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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 404 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2024 pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/08/1977, rappresentata e difesa dall'Avv. GUERIN RICCARDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo, ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato con delibera provvisoria del C.O.A. di Varese del
23/01/2024;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. LUONGO TERESA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: “Vendita di cose immobili”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, adversis rejectis: Parte_1
accertate preliminarmente le ragioni creditorie della IG.ra condannare Parte_1
per inadempimento contrattuale, al risarcimento dei danni così arrecati CP_1
pagina 1 di 6 all'attrice, quantificati in € 138.300,00, pari al valore dell'immobile che avrebbe dovuto a questa trasferire in forza degli accordi intercorsi, al netto degli acconti versati, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo e alla rifusione delle spese e compensi relativi al presente giudizio con IVA ed accessori di legge.”;
Per parte convenuta POTENTE: “Voglia il Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza e deduzione respinta, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE: 1)DICHIARARE
l'inammissibilità della domanda di controparte per operatività del principio del “ne bis in idem”, con vittoria di spese e compensi.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: 1) RIGETTARE la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice di risarcimento del danno DICHIARARE la compensazione della somma la IG.ra è debitrice nei confronti dell'odierna convenuta;
3) con vittoria Parte_1
di spese, diritti ed onorari.
NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: 1) ACCERTARE e DICHIARARE, ex art. 1492
c.c., la riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di compravendita, di cui alla scrittura del 26.11.2004 e, per l'effetto, CONDANNARE la IG.ra ex art. 2033 Parte_1
c.c., alla restituzione della somma di euro
50.482,21.=.(cinquantamilaquattrocentottantadue/21) in favore della IG.ra CP_1
per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) in caso di contestazione, AMMETTERSI idonea C.T.U., al fine di accertare, esaminati gli atti e i documenti di causa, l'attuale valore di mercato del compendio immobiliare sito in
Varese, Via Quarnero n. 18, per cui è causa;
2)ammettere prova testimoniale del Geom.
con studio in 21050 Clivio (VA); Via Trentini n. 14, sul seguente Testimone_1 capitolo: “Vero o non che ho redatto io la relazione di perizia, prodotta nel fascicolo di parte convenuta del 07.06.2019, che qui mi si rammostra?”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 23/02/2024, la sig.ra ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di inadempimento contrattuale, che quantifica in € 138.300,00 ovvero la diversa somma di giustizia, oltre interessi;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato:
- di essere erede della propria madre , la quale in data Persona_1
26/11/2004 ebbe a sottoscrivere con la convenuta un contratto di compravendita dell'immobile di proprietà sito in Varese, via Quarnero n. 18, in ragione di due iscrizioni ipotecarie e due pignoramenti oltre che di procedura esecutiva immobiliare giudiziale RGE 88/2004; a fronte della cessione della proprietà dell'immobile, la convenuta avrebbe dovuto soddisfare le ragioni del creditore procedente e dell'intervenuto nel giudizio esecutivo pendente, nonché cancellare il pignoramento immobiliare trascritto il 18/10/1995, estinguere le ipoteche di primo e secondo grado gravanti sull'immobile e trasferire alla sig.ra , a titolo di Per_1 saldo prezzo, un immobile del valore di € 140.000,00, oltre alla corresponsione di un limitato importo in contanti;
il tutto per un corrispettivo complessivamente quantificato in € 240.000,00;
- che tale contratto è stato oggetto di integrazioni nel tempo, nonché di controscritture di simulazione;
- che tale contratto è stato solo parzialmente eseguito: dopo il preliminare notarile,
l'immobile ceduto dalla è stato effettivamente liberato solo nel 2014, Per_1
mentre in denaro sono stati corrisposti dalla alla somme per CP_1 Per_1 complessivi € 80.600,00;
- che vi è stato un primo giudizio intercorso fra le originarie parti avanti al Tribunale di Varese, poi proseguito dall'odierna attrice figlia erede della Parte_1
, esitato con la sentenza n. 893 del 18/08/2022, era stata respinta la Per_1
domanda di adempimento azionata dalla nei confronti Parte_2
della pronuncia confermata dalla Corte di Appello di Milano con CP_1 sentenza n. 18/2024 la quale “lungi dal disconoscere la persistenza del debito della IG.ra tanto da affermare testualmente “La parte odierna CP_1
convenuta risulta pertanto ancora debitrice della cessione in permuta dell'immobile di 85 mq del valore di € 140.000,00” (C.f.r. pag.4, righi 15, 16 e 17 della sentenza d'appello) respinse l'appello ritenendo che “non può essere quindi accolta la domanda di adempimento dell'obbligazione mediante il pagamento del
pagina 3 di 6 residuo prezzo, potendo semmai l'appellante agire per il risarcimento del danno, titolo, tuttavia, questo, non azionato in questa sede”;
- che, pertanto, in questa sede viene azionato il titolo del risarcimento del danno, conseguente al perdurante inadempimento, pari al valore corrispondente all'immobile che avrebbe dovuto essere trasferito in proprietà dalla CP_1
alla Parte_2
Attivato il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio la convenuta sig.ra , eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'azione in CP_1
quanto coperta da giudicato, chiedendo in ogni caso il rigetto integrale di ogni domanda svolta nei suoi confronti e proponendo altresì domanda riconvenzionale.
In particolare, parte convenuta ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del giudizio per violazione del principio del ne bis in idem, ritenendo che il petitum oggi azionato sia coperto dal giudicato di cui alla sentenza già resa fra le parti, in quanto il giudicato, come noto, “copre il dedotto e il deducibile”:
Nel merito, la convenuta ha dedotto di aver versato quale acconto in CP_1 denaro la diversa complessiva somma di € 110.482,21, con conseguente riduzione dell'eventuale sua debenza nei confronti della Parte_1
Ancora, parte convenuta ha dedotto come non vi sia alcuna prova dei danni invocati da parte attrice, al contrario allegando di essere ella stessa danneggiata, in quanto la tardiva liberazione dell'immobile ceduto dalla alla ha comportato un suo ampio Per_1 CP_1 deprezzamento di valore, in ragione dell'entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore del
Comune di Varese (da € 240.000,00 valutati in contratto a soli € 60.000,00 circa attuali); tale sopravvenienza, secondo l'interpretazione che la stessa offre del contratto, sarebbe da imputarsi alla in quanto gli oneri sopravvenuti durante il periodo di Parte_2 mancata liberazione dell'immobile ceduto alla sarebbero stati a carico della parte CP_1
Parte_2
Infine, parte convenuta ha allegato di risultare ancora creditrice delle somme di cui ai capi delle sentenze relativi alle spese di lite, nel precedente giudizio varesino, nonché quello di appello milanese conseguente, per un credito di parte complessivamente pari ad CP_1
€ 21.517,24; tale importo, in ipotesi subordinata, sarebbe da compensare con eventuali somme riconosciute in favore dell'attrice.
pagina 4 di 6 Svolte le verifiche preliminari con decreto 03/05/2024, sono state depositate dalle parti le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione 09/07/2024, in assenza di istanze istruttorie insistite dalle parti, le quali invece hanno chiesto procedersi direttamente alla fase decisoria, è stata fissata udienza ex art. 189 c.p.c., con assegnazione dei relativi termini di legge.
La causa è stata dunque istruita documentalmente.
All'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza 09/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***********
1) Le domande delle parti
Occorre in primo luogo analizzare la fondatezza o meno della sollevata eccezione di inammissibilità della causa per operatività del giudicato di cui alla sentenza n. 893/2022 del
Tribunale di Varese, confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 18/2024, resa fra le parti e passata in giudicato (circostanza pacifica in atti); ciò in quanto trattasi di questione astrattamente idonea a definire il giudizio.
Ebbene, l'eccezione è fondata.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'autorità di cosa giudicata sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità, non solo di parti, ma anche di petitum e di causa petendi (cfr. Cass. civ., n. 32545/2024; Cass. civ., n. 19048/2021;
Cass. civ., n. 15026/2020; Cass. civ., n. 16688/2018; Cass. civ., n. 6830/2014).
In primo luogo, l'identità soggettiva tra la presente causa e la precedente (R.G.
953/2019 Trib. Varese) non è in discussione fra le parti, oltre ad essere dato documentale.
In secondo luogo, l'identità di petitum emerge parimenti dagli atti: in entrambe le cause parte attrice chiede la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di €
138.300,00 (cfr. conclusioni del primo giudizio nel doc. 17 allegato alla citazione – Sent. n.
893/2022).
In terzo luogo, sussiste anche identità di causa petendi, in quanto in entrambi i giudizi viene azionato il titolo contrattuale, in relazione alle scritture private del 2004 intercorse fra le pagina 5 di 6 parti. Nel primo giudizio l'attrice ha agito (infruttuosamente) per l'adempimento, mentre in questo giudizio agisce per il risarcimento del danno: ciò non toglie che in entrambi i casi il presupposto delle richieste risieda nell'accertamento del previo inadempimento – cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 26595 del 22/10/2018.
Ne consegue che il presente giudizio è inammissibile, in quanto coperto da giudicato.
Ogni ulteriore domanda formulata dalle parti risulta conseguentemente assorbita.
2) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice soccombente (cfr. Cass. civ. n. 10053/2012).
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 52.001,00 e € 260.000,00, in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce dell'istruttoria solo documentale in assenza di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, assorbite le ulteriori domande formulate dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda di parte attrice in quanto coperta da giudicato;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. CP_1
55/2014 s.m.i., in € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 08/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 404 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2024 pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/08/1977, rappresentata e difesa dall'Avv. GUERIN RICCARDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo, ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato con delibera provvisoria del C.O.A. di Varese del
23/01/2024;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. LUONGO TERESA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: “Vendita di cose immobili”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, adversis rejectis: Parte_1
accertate preliminarmente le ragioni creditorie della IG.ra condannare Parte_1
per inadempimento contrattuale, al risarcimento dei danni così arrecati CP_1
pagina 1 di 6 all'attrice, quantificati in € 138.300,00, pari al valore dell'immobile che avrebbe dovuto a questa trasferire in forza degli accordi intercorsi, al netto degli acconti versati, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo e alla rifusione delle spese e compensi relativi al presente giudizio con IVA ed accessori di legge.”;
Per parte convenuta POTENTE: “Voglia il Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza e deduzione respinta, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE: 1)DICHIARARE
l'inammissibilità della domanda di controparte per operatività del principio del “ne bis in idem”, con vittoria di spese e compensi.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: 1) RIGETTARE la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice di risarcimento del danno DICHIARARE la compensazione della somma la IG.ra è debitrice nei confronti dell'odierna convenuta;
3) con vittoria Parte_1
di spese, diritti ed onorari.
NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: 1) ACCERTARE e DICHIARARE, ex art. 1492
c.c., la riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di compravendita, di cui alla scrittura del 26.11.2004 e, per l'effetto, CONDANNARE la IG.ra ex art. 2033 Parte_1
c.c., alla restituzione della somma di euro
50.482,21.=.(cinquantamilaquattrocentottantadue/21) in favore della IG.ra CP_1
per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) in caso di contestazione, AMMETTERSI idonea C.T.U., al fine di accertare, esaminati gli atti e i documenti di causa, l'attuale valore di mercato del compendio immobiliare sito in
Varese, Via Quarnero n. 18, per cui è causa;
2)ammettere prova testimoniale del Geom.
con studio in 21050 Clivio (VA); Via Trentini n. 14, sul seguente Testimone_1 capitolo: “Vero o non che ho redatto io la relazione di perizia, prodotta nel fascicolo di parte convenuta del 07.06.2019, che qui mi si rammostra?”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 23/02/2024, la sig.ra ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di inadempimento contrattuale, che quantifica in € 138.300,00 ovvero la diversa somma di giustizia, oltre interessi;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato:
- di essere erede della propria madre , la quale in data Persona_1
26/11/2004 ebbe a sottoscrivere con la convenuta un contratto di compravendita dell'immobile di proprietà sito in Varese, via Quarnero n. 18, in ragione di due iscrizioni ipotecarie e due pignoramenti oltre che di procedura esecutiva immobiliare giudiziale RGE 88/2004; a fronte della cessione della proprietà dell'immobile, la convenuta avrebbe dovuto soddisfare le ragioni del creditore procedente e dell'intervenuto nel giudizio esecutivo pendente, nonché cancellare il pignoramento immobiliare trascritto il 18/10/1995, estinguere le ipoteche di primo e secondo grado gravanti sull'immobile e trasferire alla sig.ra , a titolo di Per_1 saldo prezzo, un immobile del valore di € 140.000,00, oltre alla corresponsione di un limitato importo in contanti;
il tutto per un corrispettivo complessivamente quantificato in € 240.000,00;
- che tale contratto è stato oggetto di integrazioni nel tempo, nonché di controscritture di simulazione;
- che tale contratto è stato solo parzialmente eseguito: dopo il preliminare notarile,
l'immobile ceduto dalla è stato effettivamente liberato solo nel 2014, Per_1
mentre in denaro sono stati corrisposti dalla alla somme per CP_1 Per_1 complessivi € 80.600,00;
- che vi è stato un primo giudizio intercorso fra le originarie parti avanti al Tribunale di Varese, poi proseguito dall'odierna attrice figlia erede della Parte_1
, esitato con la sentenza n. 893 del 18/08/2022, era stata respinta la Per_1
domanda di adempimento azionata dalla nei confronti Parte_2
della pronuncia confermata dalla Corte di Appello di Milano con CP_1 sentenza n. 18/2024 la quale “lungi dal disconoscere la persistenza del debito della IG.ra tanto da affermare testualmente “La parte odierna CP_1
convenuta risulta pertanto ancora debitrice della cessione in permuta dell'immobile di 85 mq del valore di € 140.000,00” (C.f.r. pag.4, righi 15, 16 e 17 della sentenza d'appello) respinse l'appello ritenendo che “non può essere quindi accolta la domanda di adempimento dell'obbligazione mediante il pagamento del
pagina 3 di 6 residuo prezzo, potendo semmai l'appellante agire per il risarcimento del danno, titolo, tuttavia, questo, non azionato in questa sede”;
- che, pertanto, in questa sede viene azionato il titolo del risarcimento del danno, conseguente al perdurante inadempimento, pari al valore corrispondente all'immobile che avrebbe dovuto essere trasferito in proprietà dalla CP_1
alla Parte_2
Attivato il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio la convenuta sig.ra , eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'azione in CP_1
quanto coperta da giudicato, chiedendo in ogni caso il rigetto integrale di ogni domanda svolta nei suoi confronti e proponendo altresì domanda riconvenzionale.
In particolare, parte convenuta ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del giudizio per violazione del principio del ne bis in idem, ritenendo che il petitum oggi azionato sia coperto dal giudicato di cui alla sentenza già resa fra le parti, in quanto il giudicato, come noto, “copre il dedotto e il deducibile”:
Nel merito, la convenuta ha dedotto di aver versato quale acconto in CP_1 denaro la diversa complessiva somma di € 110.482,21, con conseguente riduzione dell'eventuale sua debenza nei confronti della Parte_1
Ancora, parte convenuta ha dedotto come non vi sia alcuna prova dei danni invocati da parte attrice, al contrario allegando di essere ella stessa danneggiata, in quanto la tardiva liberazione dell'immobile ceduto dalla alla ha comportato un suo ampio Per_1 CP_1 deprezzamento di valore, in ragione dell'entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore del
Comune di Varese (da € 240.000,00 valutati in contratto a soli € 60.000,00 circa attuali); tale sopravvenienza, secondo l'interpretazione che la stessa offre del contratto, sarebbe da imputarsi alla in quanto gli oneri sopravvenuti durante il periodo di Parte_2 mancata liberazione dell'immobile ceduto alla sarebbero stati a carico della parte CP_1
Parte_2
Infine, parte convenuta ha allegato di risultare ancora creditrice delle somme di cui ai capi delle sentenze relativi alle spese di lite, nel precedente giudizio varesino, nonché quello di appello milanese conseguente, per un credito di parte complessivamente pari ad CP_1
€ 21.517,24; tale importo, in ipotesi subordinata, sarebbe da compensare con eventuali somme riconosciute in favore dell'attrice.
pagina 4 di 6 Svolte le verifiche preliminari con decreto 03/05/2024, sono state depositate dalle parti le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione 09/07/2024, in assenza di istanze istruttorie insistite dalle parti, le quali invece hanno chiesto procedersi direttamente alla fase decisoria, è stata fissata udienza ex art. 189 c.p.c., con assegnazione dei relativi termini di legge.
La causa è stata dunque istruita documentalmente.
All'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza 09/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***********
1) Le domande delle parti
Occorre in primo luogo analizzare la fondatezza o meno della sollevata eccezione di inammissibilità della causa per operatività del giudicato di cui alla sentenza n. 893/2022 del
Tribunale di Varese, confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 18/2024, resa fra le parti e passata in giudicato (circostanza pacifica in atti); ciò in quanto trattasi di questione astrattamente idonea a definire il giudizio.
Ebbene, l'eccezione è fondata.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'autorità di cosa giudicata sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità, non solo di parti, ma anche di petitum e di causa petendi (cfr. Cass. civ., n. 32545/2024; Cass. civ., n. 19048/2021;
Cass. civ., n. 15026/2020; Cass. civ., n. 16688/2018; Cass. civ., n. 6830/2014).
In primo luogo, l'identità soggettiva tra la presente causa e la precedente (R.G.
953/2019 Trib. Varese) non è in discussione fra le parti, oltre ad essere dato documentale.
In secondo luogo, l'identità di petitum emerge parimenti dagli atti: in entrambe le cause parte attrice chiede la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di €
138.300,00 (cfr. conclusioni del primo giudizio nel doc. 17 allegato alla citazione – Sent. n.
893/2022).
In terzo luogo, sussiste anche identità di causa petendi, in quanto in entrambi i giudizi viene azionato il titolo contrattuale, in relazione alle scritture private del 2004 intercorse fra le pagina 5 di 6 parti. Nel primo giudizio l'attrice ha agito (infruttuosamente) per l'adempimento, mentre in questo giudizio agisce per il risarcimento del danno: ciò non toglie che in entrambi i casi il presupposto delle richieste risieda nell'accertamento del previo inadempimento – cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 26595 del 22/10/2018.
Ne consegue che il presente giudizio è inammissibile, in quanto coperto da giudicato.
Ogni ulteriore domanda formulata dalle parti risulta conseguentemente assorbita.
2) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice soccombente (cfr. Cass. civ. n. 10053/2012).
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 52.001,00 e € 260.000,00, in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce dell'istruttoria solo documentale in assenza di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, assorbite le ulteriori domande formulate dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda di parte attrice in quanto coperta da giudicato;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. CP_1
55/2014 s.m.i., in € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 08/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
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