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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1308/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1308/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Iolanda
Giordanelli; appellante
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Controparte_2
), (C.F.: ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F.: , Parte_5 C.F._6 Parte_6
(C.F.: e (C.F.: C.F._7 Parte_7
), in proprio e quali eredi di , C.F._8 Persona_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimiliano e Paolo Coppa;
appellati in persona del Controparte_3
Commissario Straordinario;
appellata non costituita
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1301/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 04.06.2018, avente ad oggetto responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e, conseguentemente, riformare la sentenza n.
1301/2018 del Tribunale di Cosenza dichiarando, per i motivi sin qui esposti,
l'improponibilità ed in ogni caso l'infondatezza della domanda oggetto del presente giudizio, formulata dai SIg.ri , , Controparte_1 Parte_2 Pt_3
, , , , e
[...] Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, in qualità di eredi della defunta SI.ra . Con Parte_7 Persona_1
ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del duplice grado di lite, da distrarsi”.
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione disattesa, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile ovvero rigettare in toto l'avverso appello infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la statuizione emessa in data 04.06.2018 dal
Giudice di Primo Grado, avente n. 1301/2018 - Proc. Civ. n. 4726/2014 RGAC
Tribunale Civile di Cosenza - e conseguentemente condannare l'appellante
[...]
, al risarcimento e pagamento in favore dei SIg.ri Parte_1
, , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
, e della somma pari ad Parte_4 Parte_5 Parte_6
€.868.310,40, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal di del sinistro
(04.10.2010), oltre interessi legali sino al soddisfo, ovvero a quella somma ritenuta equa e di giustizia si come argomentato in parte motiva (e comunque non inferiore rispetto a quella liquidata all'esito del primo grado di giudizio). Con condanna all'integrale rifusione in favore degli Appellati delle spese e dei compensi professionali ex D.M n. 55/2014 del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
2 FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato il 4.3.2014, i sigg.ri
[...]
, , CP_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2 Parte_4
, , , , convivente il primo,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
figli gli altri tre e fratelli gli ultimi quattro di , convenivano in Persona_1 giudizio l' chiedendo di accertare e dichiarare la Parte_1
responsabilità della predetta e, per essa, del personale sanitario e non, suo dipendente, per il decesso della loro congiunta, e di condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, quantificati in euro
2.371.000,00.
Esponevano al riguardo che in data 27.9.10 la sig.ra , a causa di una Parte_4 caduta accidentale, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile dell'Annunziata, dove in data 2.10.10 veniva formulata diagnosi di “frattura post- traumatica di L1 da crisi comiziale Les con interessamento encefalico”; che, in data
4.10.10, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “stabilizzazione della colonna vertebrale”; che, dimessa in data 12.10.10, il 4.11.10, a causa di perdite ematiche dalla ferita veniva nuovamente ricoverata presso il nosocomio cosentino con diagnosi di “deiscenza della ferita chirurgica” ed ivi sottoposta ad intervento di
“revisione della ferita” stessa;
che, dimessa il 9.11.10 e nuovamente ricoverata in data 4.12.10 con diagnosi di “dispnea ingravescente”, veniva sottoposta ad ulteriore intervento di “revisione della ferita chirurgica con posizionamento di drenaggi tipo
Jackson AT sottocutanei e con prelievo di materiale da sottoporre ad esame colturale con antibiogramma”; che il ricovero si protraeva sino all'8.1.11, data in cui i familiari decidevano di riaccompagnare la congiunta presso la sua abitazione a causa di sopraggiunta fobia verso l'ambiente ospedaliero;
che, in data 10.1.11, a causa di dispnea ingravescente, cianosi periferica e dolore in regione epigastrica, seguiva ulteriore ricovero con diagnosi di “stato anemico in paziente Les e Lac
Sindrome, ipertensione arteriosa, valvulopatia mitralica, ulcere trofiche degli arti inferiori”; che, nei giorni successivi, le condizioni cliniche della paziente subivano un lento e progressivo peggioramento sino a determinare l'arresto cardiorespiratorio che ne cagionava il decesso in data 15.1.11; che, in particolare, la causa della morte veniva individuata in una “tromboembolia massiva del ramo principale dell'arteria polmonare, con tromboembolizzazione diffusa del suo letto vascolare associata a
3 estesi infarti emorragici polmonari, secondaria a tromboflebite della vena iliaca destra”.
Gli attori imputavano ai sanitari che avevano avuto in cura la sig.ra di Parte_4
non avere riconosciuto gli elementi che avrebbero potuto indirizzare verso il sospetto di una malattia tromboembolica in atto, non massiva, e lamentavano che la loro congiunta avesse contratto in ambito ospedaliero l'infezione da Staphylococcus
Aureus, peraltro curata con terapia antibiotica inadeguata.
Si costituiva l' la quale resisteva alla domanda, eccependone Parte_1 in via preliminare l'improponibilità in ragione del giudicato penale di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, formatosi in esito al procedimento promosso in confronto di due medici dell'azienda medesima, definito con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 212/13. Deduceva, comunque, la infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum e chiedeva, comunque, di chiamare in causa la compagnia assicurativa per vedersi tenere Controparte_3
indenne da quanto sarebbe stata eventualmente tenuta a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno.
Il Tribunale disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter comma 3
c.p.c. e autorizzava la chiamata del terzo che rimaneva contumace.
La causa veniva istruita a mezzo prova orale e c.t.u..
Con sentenza n. 1301/18 il Tribunale, accertata la responsabilità dell'
[...]
, la condannava al pagamento della complessiva somma di Parte_1
euro 868.310,40, oltre al rimborso delle spese di lite ed al pagamento delle spese di c.t.u..
Il giudice di primo grado respingeva innanzitutto l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda. Dopo aver premesso che “affinchè il giudicato formatosi nel processo penale possa produrre i propri effetti nell'ambito del processo civile è necessario, sotto il profilo soggettivo, che vi sia coincidenza tra le parti dei due giudizi, e cioè che non soltanto l'imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (cfr. Cass. 20325/06,
8035/16)”, rilevava che nella specie, l' a seguito della opzione, Parte_1
da parte degli imputati, per il rito abbreviato e del conseguente conforme provvedimento del giudice (cfr. verbale di udienza del 6.6.12), era rimasta estranea al processo penale. In ogni caso evidenziava che l'effetto preclusivo del giudicato penale non avrebbe potuto che essere circoscritto, sotto il profilo oggettivo,
4 all'operato delle persone fisiche coinvolte nell'ambito del relativo procedimento;
il giudizio penale si era infatti svolto in confronto unicamente dei dott.ri e CP_4
operanti entrambi nel reparto di neurochirurgia, intervenuti episodicamente Per_2
nella prestazione di cure alla sig.ra , rispettivamente in data 5.11.10 (per Parte_4
l'esecuzione dell'intervento di revisione della ferita deiscente) e in data 15.12.10 (per l'ulteriore revisione della ferita chirurgica), sicchè ciò che restava coperto dal giudicato di assoluzione era il dedotto e il deducibile rispetto alle condotte dei detti sanitari, “collocandosi, invece, al di fuori di esso tutti gli ulteriori aspetti della più complessa ed articolata gestione del caso clinico nel lungo periodo di ricovero della sig.ra presso l'ospedale cosentino, protrattosi, sia pure con alcuni Parte_4 intervalli, dal 27.9.10 al 15.1.11”.
