TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 15/12/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 376/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 15.12.2025, davanti al Giudice dott. LA MI, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. MAGNOSI;
Nessuno per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. MAGNOSI chiede dichiararsi la contumacia del , si riporta agli CP_1
atti e insiste per l'accoglimento del ricorso, dà atto che il ricorrente è iscritto nelle graduatorie scolastiche anche per l'anno in corso.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. MAGNOSI presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, terminato il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale. Il Giudice del lavoro LA MI
N. 376/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. LA MI, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 376/2025 R.G. Lav. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il 19 settembre Parte_1 C.F._1
1990 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
SC NO del foro di Velletri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Segni, Corso Vittorio Emanuele II, 215, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, corrente in Roma Via Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso CP_3
l'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.Mo Tribunale di Verbania, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa e respinta, accogliere il presente ricorso nel merito, e per l'effetto, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121, Legge 13 luglio 2015, n. 107, dell'art. 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015, n. 32313, come sostituito dal D.P.C.M. 28 novembre 2016 a decorrere dal 2 dicembre 2016, e della Nota n. 15219 del 15 ottobre CP_4
2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della AR del docente, per contrasto con le norme di cui agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione;
accertare e dichiarare il diritto della Prof. alla assegnazione – mediante Parte_1 accredito sul profilo web come stabilito dalla vigente normativa - della AR del Docente prevista dall'art. 1, comma 121 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e s.m.i. per il servizio svolto a decorrere dall'a.s. 2022/2023 all'a.s. 2024/2025 per tre anni scolastici per un importo di € 500,00 per ogni anno scolastico, ovvero con la diversa decorrenza maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Per l'effetto, condannare il all'adempimento ovvero alla corresponsione, Controparte_2 mediante carta elettronica del docente dell'importo di € 1.500,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia anche a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 19948, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, a favore del ricorrente quale somma vincolata, in relazione al servizio prestato dall'a.s. 2022/2023 sino all'a.s. 2024/2025 con contratto a tempo determinato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 23 settembre 2015, n. 32313 e del D.P.C.M. 28 novembre 2016, da utilizzare esclusivamente per l'acquisito dei beni e dei servizi indicati dall'art. 1, legge n. 107/2015 e dall'art. 4, del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, utili a sostenere la formazione e la valorizzazione professionale del Prof. Parte_1
Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari e spese generali del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato l'11.8.2025, premesso di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del , come docente, in forza di contratti a Controparte_2
tempo determinato dall'a.s. 2022/2023 sino all'a.s. 2024/2025, chiedeva venisse accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al pagamento in suo favore CP_1 degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato.
Il non si costituiva in giudizio e pertanto deve Controparte_2
considerarsi contumace.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Si richiamano le norme di interesse.
L'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 nella sua versione originale, prevedeva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la AR elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La AR, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla AR non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della AR di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una AR, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La AR
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della AR e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
AR e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della AR nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La AR deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la AR è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è stato quindi modificato legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio) estendendo il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo (e ora, ma solo dall'anno scolastico 2024/2025, i docenti con supplenza annuale su posto vacante) sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione. D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_2 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della AR, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la AR del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la AR stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della AR anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della AR e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la AR del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la AR del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto: “1) La AR Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della AR Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della AR, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della AR Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della AR Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
La Suprema Corte non ha valutato, invero, specificamente le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario (ipotesi ricorrenti nel presente giudizio), considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
Quanto alle supplenze temporanee, la S.C. sembrava, peraltro, avere individuato come elemento qualificante ai fini del riconoscimento del beneficio la dimensione annuale della durata contrattuale, stabilendo quindi una connessione tra lo specifico strumento di formazione in parola e il carattere annuale della didattica e la programmabilità dell'attività didattica stessa, ai cui fini la formazione è rivolta (cfr. decreto di inammissibilità n. 7254 del
19.3.2024 pronunciato sempre su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.).
Tuttavia, più di recente, in data 3 luglio 2025, è intervenuta una nuova pronuncia della Corte di Giustizia Europea nella causa C-268/2024, che ha stabilito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Nella sentenza si legge, fa l'altro: “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla
Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre chiedersi se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La AR è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Passando quindi all'esame del caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente, nell'anno scolastico 2022/2023 abbia concluso con il Controparte_2
un contratto dal 16.2.2023 al 9.6.2023 per 13 ore settimanali presso l'Istituto Superiore
IO GA di Modica per l'insegnamento della musica e poi per lo svolgimento delle attività di scrutinio dal 14 al 15 giugno 2023; per l'a.s. 2023/2024 due contratti dal 17.10.2023 al 30.6.2024 rispettivamente per 10 e 2 ore settimanali e per l'a.s. 2024/2025 un contratto sino al termine delle attività didattiche sempre per 10 ore settimanali presso l'Istituto Superiore
Gobetti.
Per l'a.s. 2022/2023 benché il ricorrente sia stato destinatario di contratti di supplenza solo dal 16 febbraio al termine delle lezioni (e poi per lo svolgimento degli scrutini) per complessivi 116 giorni, non vi sono elementi per ritenere che una durata del servizio inferiore ai 180 giorni sia tale da modificare sostanzialmente la natura del lavoro di insegnante e le condizioni di esercizio di quest'ultimo; non si tratta infatti di elemento che attiene alla natura delle mansioni (né alcunché il , rimasto contumace, ha dedotto CP_1 sotto tale profilo).
Dunque, secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, posto che, in ogni caso non si è trattato di una durata minima (e tenuto conto anche della previsione dell'art. 11, comma 14, legge 3 maggio 1999, n. 124 per cui il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico “se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”) non vi sono elementi per escludere la comparabilità delle funzioni esercitate con quelle del personale di ruolo.
Per le ulteriori annualità non è dubbio che i contratti conclusi rientrino, per la durata, fra le tipologie per le quali può essere riconosciuto il beneficio.
L'orario osservato, inoltre, è stato sempre superiore alla metà dell'orario completo di cattedra (18 ore) e quindi il servizio reso può dirsi equiparabile a quello svolto dagli altri insegnanti part time di ruolo.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla AR CE (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – deve rilevarsi che dal contratto stipulato per l'anno scolastico 2024/2025 risulta inserimento del ricorrente nelle stesse graduatorie GPS, come noto, riferite al biennio 2024/2026 sicché deve ricavarsene l'attuale inserimento nel sistema scolastico.
In definitiva deve essere, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la AR elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025 e per l'effetto il deve essere condannato al pagamento in favore dello CP_1
stesso ricorrenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 e con le modalità previste dalla suddetta normativa dell'importo di € 1.500 oltre interessi dalla data del diritto all'accredito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa riunita iscritta al n. 376/2025 RG Lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - accerta il diritto di all'assegnazione della AR Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici dal
2022/2023 al 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , Controparte_2 in persona del pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo CP_3
nominale di € 1.500 tramite AR Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 complessivamente in euro 1.030 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 15.12.2025
Il Giudice del lavoro
LA MI
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 15.12.2025, davanti al Giudice dott. LA MI, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. MAGNOSI;
Nessuno per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. MAGNOSI chiede dichiararsi la contumacia del , si riporta agli CP_1
atti e insiste per l'accoglimento del ricorso, dà atto che il ricorrente è iscritto nelle graduatorie scolastiche anche per l'anno in corso.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. MAGNOSI presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, terminato il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale. Il Giudice del lavoro LA MI
N. 376/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. LA MI, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 376/2025 R.G. Lav. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il 19 settembre Parte_1 C.F._1
1990 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
SC NO del foro di Velletri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Segni, Corso Vittorio Emanuele II, 215, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, corrente in Roma Via Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso CP_3
l'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.Mo Tribunale di Verbania, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa e respinta, accogliere il presente ricorso nel merito, e per l'effetto, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121, Legge 13 luglio 2015, n. 107, dell'art. 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015, n. 32313, come sostituito dal D.P.C.M. 28 novembre 2016 a decorrere dal 2 dicembre 2016, e della Nota n. 15219 del 15 ottobre CP_4
2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della AR del docente, per contrasto con le norme di cui agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione;
accertare e dichiarare il diritto della Prof. alla assegnazione – mediante Parte_1 accredito sul profilo web come stabilito dalla vigente normativa - della AR del Docente prevista dall'art. 1, comma 121 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e s.m.i. per il servizio svolto a decorrere dall'a.s. 2022/2023 all'a.s. 2024/2025 per tre anni scolastici per un importo di € 500,00 per ogni anno scolastico, ovvero con la diversa decorrenza maggiore o minore ritenuta di Giustizia. Per l'effetto, condannare il all'adempimento ovvero alla corresponsione, Controparte_2 mediante carta elettronica del docente dell'importo di € 1.500,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia anche a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 19948, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, a favore del ricorrente quale somma vincolata, in relazione al servizio prestato dall'a.s. 2022/2023 sino all'a.s. 2024/2025 con contratto a tempo determinato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 23 settembre 2015, n. 32313 e del D.P.C.M. 28 novembre 2016, da utilizzare esclusivamente per l'acquisito dei beni e dei servizi indicati dall'art. 1, legge n. 107/2015 e dall'art. 4, del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, utili a sostenere la formazione e la valorizzazione professionale del Prof. Parte_1
Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari e spese generali del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato l'11.8.2025, premesso di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del , come docente, in forza di contratti a Controparte_2
tempo determinato dall'a.s. 2022/2023 sino all'a.s. 2024/2025, chiedeva venisse accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al pagamento in suo favore CP_1 degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato.
