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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AN FO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1793/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di LA EN - Sede 80076 LA EN NA
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17672/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120239048655489000 I.C.I. 2004
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120239048655489000 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100109953757000 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7869/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.17672/2024, depositata il 5-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.n.c. avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso:
-che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.07120239048655489000 notificata a mezzo
PEC in data 24.10.2023 dell'importo di €. 107.199,85 nonché la cartella di pagamento n.071201001099
53757000, sottesa all'impugnata intimazione relative all'ICI per gli anni 2004 e 2005;
-che aveva eccepito: a) l'illegittimità e l'invalidità degli atti impugnati in quanto relativi ad una inesistente pretesa tributaria avendo l'ente impositore emesso in favore della società lo sgravio integrale dell'ICI per le medesime annualità 2004 e 2005 oggetto dell'atto impositivo, producendo la sentenza n. 8688/2015 resa il
24.09.2015 dalla Sezione n. 48 della CTR di Napoli;
b) l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e delle sanzioni con conseguente nullità, inesistenza ed illegittimità degli atti esattoriali impugnati;
c) il mancato invio della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36 bis del D.P.R. n.600/1973 e dall'art. 6, comma
5, L. n. 212/2000 con, conseguente, illegittimità e nullità dei ruoli esattoriali, della cartella e della intimazione di pagamento impugnati;
d) la inesistenza, nullità, invalidità e/o l'illegittimità della intimazione di pagamento impugnata stante la inesistenza, la nullità, la invalidità e/o la illegittimità della notifica eseguita dall'Agente della OS a mezzo Posta Elettronica Certificata il 24.10.2023 avendo l'Agente della OS allegato alla intimazione di pagamento impugnata un mero file informatico in formato ".PDF" privo di qualsivoglia attestazione di conformità e, soprattutto, della firma digitale;
nonché il difetto di motivazione,
l'omessa indicazione del responsabile del procedimento l'assenza del potere del funzionario firmatario;
-che si era costituita l'Agenzia delle Entrate – OS depositando la notifica della sottesa cartella di pagamento in data 16.6.2019 in Indirizzo_1 LA ameno presso Hotel Società_1 con consegna dell'atto a Nominativo_1, qualificatasi come socio amministratore;
nonché notifica di altro atto interruttivo, comunicazione preventiva di ipoteca n.07176201400001484000 notificata in data 24.11.2014 con racc. A/r ricevuta dal destinatario socio amministratore, “Nominativo_2”, che ne aveva sottoscritto la relata;
-che si era costituito il comune di LA EN depositando controdeduzioni ed evidenziando che per l'ICI/
IMU annualità 2004-2005 non era stato emesso alcun provvedimento di sgravio, e che la cartella esattoriale nr.071201001099 53757000 era stata impugnata davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che con sentenza nr 625/9/2012 aveva dichiarato inammissibile il ricorso (ICI 2005) nonché appellata presso la CTR che aveva rigettato l'appello, allegando le sentenze.
La Corte provinciale aveva rigettato il ricorso osservando quanto segue.
Quanto alle doglianze concernenti la ritualità della notifica dell'intimazione impugnata a mezzo pec aveva evidenziato che la notifica può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come era avvenuto nel caso di specie in quanto il concessionario della riscossione aveva provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF,
realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta;
che era certamente facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via
PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico
(all'uopo citando Cass. sez. 5 ordinanza n. 30948 del 27.11.2019 in parte motiva). Con riferimento alle censure relative al mancato rispetto delle altre formalità previste per la notifica a mezzo pec -tra cui la mancanza della firma digitale prevista dall'art. 20 del D. L.vo 82/05 (CAD)- ed alla assenza di autenticazione o attestazione di conformità della copia dell'atto con il suo originale, aveva osservato che, ove ricorrenti, non potrebbero comportare l'invalidità dell'atto notificato, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione. doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. sezioni unite n. 7665 del 18.4.2016; conformi Cass. sez. unite n. 23620 del 28.9.2018). Nessun dubbio poteva residuare in ordine alla conoscenza della intimazione di pagamento impugnata ed allegata al ricorso, che aveva formato oggetto di analitiche contestazioni in ordine al suo contenuto.