Nel merito il Tribunale, richiamate le risultanze della espletata consulenza medico-legale, riteneva accertata la responsabilità dell' per il Parte_1
decesso della congiunta degli attori. In particolare, i profili di responsabilità dell' convenuta venivano ravvisati nella contrazione della infezione, Pt_1 nell'inadeguato trattamento terapeutico della stessa almeno fino al 17.12.10, nell'omessa diagnosi del processo trombotico e nella conseguente mancata adozione delle soluzioni terapeutiche adeguate al caso;
fattori tutti che avevano avuto un ruolo causale nel determinismo dell'evento morte, ascrivibile ad una tromboembolia massiva. Secondo il c.t.u. l'infezione che aveva poi provocato la deiscenza della ferita e l'ascesso del sito chirurgico era stata “con ogni verosimiglianza” contratta in ambito ospedaliero in data 4.10.04, giorno dell'intervento di stabilizzazione vertebrale della frattura di L1 mediante il dispositivo SA Aesculap.
Il Tribunale dichiarava invece improponibile la domanda di garanzia nei confronti della in liquidazione coatta amministrativa. Controparte_3
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
3.7.2018, l' sulla base dei seguenti motivi: 1)erronea Parte_1
applicazione di norme – contraddittoria motivazione – omessa pronuncia: il
Tribunale ha errato nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda per esistenza del giudicato penale. Ad avviso dell'appellante il principio invocato dal giudice di primo grado sarebbe superato da
Cass. S.U. n. 674/2010 secondo cui la sentenza di assoluzione con formula piena anche a seguito di rito abbreviato sarebbe idonea ad esplicare i suoi effetti nei giudizi civili per il risarcimento dei danni;
2)contraddittorietà della motivazione – erronea
5 valutazione delle prove- travisamento dei fatti: il Tribunale ha errato laddove, dopo aver richiamato la giurisprudenza relativa alla prestazione di assistenza sanitaria che ingloba al suo interno anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori, tra i quali certamente rientrerebbero quello di assicurare l'asepsi degli ambienti e delle strumentazioni utilizzate, ha ritenuto che “le prove documentali e orali offerte in giudizio dalla convenuta non consentono di ritenere che la stessa sia esente da responsabilità per la contrazione dell'infezione da parte della paziente”. Invero, sostiene l'appellante di aver dimostrato nel corso del giudizio di avere posto in essere le cautele, anche e soprattutto in termini di prevenzione, per scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali e che le risultanze istruttorie complessivamente analizzate, e non resistite dalle controparti, non hanno condotto con la sufficiente certezza e/o elevata probabilità alle conclusioni pretese dagli attori e fondanti la domanda di risarcimento de qua, e cioè la contrazione dell'infezione nosocomiale in ambito ospedaliero per responsabilità dell' avendo lo stesso c.t.u. Parte_1 affermato che era “verosimile” la contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero ma che non era possibile stabilire il preciso meccanismo e/o comportamento responsabile della trasmissione del germe nel sito chirurgico;
3)violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – ultra petizione: il primo giudice ha condannato l' al risarcimento del danno per Parte_1 malpractice estendendo l'indagine sul complessivo operato dei sanitari, laddove invece gli attori avevano chiesto unicamente l'accertamento della riconducibilità dell'evento morte ad un'unica circostanza rappresentata dalla contrazione dell'infezione nosocomiale, che per quanto esposto sub 2) non era ascrivibile a responsabilità dell' e comunque non era stata la causa e/o Parte_1
concausa determinante il decesso della;
4)violazione di legge – erronea Parte_4
valutazione degli elementi di prova: il Tribunale avrebbe dovuto concordare con le osservazioni del c.t.p. dr.ssa circa l'esistenza di un substrato patologico CP_5
preesistente nella sig.ra tale da aver avuto un ruolo determinante, sul piano Parte_4
fisiopatologico, nello sviluppo aggressivo di complicanze legate alla degenza e anche nella refrattarietà alle cure prestate e quindi nello scompenso multiorganico che ha condotto alla morte della paziente.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, preliminarmente, “la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata” e, nel merito, “la totale riforma della stessa, stante l'improponibilità e, comunque, l'infondatezza delle originarie
6 domande proposte in primo grado, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano con comparsa depositata in data 27.11.2018 i congiunti della sig.ra i quali chiedevano, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità Parte_4
dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito di rigettare integralmente l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con provvedimento del 19.12.2018, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del 27.11.2018, la Corte d'Appello, rigettata l'istanza inibitoria, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'08.06.2021.
Alla predetta udienza la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e successivamente rimessa sul ruolo, giusta ordinanza del
30.09.2022, al fine di acquisire la prova del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti dell'appellata
[...]
Controparte_6
Con comparsa del 4.11.2022 si costituiva nell'interesse dell'appellante un nuovo difensore in sostituzione del precedente.
All'udienza del 22.11.2022 la causa veniva nuovamente assunta in decisione e con ordinanza del 22.09.2023 rimessa sul ruolo al fine di “invitare nuovamente parte appellante, in conseguenza del mutamento del ministero difensivo medio tempore intervenuto come da comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, a provvedere alla produzione della documentazione comprovante l'avvenuta notificazione dell'atto di appello nei confronti della società assicuratrice appellata non costituita e già richiesta da questa Corte come da precedente ordinanza in atti”.
La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
7 § 2. Le questioni preliminari
2.1.Innanzitutto deve darsi atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della cui l'atto di appello risulta Controparte_6
notificato in data 6.8.2018 a mezzo del servizio postale (cfr. avviso di ricevimento della raccomandata prodotta dall'appellante in data 4.11.2022).
2.2.Le eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate dagli appellati sono infondate.
Con riguardo alla eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., giova osservare che per la giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
Nel caso di specie l'appellante indica chiaramente le parti della sentenza di primo grado e le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione impugnata.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt.
348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
8 § 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata decisione per aver rigettato l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda per esistenza di giudicato penale.
L sostiene che il giudice di primo grado - a Parte_1
fronte del giudicato esterno costituito dal giudicato penale (sentenza n. 212/2013 del
GUP di Cosenza) di assoluzione, a seguito di giudizio abbreviato, con la formula
"perché il fatto non sussiste", dei medici dell' Parte_8
dal reato di omicidio colposo in danno di ,
[...] Persona_1
avrebbe errato ad interpretare e applicare le norme penali sotto più profili.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'efficacia extra-penale della sentenza di assoluzione sulla base della giurisprudenza che ritiene necessaria una coincidenza soggettiva assoluta tra giudizio penale e civile e, dunque, la necessaria partecipazione al giudizio penale non soltanto della parte civile, ma anche del responsabile civile. L richiama, a sostegno del proprio Parte_1
assunto, la pronuncia n. 674 del 19.1.2010 resa dalle S.U. della Corte di Cassazione, dalla quale si desumerebbe che “la sentenza di assoluzione con formula piena ma a seguito di rito abbreviato, che in generale non sarebbe idonea a produrre effetti nel giudizio civile, è, invece, idonea ad esplicare i suoi effetti nei giudizi civili per il risarcimento dei danni”.
Inoltre il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, poiché gli imputati e CP_4 sarebbero “intervenuti episodicamente nella prestazione di cure alla sig.ra Per_2
”, ciò che resterebbe coperto dal giudicato di assoluzione sarebbe “il Parte_4
dedotto ed il deducibile rispetto alle condotte dei detti sanitari collocandosi invece al di fuori di esso tutti gli ulteriori aspetti della più complessa ed articolata gestione del caso clinico nel lungo periodo di ricovero della SI.ra ”. Parte_4
Ritiene la Corte che il motivo debba essere disatteso.
Con riguardo al primo profilo relativo all'efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione a seguito di rito abbreviato, val la pena richiamare l'art. 652 c.p.p. il quale sancisce la parificazione della sentenza di assoluzione pronunciata nel giudizio abbreviato a quella di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ai fini del giudizio per il risarcimento dei danni a condizione che la parte civile abbia accettato il rito abbreviato, ciò che nella specie è avvenuto, come evincibile dal verbale dell'udienza del 6.6.2012 celebratasi innanzi al GUP.
9 E' pur vero che, come rilevato dal giudice di prime cure, la Corte di Cassazione, con orientamento coeso ha affermato che, affinchè la sentenza penale di assoluzione possa spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile di danno quanto all'accertamento che "il fatto non sussiste", è necessario che vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale.
La richiesta coincidenza soggettiva risponde al principio - di recente (ri)affermato dalla Suprema Corte (Cass., 9 luglio 2019, n. 18325; Cass., 9 luglio 2020, n.
14481; Cass., 26 aprile 2022, n. 12969) - secondo cui l'efficacia riflessa del giudicato costituisce pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente.
Nel caso in esame l' a seguito del passaggio al rito Parte_1
abbreviato, è rimasta estranea al processo penale (l'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue, infatti, direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari (cfr. Cass. pen., n. 44571/14).
Ma è altrettanto vero che la regola secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione dell'imputato ha efficacia di giudicato in sede civile esclusivamente nell'ipotesi in cui il giudizio civile segua tra il danneggiato che è stato parte civile o
è stato messo in grado di assumere tale qualità e un soggetto che ha partecipato al processo penale o in qualità di imputato o di responsabile civile, incontra un temperamento nell'ipotesi in cui la parte rimasta estranea al giudizio dichiari di volere profittare del giudicato penale favorevole, ai sensi dell'art. 1306, comma 2,
c.c. (di recente Cass. n. 26811/22).
Ritiene però la Corte che l'efficacia extra-penale del giudicato di assoluzione non potrebbe essere, nella specie, utilmente invocata neppure in forza dell'art. 1306 c.c., difettando l'identità dei fatti materiali oggetto dei due giudizi e dunque l'unicità del fatto dannoso.
Ed infatti, come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, il giudizio penale ha riguardato unicamente l'accertamento della responsabilità dei dottori
[...]
e in relazione alla prestazione di cure dagli stessi effettuata alla CP_4 Per_2
, rispettivamente in data 5.11.2010 (per l'esecuzione dell'intervento di Parte_4 revisione della ferita deiscente) e in data 15.12.2010 (per l'ulteriore revisione della
10 ferita chirurgica), restando al di fuori di esso “tutti gli ulteriori aspetti della più complessa ed articolata gestione del caso clinico nel lungo periodo di ricovero della sig.ra presso l'ospedale cosentino, protrattosi, sia pure con alcuni Parte_4 intervalli, dal 27.9.10 al 15.1.11” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ed in particolare quello relativo alla responsabilità nel determinismo infettivo.
Proprio con riferimento a tale aspetto viene in rilievo (e il giudice di prime cure ha accertato) una responsabilità c.d. diretta dell' che si fonda su Parte_1
profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria involgenti i c.d. obblighi di protezione ed accessori, tra i quali rientra quello di assicurare l'asepsi degli ambienti e delle strumentazioni utilizzate.
Ma anche i profili di responsabilità fondati su fatti degli ausiliari (c.d. responsabilità indiretta) investono condotte ben diverse da quelle contestate ai due medici imputati nel processo penale (che, si ribadisce, attengono esclusivamente all'attività dagli stessi svolta in occasione degli interventi del 5.11.2010 e del
15.12.2010), venendo in rilievo l'inadeguato trattamento terapeutico dell'infezione nosocomiale, l'omessa diagnosi del processo trombotico e la conseguente mancata adozione delle soluzioni terapeutiche adeguate al caso.
In altri termini il nucleo oggettivo dell'illecito contrattuale ascrivibile alla struttura sanitaria è ben diverso dal nucleo oggettivo del reato oggetto del processo penale.
Ne consegue la infondatezza della eccezione di improponibilità della domanda.
3.2. Con il secondo motivo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente in considerazione della loro intima connessione logica, l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia fondato la propria pronunzia su una errata valutazione delle emergenze probatorie, nonchè su erronee conclusioni della disposta CTU, senza prendere in alcuna considerazione i rilievi critici mossi dal consulente di parte.
Con specifico riferimento alla dedotta violazione delle norme sulla valutazione delle prove, secondo l'appellante ha errato il primo giudice nel ritenere che l'
[...]
non sia riuscita a dimostrare nulla circa l'asepsi del luogo di esecuzione Parte_1
dell'intervento chirurgico e degli altri ambienti in cui la vittima è stata ospitata, avendo per contro dimostrato di avere posto in essere “le cautele, anche e soprattutto in termini di prevenzione, per scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali e le risultanze istruttorie complessivamente analizzate, e non resistite dalle controparti, non hanno condotto con la sufficiente certezza e/o elevata probabilità alle conclusioni pretese dagli attori e fondanti la domanda di risarcimento de qua, e cioè
11 la contrazione dell'infezione nosocomiale in ambito ospedaliero per responsabilità dell' ”. Parte_1
Anche tale motivo è infondato.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento tranne i casi in cui la loro efficacia
è predeterminata dalla legge. Egli, pertanto, può porre a fondamento della propria decisione anche valutazioni soggettive formulate all'esito dell'esame dei documenti raccolti in giudizio, col solo obbligo (costituente altresì un limite) di predicare le ragioni del proprio convincimento.
Si trova conferma di queste premesse anche nella più recente giurisprudenza. È stato infatti affermato che “il giudice ha il potere di valutare i documenti e i testimoni presentati, decidendo quali prove ritiene più attendibili per motivare la sua decisione. Non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le obiezioni difensive, ma deve indicare le ragioni del suo convincimento. Le sue valutazioni sono considerate valide anche se non menziona esplicitamente tutti gli argomenti contrari alla decisione adottata” (Cass. civ., sez. II, 5/3/2024, n. 5843).
Di recente, poi, è stato anche ribadito il principio per cui l'analisi dei documenti presentati e la loro valutazione costituiscono aspetti involgenti valutazioni soggettive attribuite al giudice competente, il quale è tenuto esclusivamente a motivare le ragioni della decisione assunta, senza necessariamente dover esaminare ogni dettaglio o confutare tutte le argomentazioni difensive, ritenendosi implicitamente respinte tutte le obiezioni e le circostanze che, pur non esplicitamente menzionate, risultino logicamente inconciliabili con la determinazione effettuata
(Cass. civ., sez. II, 15/5/2024, n. 13431).
Orbene, nel caso che qui ne occupa, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, seguendo un percorso motivazionale che non merita affatto censure.