Il non si costituiva in giudizio e pertanto deve Controparte_2
considerarsi contumace.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Si richiamano le norme di interesse.
L'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 nella sua versione originale, prevedeva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la AR elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La AR, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla AR non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della AR di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una AR, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La AR
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della AR e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
AR e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della AR nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La AR deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la AR è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è stato quindi modificato legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio) estendendo il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo (e ora, ma solo dall'anno scolastico 2024/2025, i docenti con supplenza annuale su posto vacante) sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione. D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_2 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della AR, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la AR del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la AR stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della AR anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della AR e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la AR del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la AR del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto: “1) La AR Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della AR Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della AR, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della AR Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della AR Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
La Suprema Corte non ha valutato, invero, specificamente le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario (ipotesi ricorrenti nel presente giudizio), considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
Quanto alle supplenze temporanee, la S.C. sembrava, peraltro, avere individuato come elemento qualificante ai fini del riconoscimento del beneficio la dimensione annuale della durata contrattuale, stabilendo quindi una connessione tra lo specifico strumento di formazione in parola e il carattere annuale della didattica e la programmabilità dell'attività didattica stessa, ai cui fini la formazione è rivolta (cfr. decreto di inammissibilità n. 7254 del
19.3.2024 pronunciato sempre su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.).
Tuttavia, più di recente, in data 3 luglio 2025, è intervenuta una nuova pronuncia della Corte di Giustizia Europea nella causa C-268/2024, che ha stabilito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Nella sentenza si legge, fa l'altro: “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla
Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre chiedersi se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La AR è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Passando quindi all'esame del caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente, nell'anno scolastico 2022/2023 abbia concluso con il Controparte_2
un contratto dal 16.2.2023 al 9.6.2023 per 13 ore settimanali presso l'Istituto Superiore
IO GA di Modica per l'insegnamento della musica e poi per lo svolgimento delle attività di scrutinio dal 14 al 15 giugno 2023; per l'a.s. 2023/2024 due contratti dal 17.10.2023 al 30.6.2024 rispettivamente per 10 e 2 ore settimanali e per l'a.s. 2024/2025 un contratto sino al termine delle attività didattiche sempre per 10 ore settimanali presso l'Istituto Superiore
Gobetti.
Per l'a.s. 2022/2023 benché il ricorrente sia stato destinatario di contratti di supplenza solo dal 16 febbraio al termine delle lezioni (e poi per lo svolgimento degli scrutini) per complessivi 116 giorni, non vi sono elementi per ritenere che una durata del servizio inferiore ai 180 giorni sia tale da modificare sostanzialmente la natura del lavoro di insegnante e le condizioni di esercizio di quest'ultimo; non si tratta infatti di elemento che attiene alla natura delle mansioni (né alcunché il , rimasto contumace, ha dedotto CP_1 sotto tale profilo).
Dunque, secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, posto che, in ogni caso non si è trattato di una durata minima (e tenuto conto anche della previsione dell'art. 11, comma 14, legge 3 maggio 1999, n. 124 per cui il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico “se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”) non vi sono elementi per escludere la comparabilità delle funzioni esercitate con quelle del personale di ruolo.
Per le ulteriori annualità non è dubbio che i contratti conclusi rientrino, per la durata, fra le tipologie per le quali può essere riconosciuto il beneficio.
L'orario osservato, inoltre, è stato sempre superiore alla metà dell'orario completo di cattedra (18 ore) e quindi il servizio reso può dirsi equiparabile a quello svolto dagli altri insegnanti part time di ruolo.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla AR CE (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – deve rilevarsi che dal contratto stipulato per l'anno scolastico 2024/2025 risulta inserimento del ricorrente nelle stesse graduatorie GPS, come noto, riferite al biennio 2024/2026 sicché deve ricavarsene l'attuale inserimento nel sistema scolastico.
In definitiva deve essere, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la AR elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025 e per l'effetto il deve essere condannato al pagamento in favore dello CP_1
stesso ricorrenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 e con le modalità previste dalla suddetta normativa dell'importo di € 1.500 oltre interessi dalla data del diritto all'accredito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa riunita iscritta al n. 376/2025 RG Lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - accerta il diritto di all'assegnazione della AR Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici dal
2022/2023 al 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , Controparte_2 in persona del pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo CP_3
nominale di € 1.500 tramite AR Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 complessivamente in euro 1.030 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 15.12.2025
Il Giudice del lavoro
LA MI