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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 328/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta Rachele Vatteroni, per procura in atti appellante
CONTRO
, c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Augusto Tortorelli, per procura in atti c.f. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dagli avv.ti Antonello Martinez e Candida De Bernardinis, per procura in atti appellati
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 28.3.2025.
Per l'appellata come da note depositate in data 8.5.2025. CP_1
Per l'appellata come da note depositate in Controparte_2
data 24.4.2025.
FATTI DI CAUSA
ha proposto ricorso, davanti al Giudice del Lavoro presso Parte_1
il Tribunale della Spezia, convenendo in giudizio il proprio datore di lavoro, la e l' chiedendo di Controparte_2 Controparte_1 accertare l'illegittimità del provvedimento, emesso dalla di CP_2 sospensione dalla prestazione lavorativa per inadempimento dell'obbligo vaccinale, quale fisioterapista dipendente della stessa CP_2
Costituendosi in giudizio, le convenute hanno chiesto di respingere il ricorso.
Con sentenza n. 91/2024, pubblicata il 2.5.2024, il Tribunale ha respinto il ricorso.
Ha proposto appello la sig.ra e si sono costituite le resistenti, Parte_1 chiedendo di respingere l'impugnazione.
Questa Corte, con ordinanza in data 8.4.2025, ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla tardività dell'appello, invitando le parti a prendere posizione sulla stessa questione.
La causa è stata quindi discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del
27.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo.
Ai sensi dell'art. 327 c.p.c. l'appello non può essere proposto dopo che siano decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata;
ai sensi dell'art. 3 L. 742/1969 la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c.
(ora artt. 409 e 442 c.p.c.), cioè alle controversie in materia di lavoro e di previdenza obbligatoria.
Questa Corte ritiene che anche la presente causa rientri nelle controversie in materia di lavoro, non condividendo quanto sostenuto dall'appellante, con le note scritte depositate il 13.5.2025.
L'appellante si riferisce infatti a pronunce della Corte di Cassazione che
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escludono l'applicazione del citato art. 3 L. 742/1969, ma solamente con riguardo alle cause relative ad opposizioni ad ordinanze ingiunzioni per le violazioni disciplinate dalla L. 689/1981 ed interessate dalla riforma di cui al D.Lgs. 150/2011, relativa al rito applicabile.
In particolare, con la sentenza n. 2145 del 2021, delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, è stato pronunciato il principio di diritto secondo cui
“Nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, alle controversie
… di opposizione ad ordinanza-ingiunzione” si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale “trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.”.
Con l'altra decisione della Suprema Corte citata dall'appellante, cioè
l'ordinanza n. 2154 del 2024 della Sezione Lavoro, si richiama la predetta decisione delle Sezioni Unite, ma solo per precisare come la stessa non fosse pertinente al caso in esame in quel giudizio, nel quale “il diritto azionato … rientra a pieno titolo tra quelli che derivano in via diretta dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti”.
A tale conclusione si deve giungere anche in ordine al ricorso presentato dalla GN , nel quale si controverte del diritto vantato dalla Parte_1
stessa quale dipendente della e quindi con Controparte_2
domanda che trova la propria origine nel rapporto di lavoro esistente tra la ricorrente e la stessa CP_2
Nella stessa ordinanza n. 2154 del 2024 della Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione, si afferma altro principio applicabile anche al caso in esame.
In particolare, viene “ricordato che nella specie la controversia è stata promossa davanti al giudice del lavoro con applicazione del relativo rito e dunque … essendo stata trattata con il rito del lavoro non si applica il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale. Il rito adottato dal giudice ha infatti una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione
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dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del
1969”.
Anche nel caso in esame, la GN ha promosso l'attuale causa Parte_1
davanti al giudice del lavoro del Tribunale della Spezia e quindi si deve applicare il relativo rito del lavoro, con conseguente esclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Si deve quindi riscontrare la tardività dell'appello.
La sentenza appellata è stata infatti pubblicata il 2.5.2024 e il ricorso in appello è stato depositato solo il 29.11.2024, quando erano ormai decorsi oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, liquidate per ciascuno in euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario, Iva
e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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