In modo particolare, in riferimento alle prove documentali e orali offerte dalla convenuta, il Tribunale ha affermato che “L'esecuzione periodica di controlli a campione (sulla cui frequenza le testimoni esaminate hanno reso dichiarazioni contrastanti tra loro, avendo l'una riferito che avvengono con cadenza mensile,
l'altra con cadenza quindicinale), concernenti, peraltro, unicamente le sale operatorie e di terapia intensiva e non anche gli altri reparti di ricovero, nulla dimostra, infatti, circa l'asepsi del luogo di esecuzione dell'intervento chirurgico
12 praticato alla sig.ra e degli altri ambienti in cui la vittima è stata ospitata. Parte_4
Dette prove sarebbero a fortiori irrilevanti ove il meccanismo di contrazione dell'infezione fosse stato quello ipotizzato dal consulente di parte dell'
[...]
, che rivelerebbe l'assenza di misure precauzionali specifiche, tanto più Parte_1
necessarie in presenza di un paziente, quale la sig.ra , che versava in Parte_4 condizioni di “disfunzione cronica del sistema immunitario” (cfr. osservazioni del ctp) e dunque maggiormente esposto a fenomeni infettivi” (cfr. pag. 7 della sentenza) ed ancora che “L'efficienza causale dei rilevati inadempimenti rispetto all'evento morte non è esclusa dal pregresso quadro patologico della paziente, che il ctu non ha mancato di valutare, espressamente condividendo sul punto le argomentazioni del consulente di parte convenuta (il quale ne ha evidenziato il ”ruolo determinante sul piano fisiopatologico nello sviluppo aggressivo di complicanze legate alla degenza (infezione e tromboembolia) ma anche nella refrattarietà alle cure prestate
e quindi nello scompenso multiorgano fino alla morte”). Va infatti ricordato in proposito che il nesso causale è regolato, anche in ambito civilistico, dal principio di cui all'art. 41 c.p., a mente del quale il concorso di cause preesistenti (come, nella specie, la patologia da cui la paziente era affetta), simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra
l'azione e l'omissione e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte (cfr., tra le altre, Cass. 15537/11), salvo che non si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. Nella specie, non è dato ritenere, alla luce degli esiti della espletata ctu, che le patologie da cui la congiunta degli istanti era affetta fossero di gravità tale da poter produrre, nell'immediato, ed indipendentemente dall'insorgenza del processo infettivo e di quello trombotico, non diagnosticato e dunque non trattato, esiti mortali” (cfr. pag. 8 della sentenza).
Quanto alla criticata adesione alle conclusioni del c.t.u., va osservato che il giudice di primo grado ha puntualmente riportato in sentenza le risultanze della disposta consulenza tecnica che ha ravvisato i profili di responsabilità dell' Pt_1
nella contrazione dell'infezione, nell'inadeguato trattamento terapeutico della stessa almeno sino al 17.12.2010, nell'omessa diagnosi del processo trombotico e nella conseguente mancata adozione delle soluzioni terapeutiche adeguate al caso, giungendo alla conclusione che tutti i predetti fattori hanno avuto un ruolo causale nel determinismo dell'evento morte.
13 Il giudice ha poi proceduto alla puntuale disamina e valutazione dei rilievi del consulente di parte dell' motivando dettagliatamente sul rigetto delle Pt_1
considerazioni dallo stesso avanzate (cfr. pag.
5-7 della sentenza).
In questa sede l'appellante si limita a ribadire le tesi del proprio consulente di parte che risultano tutte smentite dal discorso motivazionale reso dal giudicante.
Né, con specifico riferimento al profilo di responsabilità della struttura per infezione nosocomiale, il rigore scientifico delle conclusioni del c.t.u. può essere messo in discussione per il fatto che l'ausiliario si sia espresso in termini di verosimiglianza specificando che è impossibile stabilire il preciso meccanismo e/o comportamento responsabile della trasmissione del contagio ossia dell'inoculazione del battere nel sito chirurgico.
Invero il c.t.u., alle pagg. 29-35 della sua relazione, si è soffermato diffusamente sulla causa dell'infezione, giungendo alla affermazione, sulla scorta dei dati presenti in letteratura medica confrontati con la storia clinica della paziente, della sussistenza di “numerosi seri, precisi e concordanti indizi che orientano verso il contagio, verosimilmente esogeno, da S. aureus occorso il giorno 04-10-2010 (giorno dell'intervento di stabilizzazione vertebrale mediante il sistema SA Aesculap), in ambito nosocomiale” (cfr. pag. 35 della c.t.u.).
Come rilevato dal giudice di primo grado la valutazione del c.t.u. circa l'origine nosocomiale dell'infezione trova un decisivo appiglio nel fatto che il germe patogeno
è stato rinvenuto all'interno della ferita e che esso si differenzia dallo Staphylococcus epidermidis che si trova sulla cute.
Ma quand'anche si volesse ritenere che l'agente patogeno facesse parte della flora microbica cutanea della paziente, comunque permarrebbe la responsabilità dell' per non aver garantito l'asepsi nel corso dell'intervento Parte_1
chirurgico, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
Con riguardo, infine, al preteso ruolo determinante che, ad avviso del consulente di parte appellante, avrebbe avuto l'esistenza, nella paziente, di un substrato patologico preesistente, il Tribunale ha escluso, alla luce degli esiti della espletata c.t.u., che le patologie da cui la era affetta fossero di gravità tale da poter Parte_4 produrre, nell'immediato, ed indipendentemente dall'insorgenza del processo infettivo e di quello trombotico, non diagnosticato e dunque non trattato, esiti mortali
(pag. 8 della sentenza).
14 3.3.Con il terzo motivo l'appellante denuncia violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio di ultra-petizione lamentando che il primo giudice ha condannato l' al risarcimento del danno per Parte_1 malpractice estendendo l'indagine sul complessivo operato dei sanitari, laddove invece gli attori avevano chiesto unicamente l'accertamento della riconducibilità dell'evento morte ad un'unica circostanza rappresentata dalla contrazione dell'infezione nosocomiale.
Il motivo è privo di pregio.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli attori hanno denunciato anche la condotta dei sanitari per omessa diagnosi della malattia tromboembolica
(cfr. pag. 4 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.).
In ogni caso il motivo non tiene conto dei limiti dell'onere processuale di allegazione, il quale, in via generale e particolarmente in relazione alle azioni di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali, deve essere circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in ragione delle informazioni ad essa accessibili ed alle cognizioni tecnico-scientifiche esigibili.
Con precipuo riferimento alle fattispecie di responsabilità sanitaria, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (da ultimo Cass. n. 7074/24Cass. 19/05/2004, n. 9471;
v. anche Cass.26/07/2012, n. 13269).
Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, va considerato nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u..
L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, integralmente confermata.
15 § 4. Le spese processuali
4.1. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo in base ai parametri indicati nel D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/22 (scaglione da €520.001 a €1.000.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1
citazione notificata il 03.07.2018, nei confronti di , Controparte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Controparte_2 Parte_4 Parte_5
e , in proprio e quali eredi di
[...] Parte_6 Parte_7 Per_1
, e nei confronti di avverso
[...] Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1301/2018, pubblicata il 04.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente grado, che liquida in euro 13.768,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
16 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1308/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Iolanda
Giordanelli; appellante
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Controparte_2
), (C.F.: ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F.: , Parte_5 C.F._6 Parte_6
(C.F.: e (C.F.: C.F._7 Parte_7
), in proprio e quali eredi di , C.F._8 Persona_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimiliano e Paolo Coppa;
appellati in persona del Controparte_3
Commissario Straordinario;
appellata non costituita
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1301/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 04.06.2018, avente ad oggetto responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e, conseguentemente, riformare la sentenza n.
1301/2018 del Tribunale di Cosenza dichiarando, per i motivi sin qui esposti,
l'improponibilità ed in ogni caso l'infondatezza della domanda oggetto del presente giudizio, formulata dai SIg.ri , , Controparte_1 Parte_2 Pt_3
, , , , e
[...] Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, in qualità di eredi della defunta SI.ra . Con Parte_7 Persona_1
ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del duplice grado di lite, da distrarsi”.
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione disattesa, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile ovvero rigettare in toto l'avverso appello infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la statuizione emessa in data 04.06.2018 dal
Giudice di Primo Grado, avente n. 1301/2018 - Proc. Civ. n. 4726/2014 RGAC
Tribunale Civile di Cosenza - e conseguentemente condannare l'appellante
[...]
, al risarcimento e pagamento in favore dei SIg.ri Parte_1
, , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
, e della somma pari ad Parte_4 Parte_5 Parte_6
€.868.310,40, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal di del sinistro
(04.10.2010), oltre interessi legali sino al soddisfo, ovvero a quella somma ritenuta equa e di giustizia si come argomentato in parte motiva (e comunque non inferiore rispetto a quella liquidata all'esito del primo grado di giudizio). Con condanna all'integrale rifusione in favore degli Appellati delle spese e dei compensi professionali ex D.M n. 55/2014 del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
2 FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato il 4.3.2014, i sigg.ri
[...]
, , CP_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2 Parte_4
, , , , convivente il primo,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
figli gli altri tre e fratelli gli ultimi quattro di , convenivano in Persona_1 giudizio l' chiedendo di accertare e dichiarare la Parte_1
responsabilità della predetta e, per essa, del personale sanitario e non, suo dipendente, per il decesso della loro congiunta, e di condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, quantificati in euro
2.371.000,00.
Esponevano al riguardo che in data 27.9.10 la sig.ra , a causa di una Parte_4 caduta accidentale, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile dell'Annunziata, dove in data 2.10.10 veniva formulata diagnosi di “frattura post- traumatica di L1 da crisi comiziale Les con interessamento encefalico”; che, in data
4.10.10, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “stabilizzazione della colonna vertebrale”; che, dimessa in data 12.10.10, il 4.11.10, a causa di perdite ematiche dalla ferita veniva nuovamente ricoverata presso il nosocomio cosentino con diagnosi di “deiscenza della ferita chirurgica” ed ivi sottoposta ad intervento di
“revisione della ferita” stessa;
che, dimessa il 9.11.10 e nuovamente ricoverata in data 4.12.10 con diagnosi di “dispnea ingravescente”, veniva sottoposta ad ulteriore intervento di “revisione della ferita chirurgica con posizionamento di drenaggi tipo
Jackson AT sottocutanei e con prelievo di materiale da sottoporre ad esame colturale con antibiogramma”; che il ricovero si protraeva sino all'8.1.11, data in cui i familiari decidevano di riaccompagnare la congiunta presso la sua abitazione a causa di sopraggiunta fobia verso l'ambiente ospedaliero;
che, in data 10.1.11, a causa di dispnea ingravescente, cianosi periferica e dolore in regione epigastrica, seguiva ulteriore ricovero con diagnosi di “stato anemico in paziente Les e Lac
Sindrome, ipertensione arteriosa, valvulopatia mitralica, ulcere trofiche degli arti inferiori”; che, nei giorni successivi, le condizioni cliniche della paziente subivano un lento e progressivo peggioramento sino a determinare l'arresto cardiorespiratorio che ne cagionava il decesso in data 15.1.11; che, in particolare, la causa della morte veniva individuata in una “tromboembolia massiva del ramo principale dell'arteria polmonare, con tromboembolizzazione diffusa del suo letto vascolare associata a
3 estesi infarti emorragici polmonari, secondaria a tromboflebite della vena iliaca destra”.
Gli attori imputavano ai sanitari che avevano avuto in cura la sig.ra di Parte_4
non avere riconosciuto gli elementi che avrebbero potuto indirizzare verso il sospetto di una malattia tromboembolica in atto, non massiva, e lamentavano che la loro congiunta avesse contratto in ambito ospedaliero l'infezione da Staphylococcus
Aureus, peraltro curata con terapia antibiotica inadeguata.
Si costituiva l' la quale resisteva alla domanda, eccependone Parte_1 in via preliminare l'improponibilità in ragione del giudicato penale di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, formatosi in esito al procedimento promosso in confronto di due medici dell'azienda medesima, definito con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 212/13. Deduceva, comunque, la infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum e chiedeva, comunque, di chiamare in causa la compagnia assicurativa per vedersi tenere Controparte_3
indenne da quanto sarebbe stata eventualmente tenuta a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno.
Il Tribunale disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter comma 3
c.p.c. e autorizzava la chiamata del terzo che rimaneva contumace.
La causa veniva istruita a mezzo prova orale e c.t.u..
Con sentenza n. 1301/18 il Tribunale, accertata la responsabilità dell'
[...]
, la condannava al pagamento della complessiva somma di Parte_1
euro 868.310,40, oltre al rimborso delle spese di lite ed al pagamento delle spese di c.t.u..
Il giudice di primo grado respingeva innanzitutto l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda. Dopo aver premesso che “affinchè il giudicato formatosi nel processo penale possa produrre i propri effetti nell'ambito del processo civile è necessario, sotto il profilo soggettivo, che vi sia coincidenza tra le parti dei due giudizi, e cioè che non soltanto l'imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (cfr. Cass. 20325/06,
8035/16)”, rilevava che nella specie, l' a seguito della opzione, Parte_1
da parte degli imputati, per il rito abbreviato e del conseguente conforme provvedimento del giudice (cfr. verbale di udienza del 6.6.12), era rimasta estranea al processo penale. In ogni caso evidenziava che l'effetto preclusivo del giudicato penale non avrebbe potuto che essere circoscritto, sotto il profilo oggettivo,
4 all'operato delle persone fisiche coinvolte nell'ambito del relativo procedimento;
il giudizio penale si era infatti svolto in confronto unicamente dei dott.ri e CP_4
operanti entrambi nel reparto di neurochirurgia, intervenuti episodicamente Per_2
nella prestazione di cure alla sig.ra , rispettivamente in data 5.11.10 (per Parte_4
l'esecuzione dell'intervento di revisione della ferita deiscente) e in data 15.12.10 (per l'ulteriore revisione della ferita chirurgica), sicchè ciò che restava coperto dal giudicato di assoluzione era il dedotto e il deducibile rispetto alle condotte dei detti sanitari, “collocandosi, invece, al di fuori di esso tutti gli ulteriori aspetti della più complessa ed articolata gestione del caso clinico nel lungo periodo di ricovero della sig.ra presso l'ospedale cosentino, protrattosi, sia pure con alcuni Parte_4 intervalli, dal 27.9.10 al 15.1.11”.
Nel merito il Tribunale, richiamate le risultanze della espletata consulenza medico-legale, riteneva accertata la responsabilità dell' per il Parte_1
decesso della congiunta degli attori. In particolare, i profili di responsabilità dell' convenuta venivano ravvisati nella contrazione della infezione, Pt_1 nell'inadeguato trattamento terapeutico della stessa almeno fino al 17.12.10, nell'omessa diagnosi del processo trombotico e nella conseguente mancata adozione delle soluzioni terapeutiche adeguate al caso;
fattori tutti che avevano avuto un ruolo causale nel determinismo dell'evento morte, ascrivibile ad una tromboembolia massiva. Secondo il c.t.u. l'infezione che aveva poi provocato la deiscenza della ferita e l'ascesso del sito chirurgico era stata “con ogni verosimiglianza” contratta in ambito ospedaliero in data 4.10.04, giorno dell'intervento di stabilizzazione vertebrale della frattura di L1 mediante il dispositivo SA Aesculap.
Il Tribunale dichiarava invece improponibile la domanda di garanzia nei confronti della in liquidazione coatta amministrativa. Controparte_3
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
3.7.2018, l' sulla base dei seguenti motivi: 1)erronea Parte_1
applicazione di norme – contraddittoria motivazione – omessa pronuncia: il
Tribunale ha errato nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda per esistenza del giudicato penale. Ad avviso dell'appellante il principio invocato dal giudice di primo grado sarebbe superato da
Cass. S.U. n. 674/2010 secondo cui la sentenza di assoluzione con formula piena anche a seguito di rito abbreviato sarebbe idonea ad esplicare i suoi effetti nei giudizi civili per il risarcimento dei danni;
2)contraddittorietà della motivazione – erronea
5 valutazione delle prove- travisamento dei fatti: il Tribunale ha errato laddove, dopo aver richiamato la giurisprudenza relativa alla prestazione di assistenza sanitaria che ingloba al suo interno anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori, tra i quali certamente rientrerebbero quello di assicurare l'asepsi degli ambienti e delle strumentazioni utilizzate, ha ritenuto che “le prove documentali e orali offerte in giudizio dalla convenuta non consentono di ritenere che la stessa sia esente da responsabilità per la contrazione dell'infezione da parte della paziente”. Invero, sostiene l'appellante di aver dimostrato nel corso del giudizio di avere posto in essere le cautele, anche e soprattutto in termini di prevenzione, per scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali e che le risultanze istruttorie complessivamente analizzate, e non resistite dalle controparti, non hanno condotto con la sufficiente certezza e/o elevata probabilità alle conclusioni pretese dagli attori e fondanti la domanda di risarcimento de qua, e cioè la contrazione dell'infezione nosocomiale in ambito ospedaliero per responsabilità dell' avendo lo stesso c.t.u. Parte_1 affermato che era “verosimile” la contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero ma che non era possibile stabilire il preciso meccanismo e/o comportamento responsabile della trasmissione del germe nel sito chirurgico;
3)violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – ultra petizione: il primo giudice ha condannato l' al risarcimento del danno per Parte_1 malpractice estendendo l'indagine sul complessivo operato dei sanitari, laddove invece gli attori avevano chiesto unicamente l'accertamento della riconducibilità dell'evento morte ad un'unica circostanza rappresentata dalla contrazione dell'infezione nosocomiale, che per quanto esposto sub 2) non era ascrivibile a responsabilità dell' e comunque non era stata la causa e/o Parte_1
concausa determinante il decesso della;
4)violazione di legge – erronea Parte_4
valutazione degli elementi di prova: il Tribunale avrebbe dovuto concordare con le osservazioni del c.t.p. dr.ssa circa l'esistenza di un substrato patologico CP_5
preesistente nella sig.ra tale da aver avuto un ruolo determinante, sul piano Parte_4
fisiopatologico, nello sviluppo aggressivo di complicanze legate alla degenza e anche nella refrattarietà alle cure prestate e quindi nello scompenso multiorganico che ha condotto alla morte della paziente.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, preliminarmente, “la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata” e, nel merito, “la totale riforma della stessa, stante l'improponibilità e, comunque, l'infondatezza delle originarie
6 domande proposte in primo grado, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano con comparsa depositata in data 27.11.2018 i congiunti della sig.ra i quali chiedevano, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità Parte_4
dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito di rigettare integralmente l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con provvedimento del 19.12.2018, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del 27.11.2018, la Corte d'Appello, rigettata l'istanza inibitoria, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'08.06.2021.
Alla predetta udienza la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e successivamente rimessa sul ruolo, giusta ordinanza del
30.09.2022, al fine di acquisire la prova del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti dell'appellata
[...]
Controparte_6
Con comparsa del 4.11.2022 si costituiva nell'interesse dell'appellante un nuovo difensore in sostituzione del precedente.
All'udienza del 22.11.2022 la causa veniva nuovamente assunta in decisione e con ordinanza del 22.09.2023 rimessa sul ruolo al fine di “invitare nuovamente parte appellante, in conseguenza del mutamento del ministero difensivo medio tempore intervenuto come da comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, a provvedere alla produzione della documentazione comprovante l'avvenuta notificazione dell'atto di appello nei confronti della società assicuratrice appellata non costituita e già richiesta da questa Corte come da precedente ordinanza in atti”.
La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
7 § 2. Le questioni preliminari
2.1.Innanzitutto deve darsi atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della cui l'atto di appello risulta Controparte_6
notificato in data 6.8.2018 a mezzo del servizio postale (cfr. avviso di ricevimento della raccomandata prodotta dall'appellante in data 4.11.2022).
2.2.Le eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate dagli appellati sono infondate.
Con riguardo alla eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., giova osservare che per la giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
Nel caso di specie l'appellante indica chiaramente le parti della sentenza di primo grado e le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione impugnata.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt.
348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
8 § 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata decisione per aver rigettato l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda per esistenza di giudicato penale.
L sostiene che il giudice di primo grado - a Parte_1
fronte del giudicato esterno costituito dal giudicato penale (sentenza n. 212/2013 del
GUP di Cosenza) di assoluzione, a seguito di giudizio abbreviato, con la formula
"perché il fatto non sussiste", dei medici dell' Parte_8
dal reato di omicidio colposo in danno di ,
[...] Persona_1
avrebbe errato ad interpretare e applicare le norme penali sotto più profili.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'efficacia extra-penale della sentenza di assoluzione sulla base della giurisprudenza che ritiene necessaria una coincidenza soggettiva assoluta tra giudizio penale e civile e, dunque, la necessaria partecipazione al giudizio penale non soltanto della parte civile, ma anche del responsabile civile. L richiama, a sostegno del proprio Parte_1
assunto, la pronuncia n. 674 del 19.1.2010 resa dalle S.U. della Corte di Cassazione, dalla quale si desumerebbe che “la sentenza di assoluzione con formula piena ma a seguito di rito abbreviato, che in generale non sarebbe idonea a produrre effetti nel giudizio civile, è, invece, idonea ad esplicare i suoi effetti nei giudizi civili per il risarcimento dei danni”.
