feste sportive, festeggiamenti scolastici o eventi analoghi. Le parti saranno libere di prendere diversi accordi.
4) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per i tempi in cui li terrà presso di sé. Le spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, Sezione VII
(pagine da n. 10 a n. 15) verranno sostenute dalle parti nella misura di metà a testa. Tra le spese straordinarie da concordare preventivamente saranno comprese le spese per le scarpe ed il vestiario dei figli. Limitatamente alle spese straordinarie, le parti si impegnano a versare nel conto corrente cointestato la somma mensile di 100 euro ciascuno. Da tale conto verranno prelevati gli importi per le spese straordinarie di ogni tipo, sia da concordare previamente sia da non concordare previamente.
Qualora la spesa straordinaria superi la provvista del conto, le parti verseranno la differenza per metà
a testa. Le detrazioni spetteranno a ciascun genitore nella stessa percentuale di divisione della spesa straordinaria sostenuta. L'assegno unico verrà diviso a metà tra le parti. Ciascun genitore pagherà la spesa della babysitter per le ore di servizio che chiederà. Le parti concordano di dare attuazione agli accordi raggiunti a decorrere dal giorno di deposito del ricorso.
5) i genitori si prenderanno cura dei minori, garantendo loro il diritto alla bigenitorialità per una crescita serena ed equilibrata, e si impegnano altresì:
- a proteggerli ed a fornire loro gli strumenti per costruire il loro sviluppo sia sul piano affettivo sia su quello cognitivo;
- a promuovere il loro processo di socializzazione;
- a non coinvolgere mai e per nessun motivo i minori nelle residue eventuali problematiche relative alle vicissitudini della loro separazione personale;
- a non denigrare, sminuire agli occhi dei minori l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità e significato incentivando la rispettiva cerchia parentale a mantenere lo stesso comportamento;
a tal fine i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro per garantire un rapporto continuativo dei minori con ciascuno di essi e per consentire loro di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. Si impegnano altresì ad inserire progressivamente eventuali figure di nuove relazioni affettive con spirito collaborativo, concordando eventuali deleghe a tali figure;
6) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 30 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Silvia Barison