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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/11/2025, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. RG 8188/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 05.11.2025, tra
e , rappresentati e difesi dall' avv. Danilo Pallara;
Parte_1 Parte_2 in virtù mandato alle liti in atti, opponenti contro in persona del legale rappresentante p.t, e, per essa, la Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t, in forza della procura speciale in atti, rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo e Stefano Costantini in virtù mandato alle liti in atti, opposta
Oggetto: opposizione al d.i. n. ing. 1815/2021 del 04/09/2021 (R.G.N. 4316/2021)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Sulla fattispecie oggetto del giudizio e sugli oneri probatori. In termini generali va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, solo formalmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in uno a cognizione piena e il giudice procede all'esame nel merito della controversia con poteri a cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) mentre il debitore deve provare gli eventuali fatti costitutivi dell'avvenuto adempimento, ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr Cass. SSUU, 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cass. SSUU, 07.07.1993 n.7448). Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, producendo in giudizio fin dalla fase monitoria la copia dei contratti di finanziamento regolarmente sottoscritti dall'opponente dal quale risulta la chiara indicazione dell'importo erogato, dell'importo totale dovuto, del numero e dell'ammontare della rate da corrispondere, del tasso di interesse debitore e delle ulteriori condizioni economiche del rapporto, oltre alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (cfr. documentazione in produzione di parte opposta), ed allegato l'inadempimento dell'opponente. Tanto basta per assolvere all'onere probatorio del creditore. Sul punto si sono pronunciate in modo chiaro le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533:
“In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento). Dello stesso tenore, tra le altre: Cass., 20/1/2015, n. 826; Cass., 08/10/2004, n. 20073. Sulla “carenza di legittimazione” attiva della creditrice opposta e di conseguenza sulla titolarità attiva del rapporto giuridico controverso. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 58 comma 2, 3 e 4, del T.U.B., che prevede: - la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
-l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
- la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (con l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.). Ciò posto, secondo l'orientamento più rigoroso della S.C. sulla prova della cessione de credito “In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798). Prova che, nel caso di specie, il creditore ha dato, con il deposito dell'
“operazione di cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 132 del 09/11/2019”, con la quale cedeva a il credito vantato nei Parte_3 Controparte_3 confronti degli opponenti e con il deposito della documentazione inerente l'operazione successiva con la quale diveniva titolare di tutti i crediti pecuniari ancora esistenti di cui era Controparte_1 titolare e che la stessa aveva acquistato in all'esito di “un'operazione di CP_3 CP_2 cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 30.4.1999 n. 130 (pubblicazione in G.U. n. 141 del 30/11/2019- Parte Seconda - Foglio delle Inserzioni)”. Accertata la legittimazione sostanziale, deve ritenersi che parte opposta abbia altresì dato prova documentale della propria legittimazione processuale, con il deposito del “rogito della Dott.ssa Notaio in Milano, del Persona_1
09/12/2019, rep. N. 28365/12029, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP 1, al N. 50268, serie 1T”, con il quale la società conferiva alla Controparte_1 Parte_4 poteri di gestione, incasso e di eventuale recupero di crediti, con facoltà di sub delega;
