Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01388/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2024, proposto da
Immacolata EU, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Fasanella e Antonio LE Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Arca TA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Vaira e Massimo Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 0014254 del 27 febbraio 2024, notificato il 5 marzo 2024, con il quale il Prefetto di Foggia ha disposto nei confronti della ricorrente la decadenza dal diritto di occupazione e fruizione dell’alloggio ad uso abitativo sito in Foggia alla Via R. Lepore n. 1, int. 8, in precedenza assegnato in favore della stessa con decreto prefettizio prot. n. 634/SERV.GEN. del 5 dicembre 2005, ed ha nel contempo intimato alla stessa di provvedere al rilascio del detto immobile in favore dell’CA TA entro il termine di 15 giorni dalla sua notifica “sgombro da cose e persone, eventualmente conviventi, facenti o meno parte del nucleo familiare…”, disponendo altresì che “decorso inutilmente l’ulteriore termine di 15 (quindici) giorni dalla predetta scadenza, il presente provvedimento acquisterà forza di titolo esecutivo e si procederà alla programmazione delle prescritte operazioni finalizzate al rilascio forzoso dell’alloggio con l’ausilio della Forza Pubblica, con accesso nell’immobile e rimozione di quanto ivi esistente, previo inventario, con successivo trasporto e custodia degli stessi, con oneri e spese a carico della S.V…”;
b) della nota di CA TA del 5 aprile 2024, prot. n. 5982/2024, con la quale è stato affermato, in riscontro ad apposita istanza trasmessa a mezzo PEC dalla ricorrente in data 27 marzo 2024, acquisita in pari data al prot. n. 5220 (volta a sollecitare l’avvio del programma di alienazione degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell’ordine, ai sensi dell’art. 23 della L.R. Puglia 1 agosto 2020 n. 26, come da ultimo integrata con L.R. 12 marzo 2024 n. 13), che “la possibilità di acquisto dell’alloggio è riconoscibile esclusivamente in capo ai soggetti assegnatari di alloggi rientranti in appositi piani di alienazione ed in capo ai quali permangano i requisiti previsti, dalla normativa vigente, per l’assegnazione degli stessi…”, ed inoltre che “l’emendamento apportato al comma 1 dell’art. 23 L.R. n. 26/2020, dall’art. 1 L.R. 13/2004, che riferisce la norma agli assegnatari “anche cessati dal servizio”, non può prescindere da quanto già disposto e specificato, a livello statale, dall’art. 3 del d.l. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 80/2014…”;
c) di tutti gli ulteriori atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia e di Arca TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. DO GI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 26 aprile 2024 e pervenuto in Segreteria in data 20 maggio 2024, Immacolata EU, in qualità di ex appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, avverso i due provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Il primo era il provvedimento prefettizio protocollo n. 0014254 del 27 febbraio 2024, notificato il 5 marzo 2024, con il quale il Prefetto di Foggia dichiarava la decadenza della ricorrente dal diritto di occupazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata sito in Foggia, assegnatole con decreto del 5 dicembre 2005, a seguito del suo collocamento a riposo dal 1° settembre 2016 e del decorso del termine triennale di proroga previsto dalla normativa.
Contestualmente, il provvedimento intimava il rilascio dell'immobile in favore dell'CA TA, ente proprietario, stabilendo procedersi, in caso di inottemperanza, al rilascio forzoso con l'ausilio della forza pubblica.
Il secondo atto impugnato era la nota dell'CA TA protocollo n. 5982 del 5 aprile 2024, con la quale l'Agenzia, in risposta a una sollecitazione della ricorrente, negava la possibilità di avviare un programma di alienazione dell'alloggio a suo favore, sostenendo che il diritto all'acquisto fosse riconoscibile esclusivamente agli assegnatari in possesso dei requisiti per l'assegnazione e in presenza di specifici piani di alienazione, non ravvisati nel caso di specie.
Insorgendo avverso tali esiti procedimentali, la ricorrente deduceva la illegittimità dei suddetti atti articolando la propria difesa su tre motivi principali.
Il primo motivo denunciava la violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, nonché dell'articolo 97 della Costituzione, per l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di escomio da parte del Prefetto. Sosteneva che una preventiva comunicazione le avrebbe permesso di far valere le sue istanze, come le due domande di acquisto presentate nel 2014 e nel 2020, e di evidenziare l'esistenza di altri alloggi disponibili nel territorio comunale, evitando così un provvedimento così drastico per la sua stabilità abitativa.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito nella legge n. 80 del 2014, nonché della legge regionale pugliese n. 26 del 2020, come integrata dalla legge regionale n. 13 del 2024.
Il fulcro della contestazione risiedeva nel fatto che, nonostante l’interessata avesse presentato tempestive domande di acquisto dell'alloggio nel 2014, sulla base della normativa statale, e nel 2020, sulla base di quella regionale, l'CA TA non avesse mai dato corso al relativo programma di alienazione.
