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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 11/02/2026, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1240/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4838/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2261/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 26/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TXZ00988898375 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 656/2025 depositato il
18/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec al contribuente e trasmesso il 9.10.2024 alla Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo ha proposto appello avverso la sentenza n. 2261/2024, pronunciata il 25.03.2024 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, sez. 1^ di Palermo, e depositata il 26.06.2024, che aveva accolto il ricorso.
Il contenzioso trae origine dall'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. TXZ/00988898375, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento dell'imposta relativa alla dichiarazione di successione di Nominativo_1 (deceduto a Palermo il Data_Morte_1) presentata presso la Direzione Provinciale di Palermo il 7/02/2022 ed identificata dal Volume Numero_1 n.ro Numero_2.
Con il ricorso introduttivo i ricorrenti evidenziavano che dall'esame del prospetto di “liquidazione pro-quota dell'imposta di successione” si rilevava che:
- per Resistente_2, quale erede e figlio del de cuius, l'imposta dovuta era di € 243,42;
- per Resistente_1, quale legatario e nipote in linea retta (figlio di Res._2) del de cuius, l'imposta dovuta era pari a zero;
- per Nominativo_2, quale legatario ed “estraneo” rispetto al de cuius, l'imposta liquidata era di
€ 2.800.00 (pari all'8% del legato di € 35.000,00 disposto in suo favore giusta testamento olografo dell'11.5.2018;
I ricorrenti allegavano e documentavano che con atto in Notaio Nominativo_3 di Palermo del 6 maggio 2022 Rep Numero_3 e Rep. Numero_4, Nominativo_2 aveva rinunciato al conseguimento del predetto legato di
€ 35.000,00, per cui, venendo meno il presupposto impositivo, non risultava dovuta l'imposta di € 2.800,00.
L'Ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni contestando tutti i motivi di ricorso, ed in particolare eccependo la mancata presentazione della dichiarazione di successione sostitutiva conseguente alla rinuncia al legato.
I primi Giudici accoglievano il ricorso evidenziando come “… con la rinuncia al legato, sia venuto meno il presupposto impositivo …”.
Con l'odierno atto di appello l'Agenzia delle Entrate contesta la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità nella parte in cui accoglie il ricorso sulla base della rinuncia al legato senza tener conto della obbligatoria presentazione della dichiarazione di successione sostitutiva in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 27 comma 2 e 28 comma 6 del D.lgs. 346/1990. Si costituiscono i Contribuenti con controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 28 comma 2, del d.lgs. 346/1990 dispone che “…Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari [..], stabilendo poi, al comma 5, che: “I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato …“. Al successivo comma 6, inoltre, prevede che “… Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4,
e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1,
3 e 8 “.
Ora nel caso di specie la dichiarazione di successione era stata già presentata e l'Ufficio aveva provveduto alla liquidazione delle imposte.
E' quindi pacifico che andava presentata una dichiarazione di successione integrativa/sostitutiva della precedente nella quale dare atto della rinuncia al legato.
Occorre pertanto decidere se, ai fini della tassazione, la rinuncia al legato sia sufficiente a lasciare indenne il legatario dal pagamento delle imposte ovvero la mancanza della presentazione di una dichiarazione di successione integrativa/modificativa – come sostiene l'Ufficio – obblighi il legatario rinunciante al pagamento delle imposte.
La Corte ritiene che la circostanza che il legatario abbia rinunciato al legato, per cui le somme non siano entrate nella sfera patrimoniale del legatario, sia l'elemento dirimente della controversia, in quanto una diversa decisione si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della capacità contributiva dei soggetti obbligati al tributo.
In conclusione, deve essere rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate che condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4838/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2261/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 26/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TXZ00988898375 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 656/2025 depositato il
18/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec al contribuente e trasmesso il 9.10.2024 alla Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo ha proposto appello avverso la sentenza n. 2261/2024, pronunciata il 25.03.2024 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, sez. 1^ di Palermo, e depositata il 26.06.2024, che aveva accolto il ricorso.
Il contenzioso trae origine dall'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. TXZ/00988898375, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento dell'imposta relativa alla dichiarazione di successione di Nominativo_1 (deceduto a Palermo il Data_Morte_1) presentata presso la Direzione Provinciale di Palermo il 7/02/2022 ed identificata dal Volume Numero_1 n.ro Numero_2.
Con il ricorso introduttivo i ricorrenti evidenziavano che dall'esame del prospetto di “liquidazione pro-quota dell'imposta di successione” si rilevava che:
- per Resistente_2, quale erede e figlio del de cuius, l'imposta dovuta era di € 243,42;
- per Resistente_1, quale legatario e nipote in linea retta (figlio di Res._2) del de cuius, l'imposta dovuta era pari a zero;
- per Nominativo_2, quale legatario ed “estraneo” rispetto al de cuius, l'imposta liquidata era di
€ 2.800.00 (pari all'8% del legato di € 35.000,00 disposto in suo favore giusta testamento olografo dell'11.5.2018;
I ricorrenti allegavano e documentavano che con atto in Notaio Nominativo_3 di Palermo del 6 maggio 2022 Rep Numero_3 e Rep. Numero_4, Nominativo_2 aveva rinunciato al conseguimento del predetto legato di
€ 35.000,00, per cui, venendo meno il presupposto impositivo, non risultava dovuta l'imposta di € 2.800,00.
L'Ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni contestando tutti i motivi di ricorso, ed in particolare eccependo la mancata presentazione della dichiarazione di successione sostitutiva conseguente alla rinuncia al legato.
I primi Giudici accoglievano il ricorso evidenziando come “… con la rinuncia al legato, sia venuto meno il presupposto impositivo …”.
Con l'odierno atto di appello l'Agenzia delle Entrate contesta la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità nella parte in cui accoglie il ricorso sulla base della rinuncia al legato senza tener conto della obbligatoria presentazione della dichiarazione di successione sostitutiva in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 27 comma 2 e 28 comma 6 del D.lgs. 346/1990. Si costituiscono i Contribuenti con controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 28 comma 2, del d.lgs. 346/1990 dispone che “…Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari [..], stabilendo poi, al comma 5, che: “I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato …“. Al successivo comma 6, inoltre, prevede che “… Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4,
e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1,
3 e 8 “.
Ora nel caso di specie la dichiarazione di successione era stata già presentata e l'Ufficio aveva provveduto alla liquidazione delle imposte.
E' quindi pacifico che andava presentata una dichiarazione di successione integrativa/sostitutiva della precedente nella quale dare atto della rinuncia al legato.
Occorre pertanto decidere se, ai fini della tassazione, la rinuncia al legato sia sufficiente a lasciare indenne il legatario dal pagamento delle imposte ovvero la mancanza della presentazione di una dichiarazione di successione integrativa/modificativa – come sostiene l'Ufficio – obblighi il legatario rinunciante al pagamento delle imposte.
La Corte ritiene che la circostanza che il legatario abbia rinunciato al legato, per cui le somme non siano entrate nella sfera patrimoniale del legatario, sia l'elemento dirimente della controversia, in quanto una diversa decisione si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della capacità contributiva dei soggetti obbligati al tributo.
In conclusione, deve essere rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate che condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.