Quanto alle doglianze di merito la Corte aveva rilevato che la riRicorrente_1 aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 24.10.2023 a cui sottendeva la cartella di pagamento n.071/2010/01099 53757/000 emessa per il mancato pagamento dell'ICI dovuta al Comune di LA EN per gli anni di imposta 2004 e 2005 lamentando l'inesistenza del credito avendo l'ente impositore emesso uno sgravio totale per le predette annualità (2004 e 2005) allegando la sentenza n 8688/15; il comune di
LA EN, dal canto suo, aveva evidenziato di non aver provveduto ad alcuno sgravio e di aver emesso regolarmente la cartella concernente l'imposta ICI per le annualità 2004/2005 sottesa alla presente intimazione;
parte ricorrente aveva proposto ricorso avverso la richiamata cartella, deciso con sentenza n.
315/31/13 del 8.7.13 dep 22.7.13 che aveva rigettato l'impugnazione (allegando anche la sentenza di I grado CTP NAPOLI n.625/2012 depositata 19.10.2012); avverso tale sentenza era stato promosso gravame davanti la CTR di Napoli che, con sentenza n.315/31/2013, lo aveva rigettato;
anche gli atti prodromici posti alla base della richiamata cartella era stati impugnati e i relativi ricorsi rigettati sia in primo che in secondo grado;
la sentenza allegata dalla ricorrente (CTR Napoli sez 48 nr 8688 del 24.9.2015 e dep 6.10.2015) riguardava una diversa cartella nr 07120130091675764 rispetto a quella sottesa all'intimazione oggetto di gravame nonché differenti periodi di imposta (anni 2006 e 2007).
Quindi aveva sottolineato che il ricorso era inammissibile con riferimento alle doglianze relative alla cartella
071/2010/0109953757/000 attese le sentenze allegate dal comune: la pretesa era divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte - CTR sez 31 nr.315/31/13 del 8.7.13 dep 22.7.13-, derivandone che ormai non potevano essere proposte doglianze relative al merito di quell'accertamento per il disposto di cui all'art. 19 D. L.vo 546/92; l'intimazione di pagamento opposta faceva seguito a un atto impositivo divenuto definitivo, con la conseguenza che, in base all'art.19 D.L.vo 546/92, esso restava sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. 3005/2020) come la decadenza o l'invio della comunicazione di irregolarità prevista dall'art.36 bis del D.P.R.n. 600/1973
Era infondata la doglianza concernente il difetto di motivazione della intimazione impugnata. L'atto recava la puntuale indicazione di tutti i dati necessari per la compiuta comprensione delle ragioni della pretesa impositiva;
era chiaro e ben motivato e aveva messo in condizione il destinatario di esercitare il diritto di difesa;
nell'atto impugnato sono indicati chiaramente il nome del responsabile del procedimento, i termini, le modalità di pagamento, la possibilità e modalità di impugnazione dell'atto. La finalità dell'intimazione era quella di rendere edotto il contribuente che, per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, si sarebbe dato inizio all'esecuzione forzata, e assolveva la funzione equivalente a quella del precetto, e pertanto il suo contenuto “in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
Era meramente pretestuosa è la doglianza relativa all'omessa indicazione del responsabile del procedimento indicato, a pg 2, in Nominativo_3; era infondata è l'eccezione attinente al potere del funzionario firmatario, trattandosi di censura assolutamente generica ai limiti della inammissibilità.
Quanto ai motivi relativi a interessi e sanzioni applicate, gli stessi erano parimenti infondati, atteso che il calcolo degli interessi era dettagliatamente spiegato nel prospetto allegato al provvedimento e che l'entità della sanzione irrogata non appare sproporzionata perché calcolata in relazione al tributo evaso.
In merito alla eccepita prescrizione in ragione delle richiamate sentenze l'originario termine di prescrizione di regola quinquennale, si era trasformato, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale (cfr.
Cass. Sez. Unite civili, sentenza n. 25790 del 10.12.2009). Analogamente, andava rigettata l'eccezione di prescrizione delle sanzioni amministrative contenute negli atti impugnati, in quanto è indubbio che le dette sanzioni in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo beneficiano della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario
(decennale) ai sensi dell'art 2953 c.c. (cfr Cass sez civ un. 23397/2016 e da ultimo Cass n.5220 del
27.02.2024).
