TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4914/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4914/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Loria Francesco, domiciliata in Mercato CP_1 P.IVA_1
San Severino al Corso Diaz n. 130;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Limatola Paola, domiciliata all'indirizzo PEC P.IVA_2
Email_1
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
Tafuri Antonio, domiciliata in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies c.p.c..
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 06.11.2023 da nei CP_1 confronti dell' (d'ora in poi e di Controparte_3 CP_4 [...]
Contr (d'ora in poi , con riferimento alla cartella di pagamento n. 100 Controparte_2
2023 00218157 26 000 dell'importo di euro 30.380,88,
La citata cartella origina dalla perdita di euro 30.000,00 (posizione n. 2286341) deliberata il
Contr 02.12.2022 da e relativa alla garanzia del 100% di cui al finanziamento di euro 30.000,00 concesso il 03.11.2020 da ad Controparte_6 CP_1
Parte attrice ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella nonché, nel merito, la declaratoria di illegittimità della stessa per i seguenti motivi:
1) assenza di titolo esecutivo atteso che, trattandosi di entrata privatistica, ex artt. 17 e 21 del d.lgs.
n. 46/1999 “il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, l'Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione);
2) violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 123/1998, riguardando tale disposizione le ipotesi di revoca del finanziamento e non di inadempimento contrattuale (cfr. pag. 3); Contr
3) assenza di comunicazione di surroga da parte di nei confronti di (cfr. pag. 6); CP_1
4) duplicazione della richiesta di pagamento, essendo stato il medesimo importo già richiesto dalla mutuante Banca Monte pruno Credito Cooperativo con il decreto ingiuntivo n. 1717/2023 emesso dal Tribunale di Salerno (cfr. pag. 6).
Contr Con comparse ritualmente depositate si sono costituite a.d.e.r. ed entrambe chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza delle avverse domande.
Con provvedimento dell'11.04.2024 è stata rigettata la domanda di sospensione e la causa è stata rinviata all'udienza del 23.01.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Nei termini di cui all'art. 189 c.p.c. le parti hanno depositato i rispettivi atti conclusivi.
Tanto premesso, l'opposizione non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, giova osservare che, come più volte precisato dalla prevalente giurisprudenza di merito, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, da quello riguardante – in qualità di gestore del fondo di Parte_1
garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla
2 garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
Quest'ultimo rapporto ha certamente natura pubblicistica, trovando ogni segmento di tale rapporto la propria regolamentazione nella legge e ciò anche alla luce della funzione (anch'essa pubblica) svolta dalla garanzia.
Peraltro, pur qualora volesse aderirsi alla tesi della natura privatistica del rapporto in esame, da ciò non conseguirebbe la violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999.
Difatti, tale disposizione sancisce che le entrate previste dall'articolo 17 (ossia le entrate dello
Stato) aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge […]”. Contr Ebbene, nel caso di specie certamente sussiste una legislazione speciale che consente a di formare il ruolo e procedere al celere recupero del credito senza il previo ottenimento di un titolo giudiziale.
In particolare:
a) il comma 5 del d.lgs. n. 123/1998 dispone che “per le restituzioni di cui al comma 4 [ossia nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca del beneficio disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria] Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione”;
b) l'art. 2 co. 4 del D.M. 20.06.2005 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti.
[…] Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 […]”
c) l'art. 8 bis co. 3 del D.L. n. 3/2015, inserito dalla legge di conversione n. 33/2015 dispone che
“il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede
3 mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni”.
Da queste disposizioni si evince come il legislatore abbia sempre richiamato la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del d.p.r. n. 43/1998 al fine di delineare un sistema capace di consentire nel Contr minor tempo possibile il recupero del credito vantato da art. 67 del d.p.r. n. 43/1988 che prevede l'immediata iscrizione a ruolo quando, a seguito di invito ad adempiere, siano infruttuosamente scaduti i termini per il pagamento, dunque senza alcuna previsione in ordine alla necessità di acquisire un previo titolo esecutivo di natura giudiziale.
Tale conclusione è in linea con la ratio della tutela del medio credito delineata dal legislatore (si pensi anche alla previsione secondo cui il relativo credito ha natura privilegiata e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante); difatti, tale intento risulterebbe svilito ove si ritenesse che ogni qualvolta interviene al fine di prestare la garanzia di legge, prima di procedere al recupero dovrebbe far precedere l'iscrizione a ruolo delle somme dall'ottenimento di un Parte_1
titolo esecutivo, con tutto quanto ne conseguirebbe circa i tempi per la conclusione del giudizio.
Del resto, è di tutta evidenza che la norma miri proprio ad evitare tale fase ed a concedere al soggetto che ristora il mutuante la possibilità di accedere immediatamente alla procedura esattoriale, avendo anche la Suprema Corte precisato, proprio con riferimento al perimetro applicativo del d. lgs. n.