Inoltre il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, poiché gli imputati e CP_4 sarebbero “intervenuti episodicamente nella prestazione di cure alla sig.ra Per_2
”, ciò che resterebbe coperto dal giudicato di assoluzione sarebbe “il Parte_4
dedotto ed il deducibile rispetto alle condotte dei detti sanitari collocandosi invece al di fuori di esso tutti gli ulteriori aspetti della più complessa ed articolata gestione del caso clinico nel lungo periodo di ricovero della SI.ra ”. Parte_4
Ritiene la Corte che il motivo debba essere disatteso.
Con riguardo al primo profilo relativo all'efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione a seguito di rito abbreviato, val la pena richiamare l'art. 652 c.p.p. il quale sancisce la parificazione della sentenza di assoluzione pronunciata nel giudizio abbreviato a quella di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ai fini del giudizio per il risarcimento dei danni a condizione che la parte civile abbia accettato il rito abbreviato, ciò che nella specie è avvenuto, come evincibile dal verbale dell'udienza del 6.6.2012 celebratasi innanzi al GUP.
9 E' pur vero che, come rilevato dal giudice di prime cure, la Corte di Cassazione, con orientamento coeso ha affermato che, affinchè la sentenza penale di assoluzione possa spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile di danno quanto all'accertamento che "il fatto non sussiste", è necessario che vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale.
La richiesta coincidenza soggettiva risponde al principio - di recente (ri)affermato dalla Suprema Corte (Cass., 9 luglio 2019, n. 18325; Cass., 9 luglio 2020, n.
14481; Cass., 26 aprile 2022, n. 12969) - secondo cui l'efficacia riflessa del giudicato costituisce pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente.
Nel caso in esame l' a seguito del passaggio al rito Parte_1
abbreviato, è rimasta estranea al processo penale (l'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue, infatti, direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari (cfr. Cass. pen., n. 44571/14).
Ma è altrettanto vero che la regola secondo cui la sentenza irrevocabile di assoluzione dell'imputato ha efficacia di giudicato in sede civile esclusivamente nell'ipotesi in cui il giudizio civile segua tra il danneggiato che è stato parte civile o
è stato messo in grado di assumere tale qualità e un soggetto che ha partecipato al processo penale o in qualità di imputato o di responsabile civile, incontra un temperamento nell'ipotesi in cui la parte rimasta estranea al giudizio dichiari di volere profittare del giudicato penale favorevole, ai sensi dell'art. 1306, comma 2,
c.c. (di recente Cass. n. 26811/22).
Ritiene però la Corte che l'efficacia extra-penale del giudicato di assoluzione non potrebbe essere, nella specie, utilmente invocata neppure in forza dell'art. 1306 c.c., difettando l'identità dei fatti materiali oggetto dei due giudizi e dunque l'unicità del fatto dannoso.
Ed infatti, come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, il giudizio penale ha riguardato unicamente l'accertamento della responsabilità dei dottori
[...]
e in relazione alla prestazione di cure dagli stessi effettuata alla CP_4 Per_2
, rispettivamente in data 5.11.2010 (per l'esecuzione dell'intervento di Parte_4 revisione della ferita deiscente) e in data 15.12.2010 (per l'ulteriore revisione della
10 ferita chirurgica), restando al di fuori di esso “tutti gli ulteriori aspetti della più complessa ed articolata gestione del caso clinico nel lungo periodo di ricovero della sig.ra presso l'ospedale cosentino, protrattosi, sia pure con alcuni Parte_4 intervalli, dal 27.9.10 al 15.1.11” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ed in particolare quello relativo alla responsabilità nel determinismo infettivo.
Proprio con riferimento a tale aspetto viene in rilievo (e il giudice di prime cure ha accertato) una responsabilità c.d. diretta dell' che si fonda su Parte_1
profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria involgenti i c.d. obblighi di protezione ed accessori, tra i quali rientra quello di assicurare l'asepsi degli ambienti e delle strumentazioni utilizzate.
Ma anche i profili di responsabilità fondati su fatti degli ausiliari (c.d. responsabilità indiretta) investono condotte ben diverse da quelle contestate ai due medici imputati nel processo penale (che, si ribadisce, attengono esclusivamente all'attività dagli stessi svolta in occasione degli interventi del 5.11.2010 e del
15.12.2010), venendo in rilievo l'inadeguato trattamento terapeutico dell'infezione nosocomiale, l'omessa diagnosi del processo trombotico e la conseguente mancata adozione delle soluzioni terapeutiche adeguate al caso.
In altri termini il nucleo oggettivo dell'illecito contrattuale ascrivibile alla struttura sanitaria è ben diverso dal nucleo oggettivo del reato oggetto del processo penale.
Ne consegue la infondatezza della eccezione di improponibilità della domanda.
3.2. Con il secondo motivo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente in considerazione della loro intima connessione logica, l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia fondato la propria pronunzia su una errata valutazione delle emergenze probatorie, nonchè su erronee conclusioni della disposta CTU, senza prendere in alcuna considerazione i rilievi critici mossi dal consulente di parte.
Con specifico riferimento alla dedotta violazione delle norme sulla valutazione delle prove, secondo l'appellante ha errato il primo giudice nel ritenere che l'
[...]
non sia riuscita a dimostrare nulla circa l'asepsi del luogo di esecuzione Parte_1
dell'intervento chirurgico e degli altri ambienti in cui la vittima è stata ospitata, avendo per contro dimostrato di avere posto in essere “le cautele, anche e soprattutto in termini di prevenzione, per scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali e le risultanze istruttorie complessivamente analizzate, e non resistite dalle controparti, non hanno condotto con la sufficiente certezza e/o elevata probabilità alle conclusioni pretese dagli attori e fondanti la domanda di risarcimento de qua, e cioè
11 la contrazione dell'infezione nosocomiale in ambito ospedaliero per responsabilità dell' ”. Parte_1
Anche tale motivo è infondato.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento tranne i casi in cui la loro efficacia
è predeterminata dalla legge. Egli, pertanto, può porre a fondamento della propria decisione anche valutazioni soggettive formulate all'esito dell'esame dei documenti raccolti in giudizio, col solo obbligo (costituente altresì un limite) di predicare le ragioni del proprio convincimento.
Si trova conferma di queste premesse anche nella più recente giurisprudenza. È stato infatti affermato che “il giudice ha il potere di valutare i documenti e i testimoni presentati, decidendo quali prove ritiene più attendibili per motivare la sua decisione. Non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le obiezioni difensive, ma deve indicare le ragioni del suo convincimento. Le sue valutazioni sono considerate valide anche se non menziona esplicitamente tutti gli argomenti contrari alla decisione adottata” (Cass. civ., sez. II, 5/3/2024, n. 5843).
Di recente, poi, è stato anche ribadito il principio per cui l'analisi dei documenti presentati e la loro valutazione costituiscono aspetti involgenti valutazioni soggettive attribuite al giudice competente, il quale è tenuto esclusivamente a motivare le ragioni della decisione assunta, senza necessariamente dover esaminare ogni dettaglio o confutare tutte le argomentazioni difensive, ritenendosi implicitamente respinte tutte le obiezioni e le circostanze che, pur non esplicitamente menzionate, risultino logicamente inconciliabili con la determinazione effettuata
(Cass. civ., sez. II, 15/5/2024, n. 13431).
Orbene, nel caso che qui ne occupa, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, seguendo un percorso motivazionale che non merita affatto censure.
In modo particolare, in riferimento alle prove documentali e orali offerte dalla convenuta, il Tribunale ha affermato che “L'esecuzione periodica di controlli a campione (sulla cui frequenza le testimoni esaminate hanno reso dichiarazioni contrastanti tra loro, avendo l'una riferito che avvengono con cadenza mensile,
l'altra con cadenza quindicinale), concernenti, peraltro, unicamente le sale operatorie e di terapia intensiva e non anche gli altri reparti di ricovero, nulla dimostra, infatti, circa l'asepsi del luogo di esecuzione dell'intervento chirurgico
12 praticato alla sig.ra e degli altri ambienti in cui la vittima è stata ospitata. Parte_4
Dette prove sarebbero a fortiori irrilevanti ove il meccanismo di contrazione dell'infezione fosse stato quello ipotizzato dal consulente di parte dell'
[...]
, che rivelerebbe l'assenza di misure precauzionali specifiche, tanto più Parte_1
necessarie in presenza di un paziente, quale la sig.ra , che versava in Parte_4 condizioni di “disfunzione cronica del sistema immunitario” (cfr. osservazioni del ctp) e dunque maggiormente esposto a fenomeni infettivi” (cfr. pag. 7 della sentenza) ed ancora che “L'efficienza causale dei rilevati inadempimenti rispetto all'evento morte non è esclusa dal pregresso quadro patologico della paziente, che il ctu non ha mancato di valutare, espressamente condividendo sul punto le argomentazioni del consulente di parte convenuta (il quale ne ha evidenziato il ”ruolo determinante sul piano fisiopatologico nello sviluppo aggressivo di complicanze legate alla degenza (infezione e tromboembolia) ma anche nella refrattarietà alle cure prestate
e quindi nello scompenso multiorgano fino alla morte”). Va infatti ricordato in proposito che il nesso causale è regolato, anche in ambito civilistico, dal principio di cui all'art. 41 c.p., a mente del quale il concorso di cause preesistenti (come, nella specie, la patologia da cui la paziente era affetta), simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra
l'azione e l'omissione e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte (cfr., tra le altre, Cass. 15537/11), salvo che non si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. Nella specie, non è dato ritenere, alla luce degli esiti della espletata ctu, che le patologie da cui la congiunta degli istanti era affetta fossero di gravità tale da poter produrre, nell'immediato, ed indipendentemente dall'insorgenza del processo infettivo e di quello trombotico, non diagnosticato e dunque non trattato, esiti mortali” (cfr. pag. 8 della sentenza).
Quanto alla criticata adesione alle conclusioni del c.t.u., va osservato che il giudice di primo grado ha puntualmente riportato in sentenza le risultanze della disposta consulenza tecnica che ha ravvisato i profili di responsabilità dell' Pt_1
nella contrazione dell'infezione, nell'inadeguato trattamento terapeutico della stessa almeno sino al 17.12.2010, nell'omessa diagnosi del processo trombotico e nella conseguente mancata adozione delle soluzioni terapeutiche adeguate al caso, giungendo alla conclusione che tutti i predetti fattori hanno avuto un ruolo causale nel determinismo dell'evento morte.
13 Il giudice ha poi proceduto alla puntuale disamina e valutazione dei rilievi del consulente di parte dell' motivando dettagliatamente sul rigetto delle Pt_1
considerazioni dallo stesso avanzate (cfr. pag.
5-7 della sentenza).
In questa sede l'appellante si limita a ribadire le tesi del proprio consulente di parte che risultano tutte smentite dal discorso motivazionale reso dal giudicante.
Né, con specifico riferimento al profilo di responsabilità della struttura per infezione nosocomiale, il rigore scientifico delle conclusioni del c.t.u. può essere messo in discussione per il fatto che l'ausiliario si sia espresso in termini di verosimiglianza specificando che è impossibile stabilire il preciso meccanismo e/o comportamento responsabile della trasmissione del contagio ossia dell'inoculazione del battere nel sito chirurgico.
Invero il c.t.u., alle pagg. 29-35 della sua relazione, si è soffermato diffusamente sulla causa dell'infezione, giungendo alla affermazione, sulla scorta dei dati presenti in letteratura medica confrontati con la storia clinica della paziente, della sussistenza di “numerosi seri, precisi e concordanti indizi che orientano verso il contagio, verosimilmente esogeno, da S. aureus occorso il giorno 04-10-2010 (giorno dell'intervento di stabilizzazione vertebrale mediante il sistema SA Aesculap), in ambito nosocomiale” (cfr. pag. 35 della c.t.u.).
Come rilevato dal giudice di primo grado la valutazione del c.t.u. circa l'origine nosocomiale dell'infezione trova un decisivo appiglio nel fatto che il germe patogeno
è stato rinvenuto all'interno della ferita e che esso si differenzia dallo Staphylococcus epidermidis che si trova sulla cute.
Ma quand'anche si volesse ritenere che l'agente patogeno facesse parte della flora microbica cutanea della paziente, comunque permarrebbe la responsabilità dell' per non aver garantito l'asepsi nel corso dell'intervento Parte_1
chirurgico, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
Con riguardo, infine, al preteso ruolo determinante che, ad avviso del consulente di parte appellante, avrebbe avuto l'esistenza, nella paziente, di un substrato patologico preesistente, il Tribunale ha escluso, alla luce degli esiti della espletata c.t.u., che le patologie da cui la era affetta fossero di gravità tale da poter Parte_4 produrre, nell'immediato, ed indipendentemente dall'insorgenza del processo infettivo e di quello trombotico, non diagnosticato e dunque non trattato, esiti mortali
(pag. 8 della sentenza).
14 3.3.Con il terzo motivo l'appellante denuncia violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio di ultra-petizione lamentando che il primo giudice ha condannato l' al risarcimento del danno per Parte_1 malpractice estendendo l'indagine sul complessivo operato dei sanitari, laddove invece gli attori avevano chiesto unicamente l'accertamento della riconducibilità dell'evento morte ad un'unica circostanza rappresentata dalla contrazione dell'infezione nosocomiale.
Il motivo è privo di pregio.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli attori hanno denunciato anche la condotta dei sanitari per omessa diagnosi della malattia tromboembolica
(cfr. pag. 4 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.).
In ogni caso il motivo non tiene conto dei limiti dell'onere processuale di allegazione, il quale, in via generale e particolarmente in relazione alle azioni di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali, deve essere circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in ragione delle informazioni ad essa accessibili ed alle cognizioni tecnico-scientifiche esigibili.
Con precipuo riferimento alle fattispecie di responsabilità sanitaria, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (da ultimo Cass. n. 7074/24Cass. 19/05/2004, n. 9471;
v. anche Cass.26/07/2012, n. 13269).
Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, va considerato nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u..
L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, integralmente confermata.
15 § 4. Le spese processuali
4.1. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo in base ai parametri indicati nel D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/22 (scaglione da €520.001 a €1.000.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1
citazione notificata il 03.07.2018, nei confronti di , Controparte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Controparte_2 Parte_4 Parte_5
e , in proprio e quali eredi di
[...] Parte_6 Parte_7 Per_1
, e nei confronti di avverso
[...] Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1301/2018, pubblicata il 04.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente grado, che liquida in euro 13.768,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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