TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/11/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 744/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
744/2024 R.G.C, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
ER OZ e AR OZ ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Tolentino (MC), Viale XXX Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Morena Ermini, come da procura generale alle liti per atto notaio di Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente Persona_1 domiciliato presso la sede dell' a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da infortunio sul lavoro.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9-9-2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva: - in data 11-5-2022, alle ore 10,00 circa, mentre stava svolgendo la propria attività di falegname presso la ditta P.S. Arredamenti S.r.l.s. sita a Tolentino in C.da Rosciano n. 28, egli aveva subito un infortunio sul lavoro, tagliandosi accidentalmente con una fresa il II-III dito della mano sinistra;
- vista la gravità delle lesioni patite, era stato trasportato presso l'Unità di Chirurgia Ricostruttiva dell'Ospedale civile di Ancona ove era stato sottoposto ad intervento di regolazione, a seguito del quale aveva subito la subamputazione dorsale del III dito della mano sinistra e l'amputazione dell'apice digitale del II dito della stessa mano, con
1 riduzione cruenta della frattura delle falangi, rimozione asportativa di ferita e avanzamento di lembo peduncolato;
- con provvedimento datato 20-1-2023 relativo al caso n. 518576155 dell'11-5-2022, l' aveva riconosciuto al ricorrente l'infortunio lavorativo sopra CP_1 descritto ed aveva diagnosticato in capo al quali esiti del predetto infortunio: “mano Pt_1 sx II dito moncone iperestetico perdita anatomica falange ungueale per circa un mezzo III dito subanchilosi flessoria della IFP per circa 30 gradi - nella chiusura a pugno l'apice dista dal palmo cm 3” ed accertato un gradiente invalidante del 6%, con corresponsione della relativa indennità; - in data 11-1-2024 il ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo contro detto provvedimento, allegando certificato medico a firma del dott. Persona_2
e aveva richiesto un gradiente di danno biologico permanente del 9-10%; - con provvedimento del 3-2-2024 l' aveva comunicato che la collegiale medica non CP_1 poteva essere espletata sull'errato presupposto che la percentuale richiesta fosse sproporzionata.
Ciò posto il ricorrente concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare che in data 11.05.2022 il ricorrente ha Parte_1 subito un infortunio lavorativo avvenuto con le modalità descritte nel presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente a causa del predetto infortunio, Parte_1 presenta, sin dalla data dell'infortunio e a tutt'oggi, un grado di inabilità ed un danno biologico pari al 10%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente dei benefici economici Parte_1 dipendenti e/o connessi al riconoscimento e alla valutazione dell'infortunio sul lavoro dell'11.05.2022 e, in particolare, la corresponsione della maggiore indennità dovuta a norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio sino all'effettivo saldo.
“Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
come sopra rappresentato, il quale, riportandosi alle considerazioni
[...] mediche del proprio consulente di parte e sostenendo la piena legittimità della decisione
2 adottata in sede amministrativa, ritenendo che le menomazioni riportate dal ricorrente non fossero valutabili in misura superiore a quanto già riconosciutogli, pari al 6%, chiedeva il rigetto delle pretese da quest'ultimo avanzate.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico-legale, l'ausiliare nominato all'udienza del 30-1-2025, dott. ssa ha accertato, con ragionamento congruamente ed Persona_3 adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica:
“In data 11.05.2021 [in realtà 2022] mentre stava svolgendo la propria attività di Pt_1 falegname subiva un infortunio sul lavoro, tagliandosi accidentalmente con una fresa II e
III dito della mano sinistra, con subamputazione dorsale III dito e subanchilosi flessoria della IFP per circa 30 gradi ed amputazione apice digitale del II dito con perdita anatomica falange ungueale per circa un mezzo. Gli esiti erano valutati dall' con grado 6% CP_1
(codice 249.2).
“Per rispondere al quesito posto dal Giudice, la stima del danno deve essere rigorosamente operata in riferimento alle Voci di Menomazione della Tabella allegata al D.M. 12-7-00.
“Nel caso di specie, l'arto interessato è quello non dominante. Dove la mano sinistra ha subito la perdita della falange ungueale dell'indice (codice 249, grado massimo 4%) e al contempo del dito medio (codice 250, grado massimo 2%) con deficit della presa di precisione, della presa di forza e della chiusura della mano a pugno che risulta incompleta, anche in relazione agli esiti della tenorrafia chirurgica del tendine estensore del III raggio.
“La perdita di funzionalità non è evidentemente comparabile con quella derivata da una anchilosi, ma è presente e, dunque, alla valutazione del danno anatomico si deve aggiungere
l'attingimento della funzionalità della mano conseguentemente compromessa. Quindi il danno deve essere complessivamente stimato in ragione della perdita anatomica e della compromissione della funzione della mano interessata e, pertanto, si ritiene ragionevolmente di riconoscere un grado complessivo uguale a 8%.” (si veda la relazione peritale depositata dal c.t.u. in data 31-5-2025).
L'elaborato è stato trasmesso dall'ausiliare ai consulenti tecnici nominati dalle parti, i quali non hanno sollevato alcuna contestazione e/o osservazione.
3 Questo giudicante condivide pienamente detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali
è stato accertato che dall'infortunio professionale occorso al ricorrente in data 11-5-2022 è derivato un danno biologico complessivo pari all' 8%, in parziale accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto del di percepire l'indennizzo in capitale ex art. 13, comma Pt_1
2, D. Lgs. n. 38/2000, con conseguente condanna dell' al versamento in suo favore CP_1 della prestazione previdenziale spettante, con decorrenza ed interessi di legge.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso l'accoglimento del ricorso, considerato tuttavia il riconoscimento di un gradiente invalidante pari all' 8%, inferiore a quello reclamato dal ricorrente (10%), si ritiene congruo condannare l' al pagamento di CP_1 metà delle spese di lite in favore del medesimo, metà liquidata come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, restando la metà residua compensata tra le parti.
L'importo delle spese è stato inoltre determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno invece definitivamente poste in capo all' stante la soccombenza. CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 9-9-2024 nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dall'infortunio sul lavoro sofferto dal ricorrente l'11-5-2022 è derivato un danno biologico complessivamente pari all'8%, condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento in favore del medesimo CP_1 dell'indennizzo in capitale corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente di CP_1 metà delle spese processuali, metà liquidata in € 1.050,00 per compenso professionale, al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 43,00, oltre al rimborso forfettario delle spese
4 generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa tra le parti la residua metà;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative CP_1 all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 17-7-2025
Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
744/2024 R.G.C, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
ER OZ e AR OZ ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Tolentino (MC), Viale XXX Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Morena Ermini, come da procura generale alle liti per atto notaio di Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente Persona_1 domiciliato presso la sede dell' a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da infortunio sul lavoro.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9-9-2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva: - in data 11-5-2022, alle ore 10,00 circa, mentre stava svolgendo la propria attività di falegname presso la ditta P.S. Arredamenti S.r.l.s. sita a Tolentino in C.da Rosciano n. 28, egli aveva subito un infortunio sul lavoro, tagliandosi accidentalmente con una fresa il II-III dito della mano sinistra;
- vista la gravità delle lesioni patite, era stato trasportato presso l'Unità di Chirurgia Ricostruttiva dell'Ospedale civile di Ancona ove era stato sottoposto ad intervento di regolazione, a seguito del quale aveva subito la subamputazione dorsale del III dito della mano sinistra e l'amputazione dell'apice digitale del II dito della stessa mano, con
1 riduzione cruenta della frattura delle falangi, rimozione asportativa di ferita e avanzamento di lembo peduncolato;
- con provvedimento datato 20-1-2023 relativo al caso n. 518576155 dell'11-5-2022, l' aveva riconosciuto al ricorrente l'infortunio lavorativo sopra CP_1 descritto ed aveva diagnosticato in capo al quali esiti del predetto infortunio: “mano Pt_1 sx II dito moncone iperestetico perdita anatomica falange ungueale per circa un mezzo III dito subanchilosi flessoria della IFP per circa 30 gradi - nella chiusura a pugno l'apice dista dal palmo cm 3” ed accertato un gradiente invalidante del 6%, con corresponsione della relativa indennità; - in data 11-1-2024 il ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo contro detto provvedimento, allegando certificato medico a firma del dott. Persona_2
e aveva richiesto un gradiente di danno biologico permanente del 9-10%; - con provvedimento del 3-2-2024 l' aveva comunicato che la collegiale medica non CP_1 poteva essere espletata sull'errato presupposto che la percentuale richiesta fosse sproporzionata.
Ciò posto il ricorrente concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare che in data 11.05.2022 il ricorrente ha Parte_1 subito un infortunio lavorativo avvenuto con le modalità descritte nel presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente a causa del predetto infortunio, Parte_1 presenta, sin dalla data dell'infortunio e a tutt'oggi, un grado di inabilità ed un danno biologico pari al 10%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente dei benefici economici Parte_1 dipendenti e/o connessi al riconoscimento e alla valutazione dell'infortunio sul lavoro dell'11.05.2022 e, in particolare, la corresponsione della maggiore indennità dovuta a norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio sino all'effettivo saldo.
“Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
come sopra rappresentato, il quale, riportandosi alle considerazioni
[...] mediche del proprio consulente di parte e sostenendo la piena legittimità della decisione
2 adottata in sede amministrativa, ritenendo che le menomazioni riportate dal ricorrente non fossero valutabili in misura superiore a quanto già riconosciutogli, pari al 6%, chiedeva il rigetto delle pretese da quest'ultimo avanzate.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico-legale, l'ausiliare nominato all'udienza del 30-1-2025, dott. ssa ha accertato, con ragionamento congruamente ed Persona_3 adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica:
“In data 11.05.2021 [in realtà 2022] mentre stava svolgendo la propria attività di Pt_1 falegname subiva un infortunio sul lavoro, tagliandosi accidentalmente con una fresa II e
III dito della mano sinistra, con subamputazione dorsale III dito e subanchilosi flessoria della IFP per circa 30 gradi ed amputazione apice digitale del II dito con perdita anatomica falange ungueale per circa un mezzo. Gli esiti erano valutati dall' con grado 6% CP_1
(codice 249.2).
“Per rispondere al quesito posto dal Giudice, la stima del danno deve essere rigorosamente operata in riferimento alle Voci di Menomazione della Tabella allegata al D.M. 12-7-00.
“Nel caso di specie, l'arto interessato è quello non dominante. Dove la mano sinistra ha subito la perdita della falange ungueale dell'indice (codice 249, grado massimo 4%) e al contempo del dito medio (codice 250, grado massimo 2%) con deficit della presa di precisione, della presa di forza e della chiusura della mano a pugno che risulta incompleta, anche in relazione agli esiti della tenorrafia chirurgica del tendine estensore del III raggio.
“La perdita di funzionalità non è evidentemente comparabile con quella derivata da una anchilosi, ma è presente e, dunque, alla valutazione del danno anatomico si deve aggiungere
l'attingimento della funzionalità della mano conseguentemente compromessa. Quindi il danno deve essere complessivamente stimato in ragione della perdita anatomica e della compromissione della funzione della mano interessata e, pertanto, si ritiene ragionevolmente di riconoscere un grado complessivo uguale a 8%.” (si veda la relazione peritale depositata dal c.t.u. in data 31-5-2025).
L'elaborato è stato trasmesso dall'ausiliare ai consulenti tecnici nominati dalle parti, i quali non hanno sollevato alcuna contestazione e/o osservazione.
3 Questo giudicante condivide pienamente detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali
è stato accertato che dall'infortunio professionale occorso al ricorrente in data 11-5-2022 è derivato un danno biologico complessivo pari all' 8%, in parziale accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto del di percepire l'indennizzo in capitale ex art. 13, comma Pt_1
2, D. Lgs. n. 38/2000, con conseguente condanna dell' al versamento in suo favore CP_1 della prestazione previdenziale spettante, con decorrenza ed interessi di legge.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso l'accoglimento del ricorso, considerato tuttavia il riconoscimento di un gradiente invalidante pari all' 8%, inferiore a quello reclamato dal ricorrente (10%), si ritiene congruo condannare l' al pagamento di CP_1 metà delle spese di lite in favore del medesimo, metà liquidata come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, restando la metà residua compensata tra le parti.
L'importo delle spese è stato inoltre determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno invece definitivamente poste in capo all' stante la soccombenza. CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 9-9-2024 nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dall'infortunio sul lavoro sofferto dal ricorrente l'11-5-2022 è derivato un danno biologico complessivamente pari all'8%, condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento in favore del medesimo CP_1 dell'indennizzo in capitale corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente di CP_1 metà delle spese processuali, metà liquidata in € 1.050,00 per compenso professionale, al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 43,00, oltre al rimborso forfettario delle spese
4 generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa tra le parti la residua metà;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative CP_1 all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 17-7-2025
Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
5