123/1998, che “le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione” (tra le altre, Cass. civ. n. 2664/2019).
La conclusione qui esposta è stata confermata da numerose pronunce della Suprema Corte, secondo cui “l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di Controparte_2
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs.
n. 46 del 1999” (cfr. Cass. civ. n. 1005/2023, n. 36513/2023, n. 9657/2024, n. 15845/2024, etc.). Contr Dunque, verificatisi i presupposti di legge, per il recupero delle somme spettanti ad è possibile procedere all'immediata iscrizione a ruolo delle somme ed al conseguente recupero delle stesse, in quanto il rapporto dal quale ha avuto origine la cartella di pagamento impugnata ha natura pubblicistica.
In ogni caso, quand'anche tale rapporto fosse di natura privatistica, l'immediata formazione del ruolo sarebbe comunque consentita dal d.lgs. n. 123/1998 e dalla correlata normativa attuativa,
4 rappresentando tale disciplina la deroga tipizzata richiesta dalla clausola di apertura dell'art 21 d.lgs.
46/1999 (cfr. Cass. civ. n. 36513/2023).
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione, secondo cui la cartella di pagamento sarebbe nulla, in quanto l'art. 9 co. 5 d. lgs. n. 123/1998 consentirebbe il recupero delle somme attraverso la procedura esattoriale solo in caso di revoca del finanziamento e non anche nell'ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo.
Invero, l'art. 9 d.lgs. 123/1998 disciplina le conseguenze della revoca dei finanziamenti agevolati, prevedendo la possibilità di recuperare le somme mediante la procedura esattoriale.
Nel richiamare il citato d.lgs. n. 123/1998, l'art 2 comma 4 del d.m. 20.6.2005 richiama anche i casi di “inadempimento delle piccole e medie imprese”.
Ne deriva che il decreto ministeriale equipara l'ipotesi di revoca del finanziamento a quella della mancata restituzione dello stesso, giacché in entrambi i casi il fondo può azionare la procedura esattoriale avvalendosi dell' . Controparte_3
A tal riguardo, con molteplici pronunce – anche a Sezioni Unite - la Corte di Cassazione ha precisato che il decreto legislativo del 1998 delinea un sistema che consente allo Stato di recuperare, a mezzo dell'ordinaria procedura esattoriale, quelle somme che lo stesso ha erogato in forma di finanziamento diretto ovvero mediante garanzia a favore delle PMI e ciò sia nell'ipotesi in cui il finanziamento sia stato revocato che in caso di inadempimento all'obbligo di restituzione dello stesso.
Difatti, “in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma dell'art. 9, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (cfr.
Cass., n. 21841/2017); in tutti i casi si tratta, in pari tempo, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2 […] tale normativa «si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione» e perciò di esecuzione del relativo rapporto negoziale: inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate previste per la restituzione del mutuo ricompreso”
(Cass. civ. n. 2664/2019).
E' stato infatti precisato che “la deviazione dallo scopo, nei casi suindicati, così come
l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del
5 complesso procedimento in esame - presupposto alla revoca del beneficio erogato (cfr. Cass.,
20/09/2017, n. 21841). In altri termini, anche la patologia inerente alla successiva fase - sebbene di carattere negoziale - concernente la gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, può incidere su quest'ultima e comportare la revoca del beneficio e la conseguente insorgenza del diritto dell'amministrazione alla restituzione” (Cass. civ. n. 9926/2018).
Tali principi sono stati confermati dalla recente pronuncia n. 6508/2020, con cui è stato ribadito che “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Sez. U, n.
11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento” (negli stessi termini, Cass. civ. n.
1005/2023, n. 36513/2023, n. 9657/2024, n. 15845/2024, etc.).
Immeritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di opposizione, risultando sufficiente Contr osservare che ha prodotto sia l'intimazione di pagamento trasmessa il 14.04.2022 da ad (cfr. doc. 5), sia la comunicazione di surroga inviata l'11.04.2023 da CP_6 CP_1
Contr alla società opponente e da questa ricevuta il 27.04.2023 (doc. 11.).
Da ultimo, è infondato il quarto motivo di opposizione, in quanto il ricorso ed il decreto
Contr ingiuntivo n. 1717/2023 prodotti da afferiscono ad un finanziamento ad ella concesso il
30.10.2020 dalla . Controparte_7
Trattasi, dunque, di un rapporto di finanziamento diverso da quello che ha originato la cartella impugnata in questa sede.
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento alle tabelle di cui al d.m. 55/2014, come riformato dal d.m. 37/2018, con riguardo allo scaglione compreso tra euro 26,000,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da CP_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1 [...]
(per brevità a.d.e.r.) e di Controparte_3 Controparte_2
6 Contr (per brevità , che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 24.01.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4914/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Loria Francesco, domiciliata in Mercato CP_1 P.IVA_1
San Severino al Corso Diaz n. 130;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Limatola Paola, domiciliata all'indirizzo PEC P.IVA_2
Email_1
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
Tafuri Antonio, domiciliata in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies c.p.c..
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 06.11.2023 da nei CP_1 confronti dell' (d'ora in poi e di Controparte_3 CP_4 [...]
Contr (d'ora in poi , con riferimento alla cartella di pagamento n. 100 Controparte_2
2023 00218157 26 000 dell'importo di euro 30.380,88,
La citata cartella origina dalla perdita di euro 30.000,00 (posizione n. 2286341) deliberata il
Contr 02.12.2022 da e relativa alla garanzia del 100% di cui al finanziamento di euro 30.000,00 concesso il 03.11.2020 da ad Controparte_6 CP_1
Parte attrice ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella nonché, nel merito, la declaratoria di illegittimità della stessa per i seguenti motivi:
1) assenza di titolo esecutivo atteso che, trattandosi di entrata privatistica, ex artt. 17 e 21 del d.lgs.
n. 46/1999 “il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, l'Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione);
2) violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 123/1998, riguardando tale disposizione le ipotesi di revoca del finanziamento e non di inadempimento contrattuale (cfr. pag. 3); Contr
3) assenza di comunicazione di surroga da parte di nei confronti di (cfr. pag. 6); CP_1
4) duplicazione della richiesta di pagamento, essendo stato il medesimo importo già richiesto dalla mutuante Banca Monte pruno Credito Cooperativo con il decreto ingiuntivo n. 1717/2023 emesso dal Tribunale di Salerno (cfr. pag. 6).
Contr Con comparse ritualmente depositate si sono costituite a.d.e.r. ed entrambe chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza delle avverse domande.
Con provvedimento dell'11.04.2024 è stata rigettata la domanda di sospensione e la causa è stata rinviata all'udienza del 23.01.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Nei termini di cui all'art. 189 c.p.c. le parti hanno depositato i rispettivi atti conclusivi.
Tanto premesso, l'opposizione non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, giova osservare che, come più volte precisato dalla prevalente giurisprudenza di merito, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, da quello riguardante – in qualità di gestore del fondo di Parte_1
garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla
2 garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
Quest'ultimo rapporto ha certamente natura pubblicistica, trovando ogni segmento di tale rapporto la propria regolamentazione nella legge e ciò anche alla luce della funzione (anch'essa pubblica) svolta dalla garanzia.
Peraltro, pur qualora volesse aderirsi alla tesi della natura privatistica del rapporto in esame, da ciò non conseguirebbe la violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999.
Difatti, tale disposizione sancisce che le entrate previste dall'articolo 17 (ossia le entrate dello
Stato) aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge […]”. Contr Ebbene, nel caso di specie certamente sussiste una legislazione speciale che consente a di formare il ruolo e procedere al celere recupero del credito senza il previo ottenimento di un titolo giudiziale.
In particolare:
a) il comma 5 del d.lgs. n. 123/1998 dispone che “per le restituzioni di cui al comma 4 [ossia nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca del beneficio disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria] Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione”;
b) l'art. 2 co. 4 del D.M. 20.06.2005 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti.
[…] Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 […]”
c) l'art. 8 bis co. 3 del D.L. n. 3/2015, inserito dalla legge di conversione n. 33/2015 dispone che
“il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede
3 mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni”.
Da queste disposizioni si evince come il legislatore abbia sempre richiamato la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del d.p.r. n. 43/1998 al fine di delineare un sistema capace di consentire nel Contr minor tempo possibile il recupero del credito vantato da art. 67 del d.p.r. n. 43/1988 che prevede l'immediata iscrizione a ruolo quando, a seguito di invito ad adempiere, siano infruttuosamente scaduti i termini per il pagamento, dunque senza alcuna previsione in ordine alla necessità di acquisire un previo titolo esecutivo di natura giudiziale.
Tale conclusione è in linea con la ratio della tutela del medio credito delineata dal legislatore (si pensi anche alla previsione secondo cui il relativo credito ha natura privilegiata e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante); difatti, tale intento risulterebbe svilito ove si ritenesse che ogni qualvolta interviene al fine di prestare la garanzia di legge, prima di procedere al recupero dovrebbe far precedere l'iscrizione a ruolo delle somme dall'ottenimento di un Parte_1
titolo esecutivo, con tutto quanto ne conseguirebbe circa i tempi per la conclusione del giudizio.
Del resto, è di tutta evidenza che la norma miri proprio ad evitare tale fase ed a concedere al soggetto che ristora il mutuante la possibilità di accedere immediatamente alla procedura esattoriale, avendo anche la Suprema Corte precisato, proprio con riferimento al perimetro applicativo del d. lgs. n.
123/1998, che “le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione” (tra le altre, Cass. civ. n. 2664/2019).
La conclusione qui esposta è stata confermata da numerose pronunce della Suprema Corte, secondo cui “l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di Controparte_2
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs.
n. 46 del 1999” (cfr. Cass. civ. n. 1005/2023, n. 36513/2023, n. 9657/2024, n. 15845/2024, etc.). Contr Dunque, verificatisi i presupposti di legge, per il recupero delle somme spettanti ad è possibile procedere all'immediata iscrizione a ruolo delle somme ed al conseguente recupero delle stesse, in quanto il rapporto dal quale ha avuto origine la cartella di pagamento impugnata ha natura pubblicistica.
In ogni caso, quand'anche tale rapporto fosse di natura privatistica, l'immediata formazione del ruolo sarebbe comunque consentita dal d.lgs. n. 123/1998 e dalla correlata normativa attuativa,
4 rappresentando tale disciplina la deroga tipizzata richiesta dalla clausola di apertura dell'art 21 d.lgs.
46/1999 (cfr. Cass. civ. n. 36513/2023).
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione, secondo cui la cartella di pagamento sarebbe nulla, in quanto l'art. 9 co. 5 d. lgs. n. 123/1998 consentirebbe il recupero delle somme attraverso la procedura esattoriale solo in caso di revoca del finanziamento e non anche nell'ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo.
Invero, l'art. 9 d.lgs. 123/1998 disciplina le conseguenze della revoca dei finanziamenti agevolati, prevedendo la possibilità di recuperare le somme mediante la procedura esattoriale.
Nel richiamare il citato d.lgs. n. 123/1998, l'art 2 comma 4 del d.m. 20.6.2005 richiama anche i casi di “inadempimento delle piccole e medie imprese”.
Ne deriva che il decreto ministeriale equipara l'ipotesi di revoca del finanziamento a quella della mancata restituzione dello stesso, giacché in entrambi i casi il fondo può azionare la procedura esattoriale avvalendosi dell' . Controparte_3
A tal riguardo, con molteplici pronunce – anche a Sezioni Unite - la Corte di Cassazione ha precisato che il decreto legislativo del 1998 delinea un sistema che consente allo Stato di recuperare, a mezzo dell'ordinaria procedura esattoriale, quelle somme che lo stesso ha erogato in forma di finanziamento diretto ovvero mediante garanzia a favore delle PMI e ciò sia nell'ipotesi in cui il finanziamento sia stato revocato che in caso di inadempimento all'obbligo di restituzione dello stesso.
Difatti, “in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma dell'art. 9, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (cfr.
Cass., n. 21841/2017); in tutti i casi si tratta, in pari tempo, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2 […] tale normativa «si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione» e perciò di esecuzione del relativo rapporto negoziale: inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate previste per la restituzione del mutuo ricompreso”
(Cass. civ. n. 2664/2019).
E' stato infatti precisato che “la deviazione dallo scopo, nei casi suindicati, così come
l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del
5 complesso procedimento in esame - presupposto alla revoca del beneficio erogato (cfr. Cass.,
20/09/2017, n. 21841). In altri termini, anche la patologia inerente alla successiva fase - sebbene di carattere negoziale - concernente la gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, può incidere su quest'ultima e comportare la revoca del beneficio e la conseguente insorgenza del diritto dell'amministrazione alla restituzione” (Cass. civ. n. 9926/2018).
Tali principi sono stati confermati dalla recente pronuncia n. 6508/2020, con cui è stato ribadito che “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Sez. U, n.
11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento” (negli stessi termini, Cass. civ. n.
1005/2023, n. 36513/2023, n. 9657/2024, n. 15845/2024, etc.).
Immeritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di opposizione, risultando sufficiente Contr osservare che ha prodotto sia l'intimazione di pagamento trasmessa il 14.04.2022 da ad (cfr. doc. 5), sia la comunicazione di surroga inviata l'11.04.2023 da CP_6 CP_1
Contr alla società opponente e da questa ricevuta il 27.04.2023 (doc. 11.).
Da ultimo, è infondato il quarto motivo di opposizione, in quanto il ricorso ed il decreto
Contr ingiuntivo n. 1717/2023 prodotti da afferiscono ad un finanziamento ad ella concesso il
30.10.2020 dalla . Controparte_7
Trattasi, dunque, di un rapporto di finanziamento diverso da quello che ha originato la cartella impugnata in questa sede.
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento alle tabelle di cui al d.m. 55/2014, come riformato dal d.m. 37/2018, con riguardo allo scaglione compreso tra euro 26,000,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da CP_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1 [...]
(per brevità a.d.e.r.) e di Controparte_3 Controparte_2
6 Contr (per brevità , che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 24.01.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
7