Aveva condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 2.000,00 per Agenzia delle
Entrate OS e in € 3.500,00 per il Comune di LA EN.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente formulando i seguenti motivi di gravame: 1) nullità della sentenza per omesso/travisamento/errata valutazione della prova legale decisiva ex artt.115 e 116 c.p.c., errores in iudicando e di fatto, motivazione omissiva e apparente sulla dedotta e documentata inesistenza del credito oggetto di riscossione esattoriale per sgravio integrale già accertato da sentenza definitiva e giudicata;
2) error in iudicando e motivazione omissiva ed apparente stante l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie e delle sanzioni con conseguente nullità, inesistenza ed illegittimità degli atti esattoriali impugnati;
3) nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c., omessa pronuncia di inesistenza e nullità della intimazione di pagamento per mancanza e/o vizi della relata di notifica e del processo notificatorio. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si erano costituiti, con separati atti, le parti appellate Agenzia delle Entrate OS e Comune di LA
EN, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Con ordinanza n.921/2025 depositata il 22-4-2025 (udienza 25-3-2025) la Corte aveva respinto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata. La parte appellata Comune di LA EN e la parte appellante avevano depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza sono comparsi in collegamento da remoto i difensori delle parti che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere respinto.
A) Il motivo sub 1) è privo di fondamento. L'appellante invoca l'applicazione del giudicato di cui alla sentenza
CTR Napoli n.8688 del 24.9.2015, depositata 6.10.2015, che nel decidere sull'impugnazione di altra cartella di pagamento relativa alle annualità 2006 e 2007, aveva ritenuto sussistere (limitandosi a prendere atto della comunicazione dell'appellante) di un provvedimento di sgravio concernente le annualità 2004-2007. Come si è detto, la doglianza è infondata. In primo luogo, l'appellante non ha provato il passaggio in giudicato della sentenza n.8688/2015. È pacifico in giurisprudenza che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art.124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (in tali esatti, termini, tra le tante, recentissimamente, Sez. 1,
Ordinanza n.6868 del 02/03/2022; Rv. 664109 - 01). Per altro verso, la sentenza n.8688/2025, relativa - come si è detto- a IMU 2006 e 2007, non ha efficacia di giudicato esterno rispetto agli atti impugnati nel presente giudizio, trattandosi di annualità diverse, con riferimento alle quali non vi era alcun accertamento specifico circa l'eventuale esistenza di provvedimenti di sgravio, solo affermato dall'appellante e contestato da parte resistente.
B) Anche il motivo sub 2) è palesemente privo di fondamento. Sulla scia di Sez. Unite Sentenza n.23397 del 17-11-2016; rv. 641633, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art.2953 c.c. per l'
"actio iudicati" (in tali esatti termini, tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 9076 del 07/04/2017; Rv. 643623 - 01).
Analogamente, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sorto a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale derivante da una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione, si prescrive entro il termine di dieci anni, trovando diretta applicazione l'art. 2953 c.c., che disciplina, in via generale, la cosiddetta actio iudicati (Sez.
5, Ordinanza n. 9431 del 09/04/2024; Rv. 670820 - 01). Nel caso di specie, la sentenza n.315/2013, depositata il 22-7-2013 (che aveva definito il giudizio avverso la cartella di pagamento prodromica all'atto impugnato) era passata in cosa giudicata il 22-2-2014, una volta scaduti i termini ordinari di impugnazione per cui alla data della notifica dell'atto impugnato (24-10-2023) non era scaduto il termine decennale di prescrizione. In ordine alla decorrenza della prescrizione a seguito di actio iudicati si veda Sez. Unite sentenza n. 23397/2016 cit, secondo cui la prescrizione decennale da "actio judicati", prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato.
C) Il motivo sub 3) appare francamente di scarsa comprensibilità ed eccentrico rispetto ai fatti di causa.
