Art. 6.
Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per il tesoro, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno durante l'anno a seguito di collocamento a riposo per limiti di eta', il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie degli operai della Zecca e le relative qualifiche.
Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per il tesoro, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno durante l'anno a seguito di collocamento a riposo per limiti di eta', il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie degli operai della Zecca e le relative qualifiche.