Sottolineava come la legge regionale pugliese, successiva e speciale, prevedesse espressamente l'avvio di programmi di alienazione anche a favore degli assegnatari "cessati dal servizio", senza alcuna limitazione temporale, e come l'inerzia dell'Ente proprietario avesse di fatto precluso la sua possibilità di acquisto, rendendo contraddittorio e illegittimo l'escomio disposto dal Prefetto.
Inoltre, la ricorrente eccepiva l'eccesso di potere, il difetto di motivazione e la violazione dell'articolo 47 della Costituzione sul diritto alla proprietà attraverso il risparmio.
Il terzo motivo di ricorso era volto a contestare specificamente la sufficienza della motivazione del provvedimento prefettizio, ritenuta generica, apparente e carente di elementi quantitativi precisi riguardo al numero di domande di assegnazione pendenti e di alloggi disponibili o illegittimamente occupati.
La ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con condanna alle spese, o, in subordine, il riconoscimento di un indennizzo.
Con memoria di costituzione in data 17 febbraio 2025, CA TA si opponeva al ricorso, contestandone integralmente i presupposti e concludendo per il suo integrale rigetto.
Con atto in data 10 giugno 2025, il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio e, per il tramite di una articolata relazione della Prefettura di Foggia, sosteneva la piena legittimità del provvedimento di decadenza e della diffida al rilascio, svolgendo analitiche controdeduzioni nei riguardi di tutti i motivi di gravame.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2025, il Presidente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dava avviso alle parti del possibile rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, atteso che si sarebbe potuto trattare, nel caso in esame, di un’attività della P.A. meramente ricognitiva di effetti che si sarebbero prodotti direttamente ex lege .
La difesa di parte ricorrente chiedeva il differimento della discussione al fine di poter dedurre in merito.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
La ricorrente, nell’impugnare il provvedimento prefettizio di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia sovvenzionata e la conseguente intimazione di rilascio, nonché la nota dell’CA TA inerente all’acquisto del bene in questione, assume – in termini di causa petendi – di essere titolare di una posizione di diritto soggettivo che affonda le sue radici direttamente nella disciplina legislativa statale e regionale e nel contratto di locazione stipulato con l’Ente proprietario.
Tale posizione, secondo la sua prospettazione, sarebbe preesistente e autonoma rispetto al provvedimento amministrativo di decadenza, configurando un diritto soggettivo perfetto all’acquisto dell’immobile, fatto valere in via principale nel presente giudizio.
La controversia, pertanto, si colloca al di fuori dell’ambito proprio della giurisdizione del Giudice Amministrativo, investendo una situazione giuridica soggettiva di natura patrimoniale e negoziale, riconducibile in toto alla sfera dei diritti soggettivi.
In particolare, la ricorrente deduce la violazione di norme civilistiche e costituzionali, quali l’art. 47 Cost. in materia di accesso alla proprietà dell’abitazione attraverso il risparmio, nonché l’inosservanza degli obblighi contrattuali e delle procedure di alienazione previste dalla legge regionale.
La natura della pretesa fatta valere, incentrata sull’affermazione di un diritto all’acquisto dell’alloggio e sulla legittimità della sua permanenza nell’immobile in base al titolo contrattuale, appare manifestamente preponderante rispetto al profilo della solo occasionalmente contestata legittimità dei provvedimenti amministrativi in epigrafe.
Orbene, secondo i notori criteri di riparto della giurisdizione dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. inter plures Cass. SS.UU., ord. 28.5.2020, n. 10082), il Giudice competente a conoscere di una controversia deve essere individuato in base alla natura della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, a prescindere dalla qualificazione formale degli atti impugnati.
Nel caso in esame, la domanda della sig.ra EU, sebbene formalmente diretta all’annullamento di atti amministrativi, mira in sostanza alla tutela di una situazione giuridica soggettiva di carattere patrimoniale, sorta dal rapporto locatizio e dalle norme che disciplinano l’alienazione degli alloggi, la quale non si risolve di per sé in un interesse legittimo.
Sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, poiché la controversia in esame attiene alla sfera dei diritti soggettivi del privato verso la Pubblica Amministrazione, quest’ultimo agendo in posizione di parità nel contesto di un rapporto negoziale e/o in forza di norme che attribuiscono situazioni giuridiche soggettive non condizionate all’esercizio di poteri autoritativi.
La causa, dunque, come peraltro già evidenziato in altri analoghi precedenti del Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sentenza n. 15 dell’8 gennaio 2025), rientra de plano nella giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 del codice del processo amministrativo.
Da ultimo, l’esito in rito della causa, la complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda e ragioni di equità sostanziale giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE LE, Presidente
DO GI LL, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO GI LL | LE LE |
IL SEGRETARIO