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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 6.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3774/2024
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elvira Ricciardi e Ciro Parte_1
Gatta, con i quali elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del
16.07.2020 e fino all'8.12.2021. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Quanto al merito dell'opposizione, la parte lamenta che il consulente del precedente giudizio sommario, non discostandosi dagli esiti espressi in sede amministrativa dall' convenuto, ha confermato il riconoscimento del CP_2 beneficio dell'indennità di accompagnamento a partire dal dicembre 2021 e non dalla domanda amministrativa, determinazione sorretta da una motivazione ritenuta superficiale e priva di adeguata motivazione.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. , all'esito dell'esame peritale del 20.11.2023, ha Per_1 diagnosticato al Pane: vasculopatia cerebrale cronica con severo decadimento cognitivo. Grave spondilosi degenerativa da stenosi del canale lombare in osteoartrosi con grave deficit deambulatorio. Cataratta bilaterale asportata chirurgicamente. Ipertrofia prostatica benigna» e, sulla scorta del dato clinico e documentale, ne ha ripercorso la storia clinica, giungendo a confermare la decorrenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto soltanto a partire dal dicembre 2021.
A sostegno di tali conclusioni, in particolare, ha evidenziando che il grave deficit statico-deambulatoriale che lo affligge è da ricondurre ad una stenosi del canale vertebrale lombare, descritta nel certificato del 5.12.2019, «condizione clinica ben lontana da giustificare la necessità di assistenza di terzi nei passaggi posturali e nella deambulazione in quanto interessante parzialmente un solo arto inferiore».
Ha, poi, aggiunto che: «nell'arco temporale di due anni si osserverà una evoluzione peggiorativa della stenosi lombare per cui il periziato passerà da una condizione di deficit stenico agli arti inferiori […] fino ad una condizione di perdita della deambulazione autonoma, certificata in atti per la prima volta nella relazione neurologica del 09/12/2021 e confermata nella relazione geriatrica del
13/12/2021».
Quanto poi al sistema psichico, ha osservato che la sindrome dementigena anch'essa risulta da epoca successiva alla domanda amministrativa, emergendo dalla certificazione medica geriatrica del 06/07/2022.
L'opponente, dal canto suo, a sostegno delle proprie pretese, ha rinviato alla documentazione già oggetto di valutazione nella precedente fase sommaria, sostenendo che da essa risulta chiara la presenza dell'infermità statico- deambulatoria fin dall'epoca della domanda amministrativa.
Evidenzia che già nella certificazione ortopedica del luglio 2020 si dava conto di evidenti problemi agli arti inferiori, tali da costringerlo successivamente
2 all'utilizzo di ausili, come descritto nella documentazione medica del 3.2.2021, condizione che si ritiene aggravata a causa della leucoencefalopatia, i cui segni sono stati riscontrati nel referto RM del 12.6.2020.
In risposta alle contestazioni sollevate, puntuali e coerenti sono le osservazioni del consulente d'ufficio, dalle quali è dato evincere che la documentazione richiamata dall'opponente non sposta le determinazioni cui si è giunti, trattandosi di certificati da cui si evince un generico deficit deambulatorio, oltre a non essere dirimenti i segni di leucoencefalopatia di cui al referto anzidetto, trattandosi di «un iniziale interessamento della sostanza bianca cerebrale incapace di giustificare da sé l'abolizione dell'autonoma capacità deambulatoria del periziato».
Il giudizio della consulente d'ufficio è, del resto, conforme all'orientamento della Cassazione secondo cui: «l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n.
26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr.,
Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)»
(Cass. n. 8557/2018).
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni del ricorso alcun elemento specifico e concreto che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla parte ricorrente.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
3 Spese di ctu della fase sommaria vanno poste definitivamente a carico CP_ dell' .
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal Dicembre 2021;
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 6.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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