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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RI Pia Di Stefano Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. RI Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2089/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 25/11/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DE MARCHIS CARLO Parte_1
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. LORENI LAURA e CIARELLI ANNA CP_1
PAOLA
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sezione lavoro,
n. 169 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 - 442 cpc ha convenuto in giudizio Parte_1
l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
A) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a Parte_1 richiedere al fondo di garanzia il pagamento del credito dovuto a titolo di
TFR ammesso nello stato passivo della procedura fallimentare della
Industrie Roma Srl nella misura pari alla somma di complessivi €
16.755.60 a titolo di TFR o comunque nella maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi ed rivalutazione monetaria;
In ogni caso
B) Condannare l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1
della somma ammessa nello stato passivo nella misura pari Parte_1 alla somma di complessivi € 16.755.60 a titolo di TFR o comunque nella maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi ed rivalutazione monetaria.
2. Il Tribunale di Latina, in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 47 del DPR n. 639 del 1970 (come modificato dal D.L. n. 384/92, convertito in
L. n. 438/92) sollevata dall' , ha dichiarato inammissibile il ricorso, per CP_2 essere decorso tra la data di presentazione della domanda amministrativa di intervento del Fondo di Garanzia (24.2.2017) e la data di presentazione del ricorso giudiziario (30.1.2019) 705 giorni, numero di giorni superiore al termine massimo di 665 giorni previsto dalla legge.
2.1 Il primo giudice ha richiamato il contenuto dell'art. 47, terzo comma, del
DPR n. 639 del 1970 (ai sensi del quale “1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_2 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini
2 prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma) e la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha al riguardo chiarito come neanche l'eventuale decisione tardiva dell' CP_2 sulla domanda amministrativa o la decisione del ricorso tardivamente proposto possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può in alcun modo incidere.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erronea interpretazione dell'art. 47 del DPR n. 639 del 1970, laddove il
Tribunale ha individuato quale dies a quo di decorrenza della decadenza quello di presentazione della domanda amministrativa, omettendo di considerare il diverso termine indicato dall'Istituto nel provvedimento di rigetto dell'8.6.2018, ai sensi del quale “Avverso tale decisione, la S.V. ha facoltà di inoltrare ricorso al Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla data di ricevimento, indicando i motivi per i quali non ritiene corretta la decisione adottata. …(omissis) …
Se il Comitato Provinciale non si pronuncerà entro 90 giorni, potrà proporre azione giudiziaria entro il termine di un anno (art. 4 d.l. 304/92 convertito in legge 438/92).” (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
3.1 Ha, altresì, censurato la sentenza laddove ha ritenuto che il ritardo con cui l' aveva adottato il provvedimento di rigetto non incidesse sul decorso CP_2 dei termini per la proposizione del ricorso giudiziale, essendo tale interpretazione in contrasto con l'art. 3 della L. n. 241 del 1990, nonché con l'art. 25 della Carta Sociale Europea, ai sensi del quale “Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro, le Parti s'impegnano a prevedere che i crediti dei lavoratori derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro siano
3 garantiti da un istituto di garanzia o altra forma effettiva di tutela”, con eventuale rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del DPR n. 639 del 1970, per violazione dell'art. 117 della Cost., con riferimento all'art. 25 della Carta Sociale europea, in ipotesi di non individuazione del dies a quo della decadenza nella comunicazione di rigetto della prestazione.
4. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
°°°°°°°°
6. I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi, non meritano accoglimento.
7. Evidenzia il Collegio, invero, che il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla odierna parte appellante per intervenuta decadenza ex art. 47 del DPR n. 639 del 1970, ha correttamente interpretato la suddetta disposizione normativa, in conformità con quanto affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione.
8. Si richiama, in particolare, quanto chiarito dal giudice di legittimità nella pronuncia n. 26163 del 2017 (che ha ivi richiamato la propria copiosa giurisprudenza sul punto), in fattispecie pressoché identica a quella per cui è causa:
“ [….] 4. Con un unico mezzo d'impugnazione l' deduce violazione e falsa CP_1 applicazione del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 nel testo sostituito dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in L. 14 novembre
1992, n. 438, lamentando che il Giudice d'appello non si sia avveduto del fatto che all'accoglimento della domanda della lavoratrice ostava l'intervenuta decadenza sostanziale dall'azione prevista dal d.P.R. n.639 del 1970, art. 47
4 essendo trascorso, tra la presentazione della domanda amministrativa (il 25 ottobre 2007) e la data di deposito del ricorso in giudizio (il 15 gennaio 2010), un termine superiore ad un anno e trecento giorni.
5. Il ricorso è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa
Corte (v., ex multis, Cass. 8 luglio 2014, n.15531 e successive conformi;
fra le tante, v. Cass. 4 febbraio 2016, n. 2249, Cass. 3 maggio 2016, n.8671, Cass.
25896 del 2016; fra le più recenti, v. Cass. 25 gennaio 2017, n.1877 e Cass.
18 aprile 2017, n.9158).
6. Il d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 nel testo sostituito dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in legge 14 novembre
1992, n. 438, operante ratione temporis ed anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone quanto segue: «Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad indicare ai richiedenti Controparte_3 le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria».
5 7. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3.
8. L' sostiene, correttamente, che tale decadenza nel caso si sia CP_1 verificata, essendo ampiamente decorso il termine di un anno e trecento giorni - corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n.
88, art. 46, commi 5 e 6 - dalla presentazione delle domande amministrative all' CP_1
9. Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (v., Cass.,
Sez.U, nn. 12718 e 19992 del 2009).
10. Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di
6 rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis ,
Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass., Sez.U.,
26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in
Cassazione)……(nello stesso senso Cass. sent. n. 3592 del 2006, 13276 del
2007, 19992 del 2009, 12718 del 2009).
9. Ciò posto di nessun rilievo è – secondo l'assunto dell'appellante - quanto indicato dall' nel (tardivo) provvedimento di rigetto del l'8.6.2018 CP_2
(adottato ben oltre il termine di 120 giorni di cui all'art.7 della L. n. 533 del
1973), in ordine ai termini per impugnare la decisione, tenuto conto dell'inderogabilità della disciplina della decadenza ex art. 47 in esame, quale decadenza di ordine pubblico, irrinunciabile da parte dell' stesso e CP_2 rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo;
ciò in quanto la certezza delle situazioni giuridiche che si vuole perseguire con le disposizioni normative in tema di decadenza non può essere aggirata né con ricorso tardivi dell'assicurato né con tardivi provvedimenti di rigetto dell'Istituto previdenziale (in tal senso Cass. sent, n. 3592 del 2006, in motivazione).
9.1 A ciò si aggiunga la dirimente considerazione che ai sensi dell'art. 7 della L.
n. 533 del 1973 (rubricato “Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali”), “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”, con conseguente possibilità per l'assicurato di presentare tempestivamente il ricorso amministrativo avverso tale silenzio rifiuto.
7 10. Avendo, quindi, il Tribunale fatto corretta applicazione dei criteri interpretativi affermati dalla Corte di Cassazione in ordine alla decadenza ex art. 47 del DPR n. 639 del 1970, l'appello deve essere, in conclusione, respinto.
11. Manifestamente infondata, infine, è la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, per violazione dell''art. 117 della Cost., con riferimento all'art. 25 della Carta Sociale Europea (ai sensi del quale “Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro, le Parti s'impegnano a prevedere che i crediti dei lavoratori derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro siano garantiti da un istituto di garanzia o altra forma effettiva di tutela”), in considerazione delle idonee tutele apprestate dalla L. n. 297 del 1982 e dal D.
Lgs. N. 80 del 1992 quanto ai crediti del lavoratore nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, non impedendo l'art. 47 del DPR n. 639 del 1970 – come sopra interpretato – l'effettiva tutela contro le ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, tenuto conto che l'assicurato, decorso il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo, può tempestivamente agire in via giudiziale per la tutela dei propri diritti.
12. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili alla luce della dichiarazione reddituale prodotta nel fascicolo di primo grado dalla odierna parte appellante.
13. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Spese irripetibili;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1
8 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 25/11/2025
Il consigliere estensore
Dott. RI Vittoria Valente Il Presidente
Dott. RI Pia Di Stefano
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