L'appellante -con rifermento alla intimazione impugnata- aveva lamentato “… nel caso che ci occupa appare evidente come la mancanza della redazione della relata di notificazione rappresenti una gravissima ed abnorme difformità rispetto al modello legale di notificazione, circostanze che rende nulla, invalida e/o illegittima la intimazione di pagamento impugnata che, per l'effetto, andrà dichiarata nulla, annullata e/o revocata …”. Si tratta di motivo privo di senso tenuto conto che la notifica era stata effettuata a mezzo pec, con deposito, fin dal primo grado, della attestazione di consegna in formato eml, per cui nessuna relata di notifica doveva essere redatta.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00, oltre accessori per ciascuna parte appellata.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AN FO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1793/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di LA EN - Sede 80076 LA EN NA
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17672/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120239048655489000 I.C.I. 2004
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120239048655489000 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100109953757000 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7869/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.17672/2024, depositata il 5-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.n.c. avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso:
-che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.07120239048655489000 notificata a mezzo
PEC in data 24.10.2023 dell'importo di €. 107.199,85 nonché la cartella di pagamento n.071201001099
53757000, sottesa all'impugnata intimazione relative all'ICI per gli anni 2004 e 2005;
-che aveva eccepito: a) l'illegittimità e l'invalidità degli atti impugnati in quanto relativi ad una inesistente pretesa tributaria avendo l'ente impositore emesso in favore della società lo sgravio integrale dell'ICI per le medesime annualità 2004 e 2005 oggetto dell'atto impositivo, producendo la sentenza n. 8688/2015 resa il
24.09.2015 dalla Sezione n. 48 della CTR di Napoli;
b) l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e delle sanzioni con conseguente nullità, inesistenza ed illegittimità degli atti esattoriali impugnati;
c) il mancato invio della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36 bis del D.P.R. n.600/1973 e dall'art. 6, comma
5, L. n. 212/2000 con, conseguente, illegittimità e nullità dei ruoli esattoriali, della cartella e della intimazione di pagamento impugnati;
d) la inesistenza, nullità, invalidità e/o l'illegittimità della intimazione di pagamento impugnata stante la inesistenza, la nullità, la invalidità e/o la illegittimità della notifica eseguita dall'Agente della OS a mezzo Posta Elettronica Certificata il 24.10.2023 avendo l'Agente della OS allegato alla intimazione di pagamento impugnata un mero file informatico in formato ".PDF" privo di qualsivoglia attestazione di conformità e, soprattutto, della firma digitale;
nonché il difetto di motivazione,
l'omessa indicazione del responsabile del procedimento l'assenza del potere del funzionario firmatario;
-che si era costituita l'Agenzia delle Entrate – OS depositando la notifica della sottesa cartella di pagamento in data 16.6.2019 in Indirizzo_1 LA ameno presso Hotel Società_1 con consegna dell'atto a Nominativo_1, qualificatasi come socio amministratore;
nonché notifica di altro atto interruttivo, comunicazione preventiva di ipoteca n.07176201400001484000 notificata in data 24.11.2014 con racc. A/r ricevuta dal destinatario socio amministratore, “Nominativo_2”, che ne aveva sottoscritto la relata;
-che si era costituito il comune di LA EN depositando controdeduzioni ed evidenziando che per l'ICI/
IMU annualità 2004-2005 non era stato emesso alcun provvedimento di sgravio, e che la cartella esattoriale nr.071201001099 53757000 era stata impugnata davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che con sentenza nr 625/9/2012 aveva dichiarato inammissibile il ricorso (ICI 2005) nonché appellata presso la CTR che aveva rigettato l'appello, allegando le sentenze.
La Corte provinciale aveva rigettato il ricorso osservando quanto segue.
Quanto alle doglianze concernenti la ritualità della notifica dell'intimazione impugnata a mezzo pec aveva evidenziato che la notifica può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come era avvenuto nel caso di specie in quanto il concessionario della riscossione aveva provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF,
realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta;
che era certamente facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via
PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico
(all'uopo citando Cass. sez. 5 ordinanza n. 30948 del 27.11.2019 in parte motiva). Con riferimento alle censure relative al mancato rispetto delle altre formalità previste per la notifica a mezzo pec -tra cui la mancanza della firma digitale prevista dall'art. 20 del D. L.vo 82/05 (CAD)- ed alla assenza di autenticazione o attestazione di conformità della copia dell'atto con il suo originale, aveva osservato che, ove ricorrenti, non potrebbero comportare l'invalidità dell'atto notificato, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione. doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. sezioni unite n. 7665 del 18.4.2016; conformi Cass. sez. unite n. 23620 del 28.9.2018). Nessun dubbio poteva residuare in ordine alla conoscenza della intimazione di pagamento impugnata ed allegata al ricorso, che aveva formato oggetto di analitiche contestazioni in ordine al suo contenuto.
Quanto alle doglianze di merito la Corte aveva rilevato che la riRicorrente_1 aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 24.10.2023 a cui sottendeva la cartella di pagamento n.071/2010/01099 53757/000 emessa per il mancato pagamento dell'ICI dovuta al Comune di LA EN per gli anni di imposta 2004 e 2005 lamentando l'inesistenza del credito avendo l'ente impositore emesso uno sgravio totale per le predette annualità (2004 e 2005) allegando la sentenza n 8688/15; il comune di
LA EN, dal canto suo, aveva evidenziato di non aver provveduto ad alcuno sgravio e di aver emesso regolarmente la cartella concernente l'imposta ICI per le annualità 2004/2005 sottesa alla presente intimazione;
parte ricorrente aveva proposto ricorso avverso la richiamata cartella, deciso con sentenza n.
315/31/13 del 8.7.13 dep 22.7.13 che aveva rigettato l'impugnazione (allegando anche la sentenza di I grado CTP NAPOLI n.625/2012 depositata 19.10.2012); avverso tale sentenza era stato promosso gravame davanti la CTR di Napoli che, con sentenza n.315/31/2013, lo aveva rigettato;
anche gli atti prodromici posti alla base della richiamata cartella era stati impugnati e i relativi ricorsi rigettati sia in primo che in secondo grado;
la sentenza allegata dalla ricorrente (CTR Napoli sez 48 nr 8688 del 24.9.2015 e dep 6.10.2015) riguardava una diversa cartella nr 07120130091675764 rispetto a quella sottesa all'intimazione oggetto di gravame nonché differenti periodi di imposta (anni 2006 e 2007).
Quindi aveva sottolineato che il ricorso era inammissibile con riferimento alle doglianze relative alla cartella
071/2010/0109953757/000 attese le sentenze allegate dal comune: la pretesa era divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte - CTR sez 31 nr.315/31/13 del 8.7.13 dep 22.7.13-, derivandone che ormai non potevano essere proposte doglianze relative al merito di quell'accertamento per il disposto di cui all'art. 19 D. L.vo 546/92; l'intimazione di pagamento opposta faceva seguito a un atto impositivo divenuto definitivo, con la conseguenza che, in base all'art.19 D.L.vo 546/92, esso restava sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. 3005/2020) come la decadenza o l'invio della comunicazione di irregolarità prevista dall'art.36 bis del D.P.R.n. 600/1973
Era infondata la doglianza concernente il difetto di motivazione della intimazione impugnata. L'atto recava la puntuale indicazione di tutti i dati necessari per la compiuta comprensione delle ragioni della pretesa impositiva;
era chiaro e ben motivato e aveva messo in condizione il destinatario di esercitare il diritto di difesa;
nell'atto impugnato sono indicati chiaramente il nome del responsabile del procedimento, i termini, le modalità di pagamento, la possibilità e modalità di impugnazione dell'atto. La finalità dell'intimazione era quella di rendere edotto il contribuente che, per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, si sarebbe dato inizio all'esecuzione forzata, e assolveva la funzione equivalente a quella del precetto, e pertanto il suo contenuto “in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
Era meramente pretestuosa è la doglianza relativa all'omessa indicazione del responsabile del procedimento indicato, a pg 2, in Nominativo_3; era infondata è l'eccezione attinente al potere del funzionario firmatario, trattandosi di censura assolutamente generica ai limiti della inammissibilità.
Quanto ai motivi relativi a interessi e sanzioni applicate, gli stessi erano parimenti infondati, atteso che il calcolo degli interessi era dettagliatamente spiegato nel prospetto allegato al provvedimento e che l'entità della sanzione irrogata non appare sproporzionata perché calcolata in relazione al tributo evaso.
In merito alla eccepita prescrizione in ragione delle richiamate sentenze l'originario termine di prescrizione di regola quinquennale, si era trasformato, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale (cfr.
Cass. Sez. Unite civili, sentenza n. 25790 del 10.12.2009). Analogamente, andava rigettata l'eccezione di prescrizione delle sanzioni amministrative contenute negli atti impugnati, in quanto è indubbio che le dette sanzioni in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo beneficiano della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario
(decennale) ai sensi dell'art 2953 c.c. (cfr Cass sez civ un. 23397/2016 e da ultimo Cass n.5220 del
27.02.2024).
Aveva condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 2.000,00 per Agenzia delle
Entrate OS e in € 3.500,00 per il Comune di LA EN.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente formulando i seguenti motivi di gravame: 1) nullità della sentenza per omesso/travisamento/errata valutazione della prova legale decisiva ex artt.115 e 116 c.p.c., errores in iudicando e di fatto, motivazione omissiva e apparente sulla dedotta e documentata inesistenza del credito oggetto di riscossione esattoriale per sgravio integrale già accertato da sentenza definitiva e giudicata;
2) error in iudicando e motivazione omissiva ed apparente stante l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie e delle sanzioni con conseguente nullità, inesistenza ed illegittimità degli atti esattoriali impugnati;
3) nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c., omessa pronuncia di inesistenza e nullità della intimazione di pagamento per mancanza e/o vizi della relata di notifica e del processo notificatorio. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si erano costituiti, con separati atti, le parti appellate Agenzia delle Entrate OS e Comune di LA
EN, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Con ordinanza n.921/2025 depositata il 22-4-2025 (udienza 25-3-2025) la Corte aveva respinto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata. La parte appellata Comune di LA EN e la parte appellante avevano depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza sono comparsi in collegamento da remoto i difensori delle parti che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere respinto.
A) Il motivo sub 1) è privo di fondamento. L'appellante invoca l'applicazione del giudicato di cui alla sentenza
CTR Napoli n.8688 del 24.9.2015, depositata 6.10.2015, che nel decidere sull'impugnazione di altra cartella di pagamento relativa alle annualità 2006 e 2007, aveva ritenuto sussistere (limitandosi a prendere atto della comunicazione dell'appellante) di un provvedimento di sgravio concernente le annualità 2004-2007. Come si è detto, la doglianza è infondata. In primo luogo, l'appellante non ha provato il passaggio in giudicato della sentenza n.8688/2015. È pacifico in giurisprudenza che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art.124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (in tali esatti, termini, tra le tante, recentissimamente, Sez. 1,
Ordinanza n.6868 del 02/03/2022; Rv. 664109 - 01). Per altro verso, la sentenza n.8688/2025, relativa - come si è detto- a IMU 2006 e 2007, non ha efficacia di giudicato esterno rispetto agli atti impugnati nel presente giudizio, trattandosi di annualità diverse, con riferimento alle quali non vi era alcun accertamento specifico circa l'eventuale esistenza di provvedimenti di sgravio, solo affermato dall'appellante e contestato da parte resistente.
B) Anche il motivo sub 2) è palesemente privo di fondamento. Sulla scia di Sez. Unite Sentenza n.23397 del 17-11-2016; rv. 641633, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art.2953 c.c. per l'
"actio iudicati" (in tali esatti termini, tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 9076 del 07/04/2017; Rv. 643623 - 01).
Analogamente, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sorto a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale derivante da una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione, si prescrive entro il termine di dieci anni, trovando diretta applicazione l'art. 2953 c.c., che disciplina, in via generale, la cosiddetta actio iudicati (Sez.
5, Ordinanza n. 9431 del 09/04/2024; Rv. 670820 - 01). Nel caso di specie, la sentenza n.315/2013, depositata il 22-7-2013 (che aveva definito il giudizio avverso la cartella di pagamento prodromica all'atto impugnato) era passata in cosa giudicata il 22-2-2014, una volta scaduti i termini ordinari di impugnazione per cui alla data della notifica dell'atto impugnato (24-10-2023) non era scaduto il termine decennale di prescrizione. In ordine alla decorrenza della prescrizione a seguito di actio iudicati si veda Sez. Unite sentenza n. 23397/2016 cit, secondo cui la prescrizione decennale da "actio judicati", prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato.
C) Il motivo sub 3) appare francamente di scarsa comprensibilità ed eccentrico rispetto ai fatti di causa.
L'appellante -con rifermento alla intimazione impugnata- aveva lamentato “… nel caso che ci occupa appare evidente come la mancanza della redazione della relata di notificazione rappresenti una gravissima ed abnorme difformità rispetto al modello legale di notificazione, circostanze che rende nulla, invalida e/o illegittima la intimazione di pagamento impugnata che, per l'effetto, andrà dichiarata nulla, annullata e/o revocata …”. Si tratta di motivo privo di senso tenuto conto che la notifica era stata effettuata a mezzo pec, con deposito, fin dal primo grado, della attestazione di consegna in formato eml, per cui nessuna relata di notifica doveva essere redatta.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00, oltre accessori per ciascuna parte appellata.