TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19142/2024 R.G. vertente
TRA
nata a [...] l'[...] codice fiscale elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 61 Torre 7, presso lo studio dell'abogado
Carmine Esposito dal quale è rappresentata e difesa come in atti;
-RICORRENTE-
E
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: mancato versamento ratei arretrati assegno di invalidità civile.
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
________________________
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato conveniva in giudizio l' in persona del Parte_1 CP_1 suo legale rappresentante p.t., per sentir accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 e succ. mod. e integr. dal dicembre 2022 sussistendo il requisito sanitario come riconosciuto nel decreto di omologa dalle risultanze dell'accertamento peritale R.G.
21614/2022 del Tribunale di Napoli sez. lavoro e previdenza e, per l'effetto, condannare l , al CP_1 pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal dicembre 2022 e sino al 31.12.2023 per un importo complessivo di euro 4.573,66; il tutto con vittoria di spese e onorari, spese generali e accessori come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
A sostegno della propria domanda la ricorrente dichiarava che in data 20.11.2023 veniva notificato alla resistente il suddetto Decreto di Omologa unitamente al modello AP70 con carta identità e tessera sanitaria della ricorrente attestante il requisito socio-economico - redditi e stato di disoccupazione;
che in data 09.12.2023 l' liquidava la prestazione, quantificando gli arretrati per il periodo CP_1
01.12.2022 al 31.12.2023 in euro 4.573,66; che la somma maturata a titolo di arretrati veniva, però, trattenuta dall' a titolo di acconto sul maggiore avere per il recupero dell'indebito n. CP_1
00017343051, quale posizione debitoria relativa a Reddito di Cittadinanza percepito in data antecedente alla liquidazione dell'assegno invalidità civile poi revocato per mancanza dei requisiti di legge;
che il ricorso amministrativo inoltrato on line in data 14.03.2024 rimaneva inevaso.
Si costituiva ritualmente l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, eccependo CP_1 la compensazione impropria di somme inerenti al rapporto obbligatorio oggetto del ricorso. Chiedeva, pertanto, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Eccepiva, in particolare, la compensazione del credito vantato dal ricorrente pari ad euro 4.573,66, con l'importo di euro 6.298,40 che costituisce l'importo percepito dalla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da maggio 2020 a gennaio 2021.
Parte resistente afferma che a seguito del controllo della Dichiarazione Sostitutiva Unica resa dalla ricorrente, veniva riscontrata la non coincidenza del nucleo familiare indicato nella dichiarazione vista l'omessa indicazione del figlio Sig. . La dichiarazione resa nella Dichiarazione Persona_1
Sostitutiva Unica non è veritiera e integra la fattispecie di cui all'art. 7 del D.L. 4/2019. L'art. 7 comma 4 del D.L. n. 4/2019 dispone quale conseguenza “…l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
L' convenuto afferma che con missive del 31.8.2022, recapitata il 30.9.2022, e del 2.12.2022, CP_1 notificata il 30.12.2022 per compiuta giacenza, revocava il reddito di cittadinanza e chiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite. All'atto della liquidazione dell'assegno di invalidità civile, ha, quindi, compensato fino alla concorrenza il debito relativo agli arretrati di assegno di invalidità civile con il proprio credito per indebito pagamento del reddito di cittadinanza.
Chiedeva altresì, in via riconvenzionale nel caso di ritenuta illegittimità della compensazione, condannarsi l'istante, al pagamento delle somme erogate indebitamente pari ad € 6.298,40 per la prestazione non dovuta percepita per il periodo da maggio 2020 a gennaio 2021, integrante l'indebito n. n. 00017343051il tutto oltre interessi legali.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa. La domanda è fondata e può essere accolta per quanto di seguito motivato.