[...] con di deposito dell' atto “del Dott. , Notaio in Pordenone, del 20/12/2019, Rep. N. Persona_2 55730 – Racc. N. 41254, registrato presso la Agenzia delle Entrate di Pordenone in pari data, al N. 17833, serie 1T” con il quale incaricava la alla gestione, incasso ed eventuale Controparte_2 recupero di crediti già nella titolarità di Controparte_1 Sull' eccezione della nullità della pattuizione sugli interessi, perché aventi natura usuraria Sul punto, il CTU ha concluso che: “1) Per quanto attiene il tasso di interesse corrispettivo non si riscontra il superamento del tasso soglia vigente alla data di sottoscrizione del contratto (17,237%). Tuttavia, si evidenzia che, il TAN applicato al piano di ammortamento è difforme rispetto al TAN indicato in contratto, in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.2) Per quanto riguarda il TEG la sottoscritta CTU, servendosi della formula di equivalenza finanziaria, ha proceduto a determinare il TAEG operando un duplice conteggio: I° ipotesi: includendo tutte le spese, compresa l'incidenza della polizza assicurativa;
Risolvendo l'equazione, alla data della stipula del contratto, il TIR risulta del 11,273%, ovvero inferiore al tasso soglia del periodo (17,2385%) e, pertanto, tale da non integrare requisiti di usurarietà del finanziamento II° ipotesi: escludendo le spese della polizza assicurativa. Risolvendo l'equazione, alla data della stipula del contratto, il TIR risulta del 8,537%, ovvero inferiore al tasso soglia del periodo (17,238%) e, pertanto, tale da non integrare requisiti di usurarietà del finanziamento;
3) Per quanto attiene la verifica del tasso di interesse di mora pari al 6% annuo (ovvero il tasso soglia vigente alla data di sottoscrizione), non si è riscontrato il superamento del tasso soglia DI MORA (19,86%)..”, accertando pertanto l'insussistenza della natura usuraria del finanziamento in questione. Sulle altre questioni. Il CTU ha accertato, infine la difformità tra il TAN applicato ed il TAN dichiarato in contratto:
“Tuttavia, si evidenzia che, il TAN applicato al piano di ammortamento è difforme rispetto al TAN indicato in contratto, in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria”. Sul punto, costituisce ormai ius receptum che, anche nel caso più grave, rispetto a quello di specie, di mancata indicazione del tasso ISC/TAEG (il TAN altro non è che il TAEG senza l'inclusione delle le spese accessorie obbligatorie (come istruttoria, assicurazioni, commissioni, ecc.), “l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi). Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.)”, con la conseguenza che avendo l' “lo scopo di mettere il cliente Pt_5 in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”. (Cass. n. 39169/2021). Nel caso di specie, si precisa che vi sarebbe una semplice difformità (peraltro in melius, poiché il tasso dichiarato è superiore rispetto al tasso applicato nel piano di ammortamento) tra il tasso dichiarato e quello applicato. Pertanto, posto che l'ISC/TAEG ha funzione meramente informativa finalizzata a porre il cliente nella condizione di conoscere il costo totale ed effettivo del finanziamento prima di accedervi, e non è, invece, un Par requisito di validità del contratto, la difformità tra indicato in contratto ed ISC effettivamente applicato, non comportando di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, non determina la nullità parziale del contratto e non può portare all'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma VI, TUB, laddove, come nel contratto di finanziamento in esame, i tassi e gli altri oneri economici siano stati dettagliatamente pattuiti per iscritto in altre specifiche clausole, permettendo alla parte finanziata di individuare comunque l'impegno economico effettivo derivante dall'operazione di finanziamento, attraverso la sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo Pa indicati in contratto (“L'obbligo di indicazione dell' quale regola di comportamento potrebbe, al più, rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e legittimare, ricorrendone i presupposti, l'esperimento dei rimedi risarcitori previsti a tutela della libertà contrattuale, posto che la violazione dei doveri informativi può dare luogo a responsabilità contrattuale, ma non può determinare la nullità, anche parziale, del contratto”, ibidem). Nella specie, tuttavia, non è stata proposta domanda risarcitoria ed in ogni caso nulla è stato allegato sotto il profilo del danno eziologicamente connesso alla violazione dell'obbligo informativo. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza. In applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022, vengono liquidate in Euro 2.540,00 quale compenso tabellare ai minimi (Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; Fase decisionale, valore minimo:
€ 851,00), oltre oneri di Legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 1815/2021 del 04/09/2021 (R.G.N. 4316/2021);
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell' opposta, che liquida in Euro Euro 2.540,00, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro, le spese di CTU: Lecce, 05.11.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. RG 8188/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 05.11.2025, tra
e , rappresentati e difesi dall' avv. Danilo Pallara;
Parte_1 Parte_2 in virtù mandato alle liti in atti, opponenti contro in persona del legale rappresentante p.t, e, per essa, la Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t, in forza della procura speciale in atti, rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo e Stefano Costantini in virtù mandato alle liti in atti, opposta
Oggetto: opposizione al d.i. n. ing. 1815/2021 del 04/09/2021 (R.G.N. 4316/2021)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Sulla fattispecie oggetto del giudizio e sugli oneri probatori. In termini generali va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, solo formalmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in uno a cognizione piena e il giudice procede all'esame nel merito della controversia con poteri a cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) mentre il debitore deve provare gli eventuali fatti costitutivi dell'avvenuto adempimento, ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr Cass. SSUU, 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cass. SSUU, 07.07.1993 n.7448). Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, producendo in giudizio fin dalla fase monitoria la copia dei contratti di finanziamento regolarmente sottoscritti dall'opponente dal quale risulta la chiara indicazione dell'importo erogato, dell'importo totale dovuto, del numero e dell'ammontare della rate da corrispondere, del tasso di interesse debitore e delle ulteriori condizioni economiche del rapporto, oltre alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (cfr. documentazione in produzione di parte opposta), ed allegato l'inadempimento dell'opponente. Tanto basta per assolvere all'onere probatorio del creditore. Sul punto si sono pronunciate in modo chiaro le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533:
“In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento). Dello stesso tenore, tra le altre: Cass., 20/1/2015, n. 826; Cass., 08/10/2004, n. 20073. Sulla “carenza di legittimazione” attiva della creditrice opposta e di conseguenza sulla titolarità attiva del rapporto giuridico controverso. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 58 comma 2, 3 e 4, del T.U.B., che prevede: - la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
-l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
- la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (con l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.). Ciò posto, secondo l'orientamento più rigoroso della S.C. sulla prova della cessione de credito “In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798). Prova che, nel caso di specie, il creditore ha dato, con il deposito dell'
“operazione di cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 132 del 09/11/2019”, con la quale cedeva a il credito vantato nei Parte_3 Controparte_3 confronti degli opponenti e con il deposito della documentazione inerente l'operazione successiva con la quale diveniva titolare di tutti i crediti pecuniari ancora esistenti di cui era Controparte_1 titolare e che la stessa aveva acquistato in all'esito di “un'operazione di CP_3 CP_2 cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 30.4.1999 n. 130 (pubblicazione in G.U. n. 141 del 30/11/2019- Parte Seconda - Foglio delle Inserzioni)”. Accertata la legittimazione sostanziale, deve ritenersi che parte opposta abbia altresì dato prova documentale della propria legittimazione processuale, con il deposito del “rogito della Dott.ssa Notaio in Milano, del Persona_1
09/12/2019, rep. N. 28365/12029, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP 1, al N. 50268, serie 1T”, con il quale la società conferiva alla Controparte_1 Parte_4 poteri di gestione, incasso e di eventuale recupero di crediti, con facoltà di sub delega;
[...] con di deposito dell' atto “del Dott. , Notaio in Pordenone, del 20/12/2019, Rep. N. Persona_2 55730 – Racc. N. 41254, registrato presso la Agenzia delle Entrate di Pordenone in pari data, al N. 17833, serie 1T” con il quale incaricava la alla gestione, incasso ed eventuale Controparte_2 recupero di crediti già nella titolarità di Controparte_1 Sull' eccezione della nullità della pattuizione sugli interessi, perché aventi natura usuraria Sul punto, il CTU ha concluso che: “1) Per quanto attiene il tasso di interesse corrispettivo non si riscontra il superamento del tasso soglia vigente alla data di sottoscrizione del contratto (17,237%). Tuttavia, si evidenzia che, il TAN applicato al piano di ammortamento è difforme rispetto al TAN indicato in contratto, in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.2) Per quanto riguarda il TEG la sottoscritta CTU, servendosi della formula di equivalenza finanziaria, ha proceduto a determinare il TAEG operando un duplice conteggio: I° ipotesi: includendo tutte le spese, compresa l'incidenza della polizza assicurativa;
Risolvendo l'equazione, alla data della stipula del contratto, il TIR risulta del 11,273%, ovvero inferiore al tasso soglia del periodo (17,2385%) e, pertanto, tale da non integrare requisiti di usurarietà del finanziamento II° ipotesi: escludendo le spese della polizza assicurativa. Risolvendo l'equazione, alla data della stipula del contratto, il TIR risulta del 8,537%, ovvero inferiore al tasso soglia del periodo (17,238%) e, pertanto, tale da non integrare requisiti di usurarietà del finanziamento;
3) Per quanto attiene la verifica del tasso di interesse di mora pari al 6% annuo (ovvero il tasso soglia vigente alla data di sottoscrizione), non si è riscontrato il superamento del tasso soglia DI MORA (19,86%)..”, accertando pertanto l'insussistenza della natura usuraria del finanziamento in questione. Sulle altre questioni. Il CTU ha accertato, infine la difformità tra il TAN applicato ed il TAN dichiarato in contratto:
“Tuttavia, si evidenzia che, il TAN applicato al piano di ammortamento è difforme rispetto al TAN indicato in contratto, in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria”. Sul punto, costituisce ormai ius receptum che, anche nel caso più grave, rispetto a quello di specie, di mancata indicazione del tasso ISC/TAEG (il TAN altro non è che il TAEG senza l'inclusione delle le spese accessorie obbligatorie (come istruttoria, assicurazioni, commissioni, ecc.), “l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi). Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.)”, con la conseguenza che avendo l' “lo scopo di mettere il cliente Pt_5 in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”. (Cass. n. 39169/2021). Nel caso di specie, si precisa che vi sarebbe una semplice difformità (peraltro in melius, poiché il tasso dichiarato è superiore rispetto al tasso applicato nel piano di ammortamento) tra il tasso dichiarato e quello applicato. Pertanto, posto che l'ISC/TAEG ha funzione meramente informativa finalizzata a porre il cliente nella condizione di conoscere il costo totale ed effettivo del finanziamento prima di accedervi, e non è, invece, un Par requisito di validità del contratto, la difformità tra indicato in contratto ed ISC effettivamente applicato, non comportando di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, non determina la nullità parziale del contratto e non può portare all'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma VI, TUB, laddove, come nel contratto di finanziamento in esame, i tassi e gli altri oneri economici siano stati dettagliatamente pattuiti per iscritto in altre specifiche clausole, permettendo alla parte finanziata di individuare comunque l'impegno economico effettivo derivante dall'operazione di finanziamento, attraverso la sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo Pa indicati in contratto (“L'obbligo di indicazione dell' quale regola di comportamento potrebbe, al più, rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e legittimare, ricorrendone i presupposti, l'esperimento dei rimedi risarcitori previsti a tutela della libertà contrattuale, posto che la violazione dei doveri informativi può dare luogo a responsabilità contrattuale, ma non può determinare la nullità, anche parziale, del contratto”, ibidem). Nella specie, tuttavia, non è stata proposta domanda risarcitoria ed in ogni caso nulla è stato allegato sotto il profilo del danno eziologicamente connesso alla violazione dell'obbligo informativo. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza. In applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022, vengono liquidate in Euro 2.540,00 quale compenso tabellare ai minimi (Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; Fase decisionale, valore minimo:
€ 851,00), oltre oneri di Legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 1815/2021 del 04/09/2021 (R.G.N. 4316/2021);
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell' opposta, che liquida in Euro Euro 2.540,00, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro, le spese di CTU: Lecce, 05.11.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI