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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6747/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I SeZIne Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 6747/2022;
avente a oggetto: “morte”;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
in proprio e nella qualità di genitrice avente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
(C.F. Persona_1 C.F._2
rispettivamente convivente di fatto e figlia di PE
deceduto in data 04.05.2020, rappresentate e
[...] difese dagli Avv.ti Gennaro Rosa (C.F.
) e Francesco Barbato (C.F. C.F._3
ed elett.te dom.te in Napoli al C.so C.F._4
San Giovanni a Teduccio n. 849;
attrici
E
(C.F. , P.IVA ), in P_ P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo procuratore speciale avv. , CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Farina (C.F.
) con studio in Caserta alla via C.F._5
Turati n. 55, con lui elett.te dom.ta presso il domicilio digitale Email_1
convenuta
E
(P.IVA C.F. Controparte_3 P.IVA_3
), nella qualità di impresa designata per la P.IVA_4 liquidaZIne dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giorgio Schiavo (C.F. ) presso il cui C.F._6
studio, sito in Caserta al Corso Trieste n. 192, elettivamente domicilia;
convenuta
E
(C.F. ) figlia Controparte_4 C.F._7 ed erede del defunto , deceduto il PE
04.05.2020, rappresentata dall'Avv. AR De ME (C.F.
), con studio in Formia alla Via CodiceFiscale_8
Palazzo n. 94;
terza – attrice in riconvenZInale
- 2 -
E
(C.F. ), Controparte_5 C.F._9 figlio ed erede di deceduto il PE
04.05.2020, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Ascanio
(C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._10
presso il suo studio sito in Melito di Napoli al Corso
Europa n. 178;
terzo – attore in riconvenZInale
E
(C.F. , moglie Controparte_6 C.F._11 ed erede di , deceduto il 04.05.2020, PE rappresentata e difesa dall'avv. Maria Russo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso C.F._12
il suo studio sito in Castelvolturno (CE) alla Via Carlo
Pisacane n. 22;
terza – attrice in riconvenZInale
E
(C.F. ) Controparte_7 C.F._13
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Colesanti (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso C.F._14 lo studio sito in Napoli alla via Gennaro Serra n. 75;
terzo – attore in riconvenZInale
E
(C.F. ), Controparte_8 C.F._15
(C.F. Controparte_9 C.F._16
e (C.F. ), Controparte_10 C.F._17
- 3 -
nella qualità di eredi e congiunti di , PE deceduto il 04.05.2020, elettivamente domiciliati in
Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 131, presso lo studio dell'Avv. Luigi Riccardo (C.F.
), che li rappresenta e difende;
C.F._18
terzi – attori in riconvenZInale
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattaZIne e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposiZIne delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citaZIne e Parte_1 [...]
(per il tramite della madre avente la Persona_1
responsabilità genitoriale sulla stessa) chiedevano la condanna di e della compagnia P_ Controparte_3
quale impresa designata FGVS, al risarcimento dei
[...] danni, sia iure proprio che iure hereditatis, in relaZIne al decesso di . PE
Si costituiva l' chiedendo il rigetto. P_
- 4 -
Si costituiva la chiedendo di disporre Controparte_3
l'integraZIne del contraddittorio, eccependo l'improponibilità, l'inammissibilità e la carenza di legittimaZIne e chiedendo il rigetto.
Questo giudice disponeva l'integraZIne del contraddittorio nei confronti di , , Controparte_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 Controparte_10 Controparte_7
, e . Controparte_8 Controparte_9 P_1
Si costituiva chiedendo la condanna al Controparte_4 risarcimento sia iure proprio che iure hereditatis.
Si costituiva chiedendo la condanna al Controparte_5 risarcimento sia iure proprio che iure hereditatis.
Si costituiva chiedendo la condanna al Controparte_6 risarcimento sia iure proprio che iure hereditatis.
Si costituiva , sia in proprio che nella Controparte_7
qualità di erede di , chiedendo la condanna al P_1
risarcimento dei danni quantificati in € 372.654,60.
Si costituivano , e Controparte_8 Controparte_9
chiedendo la condanna al risarcimento Controparte_10
quantificato in € 156.907,20 ognuno.
Con la prima memoria istruttoria Controparte_6
e estendevano la Controparte_5 Controparte_4 propria domanda anche per la quota ereditaria di
[...]
. P_1
- 5 -
Sul fatto
, in proprio e nella qualità di Parte_1 genitrice avente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore premette che in data Persona_1
04.05.2020 alle ore 18:00 circa, in Castelvolturno, sulla
S.S. 7 Quater-Domitiana, lungo la semicarreggiata con direZIne Nord, strada sottoposta alla vigilanza e custodia di era alla guida del P_ PE
veicolo Fiat IL tg. CZ662AY sulla corsia di sorpasso e che all'altezza della progressiva chilometrica Km. 28+100 un autocarro non identificato che lo precedeva nella corsia di destra, senza alcuna segnalaZIne, si spostava dalla corsia di destra alla corsia di sorpasso e urtava con il proprio spigolo posteriore destro lo spigolo anteriore sinistro della Fiat IL che, dalla corsia di sorpasso, deviava sulla corsia di destra. Premette, altresì, che a seguito dell'urto, avvenuto in maniera obliqua, PE
perdeva il controllo della Fiat IL, sbandava,
[...]
urtava la barriera metallica posta sulla destra della carreggiata e sormontava detta barriera, cadendo dal viadotto e atterrando sul suolo agricolo sottostante, dopo un volo di circa 15-20 mt. Afferma che sul luogo intervenivano i Carabinieri di Mondragone che allertavano il 118 e i Vigili del Fuoco i quali estraevano il Per_2
ancora vivo, rimasto intrappolato nell'abitacolo della vettura. Afferma, altresì, che il personale del 118 provvedeva al trasporto del presso il PE
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Pronto Soccorso dell'Ospedale “Pineta Grande” ma che i sanitari, alle ore 19:10, ne accertavano il decesso per le gravissime lesioni riportate. Rappresenta che tale dinamica
è stata accertata dal Consulente incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nonché elaborata dai Carabinieri di Mondragone.
Richiama i rilievi effettuati e gli atti di indagine da cui è risultato che la barriera metallica si è rivelata non conforme alle prescriZIni delle norme vigenti poiché non ha contenuto l'impatto, seppur violento. Rappresenta, altresì, che il Consulente incaricato dalla Procura ha analizzato tutti i danni riportati dalla vettura condotta dal e ha riscontrato un urto diretto primario contro Per_2
il veicolo verosimilmente procedente lungo la prima corsia di marcia, con danneggiamenti che hanno subito la sovrapposiZIne dei danni da urto secondario contro la barriera metallica. Evidenzia che il Consulente ha rilevato le tracce gommose lasciate al suolo dalle ruote posteriori della Fiat IL ad andamento obliquo verso destra, dalla prima corsia di marcia verso la barriera metallica il che dimostra l'estremo tentativo del di frenare per Per_2 evitare l'impatto con l'autocarro che effettuava il cambio di corsia nonché che non elidere la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto la circostanza che il non indossasse la cintura di sicurezza. Per_2
Ribadisce che l'autovettura ha sormontato la barriera metallica che non ha avuto l'effetto contenitivo quanto
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all'impatto con l'auto, sicché vi sarebbe responsabilità dell' che non ha installato strutture architettoniche P_ idonee a mantenere intatta la sicurezza dei guidatori che impegnano la strada. Invoca l'art. 2051 c.c. Si sofferma sul danno da perdita del rapporto parentale. Richiama il rapporto di convivenza effettivo e duraturo con il convenuto. Si sofferma, altresì, sul danno iure hereditatis nella veste di danno morale catastrofale subito da che era perfettamente consapevole che PE
le sue condiZIni erano disperate e avendo, dunque, subito una lucida agonia. Quantifica tali sofferenze in €
30.000,00.
L' contesta la ricostruZIne del sinistro e respinge P_
ogni sua responsabilità, ritenendo che il fatto sia da ascrivere alla responsabilità del conducente dell'autocarro o a una fatale distraZIne del . Premette PE
che la è in ottimo stato Controparte_12
manutentivo ed il guardrail è conforme alla normativa, installato correttamente e perfettamente regolare. Invoca
l'eccesso di velocità quale valenza causale nel determinare il sinistro e la circostanza che lo stato di luoghi avrebbe dovuto indurre il conducente a particolare prudenza, dal momento che sulla strada insiste un limite di velocità di 90
Km/h. Afferma che il giorno PE
dell'evento, si è messo alla guida sprovvisto di patente (che gli era stata revocata), non indossava le cinture di sicurezza ed era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il
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che ha verosimilmente alterato i suoi processi cognitivo- reattivi al punto da annebbiare le sue facoltà mentali, incidendo sulla prontezza di riflessi e contribuendo a determinare il verificarsi del sinistro. Invoca il principio di autoresponsabilità. Contesta la quantificaZIne e le pretese risarcitorie. Ritiene non liquidabile il risarcimento preteso iure hereditatis stante il brevissimo lasso di tempo dal fatto al decesso. Richiama lo stato positivo alla cocaina il che avrebbe inciso sull'invocata lucida agonia. Ritiene, altresì, che il danno da perdita del rapporto parentale non sia in re ipsa. Sostiene che la perizia di parte non ha efficacia probatoria.
La premette che la garanzia assicurativa Controparte_3 che l'impresa designata dal Fondo di Garanzia è tenuta a prestare è limitata al massimale di legge di € 5.000.000,00 per ogni sinistro. Premette, altresì, che i danneggiati, oltre agli attori, sono (figlia), Controparte_4 CP_5
(figlio), (moglie),
[...] Controparte_6 P_0
(fratello), (fratello),
[...] Controparte_7 CP_8
(sorella), (sorella) e
[...] Controparte_9 [...]
(madre) nei cui confronti va integrato il P_1 contraddittorio. Eccepisce l'improponibilità e la carenza di legittimaZIne attiva e passiva. Invoca gli accertamenti effettuati nell'ambito del procedimento penale da cui è emersa l'esclusiva responsabilità di PE
che, mentre procedeva ad elevata velocità alla guida del veicolo senza avere la patente di guida, senza aver
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allacciato la cintura di sicurezza e mentre si trovava in stato psicofisico gravemente alterato a causa dell'assunZIne di sostanze stupefacenti, perdeva il controllo del veicolo finendo fuori strada e terminando la corsa nel terreno posto al di sotto del viadotto. Richiama gli accertamenti dei Carabinieri intervenuti sul posto.
Ritiene che a diversa conclusione non conduce la relaZIne di consulenza tecnica redatta dal CT del P.M. che ha ipotizzato la sussistenza di una concorrente responsabilità
a carico del conducente di un autocarro rimasto non identificato che avrebbe tamponato il veicolo condotto dal de cuius in virtù del rinvenimento sul posto dei frammenti di lunotti posteriori, probabilmente di autocarro, tuttavia andati perduti con lo spazzamento della strada.
Rappresenta che è lo stesso P.M. a smontare tale tesi secondo cui, tra l'altro, qualora un tamponamento vi sia stato e qualora questo sia riconducibile a una condotta azzardata dell'ipotetico autocarro, va considerata la condotta gravemente negligente e imprudente del deceduto, come da consulenza tecnica tossicologica secondo cui nel vi era la presenza a livello Per_2 ematico di cocaina (0,5 mcg/ml) e di BEG, metabolita della cocaina (6,7 mcg/ml); sostanze che sono state rinvenute anche nelle urine. Richiama anche la relaZIne medico- legale redatta dal CT del P.M. Sostiene che vada esclusa qualsiasi responsabilità di un presunto veicolo non identificato. In via subordinata reputa che vada gradata la
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responsabilità con accertamento della percentuale di responsabilità dell' Invoca il concorso di colpa P_ dettato dall'elevata velocità del veicolo;
dalla guida senza patente;
dall'inutilizzo delle cinture di sicurezza;
dalla guida in condiZIni psicofisiche non idonee in quanto alterate dall'assunZIne di sostanze stupefacenti. Invoca gli artt. 1227 e 2056 c.c. Si sofferma sul danno da perdita del rapporto parentale e sui relativi oneri probatori. Ritiene che vadano utilizzate le Tabelle di Milano. Ritiene, altresì, inammissibile la richiesta risarcitoria iure hereditatis stante il brevissimo lasso di tempo tra l'evento lesivo e il decesso. Richiama Le SeZIni Unite n. 15350/2015.
ricostruisce il fatto storico. Richiama la Controparte_4
relaZIne del consulente ing. . Afferma che Persona_3
l'evento infortunistico avveniva per concause ascrivibili a una negligente condotta di guida da parte di un ignoto conducente di un autocarro, nonché alle condiZIni e alle qualità tecniche della barriera di proteZIne che, poiché non a norma per le condiZIni della strada, non ha retto all'urto e non è riuscita a contenere il veicolo. Afferma, altresì, che il conducente del veicolo ignoto, con la propria condotta di guida azzardata, ha inciso in maniera decisiva in quelle che sono state le cause nella produZIne del sinistro. Ritiene indubbia e concorrente nella causaZIne dell'evento dannoso la responsabilità dell' ai sensi P_
dell'art. 2051 c.c., per mancata manutenZIne del tratto della SS altezza del Km 28+100 in sua gestione P_2
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e, comunque, per la mancata custodia dello stesso tratto di strada. Rappresenta che quando si verifica un danno conseguente alla precipitaZIne di un veicolo in un dirupo a causa di una barriera di contenimento assente o inadeguata, anche qualora la condotta colposa del guidatore abbia contribuito alla causaZIne del danno, quest'ultima non è comunque idonea a costituire il caso fortuito e che l'impatto con la barriera di contenimento deve considerarsi una circostanza prevedibile, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista giuridico.
Rappresenta, altresì, che le barriere si classificano in funZIne del livello di contenimento così come definite dalla legge nelle classi N1, N2, H1, H2, H3, H4 e che la scelta della classe dipende dalla categoria di strada e dal traffico della strada. Evidenzia che la tipologia di barriera classe
N2, presente nel tratto in cui si è verificato il sinistro, non era funZInale allo scopo e che andava installata una barriera bordo ponte classe H2. Evidenzia, altresì, che è ragionevole affermare che la Fiat IL ha sormontato la inidonea barriera di proteZIne metallica poiché quest'ultima, date le sue caratteristiche tecniche e lo stato manutentivo, non poteva sopportare l'impatto. Ritiene che sia imputabile all' il non avere adeguato le proteZIni P_
del tratto stradale alle nuove norme, sostituendo le barriere bordo laterale N2 con le barriere bordo ponte quantomeno di classe H2. Ritiene, altresì, di aver diritto al
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risarcimento di tutti i danni subiti e subendi iure proprio e iure hereditatis.
presenta difese parallele a quelle di Controparte_5
. Ritiene irrilevanti le circostanze che il Controparte_4
guidava senza patente e con un veicolo privo di Per_2
assicuraZIne. Afferma che il non aveva assunto Per_2
sostanze stupefacenti al momento del sinistro.
presenta difese parallele a quelle di Controparte_6
e . Controparte_4 Controparte_5
premette di essere il fratello di Controparte_7
e di agire anche nella qualità di erede PE di , madre di entrambi e deceduta il P_1
09.10.2022. Aderisce alla domanda della e si Pt_1
riporta alle sue deduZIni in fatto e in diritto. Chiede accertarsi la responsabilità e condannare e Controparte_3
al risarcimento dei danni inquadrabili nella P_
sofferenza per la perdita di un fratello e di un figlio, seppur non conviventi ma con un legame molto forte. Invoca il danno da perdita del rapporto parentale. Richiama le
Tabelle del Tribunale di Roma.
, e Controparte_8 Controparte_9 P_0
premettono di agire per ottenere il risarcimento del
[...] danno non patrimoniale da essi patito per la perdita del fratello . Invocano il danno da perdita PE
del rapporto parentale. Ritengono che non è necessaria la
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prova della sussistenza di tale danno e che risulta solo fondamentalmente il legame affettivo tra i congiunti, idoneo a fondare, di per sé, la legittimaZIne attiva a pretendere il danno da morte del congiunto. Affermano che, provato il fatto-base della sussistenza del rapporto parentale con la vittima dell'illecito, può ritenersi provato presuntivamente non solo il dolore ma anche che la privaZIne di quel rapporto determini negative ripercussioni. Rappresentano che nel caso di specie tali presunZIni sussistono. Si soffermano sulla quantificaZIne del risarcimento. Evidenziano che il conducente dell'autocarro rimasto non identificato poneva in essere una condotta di guida sconsiderata e in violaZIne delle norme del codice della strada in quanto tagliava la strada al che nulla poté fare per Per_2
evitare l'impatto. Evidenziano, altresì, che il consulente incaricato dalla Procura ha verificato tutti i danni riportati dalla vettura Fiat IL e ha riscontrato un urto diretto primario contro l'autocarro con ulteriori danni da urto secondario contro la barriera metallica, nonché l'urto terziario con i danni da contatto contro il lamierato del guardrail e i danni da ribaltamento e atterraggio nell'area sottostante il viadotto. Sostengono che il tentò di Per_2
evitare l'impatto con l'autocarro in quanto il consulente ha rilevato tracce gommose lasciate dalle ruote posteriori della
Fiat IL ad andamento verso destra, dalla prima corsia verso la barriera metallica, a conferma del tentativo
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estremo del di frenare per evitare l'impatto con Per_2
l'autocarro che improvvisamente cambiava corsia.
Richiamano i rilievi effettuati dai Carabinieri. Affermano che la Fiat IL ha sormontato il lamierato del guardrail poiché quest'ultimo non ha avuto effetto contenitivo con l'auto e che l' avrebbe dovuto installare quei P_
dispositivi atti a evitare il tragico evento, cosa che non è stata fatta. Invocano l'art. 2051 c.c.
Co
con la prima memoria istruttoria, ritiene che il CP_3 contraddittorio non sia stato correttamente instaurato in quanto l'attrice non ha notificato l'atto anche a
[...]
. Precisa che l'attrice avrebbe dovuto notificare l'atto P_1 di integraZIne del contraddittorio agli eredi di
[...]
entro il termine perentorio del 15.01.2023 ma ciò P_1
non è accaduto e che il problema non può ritenersi superato alla luce delle costituZIni in giudiZI effettuate da tutti gli altri soggetti nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio e che si sono costituiti proponendo autonome domande volte a conseguire il risarcimento dei danni rispettivamente subiti, in quanto unicamente ha dichiarato di costituirsi in giudiZI Controparte_7 non soltanto in proprio ma anche quale erede di
[...]
. Contesta le voci di danno, tra cui, in particolar P_1
modo, quello patrimoniale.
Con le rispettive prime memorie istruttorie CP_4
, e estendono la
[...] Controparte_5 Controparte_6
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propria domanda e chiedono il risarcimento anche quali eredi di , iure proprio e iure hereditatis. P_1
Con scritti successivi le parti svolgevano ulteriori difese, anche in virtù degli esiti dell'attività istruttoria.
Sulla corretta instauraZIne del contraddittorio
L'ecceZIne riguardante la non corretta instauraZIne del contraddittorio va disattesa. Seppur è vero, infatti, che non
è avvenuta la notifica nei confronti di è P_1
anche altrettanto vero che quest'ultima, al momento dell'ordine di integraZIne, era già deceduta e l'integraZIne del contraddittorio è stata fatta nei confronti dei rispettivi eredi e non assume rilievo, anche in virtù del principio di raggiungimento dello scopo, la circostanza che non sia stato indicato, nell'atto di integraZIne del contraddittorio, che la relativa citaZIne avveniva anche nella qualità di eredi di . A ciò si aggiunga, inoltre, che è P_1
proprio dall'atto di integraZIne del contraddittorio che, implicitamente, si evince che l'integraZIne sia avvenuta considerando anche la qualità di successori di
[...]
in quanto in esso è espressamente richiamata la P_1 circostanza che la è deceduta in data 09.10.2022. P_1
Non a caso, d'altronde, , con il proprio Controparte_7 atto, agisce non solo in proprio ma anche nella qualità di erede di . P_1
Sull'ecceZIne di difetto di legittimaZIne
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Le ecceZIni di difetto di legittimaZIne attiva e passiva vanno disattese.
Circa la legittimaZIne passiva della questa, Controparte_3
a prescindere dalla fondatezza nel merito, è insita nel fatto storico così come allegato e rappresentato.
La legittimaZIne attiva, poi e anche in tal caso a prescindere dalla fondatezza nel merito, è provata dalla documentaZIne agli atti, tra cui l'attestaZIne ISEE, i certificati di stato di famiglia, i certificati di nascita e l'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio.
Sull'improponibilità
L'ecceZIne di improponibilità va disattesa in quanto agli atti sono rinvenibili le richieste risarcitorie (anche nella produZIne della stessa mentre non risulta CP_3
alcuna richiesta di integraZIne documentale.
In diritto
Le domande presentate sono solo parzialmente fondate, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Si premetta che risulta pacifico che è PE deceduto il 04.05.2020 a causa e a seguito della caduta con l'autovettura dal medesimo condotta dal viadotto sito sulla S.S. 7 Quater-Domitiana all'altezza chilometrica Km
28+100.
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Ad essere contestati, infatti, sono la presenza e la responsabilità, per l'accaduto, di un autocarro rimasto non identificato e la responsabilità dell' ex art. 2051 c.c. P_
in quanto le barriere protettive non hanno evitato la richiamata caduta dal viadotto.
Tanto premesso, le domande nei confronti della CP_3
vanno rigettate in quanto non può dirsi fornita la
[...]
prova, con certezza processuale, della presenza sul luogo e al momento del sinistro (e dell'incidenza sul medesimo) del richiamato autocarro.
Se, infatti, è vero che il tecnico ing. , che ha Persona_3 effettuato i rilievi e cui è stato dato il compito di redigere la consulenza per la procura, escusso all'udienza del
26.02.2024, ha affermato che “la cosa certa è la presenza di questi frammenti vetrosi in uno ai frammenti plastici che giacciono sulla prima corsia della carreggiata. Trattasi di tracce che sono sicuramente rapportabili al momento del sinistro. Posso dire che i frammenti rinvenuti e attribuibili all'autocarro sono certamente attribuibili al sinistro oggetto di causa. Posso essere certo di questo riferimento in quanto questi frammenti, se fossero riferiti ad altro sinistro, al momento dell'incidente di cui è causa non ci sarebbero stati al suolo;
sarebbero stati spostati verso la banchina. E' certo, invece, che trattasi di frammenti di un impatto che c'è stato tra la vettura che poi è stata ritrovata giù al cavalcavia e un autocarro”, nonché che “sono certo che i frammenti
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rinvenuti sono riferibili al sinistro oggetto di causa proprio perché, altrimenti, se fosse riferito ad altro sinistro, con il passaggio delle auto questi frammenti non sarebbero stati rinvenuti sulla prima corsia della carreggiata ma ai lati” e che “è ben plausibile che l'autocarro si trovava sulla corsia di destra e, invece, la vettura su quello di sinistra. A un certo punto l'autocarro si è plausibilmente spostato verso sinistra e, contemporaneamente, la vettura verso destra, attingendo lievemente sulla porZIne posteriore destra dell'autocarro con la sua parte anteriore sinistra nella fase emergenziale di svio e andando, poi, a sbattere contro il guardrail, devastandolo e terminando la propria corsa giù al cavalcavia. Escludo, quale altra dinamica, un mero tamponamento da parte della vettura perché, altrimenti, la vettura si sarebbe fermata e non ci sarebbe stato lo scarrocciamento al suolo verso il guardrail. Preciso, quindi, che non è stato un tamponamento centrato e coassiale ma un tamponamento eccentrico e attuato con una mossa elusiva da parte del tamponante che ha impattato in maniera obliqua e volgente a destra. E' plausibile, dunque, desumere che la vettura abbia visto l'altro veicolo spostarsi sulla sinistra e, a quel punto, abbia adottato una manovra elusiva per evitarlo ma lo ha colpito in maniera blanda”, è anche altrettanto vero che trattasi di ricostruZIni meramente ipotetiche e fondate su una valutaZIne di carattere deduttiva eccessivamente debole e sfornita, viceversa, di quella certezza processuale necessaria per
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potersi ritenere provato non tanto il nesso causale quanto ancor prima la presenza sul luogo e in concomitanza del sinistro del richiamato autocarro impattante (con una dinamica peculiare) la vettura del . Per_2
Questo giudice, in altri termini, ritiene di dover aderire alla valutaZIne già svolta in sede penale dal P.M. nella richiesta di archiviaZIne il quale ha evidenziato come la ricostruZIne del consulente sia meramente ipotetica e fondata esclusivamente sul rinvenimento di frammenti sul ciglio stradale e che, d'altronde (come dal tecnico stesso riferito in sede testimoniale) valutati solo documentalmente in quanto il medesimo non è intervenuto sul luogo nell'imminenza del sinistro poiché, da un lato, fu chiamato dopo circa sette giorni dal fatto e, dall'altro, gli fu sì concesso di recarsi sui luoghi ma solo dopo due mesi circa per le necessarie preventive autorizzaZIni dell' P_
sopralluogo che, tuttavia, il medesimo tecnico qualifica come tardivo.
A ciò si aggiunga che sono proprio talune valutaZIni rinvenibili nella consulenza a indebolire ancor di più la ricostruZIne che contempla la presenza del richiamato autocarro.
Nella relaZIne, in particolar modo, si legge che sono stati rinvenuti “frammenti di plastica rossa distaccatisi dal faro posteriore di un autocarro ,che veniva rilevato sulla banchina laterale posta a destra della semicarreggiata
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percorsa dall'auto de qua” (come, d'altronde, riscontrabile dalle fotografie agli atti) ma è proprio il ad aver Per_3 riferito, in sede testimoniale, che i frammenti plastici “se fossero riferiti ad altro sinistro, al momento dell'incidente di cui è causa non ci sarebbero stati al suolo;
sarebbero stati spostati verso la banchina”.
E' vero che nella consulenza si legge anche che sono stati rinvenuti dei frammenti di vetro e plastica rossa sulla prima corsia di marcia ma è anche altrettanto vero che trattasi di frammenti “non repertati dalla P.G.” e, comunque, la presenza di detti frammenti, anche ove si voglia ritenere sussistente una loro rilevanza, è di per sé un elemento troppo blando per poter farsi risalire da esso la prova certa della presenza dell'autocarro al momento del sinistro come ricostruito dal tecnico e in relaZIne dinamica con esso.
Poiché da nessun altro elemento probatorio (documentale o costituendo) è possibile ritenere provato con la dovuta certezza processuale la presenza sul luogo e al momento del sinistro di un veicolo rimasto non identificato, le domande nei confronti della vanno rigettate. Controparte_3
A conclusioni diverse deve giungersi in relaZIne alle domande proposte verso l' P_
Si rammenti come risulta pacifico che il decesso è derivato da una caduta del veicolo condotto dal dal Per_2
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richiamato viadotto;
vettura che ha impattato, divelto in parte e scavallato la barriera protettiva ivi presente.
Risulta, inoltre, parimenti pacifico che trattasi di barriera protettiva che non ha una conformaZIne corrispondente agli attuali parametri normativi (come, d'altronde, confermato anche dal teste Detto ultimo aspetto, Per_3
invero, non è stato censurato dalla stessa la quale, P_
infatti, ritiene sì che vi sia conformità alla disciplina normativa ma in quanto la barriera è stata installata precedentemente sia al 1992 che al 1987 quando non esisteva alcuna normativa specifica sulle modalità di installaZIne e costruZIne delle barriere.
Orbene, tuttavia, pur se si è in presenza di proteZIne costruita prima delle disposiZIni disciplinanti i parametri di sicurezza delle barriere, occorre rammentare che “la responsabilità della pubblica amministraZIne per una "res" che presenti un viZI costruttivo o manutentivo che la renda inidonea alla funZIne protettiva cui dovrebbe assolvere può derivare non solo dall'inosservanza di specifiche norme prescrittive di standard di sicurezza, ma anche dalla violaZIne di regole di comune prudenza” (cfr. C.
25925/2019). Ebbene, deve ritenersi provato come vi sia stata, da parte dell' una violaZIne delle norme di P_
comune prudenza nella gestione e manutenZIne della strada in parola. Tale prova deriva proprio dal fatto storico come pacificamente svoltosi. E' indubbio, infatti, che se
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una barriera posta ai margini della strada non ha impedito il suo superamento in quanto sorpassata da una vettura, essa allora è da reputarsi inidonea alla sua normale funZIne protettiva, specie in virtù della circostanza che nel caso di specie non si è in presenza di un tratto di strada altezza terra ma di un viadotto e, pertanto, le barriere laterali devono a maggior ragione, per loro natura e per l'ovvia funZIne di impedire un'eventuale caduta da altezze rilevanti, avere una conformaZIne tale da non poter essere scavalcate;
è proprio il sinistro così come si è pacificamente realizzato, in altri termini, a dimostrare come, a prescindere da una valutaZIne di conformità o meno alla disciplina regolamentare, la barriera laterale non ha assolto alla sua naturale funZIne.
Né è possibile invocare, al fine di escludere la responsabilità dell' l'elevata velocità della in P_ Pt_2
quanto se è vero, come affermato dal teste, che la medesima stava percorrendo il tratto di strada a una velocità non inferiore a 95 Km/h, fermo restando che
“potrebbe essere anche che la vettura viaggiasse a una velocità di 120/130 Km/h”, è anche altrettanto vero che in un tratto in cui vi è un limite di velocità di 90 Km/h le barriere laterali (specie, si ribadisca, nel tratto in cui la strada è sopraelevata) devono essere tali da evitare il loro superamento anche in caso di velocità sì eccedente il limite ma non di oltre 40 Km/h.
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Ritenuta provata, dunque, l'inidoneità concreta e non meramente astratta delle barriere protettive, dunque, sarebbe spettato all' fornire la prova contraria;
prova P_
che non è stata assolta.
Se, però, va ritenuta sussistente la responsabilità dell' per quanto esposto, non possono ignorarsi tutti P_
quei profili di condotta del che mostrano una Per_2
sua elevata imprudenza e negligenza.
Non può ignorarsi, infatti, come il si sia messo Per_2 alla guida di una vettura priva di copertura assicurativa, senza essere munito di patente di guida (in quanto revocata) e senza utilizzare le cinture di sicurezza.
Soprattutto, però, non può non tenersi conto della velocità sostenuta tenuta dal che se, per quanto prima Per_2
riferito, non può risultare idonea a interrompere il nesso causale, assume comunque rilievo ex art. 1227 comma 1
c.c.; né, per le medesime ragioni, può trascurarsi l'accertata presenza, nel sangue e nelle urine del
, di sostanze stupefacenti. Sul punto, è vero che Per_2 nella consulenza agli atti si legge che “dai risultati delle indagini tossicologiche è possibile certificare il sig. Per_2 come un assuntore abituale di Cocaina” ma è anche altrettanto vero che i richiamati risultati degli esami tossicologici inducono a ritenere provato quantomeno per presunZIni (non superate da prova contraria) che il
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, al momento del sinistro era sotto l'effetto di Per_2 sostanze stupefacenti.
Tutti gli elementi ora indicati mostrano come non solo possa dirsi presente un concorso di colpa del de cuius ma anche come la condotta colposa tenuta dal deve Per_2
ritenersi particolarmente grave ed elevata e tale da giustificare una riduZIne del 80% del risarcimento.
Venendo, ora, alle poste risarcitorie, si valuti quanto segue.
Vanno disattese le istanze risarcitorie iure hereditatis.
Ferma restando l'irrisarcibilità del danno tanatologico, non solo non risulta presente quell'apprezzabile lasso di tempo funZInale a giustificare un risarcimento del danno biologico terminale ma neppure vi sono elementi che inducono a ritenere dimostrata quella lucida agonia richiesta ai fini risarcitori del danno morale catastrofale.
Per quanto riguarda le istanze risarcitorie del danno patrimoniale (che esso sia iure proprio o iure hereditatis) nulla può riconoscersi in quanto non solo vi è assenza di prova ma ancor prima di adeguata allegaZIne dei pregiudizi economici conseguenti e subiti sia in via diretta che dal de cuius e trasmessi via ereditaria.
Parimenti difettanti di adeguata allegaZIne sono i soli invocati danni alla salute e danno da perdita di chance (in
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particolar modo, in relaZIne a detto ultimo aspetto, non risulta specificato quale sia la possibilità perduta).
A conclusioni diverse deve giungersi per quanto riguarda il danno da perdita del rapporto parentale.
Partendo dal presupposto che “In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (cfr. C.
30997/2018), nonché che tale fattispecie è essa stessa strutturata “nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relaZInale derivante dalla morte del congiunto” (cfr. C. 761/2025), sicché null'altro potrà ulteriormente riconoscersi quali diverse, autonome e aggiuntive poste risarcitorie in relaZIne agli invocati danno morale ed esistenziale in quanto essi stessi componenti il c.d. danno da perdita del rapporto parentale, si deve rammentare che “in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunZIne iuris tantum di esistenza del pregiudiZI - configurabile per i membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex
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se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunZIne impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relaZInale), sulla cui liquidaZIne incide la dimostraZIne, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relaZIne affettiva
(desunta dalla coabitaZIne o da altre allegaZIni fornite di prova)” (cfr. C. 5769/2024).
Tanto premesso, dunque, pacifica è la posiZIne di in relaZIne alla quale non solo Persona_1
vige la richiamata presunZIne ma è documentalmente provato anche l'ulteriore elemento della coabitaZIne.
Ebbene, tenuto conto dell'età sia della vittima che della danneggiata al momento del sinistro e applicando le
Tabelle di Milano vigenti e oggi, successivamente alle innovaZIni effettuate, da ritenersi adeguate, deriva un importo pari a € 336.346,00, il quale va devalutato al momento del fatto e rivalutato con aggiunta progressiva degli interessi. Ne deriva la somma di € 367.031,10, per cui, applicando la riduZIne prima vista pari a 80%, ne deriva che l' va condannata al pagamento, in favore P_
di nella qualità di genitrice avente Parte_1
la responsabilità genitoriale di di Persona_1
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€ 73.406,22, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo.
Per quanto riguarda gli altri figli, e Controparte_4
, anche per costoro vige la presunZIne Controparte_5
prima richiamata ma null'altro può riconoscersi in quanto non solo non vi è coabitaZIne ma neppure sono stati offerti elementi probatori tali da potersi ritenere dimostrata una particolare intensità della relaZIne affettiva.
Ne consegue che, per quanto riguarda , Controparte_4 tenuto conto dell'età sia della vittima che della danneggiata al momento del sinistro e applicando le Tabelle di Milano vigenti deriva un importo pari a € 265.948,00, il quale va devalutato al momento del fatto e rivalutato con aggiunta progressiva degli interessi. Ne deriva la somma di €
290.210,63, per cui, applicando la riduZIne prima vista pari a 80%, l' va condannata al pagamento, in favore P_
di di € 58.042,12, oltre interessi al tasso Controparte_4
legale dalla pubblicaZIne al soddisfo.
In applicaZIne delle Tabelle di Milano, alle medesime conclusioni deve giungersi in relaZIne a CP_5
sicché anche in favore del medesimo l' va
[...] P_ condannata al pagamento di € 58.042,12, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo.
Tralasciando per il momento le posiZIni dell'attrice e di per le medesime ragioni presuntive Controparte_6
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prima richiamate va riconosciuto il diritto al risarcimento per perdita del rapporto parentale anche ai fratelli del defunto, , , Controparte_10 Controparte_8 CP_9
e .
[...] Controparte_7
In relaZIne a , in assenza di Controparte_10
coabitaZIne e di prove che dimostrino una peculiare intensità della relaZIne affettiva, tenuto conto dell'età sia della vittima che del danneggiato al momento del sinistro e applicando le Tabelle di Milano vigenti deriva un importo pari a € 73.014,00, il quale va devalutato al momento del fatto e rivalutato con aggiunta progressiva degli interessi.
Ne deriva la somma di € 79.675,12, per cui, applicando la riduZIne prima vista pari a 80%, l' va condannata al P_
pagamento, in favore di di € 15.935,02, Controparte_10
oltre interessi al tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo.
In applicaZIne delle Tabelle Milanesi e visto che anche per quanto riguarda non risultano Controparte_9
elementi probatori giustificanti un eventuale aumento, si giunge ai medesimi importi. Ne deriva che l' va P_ condannata al pagamento, in favore di CP_9
di € 15.935,02, oltre interessi al tasso legale
[...]
dalla pubblicaZIne al soddisfo.
Per quanto riguarda , anche in tal caso, Controparte_8
in assenza di coabitaZIne e di prove che dimostrino una peculiare intensità della relaZIne affettiva, tenuto conto
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dell'età sia della vittima che della danneggiata al momento del sinistro e applicando le Tabelle di Milano vigenti deriva un importo pari a € 69.618,00, il quale va devalutato al momento del fatto e rivalutato con aggiunta progressiva degli interessi. Ne deriva la somma di € 75.969,30, per cui, applicando la riduZIne prima vista pari a 80%, l' va P_
condannata al pagamento, in favore di Controparte_8
di € 15.193,86, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo.
Per quanto riguarda la posiZIne di Controparte_7 occorrono delle specificaZIni in merito all'attività istruttoria orale.
Questo giudice, invero, deve ritenere fondate le ecceZIni di incapacità a testimoniare sollevate, nell'immediatezza dell'attività istruttoria svolta in data 22.04.2024, da parte dei legali sia dell' che della e in P_ Controparte_3
riferimento ai testi e Controparte_5 Tes_1
, entrambi figli di .
[...] Controparte_7
Se, infatti, è vero che la mera parentela non è di per sé elemento tale da determinare l'incapacità a testimoniare, è anche altrettanto vero che “Venuto meno il divieto di testimoniare per i parenti delle parti in causa, a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 247 cod. proc. civ., di cui alla sentenza della Corte costituZInale n. 248 del
1974, deve escludersi ogni aprioristica valutaZIne negativa di credibilità dei testi, ancorché legati da vincoli familiari ad
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una delle parti, potendo giungersi ad un giudiZI di non credibilità soltanto quando emerga la prova di un interesse concreto ed attuale, idoneo ad attribuire al teste, in relaZIne alla situaZIne giuridica oggetto del giudiZI, la legittimaZIne a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto” (cfr. C. 3011/1982).
Ebbene, nel caso di specie non può ignorarsi come il teste abbia riferito che l'evento che ha colpito Controparte_5
“E' un evento che ha colpito tutti noi” e PE che , nel premettere di essere la nipote Testimone_1 di ha affermato che “Ho vissuto PE profondamente l'evento che ha riguardato mio ZI PE
, nonché che “Io stesso, quindi, ho vissuto di più
[...] con mio ZI rispetto ai miei fratelli” e che “anche io avevo uno stretto rapporto con mio ZI” e, infine, che “mio ZI mi pagava un infermiere per delle flebo che dovevo fare in un periodo in cui non sono stata bene”. Da quanto riferito dai testi, dunque, deve ritenersi provato quell'interesse concreto e attuale, idoneo ad attribuire ai testi la legittimaZIne a chiedere nello stesso processo il risarcimento.
Se, però, non può tenersi conto dell'escussione testimoniale svolta, allo stesso tempo, tuttavia, non può dirsi superata la presunZIne dell'esistenza, in capo a
, del pregiudiZI caratterizzato dalla Controparte_7
sofferenza soggettiva per la perdita del fratello (non
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potendosi riconoscere null'altro in merito alla peculiare consistenza e intensità della relaZIne affettiva, stante anche l'assenza di coabitaZIne).
Ne deriva che, in relaZIne a , tenuto Controparte_7
conto dell'età sia della vittima che del danneggiato al momento del sinistro e applicando le Tabelle di Milano vigenti deriva un importo pari a € 69.618,00, il quale va devalutato al momento del fatto e rivalutato con aggiunta progressiva degli interessi. Ne deriva la somma di €
75.969,30, per cui, applicando la riduZIne prima vista pari a 80%, l' va condannata al pagamento, in favore P_ di di € 15.193,86, oltre interessi al Controparte_7 tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo.
A , tuttavia, va riconosciuto anche il Controparte_7
diritto risarcitorio spettante alla madre , nei P_1
limiti della propria quota ereditaria.
, infatti, era la madre di e P_1 PE
anche per essa vige, dunque, la presunZIne della sofferenza soggettiva (senza che, in assenza di coabitaZIne
e di prova di peculiare intensità della relaZIne, possa riconoscersi alcun aumento).
Orbene, tenuto conto dell'età sia della vittima che di
[...]
al momento del sinistro e applicando le Tabelle di P_1
Milano vigenti deriva un importo pari a € 183.817,00, il quale va devalutato al momento del fatto e rivalutato con
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aggiunta progressiva degli interessi. Ne deriva la somma di
€ 200.586,76 e, con la riduZIne prima vista pari a 80%, quella di € 40.117,35. Considerando la quota ereditaria di spettanza dell'istante, l' va condannata al P_
pagamento, in favore di nella qualità Controparte_7
di erede di di € 8.023,47, oltre interessi al P_1
tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo.
Vanno, invece, dichiarate inammissibili le parallele istanze risarcitorie iure hereditatis riferite a e P_1 presentate da , e Controparte_4 Controparte_5
in quanto tardivamente presentate solo Controparte_6 con la prima memoria istruttoria.
Si venga, infine, alle posiZIni riguardanti Parte_1
e le quali risultano essere
[...] Controparte_6
“inversamente proporZInali” in virtù della circostanza che entrambe agiscono, di fatto, per sofferenze soggettive di carattere parallelo che, in assenza di situaZIni peculiari che richiedono, tuttavia, una piena prova, non possono che confliggere, con la conseguenza che l'una elide l'altra.
Orbene, si ribadisca come vi è una la presunZIne iuris tantum di esistenza del pregiudiZI per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli); presunZIne che, tuttavia, può essere superata quando viene dimostrato che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio.
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Ebbene, nel caso di specie detta prova contraria dell'indifferenza si ritiene che sia stata fornita in via presuntiva e attraverso la prova diretta del legame tra la e il de cuius. Pt_1
In proposito, invero, all'udienza del 26.02.2024 la teste
, premettendo di conoscere la in Testimone_2 Pt_1
quanto residente nel medesimo palazzo e di essere una sua amica, afferma che la e Pt_1 PE
“Erano fidanzati e conviventi. Convivevano a casa della signora Il rapporto di fidanzamento tra i due è Pt_1 iniziato, mi sembra, intorno al 2001. Posso dire che dal
2001 il ha incominciato a vivere presso la signora Per_2
Ha anche passato dalla un periodo di Pt_1 Pt_1
detenZIne domiciliare”, nonché che “ Parte_1
e erano una coppia a tutti gli
[...] PE
effetti. Ho potuto constatare che c'era un rapporto di affetto importante. Il sig. è stato sempre presente, sia Per_2
emotivamente che economicamente” e che “la sig.ra
, dopo il decesso di Parte_1 PE
è stata molto male. Ha sofferto tanto. Posso anche
[...] dire che è dovuta andare da uno psicologo”. L'altra teste,
[...]
, escussa alla medesima udienza, nel Testimone_3 premettere di essere amica e vicina della ha Pt_1
affermato che “Il rapporto tra la e il Parte_1
sig. è incominciato nel 2001. Erano fidanzati e il Per_2
sig. viveva dalla Io ho avuto modo di Per_2 Pt_1
frequentare la coppia. Era una coppia affiatata. Tra i due
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c'era un rapporto di affetto importante. C'era anche un'assistenza non solo emotiva ma anche economica. Il
contribuiva alle spese di casa”, nonché che “Ho Per_2
frequentato la signora anche dopo il decesso del Pt_1
e posso dire che è stata abbastanza male” e, Per_2
infine, che “Il sig. è stato destinatario di un Per_2
provvedimento di arresti domiciliari. Ha passato gli arresti domiciliari presso la signora . Pt_1
Ebbene, dall'escussione delle testi (della cui attendibilità non vi sono ragioni per poter dubitare) da un lato si può direttamente ritenere provata non solo la coabitaZIne (in aggiunta agli ulteriori elementi probatori documentali) ma anche lo stretto e già prolungato rapporto affettivo tra l'attrice e il de cuius; dall'altro, e di converso, indirettamente può dirsi dimostrato che, viceversa, tale rapporto esisteva solo tra e PE [...]
e non anche con . Parte_1 Controparte_6
E' irrilevante il dato meramente documentale evidenziato da secondo cui il Controparte_6 PE risulta cancellato dal certificato dello stato di famiglia a partire solo dal 2018 in quanto nulla esclude che, di fatto, la separaZIne e il conseguente iniZI della convivenza con la siano avvenuti in data antecedente rispetto a Pt_1 quella di cui al suddetto certificato. Che sia così,
d'altronde, può dirsi dimostrato anche da altri elementi: in primis l'età della figlia che dimostra come il Persona_1
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rapporto tra la e il sia antecedente al Pt_1 Per_2
2018 (con presunZIne di iniZI della convivenza prima della data di cui al suddetto certificato); in secondo luogo, poi, la documentaZIne di carattere penale tra cui il verbale della Legione Carabinieri “LaZI” datato 03.07.2011 in cui espressamente si legge che il già allora era Per_2
“di fatto domiciliato a Napoli – quartiere Ponticelli, Via
Molino Salluzzo n. 62”, ossia proprio la residenza della
Pt_1
Va rigettata, dunque, la domanda proposta da
[...]
e va, viceversa, accolta quella presentata da CP_6
. Parte_1
Circa il quantum, provata la coabitaZIne e lo stretto rapporto affettivo, tenuto conto dell'età sia della vittima che della danneggiata al momento del sinistro e applicando le Tabelle di Milano vigenti deriva un importo pari a €
363.723,00, il quale va devalutato al momento del fatto e rivalutato con aggiunta progressiva degli interessi. Ne deriva la somma di € 396.905,75, per cui, applicando la riduZIne prima vista pari a 80%, l' va condannata al P_ pagamento, in favore di di € Parte_1
79.381,15, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo.
Sulle spese
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In virtù del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. tutte le parti istanti vanno condannate al pagamento delle spese nei confronti della società Controparte_3
Vanno compensate, invece, le spese tra le parti istanti e l' in virtù dell'accertato rilevante concorso di P_
colpa, del rigetto delle domande di risarcimento dei danni iure hereditatis, patrimoniale e per perdita di chance e, in relaZIne a , delle peculiarità riguardanti Controparte_6
la sua posiZIne sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composiZIne monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, ecceZIne e deduZIne disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande risarcitorie presentate dalle parti iure hereditatis rispetto a;
PE
• Rigetta le domande risarcitorie del danno patrimoniale e del danno da perdita di chance;
• Rigetta le domande risarcitorie presentate da
[...]
CP_6
• Dichiara inammissibili le domande risarcitorie presentate da , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
iure hereditatis rispetto a;
P_1
• Accoglie le restanti domande risarcitorie del danno non patrimoniale nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto:
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a) Condanna l' al pagamento, in favore P_ di nella qualità di Parte_1 genitrice avente la responsabilità genitoriale di di € 73.406,22, oltre Persona_1
interessi al tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo;
b) Condanna l' al pagamento, in favore P_
di , di € 58.042,12, oltre interessi Controparte_4
al tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo;
c) Condanna l' al pagamento, in favore P_ di , di € 58.042,12, oltre Controparte_5 interessi al tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo;
d) Condanna l' al pagamento, in favore P_
di , di € 15.935,02, oltre Controparte_10
interessi al tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo;
e) Condanna l' al pagamento, in favore P_ di , di € 15.935,02, oltre Controparte_9 interessi al tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo;
f) Condanna l' al pagamento, in favore P_
di , di € 15.193,86, oltre Controparte_8
interessi al tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo;
g) Condanna l' al pagamento, in favore P_
di in proprio, di € 15.193,86, Controparte_7
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oltre interessi al tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo;
h) Condanna l' al pagamento, in favore P_
di , nella qualità di erede di Controparte_7
, di € 8.023,47, oltre interessi al P_1
tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo;
i) Condanna l' al pagamento, in favore P_
di , di € 79.381,15, oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla pubblicaZIne al soddisfo;
• Condanna , in proprio e nella Parte_1
qualità di genitrice avente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_10 CP_9
, , e
[...] Controparte_8 Controparte_7
in solido tra di loro, al pagamento, nei Controparte_6
confronti della società di € 14.103,00 Controparte_3 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge per spese legali;
• Compensa le spese del giudiZI tra le parti istanti e la società P_
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 13.05.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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