Quanto alle prestazioni poste in compensazione occorre accertare nel presente giudizio, rispetto all'assegno di invalidità civile, la natura del reddito di cittadinanza e la sua omogeneità o meno con l'assegno di invalidità civile. Il reddito di cittadinanza è stato introdotto dal dl 4/2019 convertito nella legge 26/2019. A mente dell'art. 1, rubricato “Reddito di cittadinanza” si legge “1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «RDC», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il RDC costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili…”. La prestazione erogata dall a titolo di reddito di cittadinanza ha, quindi, natura CP_1 assistenziale dal momento che nella nozione di prestazioni assistenziali, rientrano tutte le ipotesi in cui l'erogazione non è legata al reddito e alla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale) gravando sulla fiscalità generale. Nel caso in esame, difatti, ferma la indubbia natura assistenziale dell'assegno di invalidità civile, il credito dell a titolo di indebita erogazione del CP_1 reddito di cittadinanza è anch'esso di natura assistenziale e, pertanto, non è applicabile l'art. 69 della legge 153/1969, rubricato “revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”, il quale dispone che le pensioni, gli assegni e le indennità (spettanti in forza del regio decreto-legge 4/10/1935 n. 1827 e smi), nonché gli assegni (di cui all'art. 11 della legge 5/11/1968 n.
1115) spettanti a carico dell' “possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un CP_1 quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite prestazioni percepite a CP_1 carico di forme di previdenza gestite dallo stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative”. La stessa norma prevede in ogni caso che è fatto salvo – per le pensioni ordinarie – l'importo corrispondente al trattamento minimo. È stato osservato che “la disposizione citata riguarda, come risulta evidente dal tenore letterale, le prestazioni previdenziali prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto. Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali” (cfr Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 262, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce). La garanzia del trattamento minimo non è invece prevista per i crediti qualificati in cui sono annoverabili le prestazioni di invalidità civile, le pensioni sociali e gli assegni sociali derivanti da prestazioni di invalidità civile, nel cui ambito è ascrivile la prestazione per cui è causa. Ciò posto, nel caso in cui sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione. È stato osservato che “L'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorché i rispettivi crediti
e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., comma 3 con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre,
Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione); è dunque inapplicabile la normativa generale in materia di compensazione prevista dall'art. 1241 cc e segg., istituto che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti”(v. Cass. N. 16349/2007 e ord. N.
27030/2022). Ai fini dell'applicazione dell'istituto della compensazione c.d “impropria”, che consentirebbe all' di recuperare integralmente il debito, occorre dunque l'identità del titolo. In CP_1 proposito, va osservato che l'identità del titolo e/o l'unicità del rapporto, non può essere affermata, in casi quale quello in esame, sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale, dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno di invalidità civile da quelli del reddito di cittadinanza.
E inoltre, le conseguenze applicative dell'ipotesi della compensazione impropria, si sostanziano nell'esclusione della deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile. Il credito per assegno di invalidità civile è, comunque, impignorabile e l'articolo 1246 n. 3 del codice civile dispone che la compensazione non si verifica quando, fatti salvi il titolo dell'uno o dell'altro debito, uno dei crediti sia dichiarato impignorabile.
Va pertanto condannato l' resistente al pagamento di euro 4.573,66 a titolo di ratei arretrati CP_1 dell'assegno di invalidità civile
Venendo alla domanda riconvenzionale dell'Istituto, deve darsi atto che l'istante non ha contestato il debito per cui lo stesso deve essere condannato al pagamento in favore del convenuto di euro 6.298,40 oltre accessori di legge.
L'accoglimento delle contrapposte domande giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunziando, così decide:
1) dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dall' sui ratei di assegno di invalidità CP_1 dovuti alla ricorrente per l'importo di euro 4.573,66; 2) condanna, per l'effetto l' al pagamento dei ratei maturati e dovuti a titolo di assegno CP_1 di invalidità per il periodo dall'01.12.2022 al 31.12.23 pari ad euro 4.573,66 oltre interessi legali dal credito all'effettivo soddisfo;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell di euro 6.298,40 oltre interessi legali dal credito all'effettivo soddisfo;
CP_1
4) dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli, lì
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19142/2024 R.G. vertente
TRA
nata a [...] l'[...] codice fiscale elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 61 Torre 7, presso lo studio dell'abogado
Carmine Esposito dal quale è rappresentata e difesa come in atti;
-RICORRENTE-
E
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: mancato versamento ratei arretrati assegno di invalidità civile.
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
________________________
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato conveniva in giudizio l' in persona del Parte_1 CP_1 suo legale rappresentante p.t., per sentir accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 e succ. mod. e integr. dal dicembre 2022 sussistendo il requisito sanitario come riconosciuto nel decreto di omologa dalle risultanze dell'accertamento peritale R.G.
21614/2022 del Tribunale di Napoli sez. lavoro e previdenza e, per l'effetto, condannare l , al CP_1 pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal dicembre 2022 e sino al 31.12.2023 per un importo complessivo di euro 4.573,66; il tutto con vittoria di spese e onorari, spese generali e accessori come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
A sostegno della propria domanda la ricorrente dichiarava che in data 20.11.2023 veniva notificato alla resistente il suddetto Decreto di Omologa unitamente al modello AP70 con carta identità e tessera sanitaria della ricorrente attestante il requisito socio-economico - redditi e stato di disoccupazione;
che in data 09.12.2023 l' liquidava la prestazione, quantificando gli arretrati per il periodo CP_1
01.12.2022 al 31.12.2023 in euro 4.573,66; che la somma maturata a titolo di arretrati veniva, però, trattenuta dall' a titolo di acconto sul maggiore avere per il recupero dell'indebito n. CP_1
00017343051, quale posizione debitoria relativa a Reddito di Cittadinanza percepito in data antecedente alla liquidazione dell'assegno invalidità civile poi revocato per mancanza dei requisiti di legge;
che il ricorso amministrativo inoltrato on line in data 14.03.2024 rimaneva inevaso.
Si costituiva ritualmente l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, eccependo CP_1 la compensazione impropria di somme inerenti al rapporto obbligatorio oggetto del ricorso. Chiedeva, pertanto, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Eccepiva, in particolare, la compensazione del credito vantato dal ricorrente pari ad euro 4.573,66, con l'importo di euro 6.298,40 che costituisce l'importo percepito dalla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da maggio 2020 a gennaio 2021.
Parte resistente afferma che a seguito del controllo della Dichiarazione Sostitutiva Unica resa dalla ricorrente, veniva riscontrata la non coincidenza del nucleo familiare indicato nella dichiarazione vista l'omessa indicazione del figlio Sig. . La dichiarazione resa nella Dichiarazione Persona_1
Sostitutiva Unica non è veritiera e integra la fattispecie di cui all'art. 7 del D.L. 4/2019. L'art. 7 comma 4 del D.L. n. 4/2019 dispone quale conseguenza “…l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
L' convenuto afferma che con missive del 31.8.2022, recapitata il 30.9.2022, e del 2.12.2022, CP_1 notificata il 30.12.2022 per compiuta giacenza, revocava il reddito di cittadinanza e chiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite. All'atto della liquidazione dell'assegno di invalidità civile, ha, quindi, compensato fino alla concorrenza il debito relativo agli arretrati di assegno di invalidità civile con il proprio credito per indebito pagamento del reddito di cittadinanza.
Chiedeva altresì, in via riconvenzionale nel caso di ritenuta illegittimità della compensazione, condannarsi l'istante, al pagamento delle somme erogate indebitamente pari ad € 6.298,40 per la prestazione non dovuta percepita per il periodo da maggio 2020 a gennaio 2021, integrante l'indebito n. n. 00017343051il tutto oltre interessi legali.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa. La domanda è fondata e può essere accolta per quanto di seguito motivato.
