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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 30/01/2026, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1498/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17851/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0720259023904822000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1435/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.07120259023904822000 notificata in data 10 agosto 2025 per la cartella n. 0712014116546371000 relativa ad iva, irpef, interessi , sanzione pecuniaria afferenti all'anno 2008 e la cartella n. 07120140425168689000 relativa a IVA, IRPEF, interessi, sanzione pecuniaria afferenti all'anno 2011 per un ammontare complessivo di € 10.793,72.
Eccepiva l'omessa notifica delle sottese cartelle e la prescrizione del credito vantato dall'Ente creditore e dei relativi interessi e sanzioni.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che ha documentato l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali presupposte ed ha concluso insistendo pertanto per rigetto del ricorso.
Si è costituita anche DE AP II che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del 28.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da Agenzia delle Entrate Riscossione risulta la regolarità della notifica degli atti presupposti all'avviso di accertamento oggetto di impugnativa.
In particolare risulta che l'ufficio ha regolarmente e tempestivamente provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali n. 07120140116546371000 e n. 07120140425168689000, rispettivamente in data 28/02/2015 e
21/01/2015 (all. nn. 4 e 5 alle controdeduzioni).
Tali atti non sono stati impugnati dal ricorrente determinando il consolidamento del credito vantato dall'ente creditore.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che si quantificano in euro 800,00 per ciascuno ufficio, con distrazione solo nei confronti del procuratore di AdER
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17851/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0720259023904822000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1435/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.07120259023904822000 notificata in data 10 agosto 2025 per la cartella n. 0712014116546371000 relativa ad iva, irpef, interessi , sanzione pecuniaria afferenti all'anno 2008 e la cartella n. 07120140425168689000 relativa a IVA, IRPEF, interessi, sanzione pecuniaria afferenti all'anno 2011 per un ammontare complessivo di € 10.793,72.
Eccepiva l'omessa notifica delle sottese cartelle e la prescrizione del credito vantato dall'Ente creditore e dei relativi interessi e sanzioni.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che ha documentato l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali presupposte ed ha concluso insistendo pertanto per rigetto del ricorso.
Si è costituita anche DE AP II che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del 28.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da Agenzia delle Entrate Riscossione risulta la regolarità della notifica degli atti presupposti all'avviso di accertamento oggetto di impugnativa.
In particolare risulta che l'ufficio ha regolarmente e tempestivamente provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali n. 07120140116546371000 e n. 07120140425168689000, rispettivamente in data 28/02/2015 e
21/01/2015 (all. nn. 4 e 5 alle controdeduzioni).
Tali atti non sono stati impugnati dal ricorrente determinando il consolidamento del credito vantato dall'ente creditore.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che si quantificano in euro 800,00 per ciascuno ufficio, con distrazione solo nei confronti del procuratore di AdER