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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14651/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note autorizzate e memorie conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato a Sig.ra propone opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2669/2024 emesso dal Tribunale di Firenze e con cui le ingiunto il pagamento della somma di euro 29.376,00 oltre interessi e spese di lite a favore della ssume parte Controparte_1 opponente l'inesistenza dell'avversa pretesa creditori e conclude per l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “In via cautelare e di urgenza Previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere con decreto inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2669/2024 (n. 9357/2024 R.G.), immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze, in persona del dott. Cristian Soscia, in data 23.09.2024 su ricorso della Controparte_1 per la sorte capitale di €29.376,00, oltre interessi e spese di procedura, notificato in data
05.11.2024;In subordine, fissare udienza per discutere in contraddittorio l'istanza di sospensione ex art. 469 c.p.c., prima dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.. In via preliminare e pregiudiziale, di merito e di rito, 1) dichiarare la propria incompetenza territoriale devolvendola al Tribunale di Trani perché competente per le ragioni in narrativa;
2) in subordine, accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Sig.ra per le ragioni in narrativa. Nel merito 3) accogliere la Pt_1 presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inammissibile, nullo, pagina 1 di 4 invalido ed inefficace e/o improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo le eccezioni preliminari e rigettando l'avversa domanda nel merito perché illegittima, non provata e comunque destituita del benché minimo fondamento giuridico e in fatto per tutte le argomentazioni esposte in narrativa e per quelle altre che si avrà modo di valutare in corso di causa;
4) con vittoria delle spese e competenze di lite.”
Si costituisce la che contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito assumendo CP_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione e concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta: a) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondata;
b) nel merito: - in tesi: confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2669/2024 (R.G. n. 9357/2024) emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.9.2024 in favore della , in quanto l'opposizione Controparte_1 svolta dalla Sig.ra è infondata in fatto ed in diritto e non provata per tutti i motivi Parte_1 esposti nel presente atto;
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare la Sig.ra (C.F. ) al pagamento Parte_1 C.F._1 della somma di euro 29.376,00, oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (8.8.2024) all'effettivo saldo, in favore della società . Controparte_1
Con ordinanza dell'8 maggio 2025 viene disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la discussione ex art 281 sexies cpc per l'udienza del 16 ottobre
2025 con modalità cartolare ex art 127 ter cpc.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusionali nonché note autorizzate in sostituzione di udienza.
Dovendo decidere preliminarmente sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente lo scrivente magistrato ritiene che la stessa merita accoglimento posto che “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” ( Corte di
Cassazione, riunita a Sezioni Unite, sentenza n. 17989 del 13.9.2016).
pagina 2 di 4 In tal senso in materia di competenza territoriale laddove si controverte di obbligazioni pecuniarie è richiesta l'effettiva liquidità dell'obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell'obbligazione stessa come portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c. e pertanto la competenza territoriale si può radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco. In assenza di tale titolo il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta
Nel caso in esame , anche avuto riguardo alle motivazioni edotte nell'ordinanza resa in data 8 maggio
2025( cfr contestazioni sollevate da parte opponente circa la paternità della corrispondenza – mail sulla base del quale è stato promosso il procedimento monitorio nonché della documentazione in atti non sussiste il requisito di piena prova della pretesa creditoria attivata), si ritiene non sussistere l'effettiva liquidità dell'obbligazione oggetto del contendere e pertanto sussiste l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Firenze a decidere.
Assorbita ogni ulteriore domanda le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte opponente dichiara la propria incompetenza revocando il decreto ingiuntivo n. 2669/2024 emesso dal
Tribunale di Firenze
2) Assegna alle parti i termini di legge per riassumere il procedimento dinanzi al Tribunale di
TE
3) Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2000,00 di cui euro 286,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge pagina 3 di 4 Firenze, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14651/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note autorizzate e memorie conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato a Sig.ra propone opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2669/2024 emesso dal Tribunale di Firenze e con cui le ingiunto il pagamento della somma di euro 29.376,00 oltre interessi e spese di lite a favore della ssume parte Controparte_1 opponente l'inesistenza dell'avversa pretesa creditori e conclude per l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “In via cautelare e di urgenza Previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere con decreto inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2669/2024 (n. 9357/2024 R.G.), immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze, in persona del dott. Cristian Soscia, in data 23.09.2024 su ricorso della Controparte_1 per la sorte capitale di €29.376,00, oltre interessi e spese di procedura, notificato in data
05.11.2024;In subordine, fissare udienza per discutere in contraddittorio l'istanza di sospensione ex art. 469 c.p.c., prima dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.. In via preliminare e pregiudiziale, di merito e di rito, 1) dichiarare la propria incompetenza territoriale devolvendola al Tribunale di Trani perché competente per le ragioni in narrativa;
2) in subordine, accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Sig.ra per le ragioni in narrativa. Nel merito 3) accogliere la Pt_1 presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inammissibile, nullo, pagina 1 di 4 invalido ed inefficace e/o improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo le eccezioni preliminari e rigettando l'avversa domanda nel merito perché illegittima, non provata e comunque destituita del benché minimo fondamento giuridico e in fatto per tutte le argomentazioni esposte in narrativa e per quelle altre che si avrà modo di valutare in corso di causa;
4) con vittoria delle spese e competenze di lite.”
Si costituisce la che contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito assumendo CP_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione e concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta: a) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondata;
b) nel merito: - in tesi: confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2669/2024 (R.G. n. 9357/2024) emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.9.2024 in favore della , in quanto l'opposizione Controparte_1 svolta dalla Sig.ra è infondata in fatto ed in diritto e non provata per tutti i motivi Parte_1 esposti nel presente atto;
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare la Sig.ra (C.F. ) al pagamento Parte_1 C.F._1 della somma di euro 29.376,00, oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (8.8.2024) all'effettivo saldo, in favore della società . Controparte_1
Con ordinanza dell'8 maggio 2025 viene disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la discussione ex art 281 sexies cpc per l'udienza del 16 ottobre
2025 con modalità cartolare ex art 127 ter cpc.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusionali nonché note autorizzate in sostituzione di udienza.
Dovendo decidere preliminarmente sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente lo scrivente magistrato ritiene che la stessa merita accoglimento posto che “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” ( Corte di
Cassazione, riunita a Sezioni Unite, sentenza n. 17989 del 13.9.2016).
pagina 2 di 4 In tal senso in materia di competenza territoriale laddove si controverte di obbligazioni pecuniarie è richiesta l'effettiva liquidità dell'obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell'obbligazione stessa come portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c. e pertanto la competenza territoriale si può radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco. In assenza di tale titolo il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta
Nel caso in esame , anche avuto riguardo alle motivazioni edotte nell'ordinanza resa in data 8 maggio
2025( cfr contestazioni sollevate da parte opponente circa la paternità della corrispondenza – mail sulla base del quale è stato promosso il procedimento monitorio nonché della documentazione in atti non sussiste il requisito di piena prova della pretesa creditoria attivata), si ritiene non sussistere l'effettiva liquidità dell'obbligazione oggetto del contendere e pertanto sussiste l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Firenze a decidere.
Assorbita ogni ulteriore domanda le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte opponente dichiara la propria incompetenza revocando il decreto ingiuntivo n. 2669/2024 emesso dal
Tribunale di Firenze
2) Assegna alle parti i termini di legge per riassumere il procedimento dinanzi al Tribunale di
TE
3) Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2000,00 di cui euro 286,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge pagina 3 di 4 Firenze, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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