Quanto alle prestazioni poste in compensazione occorre accertare nel presente giudizio, rispetto all'assegno di invalidità civile, la natura del reddito di cittadinanza e la sua omogeneità o meno con l'assegno di invalidità civile. Il reddito di cittadinanza è stato introdotto dal dl 4/2019 convertito nella legge 26/2019. A mente dell'art. 1, rubricato “Reddito di cittadinanza” si legge “1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «RDC», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il RDC costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili…”. La prestazione erogata dall a titolo di reddito di cittadinanza ha, quindi, natura CP_1 assistenziale dal momento che nella nozione di prestazioni assistenziali, rientrano tutte le ipotesi in cui l'erogazione non è legata al reddito e alla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale) gravando sulla fiscalità generale. Nel caso in esame, difatti, ferma la indubbia natura assistenziale dell'assegno di invalidità civile, il credito dell a titolo di indebita erogazione del CP_1 reddito di cittadinanza è anch'esso di natura assistenziale e, pertanto, non è applicabile l'art. 69 della legge 153/1969, rubricato “revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”, il quale dispone che le pensioni, gli assegni e le indennità (spettanti in forza del regio decreto-legge 4/10/1935 n. 1827 e smi), nonché gli assegni (di cui all'art. 11 della legge 5/11/1968 n.
1115) spettanti a carico dell' “possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un CP_1 quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite prestazioni percepite a CP_1 carico di forme di previdenza gestite dallo stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative”. La stessa norma prevede in ogni caso che è fatto salvo – per le pensioni ordinarie – l'importo corrispondente al trattamento minimo. È stato osservato che “la disposizione citata riguarda, come risulta evidente dal tenore letterale, le prestazioni previdenziali prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto. Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali” (cfr Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 262, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce). La garanzia del trattamento minimo non è invece prevista per i crediti qualificati in cui sono annoverabili le prestazioni di invalidità civile, le pensioni sociali e gli assegni sociali derivanti da prestazioni di invalidità civile, nel cui ambito è ascrivile la prestazione per cui è causa. Ciò posto, nel caso in cui sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione. È stato osservato che “L'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorché i rispettivi crediti
e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., comma 3 con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre,
Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione); è dunque inapplicabile la normativa generale in materia di compensazione prevista dall'art. 1241 cc e segg., istituto che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti”(v. Cass. N. 16349/2007 e ord. N.
27030/2022). Ai fini dell'applicazione dell'istituto della compensazione c.d “impropria”, che consentirebbe all' di recuperare integralmente il debito, occorre dunque l'identità del titolo. In CP_1 proposito, va osservato che l'identità del titolo e/o l'unicità del rapporto, non può essere affermata, in casi quale quello in esame, sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale, dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno di invalidità civile da quelli del reddito di cittadinanza.
E inoltre, le conseguenze applicative dell'ipotesi della compensazione impropria, si sostanziano nell'esclusione della deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile. Il credito per assegno di invalidità civile è, comunque, impignorabile e l'articolo 1246 n. 3 del codice civile dispone che la compensazione non si verifica quando, fatti salvi il titolo dell'uno o dell'altro debito, uno dei crediti sia dichiarato impignorabile.
Va pertanto condannato l' resistente al pagamento di euro 4.573,66 a titolo di ratei arretrati CP_1 dell'assegno di invalidità civile
Venendo alla domanda riconvenzionale dell'Istituto, deve darsi atto che l'istante non ha contestato il debito per cui lo stesso deve essere condannato al pagamento in favore del convenuto di euro 6.298,40 oltre accessori di legge.
L'accoglimento delle contrapposte domande giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunziando, così decide:
1) dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dall' sui ratei di assegno di invalidità CP_1 dovuti alla ricorrente per l'importo di euro 4.573,66; 2) condanna, per l'effetto l' al pagamento dei ratei maturati e dovuti a titolo di assegno CP_1 di invalidità per il periodo dall'01.12.2022 al 31.12.23 pari ad euro 4.573,66 oltre interessi legali dal credito all'effettivo soddisfo;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell di euro 6.298,40 oltre interessi legali dal credito all'effettivo soddisfo;
CP_1
4) dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli, lì
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio